Dalla Nostra Reporter Investigativa
Fiorina Capozzi
Roma, 27 ottobre 2026
“A morire e a pagare c’è sempre tempo”, recita il proverbio. Per questo se arriva una cartella o una notifica per una visita medica saltata anni prima, prima di mettere mano al portafoglio conviene controllare le carte. Bisogna controllare che cosa ti viene richiesto, per quale appuntamento e sulla base di quali regole. E farlo subito perché le scadenze per contestare l’atto continuano a decorrere.

L’obbligo di pagare per un appuntamento saltato senza avvertire non è una novità
Risale al decreto legislativo 124 del 1998, che lo prevedeva per i pazienti non esenti dal pagamento del ticket per le visite mediche. Le modalità operative sono state disciplinate a livello regionale, con provvedimenti adottati in tempi diversi. Come se non bastasse, il decreto sulle liste d’attesa del 2024 ha previsto l’obbligo anche per gli esenti, secondo le ipotesi disciplinate dalle linee di indirizzo nazionali. Fatti salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta. Da provare, naturalmente.
Notifiche e cartelle in arrivo
Le Asl sono passate al recupero dei crediti. Così arrivano richieste di pagamento e cartelle anche per appuntamenti che il paziente potrebbe aver dimenticato da un pezzo. Il recupero può passare attraverso l’Agenzia delle entrate-Riscossione o altri soggetti incaricati, secondo la procedura utilizzata dall’azienda sanitaria. Già perché per il recupero del ticket sanitario il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni, salvo interruzioni. È però necessario distinguere il ticket da un’eventuale sanzione amministrativa, per la quale possono valere termini diversi.
Inoltre, gli obblighi di pagamento per un ticket dovuto e non prescritto possono ricadere anche sugli eredi che accettano l’eredità, interessi dovuti inclusi. Sono escluse invece dalla trasmissione agli eredi le sanzioni amministrative pecuniarie, come stabilisce l’articolo 7 della legge 689 del 1981.
Il caso della Regione Campania
Ma un credito risalente a dieci anni prima è davvero esigibile se all’epoca mancavano regole operative sulla disdetta? O magari l’Asl non aveva sviluppato procedure e strumenti di comunicazione adeguati con i pazienti. La domanda è quindi la seguente: da quando le procedure per le disdette sono effettivamente una realtà?
Nelle risposte fornite a Senza bavaglio, la Regione Campania richiama il decreto dirigenziale 246 del 7 agosto 2020, che ha approvato il disciplinare di organizzazione del CUP unico regionale. Esistevano però già disposizioni sulle disdette nel decreto commissariale 34 dell’8 agosto 2017, pubblicato il 4 settembre. Lo stesso documento impegnava però contestualmente le Asl di effettuare “promemoria inviati via email; messaggi sms; messaggi whatsapp; telefonate; etc., purché sia possibile avere conferma della ricezione del messaggio da parte dell’utente”.
Regione che vai, regole che trovi
Prendendo il riferimento fornito dalla Regione, i crediti dal 2016 fino al 7 agosto 2020 non avrebbero un fondamento sufficiente. Si basano su una legge del 1998, ma se il paziente non sa come fare e l’Asl non ha avviato un sistema di comunicazione, il credito diventa opinabile.
In tutte le Regioni occorre quindi verificare quali disposizioni fossero applicabili alla data dell’appuntamento, quali modalità fossero effettivamente disponibili e quali informazioni fossero state fornite al cittadino. Perché chiedere oggi il conto è facile. Ricostruire come si dovesse disdire allora è il passaggio che manca.
Così oggi in Campania
La disdetta, spiega la Regione, deve avvenire almeno 48 ore prima dell’appuntamento; in caso di mancata presentazione senza cancellazione può essere richiesto il ticket dovuto. Oggi si può cancellare una prenotazione tramite l’app Campania in Salute, il sito regionale oppure gli sportelli CUP aziendali. La disdetta genera un voucher: va scaricato o richiesto allo sportello e conservato.
Attenzione al calendario: bisogna controllare le indicazioni dell’azienda sanitaria. L’ASL Salerno, per esempio, precisa che si tratta di due giorni pieni, escludendo domeniche e festivi; la normativa nazionale del 2024 parla di almeno due giorni lavorativi. Meglio non fare il conto alla rovescia all’ultimo minuto.
Tutelarsi è d’obbligo
A scanso di equivoci, meglio munirsi anche di PEC con cui inviare all’azienda sanitaria locale la documentazione che giustifichi un impedimento grave e improvviso, seguendo la procedura prevista. Il certificato medico non serve per una normale disdetta effettuata nei termini, ma può servire a documentare un’assenza dovuta a motivi di salute.
La PEC è una tutela in più, che non sostituisce la disdetta attraverso i canali previsti: vanno conservati il messaggio originale, gli allegati e le ricevute di accettazione e consegna. Insieme al voucher di cancellazione. Con un orizzonte di almeno dieci anni, da riconsiderare se arrivano atti che interrompono la prescrizione.
Intanto la tecnologia avanza
E c’è da scommettere che nei prossimi anni la riscossione diventerà più sistematica e tempestiva. Il risultato? Il rischio è che per prenotare una visita possa volerci ancora pazienza. Per ricevere il conto di quella saltata, in futuro, potrebbe volercene meno.
Fiorina Capozzi
fi.capozzi@gmail.com
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