Diritto all’oblio: stop temporale alla macchina del fango ma anche ostacolo all’informazione.

Speciale per Senza Bavaglio
Adele Marini
Milano, 25 novembre 2022

Molto spesso ai cronisti e ai commentatori capita di dover rievocare casi di cronaca nera a distanza di molti anni dagli eventi. Questo, non solo perché gli iter processuali sono percorsi a ostacoli interminabili e solitamente dalla commissione dei delitti e dalla prima sentenza passano così tanti anni che dei fatti si è persa la memoria, poi perché molti episodi di cronaca sono collegati fra loro e se uno è recente, gli antefatti che coinvolgono le stesse persone possono essere lontani nel tempo.

Basti pensare agli omicidi riferibili alla criminalità organizzata e alle loro complicate geometrie. Allora, per rendere comprensibili le motivazioni, le dinamiche e le situazioni, sono necessarie ricostruzioni per le quali è indispensabile citare tutti i protagonisti e i comprimari. Questo per quanto riguarda la cronaca pura e semplice. Non parliamo poi dei “pastoni”!

Fino a pochi anni fa c’era l’abitudine, soprattutto d’estate, di arricchire i quotidiani e i settimanali con paginoni nei quali venivano ricostruiti vecchi delitti celebri, spesso rimasti irrisolti. Erano, appunto, i cosiddetti “pastoni” dedicati ai cold case che non mancavano mai di stimolare l’avida curiosità dei lettori ed erano particolarmente amati nelle lunghe giornate sotto l’ombrellone.

Ebbene, oggi tutto questo è un ricordo perché dal 25 maggio 2016 è in vigore il “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR) n. 2016/679 del Parlamento europeo, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali con norme molto restrittive. In pratica, viene assicurato a tutti i cittadini, anche a quelli che hanno scontato o stanno scontando condanne passate in giudicato, il “diritto all’oblio”, cioè a essere dimenticati dal pubblico.

Dunque, niente più “pastoni”, niente più rievocazioni di vecchi casi di omicidio che venivano trattati come romanzi noir però con nomi, cognomi, luoghi: tutti dati sensibili che inevitabilmente risultavano lesivi dell’onore e della sensibilità delle persone, vittime o colpevoli, perché da un lato parlarne riapriva, con un ritorno alla ribalta non gradito, soprattutto nei familiari, vecchie ferite, mentre dall’altro rendevano di dominio pubblico i precedenti giudiziari dei rei  pregiudicandone la riabilitazione con ingresso nel mondo del lavoro.

Una norma di civiltà? Certamente perché in base a questo principio non è più legittimo ripescare vecchi fascicoli negli archivi, a meno che non si tratti di fatti di cronaca direttamente collegati a casi recenti di interesse pubblico e in questo caso, solo per un tempo molto limitato, viene concesso il diritto di cronaca. Passato questo periodo, che si intende consentito per la prima diffusione delle notizie, non deve più uscire sui media neanche un fiato. Cioè non si può più parlare di tizio che ha assassinato Caio, nemmeno se è un pluriomicida condannato in base all’articolo 416bis del Codice di procedura penale per associazione mafiosa. Nemmeno se sta scontando l’ergastolo al 41bis.

E’ la morte della cronaca così come l’abbiamo conosciuta, con le succose narrazioni di omicidi celebri e infruttuose cacce all’assassino?

Sì e no. Sì, se tutto tace e nulla più accade. Ma in questo caso che interesse potrebbe esserci a riportare il marciume a galla, a parte il desiderio di accarezzare la malsana curiosità di certi lettori?

No, se invece si dovesse scoprire un episodio o venisse alla luce un fatto nuovo, un dettaglio, una “soffiata” dal carcere, un’intercettazione che consentano la ripresa del caso con apertura di nuovi fascicoli, nuove indagini, nuovi avvisi di garanzia. Con questi presupposti le cronache potrebbero ripartire, ma solo a condizione che sia data alla narrazione una pubblicità proporzionata all’importanza dell’evento e al diritto del pubblico a essere informato nonostante il tempo trascorso dall’accaduto. Cronache però scarne, essenziali, limitate alle novità, che non rimestano nel calderone del superfluo.

Un esempio è rappresentato dal delitto di via Poma che torna periodicamente sui media perché di tanto in tanto emerge qualcosa di nuovo che consente di riparlare dell’omicidio di Simonetta Cesaroni, la ventenne assassinata il 7 agosto 1990 mentre si trovava al lavoro, da sola, nel suo ufficio.

Le ultime rivelazioni giornalistiche sulla tragica vicenda si sono avute nel mese di marzo 2022, dopo che la procura di Roma aveva riaperto in sordina un’indagine sul caso che sembrava destinato ad avere una soluzione soltanto nelle fiction. Solo pochi giorni per rievocare i fatti e dare le ultime indiscrezioni, cosa che si deve allo scoop del “Il Foglio” che ha rivelato come a piazzale Clodio, oggi, si stia nuovamente indagando e questa volta su un personaggio apparso all’inizio e  forse  troppo frettolosamente scagionato, poi di nuovo è calato il silenzio.

Solo due, tre anni fa, sulle nuove indiscrezioni riguardanti il delitto di via Poma si sarebbe scatenata l’iradiddio! Oggi, in ossequio alle nuove norme, questo non è avvenuto, a parte le poche e scarne notizie date dai tigì e dai quotidiani. Le indagini proseguono, ma bisognerà aspettare nuove consistenti scoperte della procura perché il pubblico torni ad avere lecitamente il diritto di essere informato. Fino ad allora, le dinamiche processuali, le iscrizioni nei registri, le condanne e i proscioglimenti sono da ritenersi fatti privati dei protagonisti che hanno tutto il diritto di richiedere che nulla venga più divulgato.

Inutile sostenere che questa posizione intransigente potrebbe rivelarsi nemica dell’interesse pubblico. Inutile scatenare polemiche e proteste perché con l’anonimato viene meno quel controllo sociale che in un certo senso costituirebbe una difesa per la società.

“Se il mio nuovo vicino di casa è un pedofilo, o un ladro, o un violento e io ho figli piccoli, preferirei saperlo”. Questa è l’obiezione più frequente, ma è inutile invocarla come pretesto per avere informazioni sul passato di chi si è trasferito nell’appartamento accanto, anche se ci sono fondati sospetti che possa replicare i comportamenti che lo avevano fatto condannare.

La legge, anzi, il regolamento Ue GDPR. È chiarissimo: le norme tutelano l’onore del vicino, quello dei suoi parenti e delle sue vittime senza eccezioni e per poter scrivere qualcosa sul suo conto bisogna attendere che avvenga un nuovo episodio, anche a costo di pregiudicare la sicurezza altri. E violarne la privacy comporta per il giornalista un alto rischio di querela in sede civile, con richiesta di risarcimento a molti zeri, che troverebbe accoglimento anche presso i giudici meno garantisti, soprattutto se i crimini attribuibili fossero di natura sessuale perché l’oblio non tutela, come si è detto solo il reo, ma anche le vittime.

Non è un mistero che ogni volta che un caso di violenza contro le donne viene rievocato finisce per pesare di riflesso su chi lo ha dolorosamente subito nel ruolo di parte lesa, talvolta con effetti devastanti. Infatti è dolorosamente presente il ricordo di suicidi di vittime date in pasto al pubblico, che non ce l’hanno fatta a convivere con il ricordo di quello che hanno subito e soprattutto con la vergogna per le ondate di pubblicità negativa.

Infine e cosa non meno importante, non bisogna dimenticare che la nostra Costituzione, all’articolo 27, terzo comma, recita testualmente: “Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”, cosa che si può sperare solo con la scomparsa dalle cronache per favorirne il reinserimento sociale e il suo ritorno alla società ciivile.

Adele Marini*
Candidato nelle liste Senza Bavaglio alle elezioni della ALG e della FNSI
adelemarini.marini@gmail.com
twitter @sbavaglio

*Giornalista professionista, specializzata in cronaca nera e giudiziaria, ha lavorato per importanti settimanali nazionali e a fine carriera per Stop e Intimità, ex Cino del Duca poi Quadratum. Dal 1995 scrive romanzi d’inchiesta del genere nonfiction novel, pubblicati anche in lingua tedesca

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