Ex Fissa: tre domande sgradite ai magistrati di Roma ancora senza risposta

Speciale Per Senza Bavaglio
Sabina Mantovani
Milano, 25 maggio 2021

Ancora una volta il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di un giornalista pensionato volta ad accertare la sussistenza del suo diritto ad ottenere la c.d. “fissa”. Ormai è la cronaca di una morte annunciata, nonostante rimangano senza risposta importanti interrogativi.

Ci permettiamo di commentare le sentenze (diritto che un grande studioso del processo ha ritenuto esistere, V. Colesanti “Le sentenze si commentano, eccome” Corriere della Sera 20 luglio 2013), e di porre tre domande al Tribunale di Roma, non perché non abbiamo avuto ragione in sede processuale, ma perché nessun magistrato ha mai confutato nel merito le nostre argomentazioni.

Se in una sola delle molteplici decisioni, tutte uguali, come in un ciclostile, avessimo ottenuto risposta, mai ci saremmo  permessi… e invece no. Se avessimo trovato confutazione alle nostre obiezioni, eccezioni ed argomentazioni, ci saremmo  messi l’animo in pace e avremmo suggerito ai nostri assistiti di non pensarci più, di mettere una pietra tombale sulle loro velleità di ottenere ragione del perché pur essendo creditori di cifre anche considerevoli, circostanza peraltro pacifica, sono addirittura condannati al pagamento delle spese del giudizio (strumento utilizzato in modo severo e pedagogico).

Illustrissimi magistrati, Vi chiediamo quindi, proprio per  pacificare questa lunga vicenda, di rispondere a queste tre semplici domande:

1.- Signori Giudici, i ricorsi chiedono di “accertare e dichiarare la sussistenza del buon diritto del giornalista ad ottenere la somma dovuta a titolo di fissa”, perché in tutte le Vostre sentenze motivate il rigetto della domanda, richiamando l’art. 6 della Convenzione che sancisce l’esonero dell’Inpgi dall’obbligo di pagamento della prestazione in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie? Perché volutamente non rammentate che nel nostro ordinamento vi è la netta distinzione tra procedimento di cognizione e procedimento di esecuzione, e che accertare il diritto ad ottenere una somma non significa averla? Perché non rammentate che proprio in virtù di tale separazione tra cognizione ed esecuzione, se non vi sono le disponibilità finanziarie il creditore semplicemente attenderà che si ricreino, come una qualsiasi banca tutti i giorni fa, quando ottiene una sentenza, un decreto, ma il debitore è nullatenente?

2.- Signori Giudici, perché gli obblighi di cui all’art. 6 della Convenzione secondo cui “In caso di insufficienza (ndr come nel nostro caso) o di eccedenza del contributo (in capo agli Editori per finanziare la fissa, ndr), accertato in base alle obiettive risultanze di gestione, la misura dello stesso dovrà essere adeguata, su richiesta di una sola delle parti firmatarie della presente convenzione…” combinati con gli obblighi di cui all’art. 6 dell’Accordo secondo cui “…la misura di tale contributo potrà essere sottoposto a revisione in aumento o diminuzione in relazione a comprovate esigenze di gestione, a richiesta dell’Inpgi..” sono stati derubricati a mera facoltà? Da quando ad  un ente di diritto pubblico, quale è l’Inpgi,  sono attribuite facoltà e non poteri doveri da esercitarsi in conformità alla loro ratio?

3.- Signori Giudici, perché scrivete nelle vostre sentenze che l’Inpgi non è da considerarsi debitore nei confronti dei giornalisti per quanto attiene le somme maturate a titolo di fissa? Perché, posto che il patrimonio da cui l’Inpgi può attingere per il soddisfacimento della fissa è separato da quello da cui attinge per il pagamento delle pensioni (ed in tutti i nostri atti è una differenza rimarcata e riconosciuta), nelle sentenze vi limitate ad affermare che l’Inpgi non è il debitore della prestazione in quanto è gestore delle forme previdenziali integrative? E chi sarebbe il debitore? Perché non riconoscete che il Fondo della fissa costituisce semplicemente un “patrimonio separato” dell’Inpgi, come ce ne sono altri nel nostro ordinamento?

Sicura che le domande poste con doveroso rispetto, troveranno alfine delle risposte, ci limitiamo ad aspettare, e sperare un giorno nella Cassazione.

Sabina Mantovani*
sabina.mantovani@smlex.eu

*L’avvocato Sabina Mantovani fa parte del gruppo di legali cui si rivolge Senza Bavaglio per tutelare i diritti dei giornalisti

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