Libertà di cumulo: i giornalisti battono l’INPGI anche in Cassazione

Speciale per Senza Bavaglio
Sabina Mantovani e Ugo Minneci*
Milano, 6 settembre 2021

I giornalisti battono l’Inpgi sul fronte della libertà di cumulo, e questa volta a sancire il loro buon diritto è la Cassazione che con sentenza n. 22170/2021, stabilisce in modo inequivocabile la disapplicazione dell’art. 15 del Regolamento Inpgi. La vicenda affonda le radici nel 2012 quando la Cassazione aveva dichiarato l’illegittimità proprio dell’art. 15 del Regolamento Inpgi che non permette il cumulo tra redditi da lavoro e pensioni di anzianità.

La giurisprudenza delle corti territoriali aveva abbracciato tale posizione sino al 2018 quando due sentenze gemelle della Suprema Corte avevano messo in forse  tale interpretazione.

Tale orientamento però non ha avuto vita lunga anche perché in contrasto con la normativa vigente. Ed ecco che la recente sentenza della Cassazione ha rimesso sul giusto binario il problema.

Difatti la sentenza ha riaffermato che l’art. 72 comma 2 della legge 288/2000 poi esteso dall’art. 44 comma 2 legge 289 del 2002 prevedendo il regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro e pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, è tale da legittimare l’interpretazione per cui il regime di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro operi in modo identico per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive della stessa quale l’Inpgi.

Alla luce di quanto esposto, ci limitiamo con soddisfazione  ad osservare che viene ribadito ancora una volta l’obbligo dell’INPGI di adeguarsi alla disciplina comune, auspicando che prima possibile venga modificato in senso conforme alla legge ed all’interpretazione giurisprudenziale l’art. 15 del Regolamento Inpgi.

Avv. Sabina Mantovani
Avv. Prof. Ugo Minneci

*Gli avvocati Mantovani e Minneci sono stati scelti da Senza Bavaglio per difendere i gornalisti

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