Mozione all’Assemblea della Lombarda: “Convincete l’INPGI a ritirare la querela contro due giornalisti”

Abbiamo presentato questa mozione all’assemblea dei soci dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti per impegnare gli organi dirigenti della ALG a farsi parte attiva per sollecitare l’INPGI a ritirare la querela contro due colleghi che si sono occupati del caso SOPAF.
MOZIONE
Querela con richiesta di risarcimento danni in sede civile per 75 mila euro da parte dell’Inpgi ai danni di giornalisti di Giudiziaria nell’esercizio del diritto di cronaca
Considerato che
Il 31.9.2018 l’INPGI ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Roma due giornalisti di Giudiziaria di Milano (Manuela D’Alessandro e Frank Cimini) deducendo che:
1) Il 13 marzo 2015 veniva pubblicato un articolo diffamatorio, redatto da Manuela D’Alessandro, sul sito internet www.giustiziami.it, dominio di proprietà di Frank Cimini;
2) L’articolo aveva un tenore gravemente offensivo e privo di riscontro fattuale, poichè avrebbe riportato falsità su circostanze processuali, al fine di generare un clima di tensione in merito all’operato dell’ente INPGI e della intera dirigenza;
3) Il solo scopo dei giornalisti era volto alla esclusiva lesione della reputazione e dell’onore della parte attrice;
4) Manuela D’Alessandro avrebbe esternato affermazioni diffamatorie e lesive dell’operato dell’INPGI;
5) Frank Cimini doveva essere ritenuto responsabile della pubblicazione dell’articolo, poiché proprietario del dominio www.giustiziami.it.
L’Inpgi chiedeva dunque la condanna dei colleghi al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali per € 50.000; e al pagamento di una somma di ulteriori € 25.000 a titolo di riparazione pecuniaria.
Si rileva, per dovere di completezza l’esatta cronologia dei fatti:
  1. Il 12.3.2009 si perfezionava l’acquisto da parte dell’INPGI di un numero rilevante di quote del fondo FIP (Fondo Immobili Pubblici), operazione conclusa mediante il passaggio della titolarità delle quote dalla Sopaf S.p.a. in favore di INPGI. Tale operazione veniva eseguita a seguito della delibera dell’allora Presidente Andrea Camporese e successiva ratifica del CDA.
  2. In un momento immediatamente successivo al perfezionamento dell’operazione, la Sopaf veniva sottoposta a procedura concorsuale a seguito della quale la Procura avviava indagini, con il sospetto che le operazioni di acquisto delle quote del Fondo FIP da parte dell’INPGI fossero state eseguite con modalità anomale e poco chiare.
  3. A conclusione delle indagini veniva incardinato il processo penale RG 42997/2012 per bancarotta fraudolenta della Sopaf e per i reati di truffa e corruzione ai danni di enti previdenziali a carico di tutti i soggetti coinvolti e tra questi anche il Dott. Camporese, allora Presidente dell’INPGI.
Preso atto che
  1. Alla udienza dibattimentale del 12.3.2015 si costituivano parti civili, nei confronti degli imputati del procedimento penale, i liquidatori e i commissari giudiziali della Sopaf s.p.a. in concordato preventivo, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti commerciali, gli azionisti Addocchio, l’Ente Nazionale di previdenza ed assistenza dei Medici, l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano. Solo l’INPGI, ente leso dalle presunte condotte criminose, non si costituiva immediatamente nel procedimento penale rg.nr. 42997/2012 e questo fatto creava un importante clamore mediatico;
  2. Lo stesso giorno dell’udienza, la giornalista Manuela D’Alessandro raccontava gli accadimenti processuali con un articolo, pubblicato sul blog www.giustiziami.it, che tratta alcuni accadimenti relativi alla cronaca giudiziaria di Milano, il cui dominio è di proprietà di Frank Cimini. La giornalista, anticipava il resoconto processuale dell’udienza tenutasi quel giorno, attraverso il titolo “Giornalisti, contenti che l’Inpgi non è parte civile contro chi vi avrebbe truffato?”, rilevando la costituzione dell’ENPAM (Ente Nazionale dei Medici) e della Cassa Previdenziale dei ragionieri quali parti civili e la mancata costituzione dell’INPGI che appariva come la principale parte lesa dai fatti oggetto di processo. La giornalista dunque si limitava a osservare un fatto, ovvero la mancata costituzione quale parte civile dell’INPGI nel confronti di chi avrebbe determinato un danno perpetrando il reato di truffa.
  3. Il 24.4.2016 INPGI si costituiva parte civile del processo Sopaf, oltre un anno dopo dalla pubblicazione dell’articolo.
  4. Il 17 giugno 2017, il Tribunale Penale di Milano emetteva sentenza n. 8789/2017, assolvendo il sig. Andrea Camporese “perché il fatto non sussiste”.
Elencata in termini esatti tutta la cronologia dei fatti da cui emerge che ad adire a una richiesta di risarcimento danni per migliaia di euro rispetto al basilare esercizio di cronaca è proprio l’Istituto che i giornalisti foraggiano con il loro contributo
 
L’assemblea dell’Associazione Lombarda giornalisti impegna gli organi dirigenti
a mediare e farsi parte attiva presso l’Inpgi perché ritiri querele, e pur senza tentativi di conciliazione dovuti per legge, che rappresentanto un grave precedente finalizzato a conculcare il diritto di cronaca attraverso risarcimenti danni per migliaia di euro e che si condensano in azioni di giornalisti contro altri giornalisti nel corretto esercizio delle proprie funzioni e prerogative.

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