Nuova sentenza dei giudici supremi in favore della fattispecie che fa discutere anche fuori dai tribunali: “Non si sorregge in alcun modo la conclusionedella non configurabilità”. Così viene smontata la tesi del gup etneo che aveva sancito il non luogo a procedere per l’editore di La Sicilia
da Il Fatto Quotidiano
di Giuseppe Pipitone
13 ottobre 2016
Non è idealizzato e non è nemmeno vago. Al contrario il concorso esterno in associazione mafiosa è un reato perfettamente consolidato dalla nostra giurisprudenza. A ribadirlo ancora una volta è la quinta sezione penale della corte di Cassazione, motivando la decisione di annullare con rinvio la sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti di Mario Ciancio Sanfilippo. Il potente editore, proprietario tra le altre cose del quotidiano La Sicilia e di una serie di televisioni e giornali locali, era finito sotto indagine nel 2007 e nel dicembre 2015 era stato prosciolto dal giudice per l’udienza preliminare di Catania, Gaetana Bernabò Distefano.
Una decisione che aveva sollevato parecchie polemiche – con il presidente dell’ufficio gip di Catania, Nunzio Salpietro, che aveva preso le distanze dalla sentenza – visto che nelle sue motivazioni Distefano faceva a pezzi il reato di concorso esterno definito come “una figura che si potrebbe definire quasi idealizzata nell’ambito di un illecito penale così grave per la collettività”. Un giudizio che adesso viene completamente ribaltato dalla Suprema Corte, nelle motivazioni della sentenza che ordina il rinvio del fascicolo su Ciancio ai gip di Catania. Secondo i giudici, “non si sorregge in alcun modo la conclusione della non configurabilità della fattispecie del concorso esterno nel reato associativo” che ha di principio “una funzione estensiva dell’ordinamento penale, che porta a coprire anche fatti altrimenti non punibili”.
D’altra parte è già dal 1994, con l’ormai celebre sentenza Demitry, che le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto la tesi favorevole alla configurabilità del concorso “esterno”. Ed è per questo motivo che adesso la Suprema Corte smonta la sentenza del gup Distefano spiegando che “assumono rilevanza penale tutte le condotte, anche se atipiche, poste in essere da soggetti diversi che, se valutate complessivamente, siano risultate conformi alla condotta tipica descritta dalla norma ed abbiano contribuito casualmente all’evento”. Nel caso dovesse esistere una lettura diversa, rilevano gli ermellini, dovrà essere “sollevata questione di legittimità costituzionale”. Il gup di Catania, prosciogliendo Ciancio, aveva poi sollevato il problema della “genericità” del capo d’imputazione, ma in quel caso secondo la corte “non avrebbe dovuto non pronunciare una sentenza di non luogo a procedere, ma invitare il Pubblico ministero a precisare l’imputazione”. I giudici, tra l’altro, ammettono che “sottolineare la necessità di approfondimenti indicati”, da parte del gip, “dimostra che il quadro istruttorio era suscettibile di approfondimento”.
Non è così, invece, per la natura del reato di concorso esterno, frutto della somma degli articoli 110 e 416 bis del codice penale, ideato per perseguire i cosiddetti “colletti bianchi”, e cioè i soggetti non organici all’organizzazione criminale, ma che contribuiscono ad accrescerne le attività. Una fattispecie che non èmai stata tradotta in legge dal Parlamento, ed è per questo motivo che negli anni ha scatenato una vera e propria guerra ideologica tra giuristi, magistrati e avvocati. Una battaglia alla quale l’ultima sentenza della Cassazione proverà a mettere un punto.
Giuseppe Pipitone
Il Fatto Quotidiano
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