Davide Maldera
11 gennaio 2018
Alla luce delle richieste di chiarimento in merito al quesito sulla possibilità di “invalidare la accettazione per pagamento dimezzato”, mi permetto di scrivere in termini concisi ed informali, qualche considerazione giuridica.
In primo luogo preciso che, proprio in considerazione della totale carenza delle necessarie informazioni (se vi siano risorse economiche sufficienti a sostenere tale proposta di pagamento, ecc…), per i giornalisti che rappresento, ho formulato una adesione con clausola di riserva, tale da preservare ogni diritto di credito. Nella medesima lettera ho anche formalmente richiesto tutta la documentazione necessaria a comprovare la effettiva solvibilità del fondo.
Pertanto, anche alla luce della nuova comunicazione rispetto al pagamento della rata di gennaio, consiglio a coloro che ancora non avessero aderito, ma che intendono farlo entro la nuova deadline del 20 gennaio, di procedere con una “adesione condizionata”.
Credo sia necessario preliminarmente chiarire che accettando il 50% (o diversa percentuale) si esce dal regime della rateizzazione e pertanto si decade dal diritto di pagamento della rata di dicembre, che, non a caso, è stata posticipata a gennaio, come indicato, ambiguamente, negli ultimi due capoversi della lettera della Commissione Paritetica.
Per coloro che hanno aderito mediante compilazione del modulo allegato alla lettera della Commissione Paritetica Fieg-Fnsi e pertanto senza riserva, ritengo, come già esposto al mio intervento alla riunione del Comitato exfissa, che vi sia la possibilità di svincolarsi dalla adesione. Non essendo nel modulo indicato il temine entro il quale l’INPGI adempirebbe alla prestazione, si potrebbe procedere con una formale richiesta di immediato pagamento, ed in caso di mancato versamento, sarebbe così possibile svincolarsi dalla adesione per inadempimento.
Da ultimo, ritengo inoltre perseguibile un’ulteriore strategia di tutela, da valutare in virtù delle singole esigenze personali. A mio avviso, infatti, la accettazione senza riserva potrebbe essere anche considerata invalidabile, in quanto la proposta della Commissione Paritetica appare sottoposta alla mera ed arbitraria volontà dello stesso debitore ad adempiere. Dunque, tale condizione sarebbe giuridicamente qualificabile come meramente potestativa. A mio parere dunque, risulta possibile procedere anche con una dichiarazione di revoca della accettazione; fermo restando che, entro il 20 gennaio, per chi volesse comunque riservarsi di aderire alla somma pari al 50% (o diversa opzione), sarebbe in questo caso necessario inviare anche una nuova“adesione condizionata”. In entrambi gli ultimi due casi analizzati risulta probabile la necessità di instaurare un contenzioso.
Preciso inoltre che tutte le summenzionate considerazioni nascono anche dalla atipicità della procedura degli atti posti in essere dall’INPGI e dei poteri conferiti alla Commissione Paritetica Fieg-Fnsi.
Sperando di essere stato di aiuto, porgo distinti saluti
Avv. Davide Maldera
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