CONTRATTO/Primi appunti e considerazioni

A fronte di 18 giorni di sciopero costati lacrime e sangue alla categoria e dopo una vacatio di ben 8 anni per la parte normativa e di circa 1500 giorni per la parte economica viene siglata una bozza che prevede per il redattore ordinario 140 Euro lordi in più dal 1° aprile ed altri 125 Euro in più dal 1° giugno 2010.

Contestualmente, però, viene introdotta una nuova trattenuta in busta paga dello 0,10% per la CIGS – Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria – a favore dell’INPGI. In media circa 7 euro al mese. Di conseguenza l’aumento di 140 euro dal 1° aprile 2009 scende così in realtà a 133 Euro al mese.

Per quanto riguarda i 125 euro che saranno pagati dal 1° giugno 2010 essi ovviamente non potranno neppure essere conteggiati nel TFR e nell’ex fissa di centinaia di giornalisti costretti a lasciare il lavoro se l’azienda é in crisi. Di conseguenza la FIEG risparmierà l’anno prossimo una somma molto consistente a danno di tanti colleghi che hanno scioperato per 18 giorni e non potranno più recuperare le somme trattenute in busta paga perché dovranno fare presto le valigie per andare in pensione.

NOVITA’ SUI PREPENSIONAMENTI E NUOVO ART. 33 CNLG

Contestualmente la FNSI inspiegabilmente e senza neppure pretendere od almeno ottenere garanzie sulla contestuale e graduale assunzione di giovani giornalisti, indispensabile per salvaguardare il futuro dell’INPGI, fa una serie di bei regali agli editori in tema di prepensionamenti.

La FNSI aderisce infatti a quanto da tempo richiesto dalla FIEG per estendere al massimo la possibilità di richiedere uno stato di crisi. La FNSI ritiene addirittura di potersi sostituire al Parlamento nell’ampliare l’applicazione della legge 416 del 1981 e successive modifiche e integrazioni. Nella bozza si afferma che:
” 1- Le parti, in ordine ai criteri per la sussistenza della di cui alle legge n. 416/1981 e successive modificazioni e integrazioni, ritengono che la stessa non sia rilevabile unicamente dai bilanci aziendali ma anche da riscontrabili indicatori oggettivi, presenti e prospettici esterni che abbiano incidenza su una critica situazione dell’impresa e possano pregiudicarne il buon andamento operativo. Tali indicatori in particolare dovrebbero registrare un andamento involutivo tale da rendere necessari interventi per il ripristino dei corretti equilibri economico-finanziari e gestionali.”
La FNSI getta a mare centinaia di giornalisti (uomini) con 35 anni di contributi e con almeno 59 anni di età dipendenti di aziende in crisi. Potranno essere sbattuti fuori gratis attraverso la reintroduzione del famigerato e micidiale art. 33 del CNLG, ma senza poter più escludere dal computo dei 35 anni come era invece previsto nel vecchio CNLG i versamenti volontari (ad esempio il riscatto laurea o il servizio militare o la ricongiunzione dei contributi o il riscatto del praticantato).
Infatti   il nuovo art. 33 prevede che: “L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65esimo anno di età. Fermo restando per i prepensionamenti l’applicabilità dell’art. 37 della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, l’azienda nei casi di crisi aziendale per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del Protocollo di consultazione sindacale (allegato D), che comportino la richiesta dello stato di crisi ai sensi degli art. 35 e seguenti della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un’anzianità contributiva previdenziale di 35 anni e risultino in possesso del seguente requisito anagrafico:
– 2009 anni 59
– 2010 anni 60
– 2011 anni 60
– 2012 anni 61
– 2013 anni 61
– 2014 e seguenti anni 62.”
Si tratta, a mio parere, di una norma palesemente illegittima e discriminatoria perché chi si é pagato di tasca propria il riscatto laurea o si é fatto accreditare gratis il periodo del servizio di leva non può essere penalizzato rispetto a chi deve ancora farlo. Per di più il giornalista con 35 anni di contributi INPGI é soggetto fino al compimento dei 65 anni di età al divieto di cumulo con redditi di lavoro autonomo entro il limite massimo di 9 mila euro l’anno (o di 20 mila euro l’anno se il ministero del Lavoro approverà la riforma di 4 mesi fa). Viceversa una giornalista che abbia compiuto 60 anni di età anche con meno di 35 anni di contributi INPGI non é più soggetta ad alcun divieto di cumulo con redditi di lavoro autonomo.
Non contenta del grazioso regalo la FNSI ha addirittura autorizzato l’INPGI a fare la spia alla FIEG sull’esatto numero dei contributi accreditati all’Istituto di via Nizza in modo che gli editori possano individuare quali sono i giornalisti da buttare fuori gratis dalle redazioni.
Infatti é previsto che: “L’Istituto conferma la propria disponibilità a fornire alle aziende interessate i nominativi dei possibili beneficiari del prepensionamento, il relativo costo nonché ogni ulteriore notizia utile a tal fine ivi comprese quelle relative all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33 del contratto di lavoro giornalistico.” Inoltre: “In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti verificheranno, nell’ordine, le possibilità di applicazione dell’art. 33 del CNLG e di attivazione dei prepensionamenti ai sensi dell’art 37 della legge 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulla base di tali eccedenze i giornalisti che risultino in possesso dei requisiti per il predetto prepensionamento saranno collocati in CIGS. Saranno altresì verificate le occasioni di mobilità nell’ambito di altre testate pubblicate dalla stessa azienda editoriale.”
Anche in questo caso si tratta a mio parere di una norma che viola il diritto alla riservatezza e non solo discrimina i giornalisti a vantaggio delle giornaliste, ma penalizza chi ha già 35 anni di contributi rispetto a chi ne ha molti di meno.
La bozza del nuovo contratto porterà dei sicuri vantaggi all’INPGI come lo 0,60% di nuovo contributo CIGS (0,50% a carico dell’azienda e 0,10% a carico del giornalista) sulla busta paga mensile e l’aumento di 140 euro dal 1° aprile 2009 e di altri 125 euro dal 1° giugno 2010 su base redattore ordinario. A partire dal 2009 l’INPGI dovrà poi incassare dalla FIEG circa 20 mila euro l’anno per ogni giornalista prepensionato. Tale somma si aggiunge a i 20 milioni di euro l’anno che lo Stato dovrà rimborsare all’INPGI sui prepensionamenti autorizzati in applicazione delle recenti leggi n. 2 del 28 gennaio 2009 e n. 14 del 27 febbraio 2009 che hanno integrato l’art. 37 della legge sull’editoria n. 416 del 1981.

Per il momento l’INPGI dovrebbe averci guadagnato. Restano, tuttavia, da valutare: 1) l’impatto sul bilancio tecnico attuariale dell’Istituto legato sia al massiccio esodo di centinaia di giornalisti con più di 35 anni di contributi che dovranno percepire una sostanziosa pensione di anzianità senza più versare un euro all’INPGI, sia al mancato introito di gran parte dei 265 euro lordi di aumento, nonché del nuovo 0,60% proprio per effetto del pensionamento forzato di questa massa di giornalisti con reddito medio-alto. Per l’ente si tratta perciò della sommatoria tra minori entrate e maggiori uscite di decine di milioni di euro; 2) l’incognita sulle riassunzioni di giovani giornalisti di cui nella bozza non c’é traccia e che mette a rischio la stessa futura sopravvivenza dell’INPGI.

Ma chi rischia di rimetterci di più sono proprio i giornalisti con più di 35 anni di contributi e meno di 40 che saranno obbligati di fatto a lasciare il lavoro attivo e a mettersi in pensione di anzianità con divieto di cumulo con redditi di lavoro autonomo entro il limite massimo di 9 mila euro l’anno (o di 20 mila euro l’anno se il ministero del Lavoro approverà la riforma di 4 mesi fa).

Per quanto riguarda le novità sui prepensionamenti in applicazione delle recenti leggi n. 2 del 28 gennaio 2009 e n. 14 del 27 febbraio 2009 che hanno integrato l’art. 37 della legge sull’editoria n. 416 del 1981 sarà aperto presso l’INPGI “un apposito Fondo finanziato con un contributo straordinario a capo di ciascuna Azienda che farà ricorso a pensionamenti anticipati a far data dall’ entrata in vigore del presente accordo e sulla base delle intese sindacali sottoscritte. Tale contributo è pari al 30% del costo di ciascun pensionamento anticipato così come quantificato dall’INPGI all’atto delle dimissioni del singolo giornalista interessato”.
In pratica poiché é stato calcolato un costo medio di circa 66 mila euro l’anno per ogni giornalista prepensionato, la FIEG a partire da quest’anno dovrà versare all’INPGI circa 20 mila euro all’anno (cioé il 30% di 66 mila euro) per ogni giornalista prepensionato. Da parte sua lo Stato metterà per legge a disposizione dell’INPGI (ente privatizzato) 20 milioni di euro l’anno. I giornalisti e le giornaliste con almeno 18 anni di contributi INPGI e 58 anni di età potranno essere così prepensionati con uno scivolo non superiore a 5 anni (tra l’altro non si comprende perché le donne possano avere fino a 5 anni di scivolo anziché 2 come per il taglio della loro pensione) e per gli uomini con più di 60 anni per un periodo non superiore alla differenza rispetto ai 65 anni di età.
Il Regolamento INPGi prevede però per gli uomini di 58 anni un taglio del 30% e via via a scendere fino ad azzerarsi al compimento dei 65 anni, mentre per le donne un taglio massimo di soli 2 anni perché a 60 anni scatta per le colleghe la pensione di vecchiaia. Ma non é forse discriminatorio che uomini e donne possano avere entrambi fino a 5 anni di scivolo, ma gli uomini si vedono tagliare la pensione fino ad un massimo di 7 anni (65 – 58), mentre le donne solo per 2 (60 anni – 58)? E per di più a 60 anni le colleghe vanno in pensione di vecchiaia e possono quindi lavorare senza alcun divieto di cumulo, mentre gli uomini sono comunque soggetti al divieto di cumulo fino al compimento dei 65 anni trattandosi di pensioni di anzianità, e non di vecchiaia?
Inoltre, alla luce delle recenti modifiche legislative che hanno caricato il costo iniziale dei prepensionamenti sullo Stato e sulla Fieg, si giustifica ancora il divieto parziale di cumulo sulle pensioni di anzianità INPGI visto che un’altra legge dello Stato dell’agosto scorso, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, ha abolito il divieto di cumulo sulle pensioni di anzianità erogate dall’INPS e dagli enti sostitutivi? Allo stesso modo si giustifica ancora il taglio sulle pensioni INPGI fino ad un massimo di 2 anni per le donne (60 anni meno 58) e fino ad un massimo di 7 anni per gli uomini (65 anni meno 58)? E se fosse poi rifinanziato il Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio ai sensi dell’art. 15 della legge Giulietti n. 62 del 2001 non si determinerebbe forse un’ingiustificata discriminazione nei confronti dei colleghi con 35 anni di contributi (compresi quelli pagati di tasca propria) che verrebbero, invece, messi fuori gratis dalle aziende, mentre altri colleghi con meno contributi otterrebbero fino a 5 anni di scivolo e soldi dallo Stato come in passato per compensare gli eventuali tagli operati dall’INPGI sulle loro pensioni fino a 65 anni (se uomini) o 60 anni (se donne)?
Tutti questi interrogativi meritano risposte rapide e convincenti e soprattutto senza creare illegittime sperequazioni

EX FISSA

Un altro gravissimo problema strettamente connesso, ma forse non sufficientemente valutato, é la cosiddetta ex fissa, prevista dalla norma integrativa all’art. 27 della bozza del nuovo Cnlg che prevede: “In adempimento di quanto previsto dall’accordo ministeriale 5 maggio 1985, in base al quale il Ministero del Lavoro si impegnava a convocare le parti entro il 31 maggio 1985 per la definizione di una nuova disciplina dell’indennità fissa di cui alla nota a verbale dell’art. 27 del c.n.l.g. 8 luglio 1982 e delle indennità di cui al 1° e 3° comma dell’art. 33 del presente contratto, la FIEG, l’Associazione Sindacale Intersind – che ha recepito il presente contratto con convenzione in data 25 giugno 1985 – e la FNSI hanno stipulato il 15 luglio 1985 l’accordo riportato nell’allegato G (pag. …..). Pertanto, a decorrere dal 1° dicembre 1985 in tutti i casi di risoluzione del rapporto previsti dall’art. 3 dell’Accordo anzidetto si applicherà la disciplina stabilita dall’Accordo medesimo. Per quanto concerne gli interventi da adottare per la copertura finanziaria al 31/12/1995 della gestione speciale di cui al predetto accordo, trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera L) dell’accordo ministeriale 16 novembre 1995, al punto 5) dell’accordo 4 giugno 1998 e all’accordo 24 febbraio 2001, paragrafo “Fondo ex-Fissa” riportate nell’allegato L.”

L’ex fissa, nata come trattamento previdenziale integrativo da parte dell’INPGI che funge da Notaio gestendo somme della Fieg da versare ai giornalisti, si é via via trasformata in una sorta di 2^ liquidazione per i colleghi che possono optare – finora hanno fatto tutti così – per l’incasso del capitale, e non della rendita vitalizia. Si tratta di somme molto consistenti in media di 45 mila euro a lorde testa, ma che in alcuni casi raggiungono persino i 500 mila euro! Su queste somme pagate dall’INPGI su conteggio delle aziende (7 mensilità lorde per un redattore ordinario con almeno 15 anni di anzianità aziendale e poi via via una mensilità in più per le qualifiche superiori fino alle 13 mensilità per i Direttori e Vice Direttori oltre ad 1 mensilità aggiuntiva per tutti i colleghi con più di 20 anni di anzianità presso la stessa azienda) viene effettuata una trattenuta fiscale Irpef simile a quella del Tfr, cioé più vantaggiosa rispetto a quella della normale busta paga mensile.

Attualmente la lista di attesa per il pagamento dell’ex fissa é di circa 2 anni. Ma con il previsto massiccio esodo di centinaia di colleghi di età superiore ai 58 anni dipendenti aziende in crisi per effetto della legge 416 e del nuovo art. 33 del Cnlg questa lista si allungherà a dismisura e si prevede che l’attesa passerà addirittura a 5 anni! Nel frattempo chi tutelerà tutti quei colleghi che se anche avessero immediata necessità di questi soldi dovranno aspettare un lustro prima di essere pagati di quanto loro dovuto?

INFORTUNI

Un’altra “perla”contenuta nella bozza del nuovo Cnlg riguarda l’assicurazione infortuni professionali ed extraprofessionali (compreso l’infarto, l’intossicazione da funghi o la malaria causata dalla puntura di zanzare) ora estesa anche ai pubblicisti, ma dove per i professionisti é rimasta immutata dal 1991, cioè da ben 18 anni, senza alcuna rivalutazione Istat l’entità del risarcimento di circa 1.100 euro per ogni punto di invalidità permanente da 5,5 punti in su (sotto questo limite non vi é alcun indennizzo).

E’ questa un’altra gravissima anomalia della bozza del Cnlg se si tiene conto che se un giornalista si infortunasse oggi riportando, ad esempio, la frattura di una gamba per la quale i medici riscontrino un’invalidità permanente di 10 punti percentuali riceverebbe 11 mila euro (1.100 euro x 10 punti), cioé la stessa identica somma senza alcuna rivalutazione che ha ricevuto un collega che si fosse infortunato nel 1991 riportando la stessa frattura della gamba per la quale i medici avessero riscontrato un’invalidità permanente di 10 punti!!

Eppure dal 1991 ad oggi la lira e poi l’euro in base ai dati Istat hanno subito una svalutazione del 66%!! In sostanza quindi, se fosse in vigore la bozza del nuovo contratto di lavoro, il giornalista che si infortunasse oggi subirebbe una perdita secca di ben 726 euro per ogni punto di invalidità permanente da 5,5 punti in su rispetto a chi si fosse infortunato nel 1991!! In pratica, tenendo conto solo della rivalutazione Istat, il punto percentuale sarebbe dovuto passare a 1.826,38 euro rispetto ai 1.100,00 euro fissi dal 1991. Seguendo lo stesso esempio precedente in caso di riconoscimento da parte dei medici INPGI di un’invalidità permanente del 10% il collega avrebbe ricevuto 18 mila 263 euro, anziché 11 mila euro. Non é forse una gran bella differenza?

Pierluigi Franz

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