<Non c’è alcun dubbio: le clausole economiche del vecchio contratto restano valide>, afferma Ferrari. Lo stabilisce l’interpretazione giurisprudenziale dell’articolo 36 della Costituzione: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
Spiega Carinci: <La giurisprudenza interpreta l’articolo prescrivendo l’applicazione del contratto di categoria più recente>.
Per quanto riguarda la parte normativa, la disdetta del contratto avvenuta più di quattro anni fa è resa inoperante dalla circostanza che le parti contraenti hanno continuato comunque ad applicarne le clausole, prorogandone di fatto la validità. <Le clausole del contratto collettivo sono ormai incorporate nei contratti individuali. Le parti hanno tacitamente convenuto di regolare in tal modo ogni singolo rapporto di lavoro>, argomenta Carinci. <A questo punto, non esiste margine per una disapplicazione unilaterale>.
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