parere contrario di alcuni Cdr? Il contratto in vigore è stato o sarà disdettato?
Proviamo a rispondere. Si parla del contratto del 1959 perché è stato l’unico che si considera “avente forza di legge”, in quanto in legge è stato trasformato nel 1961. Gli altri contratti, da allora, sono stati disdettati utti. Anche quest’ultimo, che pure resta in vigore. E’ stato disdettato dalla Fnsi, cioè dal nostro sindacato, già quattro anni fa.
Perché è questa la procedura: prima di aprire un tavolo si disdetta il contratto precedente. Per tre anni, e i colleghi se lo ricorderanno, Fnsi e Fieg si sono scontrate. Abbiamo fatto 18 giorni di sciopero senza che la trattativa neanche cominciasse. Ma mai, in quella fase, a parte qualche larvata minaccia, e nonostante la durezza dello scontro, gli Editori hanno provato ad applicare il contratto del 1959. Per un motivo banale: non gli
conviene. E probabilmente neanche possono.
Le retribuzioni non si possono toccare: valgono i trattamenti di miglior favore acquisiti dai lavoratori. Ed è questo che interessa veramente gli editori, come sappiamo bene noi del Messaggero: ridurre il costo del lavoro. Dal punto di vista normativo, le aziende non hanno nessun interesse ad applicare il contratto del 1959. il multimediale non esiste, le sinergie vanno pagate care: anche per un solo articolo ceduto a un’altra testata del
gruppo, va corrisposto il 20% dello stipendio in più.
Non dico che sia previsto il ritorno all’assunzione dei linotipisti, ma poco ci manca, non essendo disciplinate in nulla le rivoluzioni tecnologiche avvenute in cinquant’anni.
Orario di lavoro: non si può in nessun caso derogare allo Statuto dei lavoratori e alle leggi dello Stato, salvo accordi di maggior favore.
Non esiste la settimana corta ma il riposo compensativo. E la giornata di riposo, considerando che la domenica è per molti giornalisti giornata lavorativa o potenzialmente lavorativa, è tutelata dall’art. 36 della Costituzione.
Il mandato dei Cdr (rinnovabile) è di un anno solo. Chi ha fatto il Cdr, o lo sta facendo, sa quanto sia già abbastanza pesante un anno! Il notturno comincia solo a mezzanotte e mezza: non mi sembra un forte interesse pratico per gli editori…
Va poi valutato, riguardo gli aspetti normativi, l’impatto di una legge del 1959, la 741, che recita all’articolo 7: “i trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituiscono di diritto a quelli in atto, salvo le condizioni, anche di carattere aziendale, più favorevoli ai lavoratori.
Essi conservano piena efficacia anche dopo la scadenza o il rinnovo dell’accordo o contratto collettivo cui il Governo si è uniformato sino a quando non intervengano successive modifiche di legge o di accordi e contratti collettivi aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria. Alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori”. Vi sono poi diverse sentenze della Corte di Cassazione che sanciscono una disciplina, su questo campo, a nostro favore. Se un datore di lavoro si azzardasse a “denunciare” perché disdettato il contratto del 2001, si infilerebbe in un groviglio legale dove rischia di trovare solo doveri e nessun diritto in più.
Per concludere: credo che siano gli editori a dover avere paura del contratto del 1959, non i giornalisti!
Fabio Morabito
Presidente di Stampa Romana
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