Speciale per Senza Bavaglio
Sabina Mantovani
Milano, 4 ottobre 2018
Eccoci alla seconda puntata.
La sentenza in esame (n. 3212 datata 12 settembre 2018 depositata il 25 settembre 2018) non considera che nel nostro ordinamento il processo di cognizione e il processo di esecuzione sono distinti e separati. Con il primo si accerta la sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, con il secondo si tenta di soddisfare il diritto accertato.
Ciò che viene chiesto al Giudice è banalmente accertare che il pensionato ha diritto alla fissa: niente di più e niente di meno. E su questo punto mi sembra di poter affermare che non vi sono dubbi: ne ha diritto! Difatti se l’INPGI avesse i soldi per pagare la fissa a tutti gli aventi diritto l’avrebbe già fatto, ergo il diritto esiste! Negare però il diritto del pensionato a fronte di una incapienza del fondo a soddisfare tutti…è francamente illogico.
Rammentiamo a noi stessi che il fondo dell’INPGI dedicato alla fissa non è vuoto, anche perché viene alimentato periodicamente dagli editori. Il nostro pensionato quindi, con in mano un titolo potrebbe tranquillamente farsi pagare.
Non c’è scritto da nessuna parte che l’incapienza del fondo deve avere come parametro la soddisfazione di tutti i pensionati. E’ un principio finto solidaristico che peraltro non ha alcuna valenza giuridica.
I Tribunali sono fatti per esaminare la domanda proposta: non devono andare ultra petita. Se poi, in sede di esecuzione il giornalista vorrà soddisfarsi su di un fondo diverso rispetto a quello dedicato alla fissa, l’INPGI avrà a propria disposizione tutti gli strumenti necessari per paralizzare eventuali azioni.
Tutte le volte che mi capita di ripensare alla questione fissa, rimango incredula. Non riesco veramente a comprendere come i Giudici travisino una situazione così banalmente elementare.
Evidentemente, le valutazioni che vengono fatte sono extra giuridiche: attengono al più complesso mondo dell’opportunità politica globale.
Stiamo parlando di un ente previdenziale che dichiara apertamente che non si è accorto che si stava prosciugando, che era insostenibile lo stato di fatto: troppi prepensionamenti, cassa integrazioni….
Però rammento sempre a me stessa, che ciò non è sufficiente a negare in radice un diritto la cui sussistenza è incontroversa e che forse accertare qualche responsabilità sarebbe doveroso.
Avv. Sabina Mantovani
Ex fissa: Corte d’Appello Roma sentenza n. 3212 datata 12 settembre 2018 depositata il 25 settembre 2018
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