Le proposte della FNSI alla FIEG

Linee di modifica al contratto nazionale di lavoro 11 aprile 2001

Linee generali di modifica
al contratto nazionale di lavoro
11 aprile 2001

1) Qualità e diritti

Il ruolo centrale del lavoro giornalistico nelle aziende editoriali deve trovare codificazione ed esaltazione nel contratto nazionale di lavoro giornalistico. Per questo le innovazioni e le modifiche richieste tendono a sottolineare il contenuto altamente professionale della prestazione giornalistica e la necessità che essa si svolga nel rispetto dei principi deontologici di autonomia professionale.

Qualità dell’informazione

Si chiede di individuare ed esplicitare norme volte a garantire l’autonomia della singola testata e la qualità dell’informazione prodotta, anche con riferimento alla separazione tra informazione e pubblicità, chiarendo al riguardo le responsabilità del direttore, i poteri di intervento del comitato di redazione, i diritti deontologici di ogni singolo redattore.

Qualifiche e mansioni

Sulla materia delle qualifiche e delle mansioni l’ultimo rinnovo contrattuale ha codificato la mansione a termine dell’inviato e previsto le “funzioni” di redattore capo centrale, vicedirettore e condirettore. Si è trattato di innovazioni importanti che andavano nella direzione di facilitare l’utilizzo dei giornalisti dipendenti della singola testata in mansioni che, nella prassi, erano ormai affidate alla contrattazione a termine e, quindi, a personale esterno.

Occorre, ora, procedere sulla strada della valorizzazione professionale del corpo redazionale mediante: a) l’allargamento della scala parametrale partendo dal “redattore –30” considerato come parametro 100; b) un consistente aumento dell’indennità compensativa per gli inviati; c) un impegno cogente all’utilizzo dei livelli gerarchici come scala di riconoscimento delle capacità professionali individuali; d) una migliore definizione della norma che prevede l’utilizzo dell’opera del giornalista per più testate; e) il riconoscimento delle responsabilità dei redattori addetti permanentemente al desk e dei redattori grafici e della professionalità dei fotogiornalisti; f) anticipazione alle ore 22 dell’orario notturno.

Collaboratori fissi e corrispondenti

Le modifiche intervenute nell’organizzazione del lavoro redazionale rendono indispensabile una riscrittura degli art.2 (collaboratori fissi) e 12 (corrispondenti). Occorre chiarire quali siano i compiti dei collaboratori fissi e dei corrispondenti, i limiti e gli ambiti del loro utilizzo, le modalità della prestazione. In particolare, per quanto attiene i corrispondenti, si deve articolare il loro trattamento economico avendo riguardo all’impegno lavorativo e alla responsabilità del servizio.

Pubblicisti

La ormai definitiva equiparazione nei trattamenti contrattuali e previdenziali delle prestazioni dei giornalisti pubblicisti a quelle dei giornalisti professionisti rende necessario eliminare le residuali anacronistiche differenze di trattamento a fronte di identica prestazione. Si chiede, pertanto, in particolare, di: a) stabilire l’obbligo contrattuale dei versamenti contributivi all’Inpgi; b) estendere ai pubblicisti l’assicurazione infortuni di cui all’art.38 (tramite l’Inpgi); c) estendere ai pubblicisti il regime dell’indennità di mancato preavviso (ex fissa); d) adeguare il trattamento economico e normativo dei pubblicisti nelle redazioni decentrate e negli uffici di corrispondenza a quello previsto dall’art.3 e dalla legge per i giornalisti part-time.

Comitato di redazione

Il comitato di redazione deve essere inteso non soltanto come rappresentanza sindacale della redazione chiamato a vigilare sull’applicazione della normativa contrattuale e a tutelare i diritti dei singoli, ma anche come soggetto di rappresentanza collettiva dei valori professionali dell’intera redazione, compresi i collaboratori autonomi. Per questo ne vanno meglio definiti i poteri di intervento, con particolare riferimento alla completezza dell’informazione, individuando anche i casi in cui il parere del comitato di redazione deve considerarsi vincolante. Inoltre, deve essere rivisitata l’architettura di composizione dei comitati e dei fiduciari all’interno delle aziende editoriali di periodici, come deve trovare nuova codificazione il coordinamento tra le rappresentanze di testate che fanno capo a gruppi editoriali comunque tra loro collegati.

Praticantato e accesso

Il praticantato giornalistico, così come previsto dalla legge istitutiva dell’Ordine professionale, è inteso come periodo consecutivo di 18 mesi di formazione e apprendimento. Il contratto di praticantato deve avere questo obiettivo. Non è possibile, quindi, che siano stipulati contratti di praticantato a termine, spesso per periodi molto brevi, se non, con riferimento alla normativa previgente, nei soli casi di assunzione di praticanti iscritti nell’elenco dei disoccupati o cassintegrati. La Federazione della Stampa ritiene che già con la normativa in vigore l’assunzione di praticanti a termine deve ritenersi illegittima, ma a fronte di controverse interpretazioni è bene precisare inequivocabilmente che non possono essere assunti praticanti a tempo determinato.

Sempre nell’ambito delle disposizioni sulla formazione e in presenza di un utilizzo crescente e irregolare di stagisti si chiede di definire una precisa normativa, anche d’intesa con l’Ordine professionale, che preveda, tra l’altro,: a) vincolo di utilizzo dei soli stagisti provenienti dalle scuole riconosciute dall’Ordine; b) ambito temporale e numerico di utilizzo; c) divieto di inserimento nel ciclo produttivo e di sostituzione di personale assente; d) garanzie di una adeguata formazione aziendale durante lo svolgimento dello stage.

Osservatorio anti-sopruso

La commissione mista costituita con il contratto 11 aprile 2001 con lo scopo di raccogliere documentazione per definire un quadro di riferimento sulla diffusione del mobbing nel mondo del lavoro “in vista di possibili determinazioni normative” nell’ambito del contratto collettivo ha realizzato un lavoro di grande rilevanza che deve ora trovare concretizzazione in disposizioni precise, anche alla luce di interventi legislativi in materia in discussione in Parlamento. Per questo si chiede di trasformare la commissione in un organo permanente e paritetico con compiti di monitoraggio del fenomeno e poteri di intervento.

Perequazione pensionistica

Al fine di garantire il potere d’acquisto dei trattamenti pensionistici erogati dall’ INPGI si chiede di individuare forme di perequazione, con particolare riferimento alle pensioni più basse, a favore dei pensionati Inpgi e dei superstiti titolari di pensione di reversibilità.

Previdenza complementare

La riforma del sistema previdenziale, realizzata dalla legge 23 agosto 2004 n.243 e resa esecutiva dai decreti governativi in via di approvazione, ha chiarito definitivamente il quadro normativo entro il quale si articola la previdenza complementare. Alla luce della nuova cornice legislativa si rende, quindi, necessario completare l’adeguamento della normativa contrattuale al fine di garantire una significativa copertura previdenziale a tutti i giornalisti contrattualizzati. In particolare, le modifiche al testo contrattuale devono prevedere: a) estensione della previdenza complementare a tutti i giornalisti contrattualizzati (professionisti, pubblicisti, praticanti) e per qualsiasi tipologia contrattuale (art.1, art.2, art.12,art.35,art.36); b) revisione del meccanismo di calcolo delle percentuali di contribuzione, a carico dell’azienda e del giornalista, prevedendo che le percentuali siano calcolate sull’intera retribuzione di fatto; c) elevazione delle percentuali di contribuzione; d) introduzione della possibilità di iscrizione per i free-lance; e) previsione di una percentuale contributiva a carico delle aziende a favore dei giornalisti co.co.co e liberoprofessionisti iscritti al Fondo di previdenza complementare; f) obbligo per le aziende di informare tutti i nuovi assunti sulla loro possibilità di iscrizione al fondo di previdenza complementare.

Assicurazione infortuni

Ferma restando la necessità di una verifica dell’andamento gestionale dell’assicurazione infortuni di cui all’art.38 con riferimento alle prestazioni e alle contribuzioni, si ritiene che l’impegno ormai costante dei giornalisti nell’assicurare l’informazione da zone estremamente pericolose renda necessario prevedere l’obbligo per le aziende editoriali di provvedere ad una specifica e adeguata copertura assicurativa per tutti i giornalisti inviati in zone di guerra o comunque a rischio.

Permessi sindacali

Eliminare i limiti giornalieri annui di utilizzo dei permessi retribuiti per i componenti degli organi direttivi dell’INPGI, della Casagit, degli ordini professionali e del Fondo di Previdenza complementare e reintrodurre il diritto a permessi retribuiti per i componenti le commissioni esaminatrici per le prove di idoneità professionale. Inserire il diritto ai permessi sindacali per i componenti degli organi direttivi degli organismi sindacali inquadrati nella FNSI.

Responsabilità civile

La previsione contrattuale di individuare la possibilità di stipula di una polizza assicurativa per l’intero settore finalizzata alla copertura dei danni conseguenti dall’attività giornalistica per responsabilità civile non ha trovato attuazione nel corso della vigenza contrattuale in considerazione delle possibili modifiche del quadro legislativo, che sembravano imminenti ma che sino ad oggi non sono ancora intervenute. Il problema rimane irrisolto, ma la sua soluzione resta un passaggio ormai indifferibile per garantire il libero esercizio della professione. Si propone, pertanto, di inserire nella normativa contrattuale l’obbligo per le aziende editoriali di garantire l’assistenza legale e la copertura assicurativa a favore di tutti i giornalisti dipendenti o legati da un rapporto di lavoro autonomo per eventuali danni conseguenti a responsabilità civile provocati a seguito di pubblicazione di articoli. La copertura assicurativa deve garantire anche i giornalisti non più dipendenti dall’azienda relativamente all’attività svolta nel periodo di vigenza del contratto individuale di lavoro.

Regolamento di disciplina

Esplicitare nell’art.50 che i provvedimenti disciplinari non possono riguardare comportamenti e atti relativi all’esercizio dell’attività professionale o che siano, comunque, di esclusiva competenza del potere disciplinare dell’Ordine professionale.

2) Organizzazione del lavoro

Lavoro domenicale

La normativa vigente sul lavoro domenicale tende a privilegiare il trattamento della maggiorazione del 155% senza riposo compensativo rispetto al regime normale della maggiorazione del 55% con riposo compensativo. Di conseguenza, il lavoro domenicale senza compensativo si realizza sempre e totalmente in orario straordinario provocando il superamento dei limiti orari posti dal decreto legislativo 4 aprile 2003 n.66. Per questo si chiede di prevedere la possibilità per ogni giornalista di optare a sua scelta per uno dei due regimi.

Contratti a termine

L’art.11 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n.368, che ha innovato la normativa legislativa sui contratti a termine, stabiliva che “le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro…vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi di lavoro”. Deve pertanto ritenersi che le disposizioni dell’art.3 del contratto decadranno con l’esaurimento dell’efficacia del contratto in vigore. Si rende, quindi, necessario procedere ad una riscrittura della normativa sulla contrattazione a termine, alla luce delle disposizioni di legge, che ne definisca: a) i limiti numerici di utilizzo; b) il limite minimo di durata dei contratti stipulati per causali diverse dalla sostituzione; c) i criteri di scelta, avendo anche riguardo alla normativa che favorisce i lavoratori disabili; d) i poteri di controllo e intervento in materia dei comitati di redazione; e) le possibilità di loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato; f) l’eliminazione di ogni possibilità di discriminazione nei trattamenti economici e normativi; g) la previsione, in caso di utilizzo dello stesso giornalista con contratti a termine in un arco di tempo superiore ai tre anni, della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, eventualmente, a tempo parziale verticale.

Nell’ambito della nuova normativa devono essere individuati percorsi e strumenti che facilitino il rientro in produzione dei giornalisti che a qualsiasi titolo abbiano perso il posto di lavoro e, in particolare per i giornalisti posti in cigs a seguito di crisi aziendali.

3) Mercato del lavoro

Il Decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276 (cosiddetta legge Biagi-Maroni) ha introdotto nuove forme di flessibilità del mercato del lavoro, demandando in alcuni casi la definizione di particolari aspetti alle parti sociali. La Federazione della Stampa, che ha espresso un parere fortemente negativo sull’intera legge, ha avviato in tempo il confronto con la controparte per definirne i limiti di applicazione. Si ritiene che il rinnovo del contratto collettivo sia la sede opportuna per chiarire e normare ambiti, possibilità e condizioni di applicazione della legge, fermo restando che la peculiarità del lavoro giornalistico, i suoi contenuti professionali e il ruolo ineludibile del direttore la rendono sostanzialmente inapplicabile al nostro settore.

In particolare, si chiede di limitare l’utilizzo dei contratti di inserimento ai soli casi di rientro sul mercato del lavoro dei giornalisti disoccupati, di escludere dalla possibilità di stipulare contratti di lavoro intermittente nel settore giornalistico in considerazione delle peculiarità professionali della prestazione, di escludere ugualmente l’utilizzo di forme di lavoro ripartito, di escludere l’utilizzo del contratto di apprendistato per l’assunzione dei praticanti, di rivedere le norme sui contratti di somministrazione lavoro e la loro applicabilità al settore alla luce dell’esperienza dei contratti di lavoro interinale, già regolati nel contratto collettivo e che hanno trovato una pressoché totale disapplicazione nell’ambito del settore editoriale. Deve essere specificato contrattualmente che non potranno essere stipulati contratti di somministrazione lavoro fino a quando non sia legislativamente chiarito che unico ente titolato a percepire la contribuzione previdenziale è l’Inpgi.

Devono, inoltre, trovare una regolamentazione contrattuale le nuove disposizioni di legge sull’ appalto (che non può essere utilizzato al di fuori dei limiti e dei vincoli previsti dall’allegato M), sul distacco (che non può essere utilizzato indiscriminatamente e senza il consenso del giornalista interessato e il parere favorevole del comitato di redazione), sulla cessione di ramo d’azienda (art.2112 C.C.), in particolare nel caso di cessione della testata, che deve comunque garantire i diritti dei giornalisti interessati.

La richiamata legge 30 prevede anche la possibilità che le previste forme di flessibilità contrattuale possano essere certificate da soggetti vari. Per questo si ritiene indispensabile che fieg e fnsi costituiscano un soggetto bilaterale che, a norma di legge, possa intervenire per certificare i contratti di natura giornalistica.

Part-time

Il richiamato decreto legislativo ha anche introdotto ulteriori modifiche sulla previgente normativa ai contratti di lavoro a tempo parziale. È necessario, pertanto, rivedere l’intero capitolo relativo al part-time, così come regolato nell’art.3 del contratto, in particolare regolamentando il regime delle prestazioni supplementari e prevedendo il diritto del giornalista dipendente di ottenere per periodi predeterminati e per particolari causali il passaggio del proprio contratto dal tempo pieno al tempo parziale.

Situazioni di crisi

Nei casi di crisi aziendali per i quali le aziende intendano ricorrere all’utilizzo degli ammortizzatori sociali secondo le disposizioni previste dall’allegato D si rende necessario precisare che: a) devono essere prioritariamente utilizzati quegli ammortizzatori che garantiscono maggiori benefici ai lavoratori interessati e alle aziende; b) la prestazione multimediale così come regolata dall’art.4 non può essere resa a favore di testate e aziende in crisi con personale giornalistico in cigs; c) nel periodo di permanenza in cigs deve ritenersi automaticamente sospeso il vincolo di esclusiva per i giornalisti interessati; d) in presenza di stato di crisi con conseguente personale giornalistico in cigs deve essere previsto l’automatico blocco del turn over in tutte le testate, comprese quelle multimediali, edite dall’azienda o da imprese controllate dalla stessa proprietà, finalizzato al rientro in produzione dei giornalisti in cigs.

4) Nuovi media

Lavoro nei giornali elettronici

I risultati della sperimentazione, protrattasi per l’intero quadriennio, dell’allegato N) del contratto collettivo, con il quale le parti hanno inteso introdurre una specifica provvisoria regolamentazione del lavoro giornalistico nelle testate elettroniche hanno dimostrato, anche in considerazione del numero irrisorio di giornalisti coinvolti, che non sussistono reali differenze nella prestazione lavorativa e che di norma le aziende interessate, per una migliore agibilità nell’organizzazione complessiva del lavoro, preferiscono ricorrere all’applicazione integrale del Cnlg. Per queste considerazioni si chiede l’abolizione dell’allegato N e la relativa inclusione nell’art.1 dei “giornali elettronici”, con la previsione dell’automatico passaggio al relativo trattamento contrattuale e riconoscimento dell’anzianità pregressa di coloro ai quali al momento dell’entrata in vigore del nuovo contratto risultasse applicato l’allegato N.

5) Lavoro autonomo

La figura del giornalista freelance, inteso sia come collaboratore autonomo coordinato e continuativo (co.co.co.), sia come libero professionista ha ormai acquisito una dimensione di centralità nel sistema produttivo dell’informazione. Nell’ultima rinnovazione contrattuale è stata abbozzata con “l’accordo collettivo nazionale” una prima regolamentazione delle prestazioni lavorative in regime di autonomia. Si rende ormai indifferibile un ampliamento delle garanzie e dei diritti che devono presiedere all’esercizio del lavoro autonomo.

In particolare, si chiede di prevedere:

a) nei casi di singola prestazione professionale, il compenso concordato deve essere erogato entro 30 giorni dalla consegna dell’articolo e deve prescindere dalla sua pubblicazione.

b) Ai collaboratori coordinati e continuativi deve essere garantita la copertura dell’assicurazione infortuni così come prevista dagli artt.38 e seguenti del Cnlg.

c) Il compenso dei freelance e dei co.co.co. deve essere maggiorato delle quote di contribuzione previdenziale (gestione separata INPGI e Fondo di Previdenza Complementare) e della quota di contribuzione assistenziale (Casagit), già prevista a carico delle aziende per i lavoratori subordinati.

d) In presenza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa l’azienda deve essere tenuta, così come previsto nel regime generale, al versamento della contribuzione complessiva alla gestione separata dell’Inpgi.

e) obbligo di copertura assicurativa e delle spese legali, a carico dell’azienda committente, per eventuali danni da responsabilità civile, derivanti dall’oggetto della prestazione.

Si chiede, inoltre, la definizione di un tariffario delle prestazioni autonome rapportato alla specificità della prestazione (notizia, articolo, inchiesta) e al mezzo di diffusione (quotidiani, periodici, giornali elettronici). I compensi dovranno essere maggiorati quando si riferiscano ad avvenimenti che richiedano la presenza del giornalista nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali.

Esplicitare che i diritti contrattuali dei free-lance e dei co.co.co. sono tutelati dal comitato o dal fiduciario di redazione della testata.

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