Questo è il documento presentato e discusso prima del consiglio nazionale che si conclude oggi 17 ottobre 2018 (documemto A)
Linee guida per la riforma dell’Ordine dei giornalisti
Premessa
Informazione realizzata da bot (robot, macchine), abolizione della cronologia (praticamente abolizione di una delle cinque W), notizie in evidenza e con migliaia di contatti soltanto se si usano determinate parole. Sono alcuni esempi di ciò che l’Ordine, ma tutto il giornalismo, ha davanti o meglio l’universo dentro al quale siamo immersi. Un universo in continua e incessante progressione nel quale la combinazione di saperi e competenze sta rimodulando continuamente i processi tecnologici che mirano ad automatizzare e personalizzare ogni offerta informativa.
E allora è per questo che l’Ordine del giornalismo (d’ora in avanti lo chiameremo così) deve accettare la sfida, in nome prima ancora che di se stesso, del diritto dei cittadini di essere informati correttamente e in piena libertà.
Pensiamo a un Ordine che non sia né una casta privilegiata né tantomeno una banca di diritti degli iscritti, ma un grande motore di saperi e competenze. Un centro di elaborazione e formazione permanente di culture professionali e digitali. Un protagonista a tutto tondo, così come i grandi service provider, di un dibattito e di un lavoro che deve mutare tutto a cominciare da noi stessi. Un dibattito che ci deve vedere impegnati su temi fondanti quali: consapevolezza, criticità, autonomia, sovranità, pluralismo, democrazia, decisione. Ma soprattutto etica che per noi significa deontologia professionale. Etica nei processi tecnologici significa rendere trasparente e negoziabile ogni fase dei processi automatici in atto; significa aprire le scatole nere, intervenire, correggere, riprogrammare e integrare i sistemi che inevitabilmente stanno condizionando e orientando le nostre azioni, i nostri comportamenti fino alla nostra psiche.
Convinti della indispensabilità della Rete (che nasce come istanza di libertà), proprio per questo riteniamo che la circolarità e la condivisione debba riguardare tutto: contenuti, notizie, video, immagini, ma anche e soprattutto algoritmi e piattaforme.
E allora è giornalista oggi chi svela e dichiara se un contenuto è prodotto da essere umano o realizzato da una macchina. È giornalista oggi chi ripristina la W del quando, della trasparenza dei tempi e delle responsabilità nella distribuzione delle informazioni. E’ giornalista oggi chi rivendica le parole giuste da usare indipendentemente dal diktat delle parole chiave ammiccanti e allusive imposte dal contatore dei contatti dei provider.
Conseguenza di tutto ciò è che non vogliamo subire tali processi, non vogliamo essere osservatori o puri notai di un progresso realizzato e imposto da altri.
Vogliamo creare un istituto di alta formazione di etica dei sistemi dell’informazione (con l’aiuto di università e scienziati) per realizzare un vero “motore di ricerca” che raccolga e metta a sistema, in Rete, il nostro sapere e il nostro lavoro quotidiano, ripartendo dal nostro quadro etico e dalle nostre regole di deontologia, che caratterizzano la professione giornalistica, cioè quella attività intellettuale, che utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale, visivo o digitale, è diretta alla raccolta, al commento o all’elaborazione delle notizie finalizzate a formare oggetto di informazione.
Il giornalista è, infatti, il mediatore intellettuale tra fatto e sua diffusione e a lui spetta il compito, percepita la notizia, di valutarne rilevanza e fondatezza, verificando le fonti.
La continuità e la periodicità del servizio, l’attualità delle notizie e la tempestività dell’informazione: questi gli elementi qualificanti del giornalismo rispetto alle altre professioni intellettuali.
Per realizzare questo alto scopo a salvaguardia del diritto all’informazione del cittadino è indispensabile l’azione di un ente di diritto pubblico, come l’Ordine del giornalismo. Affidare, infatti, le funzioni assolte dall’Ordine – prima fra tutte quella relativa all’accesso e quella relativa alla vigilanza disciplinare su una categoria la cui azione è in se stessa pubblica – ad associazioni private, significherebbe di fatto svincolare una professione, oggi più che mai “libera”, dalle garanzie che l’operato di una Pubblica Amministrazione assicura (su tutte la trasparenza dell’azione amministrativa).
Accesso alla professione
Per esercitare l’attività professionale giornalistica è obbligatoria l’iscrizione all’Ordine del giornalismo, che ha il compito di assicurare la tutela dell’esercizio della professione e il rispetto dei principi deontologici nell’intento di garantire ai cittadini una informazione corretta.
All’Albo del giornalismo professionale si accede superando un esame di idoneità professionale, al termine di un percorso formativo costituito da:
- Una laurea magistrale in giornalismo se istituita dai soggetti proposti (Miur/Università);
- Una laurea di primo livello conseguita nell’ambito dei Paesi dell’Unione europea in una qualsiasi disciplina, seguita da una successiva pratica giornalistica da svolgersi all’interno di un corso universitario annuale da attuarsi attraverso forme di controllo e vigilanza da parte dell’Ordine del giornalismo;
- Una laurea di primo livello conseguita nell’ambito dei Paesi dell’Unione europea seguita da piani di formazione misti di studio e lavoro, della durata di almeno due anni, sulla base di un progetto che dovrà essere preventivamente approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine;
- Master di giornalismo post laurea già riconosciuto dall’Ordine.
Disciplina transitoria per l’accesso al professionismo
Resta ferma la possibilità di accesso all’esame di idoneità per chi ha svolto o sta svolgendo, al momento dell’entrata in vigore della riforma, il periodo di praticantato previsto dalla vecchia normativa.
Fino a quando i nuovi percorsi dell’accesso all’Albo professionale non saranno concretamente praticabili si potrà altresì chiedere l’iscrizione all’Elenco Pubblicisti.
Accesso all’elenco dei pubblicisti
Per avviare la procedura biennale di accesso all’elenco dei pubblicisti occorrerà presentare domanda al Consiglio dell’Ordine regionale di competenza.
L’art. 35 della legge (modalità d’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti) potrebbe essere così riscritto:
Per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti sono necessari il diploma di scuola media superiore e lo svolgimento di attività giornalistica retribuita per un biennio il cui inizio coincide con la presentazione di apposita domanda corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell’art. 31, anche da almeno una certificazione del direttore responsabile di una pubblicazione periodica comunque diffusa attestante l’avvio dell’attività. Obbligatoria anche l’iscrizione ad un ente previdenziale.
Nel corso del biennio l’aspirante produce ogni sei mesi all’Ordine di appartenenza la documentazione contabile dei pagamenti ricevuti ed il riscontro dei corsi di formazione organizzati dall’Ordine in materia di deontologia professionale.
Al termine del biennio l’aspirante pubblicista sostiene presso il Consiglio dell’Ordine regionale di appartenenza un colloquio riguardante in genere l’ordinamento della professione e in particolare la deontologia professionale, sostenuto il quale l’aspirante è iscritto nell’elenco pubblicisti. Se detto colloquio risulta insoddisfacente non può essere ripetuto prima di tre mesi.
Il Cnog avrà il compito di valutare, quando saranno concretamente divenuti praticabili i nuovi percorsi per l’accesso all’albo professionale dell’Ordine del giornalismo, di proseguire o no con le iscrizioni all’Elenco pubblicisti. In caso di opzione per l’Albo Unico:
- Entro tre mesi dalla deliberazione del Cnog saranno trasferiti direttamente nel nuovo Albo del giornalismo professionale tutti gli iscritti nell’elenco dei professionisti.
- Potranno accedere all’esame di idoneità i giornalisti pubblicisti che abbiano seguito un corso di formazione specifico di sei mesi che l’Ordine predisporrà, almeno una volta all’anno, di intesa con il Miur e le Università.
- La richiesta di passaggio all’Albo del giornalismo professionale dovrà essere fatta entro cinque anni dalla delibera del Cnog.
Contenuto dell’Albo del giornalismo professionale
L’Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, l’indirizzo PEC, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. Alla luce delle nuove regole sulla privacy e delle esigenze manifestate negli dagli iscritti, rendere obbligatorio il dato della residenza e l’indirizzo degli iscritti sembra ormai poco opportuno e superabile. Pertanto si propone di raccogliere il dato su residenza e indirizzo ma non pubblicarlo sull’Albo.
Nuove regole sugli esami di idoneità
Le nuove modalità di accesso impongono anche di riconsiderare modalità e contenuti dell’esame di Stato, a cominciare dall’aggiornamento del programma d’esame e dalla possibile creazione di un Albo (ad uso interno dell’Ordine) di giornalisti abilitati a far parte delle commissioni di esame, selezionati in base a competenze relative alle nuove caratteristiche ed ai nuovi strumenti dell’informazione.
Superamento del carattere dell’esclusività professionale
Gli iscritti all’Ordine del giornalismo “esercitano in modo prevalente la professione di giornalisti”. Si ritiene necessario, alla luce dei tempi, demandare al rapporto negoziale privato la previsione dell’esclusività professionale e consentire, pertanto, agli iscritti la possibilità di svolgere attività diverse da quella informativa purché non si verifichi un conflitto di interesse con la professione giornalistica e quest’ultima rimanga prevalente. Sul punto, il Cnog valuterà gli opportuni adeguamenti al Testo Unico dei doveri del giornalista con l’introduzione di una puntuale fattispecie a riguardo.
Composizione del Consiglio nazionale
Per quanto riguarda la composizione del Consiglio nazionale, per garantire la rappresentanza a livello nazionale dei pubblicisti appartenenti a tutti i 20 Ordini regionali occorre intervenire sulle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 maggio 2017 n. 67 all’art, 16 della legge 3 febbraio 1963 n. 69.
In particolare l’art 1 comma 2 del predetto decreto di modifica andrebbe così riscritto:
“Il Consiglio nazionale è composto da 60 membri di cui due terzi professionisti ed un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e in aggiunta da altri due membri, uno per ciascuna categoria, rappresentanti le minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale o devono godere di trattamento pensionistico presso l’istituto di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) “.
In sostanza con la modifica del secondo comma si passa ad una composizione di 62 membri e si aggiunge la possibilità che possano candidarsi anche i giornalisti pensionati, indipendentemente dalla posizione attiva all’INPGI.
L’approvazione di queste modifiche comporterebbe la contemporanea modifica del comma 4 punto 1 dell’art. 1 e dell’intero articolo 2 del decreto legislativo 2017, entrambi riguardanti le modalità di esclusione del pubblicista della regione col minor numero di votanti e che doveva far posto al rappresentante delle minoranze linguistiche.
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