CORTE D’APPELLO DI ROMA
Atto di citazione d’appello
I signori Massimo Arturo Alberizzi nato a Milano il 7.12.1947 C.F. LBRMSM47T07F205P, Pier Angelo Maurizio nato a Ronchis – UD IL 28.1.1959, C.F. MRZPNG59A28H533R, Fabrizio de Jorio, nato a Roma il 29.4.1961 C.F. DJRFRZ61D19H501X, Nicoletta Maria Morabito nata a Milano il 15.9.1952 C.F. MRBNLT52P55F205A, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via F. Siacci n. 2/b presso l’Avv. Corrado De Martini C.F. DMRCRD38S13H202W, PEC: corrado.demartini@pec.it che li rappresenta e difende in virtù di deleghe in calce al presente atto unitamente agli Avv.ti Prof. Salvatore Sica del Foro di Salerno C.F. SCISVT61A28H703T, PEC: avvsalvator5sica@pec.giuffre.it, Achille Buonafede del Foro di Roma (C.F. BNFCLL58T16F839M; PEC achillebuonafede@ordineavvocatiroma.org), Ugo Minneci del Foro di Milano (MNNGUO70L11F205C: PEC: ugo.minneci@milano.pecavvocati.it, e Sabina Mantovani del Foro di Milano (MNTSNM70H51F205B; PEC: sabinamariavittoria.mantovani@milano.pecavvocati.it che tutti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo PEC: corrado.demartini@pec.it, e/o al seguente numero di fax068081583, espongono e chiedono:
Con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 2015 gli istanti convenivano in giudizio innanzi il Tribunale di Roma la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, la Federazione Italiana Editori Giornali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione Lombarda Giornalisti, esponendo:
– di esser tutti giornalisti professionisti, iscritti alle Associazioni Regionali della Stampa della Lombardia e del Lazio, e per questo mezzo iscritti quali associati alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana;
– che i signori Massimo Arturo Alberizzi, Laura Anna Verlicchi, Anna Maria Jannello, Fabio Antonio Cavalera, Tamara Ferrari, Francesco Latini versano nella condizione di aver già maturato il diritto a percepire l’indennità “ex-Fissa”, anche se non hanno ancora formulato la relativa domanda, avendo lavorato per oltre 15 anni presso la stessa azienda editoriale, ed avendo maturato (o essendo prossimi a maturare) il diritto alla pensione;
– che i signori Fabrizio de Jorio, Pierangelo Maurizio, Maria Lavinia Di Gianvito e Andrea Montanari hanno parzialmente maturato il diritto alla indennità “ex-Fissa” avendo lavorato – sia pure per meno di 15 anni – presso la stessa azienda editoriale;
– che i signori Ferdinando Baron e Maria Elisabetta Palmisano sono giornalisti “precari”, con contratti a termine di collaborazione continuata;
– che i signori Federica Frangi, Ferdinando Baron, Nicoletta Maria Morabito, Alessandra Fanelli, Fabio Gibellino e Daniela Ricci sono giornalisti “freelance”;
– che in data 19 giugno 2014 è stato sottoscritto tra la F.N.S.I. Federazione Nazionale della Stampa Italiana e la F.I.E.G. Federazione Italiana Editori di Giornali un “Accordo sul lavoro autonomo” integrativo (e in parte parzialmente sostitutivo) del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico che prevede una totalmente nuova disciplina del lavoro autonomo, con contratti da stipulare per atto scritto;
– che tale disciplina stabilisce obblighi di redazione di articoli e “pezzi” notevolmente onerosi; mentre il trattamento economico previsto è particolarmente …. modesto;
– che successivamente, in data 24 giugno 2014, è stato poi sottoscritto un nuovo Contratto Collettivo per il Lavoro Giornalistico, che contiene le seguenti innovazioni rispetto al CCLG anteriormente vigente:
* l’integrale recepimento dell’Accordo del 19 giugno 2014;
* l’introduzione di un nuovo “contratto di praticantato professionalizzante” rivolto ai praticanti giornalisti dai 18 ai 29 anni;
* la modificazione dell’art 3 del CNLG relativo al contratto di lavoro a termine per adeguarlo alle disposizioni di cui al D.L. n. 34/2014, convertito in Legge 16.5.2014 n. 78. Anche il contratto a termine acausale avrà durata massima di 36 mesi;
* agevolazioni contributive per le nuove assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;
– che in particolare il nuovo contratto prevede anche la sostanziale abolizione del Fondo Integrativo di Previdenza (cd. “ex-fissa”), con istituzione di un regime transitorio che prevede:
- per i giornalisti che abbiano già fatto domanda di liquidazione, o abbiano maturato il diritto all’accantonamento, l’erogazione del contributo maturato rateizzato in almeno 12 annualità
- per tutti i giornalisti con un’anzianità (al 31.12.2014) di almeno 15 anni nella stessa azienda verrà calcolato l’importo della “ex-fissa” sulla media retributiva degli ultimi 15 anni, con un tetto massimo di € 65.000,00, da erogare, rateizzato, al momento del pensionamento
- per tutti i giornalisti con un’anzianità nella stessa azienda inferiore ai 15 anni (e fino ai 10 anni) un importo forfettariamente determinato in modo decrescente da erogare al momento del pensionamento
- per tutti i giornalisti con un’anzianità nella stessa azienda inferiore ai 15 anni è previsto un contributo integrativo
Gli attori rilevavano inoltre:
– che le clausole sul “apprendistato professionalizzante” sono in aperto contrasto con la disciplina normativa sul praticantato giornalistico;
– che la disciplina pre-vigente per l’indennità “ex-fissa” prevedeva che l’accantonamento doveva esser fatto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi sia stata la durata del rapporto (purché superiore ai tre anni); la limitazione ai rapporti intercorsi con la stessa azienda concerneva solo l’ipotesi in cui il rapporto cessasse per dimissioni;
– che i compensi previsti nell’Accordo sul Lavoro Autonomo del 19.6.2014, ivi compresi i minimi tabellari di nuova istituzione, sono notevolmente inferiori (con riduzioni fra il 75% e l’85%) rispetto a quelli previsti nella tabella redatta dall’Ordine dei Giornalisti nel dicembre del 2006.
Gli attori affermavano che il testo dell’Accordo sul lavoro giornalistico autonomo, e le conseguenze che ne derivavano, erano totalmente inaccettabili per le seguenti ragioni:
– le nuove disposizioni sulla indennità “ex-fissa” violano sostanzialmente diritti che risultavano del tutto quesiti nel maggio del 2014;
– il nuovo contratto di praticantato “professionalizzante” relega il praticante – per tre anni – in una condizione del tutto discriminante; e non garantisce neppure la continuazione del rapporto alla fine del triennio;
– il nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e soprattutto i parametri dettati per i compensi istituiscono una categoria di lavoratori carichi di impegni ma retribuiti in misura “ridicola”: insomma una categoria di veri e propri sottoproletari.
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In punto di diritto gli attori rilevavano che la FNSI è, dal punto di vista giuridico, ad ogni effetto un’associazione non riconosciuta, la cui attività è disciplinata dal Capo II del Titolo II del Libro Primo del Codice Civile.
L’art. 23 Cod. Civ. prevede il diritto di ciascun associato ad impugnare le delibere assunte dall’assemblea dell’associazione.
Per giurisprudenza pacifica tale diritto di impugnativa spetta all’associato anche con riguardo alle delibere assunte anche dagli organi amministrativi dell’associazione, e non solo per le delibere assunte dall’assemblea.
Il diritto di impugnativa, preordinato all’annullamento delle delibere, deve fondarsi su una violazione della legge o dello statuto dell’associazione.
Nella specie, il procedimento attraverso il quale la FNSI è pervenuta alla sottoscrizione con la FIEG sia dell’Accordo del 19.6.2014, sia del nuovo CCLG è stato condotto con molteplici violazioni delle norme statutarie; e per ciò che concerne i compensi per i giornalisti coordinati e continuativi, il testo dell’Accordo del 19.6.2014 si caratterizza per una flagrante violazione dell’art. 36 della Costituzione.
Con l’atto di citazione venivano denunciate nel dettaglio una serie violazioni statutarie, relative alle norme statutarie che dettano una serie di prescrizioni sulla conduzione e gestione delle trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo nazionale, o comunque per la conclusione di accordi sindacali. In particolare:
– Violazione dell’art. 19 dello Statuto della FNSI che prescrive che la Giunta Esecutiva conduce le trattative contrattuali …………
– Violazione dell’art. 21 dello Statuto che prescrive che la Commissione Contratti ha il compito …..di condurre le trattative (contrattuali).
– Violazione dell’art. 27 dello Statuto che prevede che la Conferenza nazionale dei comitati e fiduciari di redazione in occasione del rinnovo contrattuale è chiamata ad esprimere il suo parere sulle richieste di modifica del contratto nazionale e,prima della firma definitiva sull’ipotesi di accordo contrattuale definita dalla FNSI e dalla FIEG.
– Violazione dell’art. 39 dello Statuto che prevede che in caso di rinnovo del contratto nazionale la Consulta delle A.R.S. in aggiunta alle tre riunioni ordinarie …….terrà ….. una speciale sessione dedicata al rinnovo del contratto.
– Violazione dell’art. 8, secondo comma dello Statuto che prescrive che le decisioni del Congresso sono obbligatorie per tutte le ARS e le organizzazioni federate.
Gli attori deducevano che le trattative sia per l’Accordo tra FNSI e FIEG del 19 giugno 2014, sia per le modifiche del CCLG del 24 giugno 2014 sono state condotte in via esclusiva da una delegazione ristretta, composta dal Presidente della FNSI Giovanni Rossi, dal Segretario Generale Francesco Siddi e dal Direttore Giancarlo Tartaglia Gli altri membri della Giunta sono stati informati delle “trattative” (in realtà, degli accordi già raggiunti con la FIEG) nei seguenti termini e modi:
– per quanto concerne l’Accordo sul Lavoro Autonomo la Giunta è stata dettagliatamente informata soltanto nel pomeriggio del 19 giugno 2014, poche ore prima della riunione fissata con la FIEG per la firma dell’Accordo;
– una analoga procedura è stata seguita per la discussione del nuovo CCLG: la riunione della Giunta è iniziata nel primo pomeriggio e si è protratta fino a tarda serata.
Gli attori deducevano che conseguentemente appariva del tutto flagrante la violazione delle norme statutarie, che prevedono che tutti i componenti della Giunta Esecutiva partecipino direttamente alle trattative ed agli incontri con la controparte.
Gli attori deducevano inoltre:
-che durante il corso delle trattative la Commissione Contratti ha ricevuto un’unica informativa sull’andamento delle trattative soltanto in data 24.4.2014, quando si era ben lontani dal vedere uno sviluppo concreto delle stesse; ed è stata informata di ciò che era già avvenuto soltanto in data 9 luglio 2014, e cioè ventitré giorni dopo la conclusione e la firma dell’Accordo e sedici giorni dopo la firma del nuovo CCLG;
– che la Conferenza nazionale dei comitati e fiduciari di redazione era stata convocata per l’ultima volta nel novembre 2012; ed era stata nuovamente convocata soltanto in data 17 luglio 2014, quando l’Accordo era già stato firmato da quasi un mese.
Questa riunione si è conclusa con la votazione di due delibere, apparentemente favorevoli alla sottoscrizione dell’Accordo; ma invece viziate e nulle perché alle relative votazioni avevano preso parte persone che non avevano alcun diritto a partecipare alla riunione [Marina Jonna (Mondadori), Marco Persico (RCS), Maria Teresa Catturini (RCS), Elisabetta Liberatore (RCS), Monica Mainardi, (Mondadori-Grazia Casa)]. Né la conclusione poteva mutare in conseguenza della “dichiarazione” del Presidente della Associazione Lombarda dei Giornalisti che, a richiesta della dirigenza della FNSI, ha “legittimato” la presenza ed il voto di tali persone; dichiarazione peraltro che risulta essere in contrasto con, e dunque in violazione dello, Statuto della ALG, econ il Regolamento dei Comitati e fiduciari di Redazione della stessa ALG
– che il Consiglio Nazionale era stato convocato per la prima volta (in relazione alle trattative con la FIEG) soltanto in data 10 luglio 2014, e cioè ventuno giorni dopo la firma dell’Accordo e sedici giorni dopo la firma del nuovo CCLG
– che la Consulta delle AA.SS.RR. non risulta esser mai stata convocata per esaminare le ipotesi di nuovo Accordo con la FIEG.
– che, infine, nessun editore televisivo è stato invitato a partecipare alle trattative, in violazione della delibera approvata per acclamazione dal Congresso di Bergano con cui impegnava la futura dirigenza …… affinché in occasione del prossimo rinnovo del CCNL alla discussione possano partecipare a pieno titolo anche gli editori dell’emittenza televisiva nazionale, pubblica e privata. E questa violazione era stata puntualmente sanzionata da una delle due delibere approvate dal Consiglio Nazionale
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Gli attori rilevavano, in definitiva, chele delibere della Giunta della FNSI del 19.6.2014 e del 24.6.2014sono dunque state prese con numerose, flagranti violazioni dello Statuto della Federazione.
L’annullabilità di tali delibere è dunque del tutto palese.
Conseguentemente, l’Accordo sottoscritto dalla Giunta della FNSI in data 19.6.2014 e i nuovi accordi modificativi del previgente CCLG sottoscritti in data 24.6.2014 sono a loro volta nulli, o comunque inefficaci.
Sia l’Accordo 19.6.2014, sia il nuovo CCLG, infatti, sono stati sottoscritti da persone (componenti la Giunta della FNSI) carenti di potere, poiché gli atti da cui avrebbero derivato il potere di sottoscrivere atti negoziali vincolanti per la Federazione (e per tutti i giornalisti iscritti alla FNSI), e cioè le delibere assunte dalla Giunta in quelle date, sono nulli.
Lo Statuto della FNSI prevede espressamente che la Giunta possa concludere e sottoscrivere accordi collettivi solo se il contenuto dell’accordo sia stato preventivamente vagliato ed approvato da una serie di organi collettivi della stessa Federazione.
In mancanza di tale obbligatorio percorso, si deve necessariamente ritenere che la Giunta sia priva del potere di sottoscrivere accordi collettivi.
Dunque l’Accordo del 24.6.2014 è, a sua volta, nullo ed inefficace; e, del pari, ugualmente nulli ed inefficaci sono i nuovi patti sottoscritti il 24.6.29014.
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Gli attori rilevavano inoltre che i trattamenti retributivi minimi previsti dall’Accordo del 19.6.2014sono ben lungi dal fissare compensi adeguati alla “quantità e qualità” del lavoro; e sono anche infinitamente lontani dal garantire che i compensi possano “assicurare un’esistenza libera e dignitosa” dei giornalisti parasubordinati.
Queste disposizioni contrattuali si ponevano, e si pongono, dunque, in contrasto ed in violazione dell’art. 36 della Costituzione, che deve ormai ritenersi applicabile anche ai lavoratori autonomi, e quanto meno ai lavoratori autonomi giornalisti, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 276 del 2003 ed agli artt. 1 e 2 della legge n. 233 del 2012.
Dunque l’Accordo del 19.6.2014, oltre ad essere affetto dalla nullità derivata dalla nullità della delibera della Giunta della FNSI, è a sua volta – e di per sé – nullo per violazione dell’art. 36 della Costituzione.
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Gli attori deducevano inoltre che gli accordi del 24.6.2014 sono illegittimi anche nella parte in cui si prevede la sostanziale abolizione del Fondo Integrativo di Previdenza di cui alla c.d. “ex fissa”, con adozione di un regime transitorio, anche esso parimenti illegittimo, essendosi, in parte qua, le Organizzazioni Stipulanti arrogate poteri dispositivi alle stesse estranei.
L’accordo, con le richiamate previsioni, viene infatti ad incidere – e sostanzialmente a compromettere, vanificare e porre nel nulla – su posizioni intangibili dei relativi destinatari, con riguardo, ora a veri e propri diritti quesiti, ora a legittime aspettative maturate dai giornalisti in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dal Precedente Accordo; e ciò in relazione alla prevista rateizzazione sine die dell’emolumento, alla determinazione del tasso di interesse moratorio in sede di revisione regolamentare, oltre che alla previsione di condizioni di liquidazioni della prestazione spettante individuate nei nuovi ingiustificabili parametri dell’età del giornalista e della relativa posizione in graduatoria.
Si è osservato, al riguardo che costituisce consolidato principio di diritto, stabilmente acquisito nell’insegnamento della Suprema Corte quello secondo cui le Organizzazioni sindacali non possano, in virtù di nuove determinazioni del CCNL, intaccare e/o negare e/o compromettere i cc.dd. diritti quesiti dei lavoratori.
In ogni caso, e quanto meno, l’illegittimità denunciata deriva anche dalla mancata applicazione del principio del c.d. pro rata, affermato nelle sentenze nn. 8847 e 8848 del 18.4.2011 della Corte di Cassazione.
E doveva anche esser considerato che la natura e struttura del contratto – convenzione stipulato tra INPGI e FIEG in data 8.6.1994 conduce necessariamente a concludere che si trattava di un tipico contratto a favore di terzo, con ogni ineludibile consequenziale effetto di legge in punto di immediata diretta insorgenza del diritto del lavoratore al relativo trattamento pensionistico integrativo per effetto della sola stipulazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1411 comma 2cod. civ.
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Per finire, gli attori osservavano che gli Accordi 24.6.2014 sono anche nulli nella parte in cui disciplinano il cosiddetto apprendistato professionalizzante.
Il nuovo CCLG prevede per questo tipo di rapporto una durata minima obbligatoria di almeno 36 mesi; e prevede che il contratto mantenga intera la sua durata anche se nel frattempo l’apprendista abbia superato l’esame di Stato previsto dall’articolo 33 della Costituzione.
Queste previsioni non sono compatibili, e si pongono in aperto contrasto con la disciplina di cui alla legge n.69 del 1963 che disciplina la professione giornalistica e che prevede in 18 mesi e non in 36 il periodo di praticantato precedente l’esame di stato.
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Gli attori pertanto chiedevano che il Tribunale:
Accertate le violazioni agli articoli 19, 21, 27, 39 e 8 dello Statuto della Federazione Nazionale della Stampa, dichiarare nulla, o comunque annullare la deliberazione assunta dalla Giunta Nazionale della FNSI in data 19 giugno 2014 con cui è stato deliberato di sottoscrivere l’Accordo sul Lavoro Autonomo poi effettivamente sottoscritto lo stesso giorno;
Accertate le violazioni agli articoli 19, 21, 27, 39 e 8 dello Statuto della Federazione Nazionale della Stampa, dichiarare nulla, o comunque annullare la deliberazione assunta dalla Giunta Nazionale della FNSI in data 24 giugno 2014 con cui è stato deliberato di sottoscrivere gli Accordi modificativi del Contratto Collettivo per il Lavoro Giornalistico, relativi alla Indennità c.d.ex-fissa ed all’apprendistato professionalizzante poi effettivamente sottoscritti lo stesso giorno;
Come mezzo al fine, e per quanto di ragione, accertare incidentalmente la violazione dello Statuto della Associazione Lombarda Giornalisti;
Conseguentemente dichiarare nullo e inefficace, per le ragioni sopra esposte,, l’Accordo sottoscritto tra FNSI e FIEG in data 19 giugno 2014 sul lavoro autonomo, sia perché affetto da nullità derivata dalla violazione delle norme statutarie della FNSI, sia perché autonomamente affetto da nullità per violazione di norme imperative, di rango anche costituzionale;
Conseguentemente dichiarare anche nulli e inefficaci, per i motivi sopra esposti, gli Accordi sottoscritti tra FNSI e FIEG in data 24 giugno 2014 relativi al Fondo Integrativo di Previdenza (c.d., ex-fissa) ed al relativo regime transitorio, nonché concernenti la disciplina del praticantato professionalizzante, oltre che in ogni caso la disciplina dei rapporti di lavoro dei giornalisti “autonomi” (o “parasubordinati”), sia perché affetti da nullità derivata dalla violazione delle norme statutarie della FNSI, sia perché autonomamente affetti da nullità per violazione di norme imperative, di rango anche costituzionale.
Dichiarare in ogni caso nulla, illegittima, o comunque inefficace, per i motivi esposti nel presente atto, la deliberazione del 19 giugno 2014 della “Commissione governativa per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico” istituita presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il documento denominato “Parametri per la determinazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico”.
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Si costituivano in giudizio sia la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, sia la Federazione Italiana Editori Giornali, sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sollevando diverse eccezioni: nessuno dei convenuti, tuttavia, deduceva che gli attori non fossero associati alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, e che fossero dunque carenti per queste ragioni della legittimazione attiva al giudizio.
La Giudice Istruttore non riteneva di ammettere le prove testimoniali dedotte dalle parti, ed invitava le parti a precisare le conclusioni.
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Con sentenza resa in data 3 novembre 2017 e depositata e resa pubblica in data 6 novembre 2017, n. 20871/2017, il Tribunale di Roma ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda volta a sentir dichiarare la nullità della deliberazione assunta dalla Commissione Governativa per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico; ha dichiarato il difetto di legittimazione degli attori con riferimento a tutte le altre domande; ha condannato gli attori alla rifusione delle spese.
Il Tribunale sostiene che l’art. 23 Cod. Civ. limita la legittimazione all’impugnativa ai soli organi o associati dell’ente e che nel caso in esame gli attori non risultano rivestire nessuna delle suddette qualifiche.
Secondo il Tribunale la Federazione Nazionale della Stampa Italiana sarebbe un’associazione di secondo livello, di cui sono associati esclusivamente le singole associazioni regionali ed interregionali, mentre gli iscritti alle associazioni territoriali sono associati a tali associazioni ma non sono associati alla Federazione.
A parere del Tribunale ciò emerge chiaramente dall’art. 8 dello Statuto, che detta la disciplina del Congresso, e dal quale risulta che i singoli iscritti alle associazioni territoriali non possono partecipare direttamente al Congresso, e la partecipazione a tale Congresso spetterebbe esclusivamente ai delegati di ciascuna associazione regionale “in rappresentanza di quest’ultima”.
Il Tribunale rilevando anche che non risulta che gli attori rappresentino o abbiano fatto parte di uno degli organi della Federazione afferma che essi non sono pertanto legittimati ad impugnare le deliberazioni assunte dalla Giunta Nazionale.
Il Tribunale afferma poi che sarebbero inammissibili anche le domande volte a sentir dichiarare la nullità dei due accordi sottoscritti nel giugno del 2014 da F.N.S.I. e FIEG.
Secondo il Tribunale la carenza di legittimazione degli attori rileva anche in relazione alle domande di nullità degli accordi derivanti dalla nullità della violazione delle norme statutarie della F.N.S.I.; e comunque gli attori sarebbero carenti di interesse ad agire in ordine a tali ulteriori domande di nullità poiché l’interesse a far valere l’illegittimità di specifiche pattuizioni del contratto collettivo può apprezzarsi nel solo caso in cui sia in corso una controversia specifica tra il singolo lavoratore e il datore di lavoro.
Quanto alla domanda proposta per la dichiarazione di nullità della delibera della Commissione Governativa per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché la deliberazione impugnata è stata nelle more del giudizio annullata dal T.A.R. del Lazio con sentenza confermata dal Consiglio di Stato.
***
Avverso tale sentenza gli istanti con il presente atto propongono
APPELLO
per i seguenti
MOTIVI
- Nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 II comma c.p.c.
Come desumibile dalla narrativa, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda concernente l’equo compenso nel lavoro giornalistico, il Giudice di primo grado ha rigettato gli ulteriori petita, dichiarando rispetto ad essi il difetto di legittimazione degli attori (ad impugnare ex art. 23 c.c.).
Più precisamente, ad avviso dell’organo giudicante:
Con riferimento alla domanda volta a sentir dichiarare la nullità o l’annullamento delle due delibere adottate dalla Giunta Nazionale della FNSI, devesi rilevare il difetto di legittimazione ad impugnare in capo agli attori.
Ed invero, ai sensi del primo comma dell’art. 23 c.c., le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente e di qualunque associato. È, peraltro, pacifico che l’art. 23 c.c. trovi applicazione non solo al caso di deliberazioni assunte dall’assemblea degli associati, ma anche al caso di deliberazioni adottate dagli altri organi previsti dallo Statuto dell’associazione medesima.
Tuttavia, la norma è chiara nel limitare la legittimazione all’impugnativa ai soli organi o associati dell’ente.
Nel caso in esame, però, gli attori non risultano rivestire nessuna delle suddette qualifiche. Infatti, dallo Statuto della Federazione nazionale della Stampa Italiana (FNSI) prodotto in atti, risulta che la suddetta Federazione è una organizzazione sindacale unitaria dei giornalisti italiani, formata da Associazioni regionali e interregionali di stampa (AA.RR.SS.). In particolare, viene specificato che gli iscritti aderiscono a tali associazioni territoriali, le quali sono organismi sindacali unitari, dotati di autonomi statuti. Al successivo art. 7 vengono, poi, elencati gli organi della FNSI, che sono: il Congresso Nazionale; il Consiglio Nazionale; la Giunta Esecutiva; il Presidente della FNSI; il Segretario generale; la Segreteria Nazionale; il Collegio dei revisori dei conti; il Collegio nazionale dei Probiviri; i dipartimenti, le commissioni contrattuali e le commissioni di lavoro.
Orbene, dalle suindicate disposizioni statutarie emerge che sono associati della Federazione Nazionale esclusivamente le singole Associazioni regionali e interregionali, che sono organismi autonomi dotati di un proprio statuto. Per contro, gli iscritti alle associazioni territoriali sono associati delle suddette associazioni, ma non associati della Federazione nazionale, che si sostanzia in una associazione di secondo livello (associazione di associazioni). Ciò, del resto, emerge chiaramente anche da quanto disposto all’art. 8 dello Statuto, che detta la disciplina relativa al funzionamento del Congresso nazionale della FNSI, massimo organo deliberante della Federazione. Orbene, dal citato art. 8 risulta che i singoli iscritti alle Associazioni territoriali non possono automaticamente partecipare al Congresso nazionale della Federazione (cosa che invece sarebbe certamente possibile se gli stessi fossero associati della Federazione stessa), ma possono parteciparvi esclusivamente i delegati di ciascuna Associazione regionale, in rappresentanza di quest’ultima.
Inoltre, non risulta che gli odierni attori rappresentino o abbiano fatto parte di uno degli organi della Federazione, elencati dall’art. 7 dello Statuto.
Ne consegue che –alla luce del chiaro disposto dell’art. 23 c.c.- i predetti non sono legittimati ad impugnare delle deliberazioni assunte dalla Giunta Nazionale della FNSI, non essendo associati della Federazione, né facendo parte di uno dei suoi organi.
(pagine 10 e 11 della sentenza impugnata)
Orbene, rinviando al paragrafo seguente ogni considerazione volta a dimostrare l’infondatezza della idea secondo cui i giornalisti che hanno agito in giudizio non rivestirebbero la qualità di iscritti alla FNSI, in questa sede preme piuttosto rilevare che, con specifico riguardo al capo che dichiara il difetto di legittimazione degli attori, la pronuncia qui impugnata appare comunque viziata da nullità, per palese violazione dell’art. 101, comma 2 c.p.c.
In effetti, per tutto il primo grado del giudizio, nessuna delle parti convenute (e, in particolare, la FNSI) ha mai contestato la sussistenza in capo agli attori della legittimazione all’impugnativa di cui all’art. 23 c.c. In altri termini, l’appartenenza di questi ultimi alla FNSI, ovvero la loro qualità di iscritti alla medesima, non ha formato oggetto della benché minima eccezione da parte di alcuno dei soggetti convenuti.
Per la verità, è convincimento della scrivente difesa che, in un sistema processuale che contempla la regola di cui al primo comma dell’art. 115 c.p.c., la constatazione della assenza di contestazioni da parte della FNSI avrebbe già potuto considerarsi elemento decisivo per dissipare ogni eventuale incertezza sul punto specifico; tanto più che, trattandosi di associazione non riconosciuta (il cui ordinamento interno è rimesso per definizione agli accordi degli associati), chi meglio dell’ente medesimo è in grado di distinguere tra iscritti e non iscritti?
Ma anche a prescindere da tale profilo, resta il fatto che il 2° comma dell’art. 101 c.p.c. prevede testualmente che «se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».
Ora è sufficiente una rapida scorsa agli Atti delle parti e al verbale di udienza per constatare per tabulas come:
.- indipendentemente dalla già riferita circostanza per la quale nessuna delle parti convenute (e, in specie, la FNSI) abbia mai eccepito alcunché con riguardo alla legittimazione attiva degli attori;
.- lo stesso Giudice adito non abbia mai sollevato la questione (e, tanto meno, assegnato alle parti il termine prescritto dalla legge per controvertere su di esso): né in sede di udienza di prima comparizione (ex art. 183 c.p.c.), né successivamente.
Il vero è che quella emessa dalla Tribunale adito si presenta, almeno in parte qua, come una pronuncia a sorpresa: come cioè quel tipo di decisione che il secondo comma dell’art. 101 c.p.c. risulta diretto a prevenire, in nome della garanzia del principio del contraddittorio.
Il tutto senza contare che il riferimento alla presunta carenza di legittimazione all’impugnativa ha consentito al Giudice adito di decidere la controversia senza esaminare il merito delle domande proposte, con grave pregiudizio delle ragioni avanzate dagli attori.
Né va trascurato che, qualora fosse stata tempestivamente attirata l’attenzione delle parti sulla potenziale rilevanza della questione, lo svolgimento del giudizio avrebbe potuto assumere una direzione differente, con risparmio di attività processuale e correlativa riduzione dell’ammontare delle spese di lite in caso di soccombenza.
La declaratoria di nullità della sentenza impugnata appare pertanto inevitabile, il giudizio di primo grado essendo stato comunque proposto dopo il 2009 (cfr. Cass. n. 12642/2015).
- La natura e le caratteristiche strutturali della F.N.S.I.
Qualità personali delle parti.
In ogni caso, ed anche a prescindere dalla evidente illegittimità della pronuncia del Tribunale, dobbiamo vivamente dolerci del fatto che il Giudice Istruttore non abbia ritenuto di rispettare la regola di cui al II comma dell’art. 101 c.p.c.
Se avesse rispettato tale regola, e lo avesse fatto nei tempi dovuti, eventualmente utili alle parti per integrare la prova offerta, ci sarebbe stato consentito di offrire al Giudicante – e poi anche in questa sede – tutti gli elementi in fatto che smentiscono categoricamente la ricostruzione operata dal Tribunale circa la struttura interna della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
Le considerazioni e conclusioni del Tribunale, che sbrigativamente afferma che la Federazione della Stampa sarebbe una “associazione di secondo grado” si pongono in contrasto con il reale e concreto contenuto dello statuto della Federazione, e travisano caratteristiche e qualità del rapporto esistente tra i singoli associati e la Federazione.
Al riguardo, dobbiamo in primo luogo rilevare che l’art. 2 dello Statuto qualifica le associazioni regionali quali “organismi locali” della Federazione, mentre l’art. 1 stabilisce che “gli iscritti aderiscono territorialmente alle associazioni regionali della stampa”.
A termine dell’art. 4 dello Statuto della Federazione lo statuto di ogni singola associazione regionale deve essere “conforme allo Statuto F.N.S.I.”; non solo ma tale statuto deve esser approvato dalla Giunta della FNSI.
Già queste disposizioni statutarie chiariscono che il vincolo associativo non riguarda soltanto le associazioni regionali rispetto alla Federazione, ma riguarda anche direttamente ciascun singolo associato persona fisica.
L’articolo 9 dello Statuto disciplina dettagliatamente, fin nei minimi particolari, tempi e modalità per ciascuna Associazione Regionale di elezione e nomina dei delegati da inviare al Congresso.
Se gli associati della FNSI fossero – come pretende il Tribunale – solo le Associazioni regionali, regole e disciplina dei rapporti “interni” a ciascuna Associazione Regionale sarebbero stabilite dalla stessa Associazione, e non da un Ente diverso (anche se si tratta di un Ente del quale la Regionale sarebbe associata).
Dal testo degli articoli 5 e 9 dello Statuto della Federazione risulta poi che ciascun associato ha diritto di voto attivo e passivo sia pure “nelle opportune forme di delega e rappresentanza”.
E’ ben vero che al Congresso partecipano le delegazioni delle associazioni regionali; ma questa forma di esercizio del diritto di voto non è anomala nelle associazioni non riconosciute che tendono ad associare numerose persone, essendo ovviamente difficile riunire assemblee che accolgano tutti gli associati. Quindi che gli associati della F.N.S.I. partecipino al Congresso per il tramite di delegati è circostanza assolutamente fisiologica e per nulla significativa del fatto che associati alla Federazione siano soltanto le associazioni regionali.
D’altra parte se fosse corretta la ricostruzione operata dal Tribunale al Congresso avrebbero diritto di voto direttamente le associazioni regionali, e non i singoli delegati eletti in sede regionale.
Ed invece non solo il voto nel corso del Congresso viene espresso dai singoli delegati e non dalla delegazione; ma questo voto può anche essere diverso per ciascun delegato, o per ciascun gruppo di delegati. Ed infatti l’articolo 11 dello Statuto dispone espressamente “il voto si esprime individualmente, a scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano”.
Ma vi sono poi due circostanze che eliminano ogni dubbio al riguardo.
Come risulta evidente dalle buste paga prodotte in primo grado di alcuni giornalisti professionisti (Maurizio, de Jorio) la contribuzione di ogni singolo associato alla F.N.S.I. avviene direttamente a carico di ogni singolo giornalista, con prelievo diretto sulla retribuzione allo stesso dovuta.
Nello Statuto dell’Associazione Lombarda si afferma poi espressamente che il singolo giornalista versa una contribuzione che per il 50% è di competenza della F.N.S.I.
Risulta perciò evidente che il rapporto tra il singolo giornalista associato e la Federazione Nazionale è un rapporto diretto, non intermediato dalla singola associazione regionale.
E non è tutto.
L’art. 28 dello Statuto della F.N.S.I. disciplina il Collegio dei Probiviri con le precisazioni di cui agli articoli da 25 a 33 del Regolamento.
Da tale normativa appare del tutto evidente che il Collegio dei Probiviri della F.N.S.I. è un organo che non solo dispone di giurisdizione e competenza di secondo grado (nei conflitti interni all’associazione), ma è anche un organo giudicante di primo grado nei confronti di tutti gli iscritti.
Alla luce di tutte queste considerazioni e precisazioni appare evidente che, pur essendo la F.N.S.I. strutturata attraverso una serie di associazioni regionali, il vincolo associativo concerne e riguarda direttamente i singoli giornalisti, e non soltanto le associazioni regionali stesse.
* * *
Per quanto possa occorrere, anche se probabilmente è superfluo, sta in fatto che il Sig. Pier Angelo Maurizio nel 2014 era componente del Consiglio Nazionale della F.N.S.I.
- La pretesa mancanza di legittimazione per altre ragioni
Il Tribunale afferma sostanzialmente che gli attori, attuali appellanti, sarebbero privi della legittimazione attiva anche in virtù del fatto che non sono stati parti del contratto collettivo; e richiama a tal fine una isolata sentenza della Suprema Corte, n. 4962 del 28/03/2012:
Parimenti inammissibili appaiono le domande volte a sentir dichiarare la nullità dei due Accordi sottoscritti da FNSI e FIEG.
Ed invero, gli attori sostengono che i suddetti accordi sarebbero invalidi sia perché affetti da nullità derivata dalla violazione delle norme statutarie della FNSI, sia perché affetti da nullità per la diretta violazione di norme imperative, quali l’art. 36 della Costituzione.
Orbene, con riferimento al primo aspetto, gli attori –non essendo legittimati a far valere la nullità delle delibere della Giunta Nazionale della FNSI- non risultano legittimati neanche a far valere la nullità che dalle predette delibere si trasferirebbe agli accordi successivamente sottoscritti.
Quanto, invece, alla diretta violazione di norme imperative, giova ricordare che gli attori non sono parti contraenti degli Accordi in questione, risultando questi sottoscritti dalle associazioni sindacali rappresentanti da un lato i giornalisti (FNSI) e dall’altro lato gli editori (FIEG) e contenendo pattuizioni contrattuali di natura collettiva.
Con riferimento alla possibilità di far valere la illegittimità di pattuizioni contenute in contratti collettivi, la Suprema Corte ha affermato che “L’accertamento dell’invalidità di una disposizione di un contratto collettivo di lavoro può avvenire, nell’assenza in giudizio delle parti legittimate alla stipula, solo in via incidentale e strumentale alla statuizione relativa ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio”, Sez. L, Sentenza n. 4962 del 28/03/2012, Riv. 622412 – 01).
………………………………………..
E’ evidente, quindi, che –in presenza di contrattazione collettiva – l’interesse concreto ed attuale del singolo lavoratore a far valere la illegittimità di specifiche pattuizioni del contratto collettivo può apprezzarsi solo quando le suddette pattuizioni siano state in concreto recepite nel contratto individuale e, di conseguenza, la relativa illegittimità dovrà essere accertata nel contraddittorio con il singolo datore di lavoro.
Ma la sentenza della Suprema Corte, testualmente citata, è stata resa nel corso di un giudizio di cui erano parti alcuni lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione ed il Ministero delle Infrastrutture. L’affermazione in diritto riportata per esteso nella sentenza impugnata non è certamente la ragione del decidere in quel giudizio definito con la sentenza della Suprema Corte sopra richiamata.
Peraltro, il Tribunale non si neppure reso conto che – al contrario – nel presente giudizio sono ritualmente state chiamate, e sono presenti, entrambe le parti contraenti del Contratto Collettivo di cui si discute, e precisamente la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e la Federazione Italiana Editori Giornali.
Dunque il caso di specie è totalmente differente da quello in cui si è (forse e comunque incidentalmente) pronunciata la Suprema Corte.
E’ inoltre del tutto evidente, e comunque espliciteremo meglio questo punto nel paragrafo successivo, che l’impugnativa del contratto collettivo e dell’accordo conclusi nel giugno 2014 è strettamente connesso all’accertamento della violazione dei diritti quesiti, e/o di diritti derivanti dall’art. 36 della Costituzione, entrambi spettanti agli attori.
Per esser più precisi, l’entrata in vigore degli Accordi stipulati nel giugno del 2014 comporta automaticamente in capo a coloro che hanno già maturato il diritto alla “ex-fissa”, ovvero in capo a coloro che stanno per maturare tale diritto, la perdita dei benefici derivanti dalla situazione (legale e giuridica) pregressa: si applicano a tali soggetti le nuove regole che prevedono una significativa limitazione di importo dell’indennità ed una dilazione …. “secolare” nei pagamenti.
Lo stesso è a dirsi per quanto concerne l’entrata in vigore della nuova disciplina del “equo compenso”: anche in questo caso, la lesionedei diritti di cui all’art. 36 della Costituzione è immediata.
Dunque, il preteso difetto di legittimazione per questo ulteriore motivo certamente non sussiste.
- La pretesa assenza di interesse ad agire
A questo riguardo il Tribunale afferma
Del resto, i soggetti diversi dalle parti contraenti sono legittimati ad esercitare la generale azione di nullità solo qualora dimostrino la sussistenza di un proprio concreto interesse, a norma dell’art. 100 c.p.c., (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2447 del 04/02/2014, Rv. 629709 – 01). Ed infatti, l’art. 100 c.p.c. stabilisce che, per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse. La Suprema Corte ha, al riguardo, evidenziato che la valutazione dell’interesse ad agire deve essere effettuata con riguardo all’utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata, non rilevando la valutazione delle diverse, ed eventualmente maggiori, utilità cui l’attore potrebbe beneficiare in forza di posizioni giuridiche soggettive alternative rispetto a quella fatta valere (cfr. Cass. sent. n. 10036/2015).
………………………………………
Nel caso in esame, quindi, non appare ravvisabile un apprezzabile interesse ad agire degli attori, e cioè – come sopra indicato – non appare ravvisabile l’utilità che gli attori potrebbero trarre in concreto dalla richiesta pronuncia giurisdizionale. Ed infatti, la valutazione in ordine all’equo compenso, ovvero la eventuale violazione di diritti quesiti non può che essere effettuata nell’ambito del concreto ed individuale rapporto di lavoro di cui i singoli attori risultano parti contraenti ed in contraddittorio con la relativa controparte. Non risulta, poi, che nessuno degli attori si trovi nelle condizioni per l’applicazione della disciplina sull’apprendistato, trattandosi di giornalisti già professionisti (come dagli stessi riconosciuto nell’atto di citazione).
Il contenuto delle due sentenze della Suprema Corte richiamate può anche essere integralmente condiviso.
Come precisa la Cassazione in tali sentenze vi è interesse ad agire laddove l’azione tenda ad “evitare una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (Cass. n. 2447 del 4/2/2014).
Il Tribunale tuttavia sembra non aver compreso che:
- da un lato la nuova disciplina della indennità “ex-fissa” prevista nell’accordo del giugno 2014 viola i diritti quesiti che gli attori (attuali appellanti) avevano già acquisito in virtù della precedente disciplina.
Dunque il risultato finale dell’azione proposta in questa sede è quello di annullare la nuova disciplina per far rivivere la disciplina precedente.
Si tratta dunque di un risultato non solo giuridicamente apprezzabile, ma di un risultato dai rilevanti effetti economici.
- b) Il nuovo Accordo sull’equo compenso ha introdotto dei nuovi parametri di determinazione del cosiddetto equo compenso totalmente diversi e notevolmente più penalizzanti di quelli a suo tempo stabiliti dall’Ordine dei Giornalisti.
Questi ultimi non erano, naturalmente, vincolanti per gli editori; e tuttavia costituivano l’unico parametro cui fare riferimento in materia di compensi per i giornalisti parasubordinati e per i giornalisti free lance.
Dunque anche in questo caso l’annullamento dell’accordo del giugno 2014 comporta un risultato dai rilevanti effetti economici per tutti i giornalisti parasubordinati e free lance (e fra cui anche gli attori) e dunque certamente un risultato giuridicamente apprezzabile.
In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, gli attori (e attuali appellanti) sono sicuramente portatori di un interesse ad agire secondo i principi di cui all’art. 100 c.p.c.
- Nel merito
Per scrupolo e per completezza riportiamo qui di seguito le deduzioni, osservazioni e conclusioni a supporto delle domande di nullità proposte con la citazione introduttiva.
5.1.Lo Statuto della FNSI detta una serie di prescrizioni sulla conduzione e gestione delle trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo nazionale, o comunque per la conclusione di accordi sindacali.
- a) L’art. 19 dello Statuto della FNSI ( 8) al punto 2 prescrive che la Giunta Esecutiva studia, elabora e coordina – consultate preliminarmente le ARS e d’intesa con le Commissioni nazionali per le trattative contrattuali ……. – le proposte di modifica per la rinnovazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico; approva le anzidette proposte sentite le Commissioni nazionali per le trattative contrattuali; conduce le trattative contrattuali …………
- b) L’art. 21 dello Statuto prescrive che la Commissione Contratti ha il compito …..di condurre le trattative (contrattuali).
La Commissione Contratti è nominata dalla Conferenza nazionale dei comitati e fiduciari di redazione.
- c) L’art. 27 dello Statuto prevede che la Conferenza nazionale dei comitati e fiduciari di redazione in occasione del rinnovo contrattuale è chiamata ad esprimere il suo parere sulle richieste di modifica del contratto nazionale e, prima della firma definitiva sull’ipotesi di accordo contrattuale definita dalla FNSI e dalla FIEG.
- d) L’art. 39 dello Statuto prevede che in caso di rinnovo del contratto nazionale la Consulta delle A.R.S. in aggiunta alle tre riunioni ordinarie …….terrà ….. una speciale sessione dedicata al rinnovo del contratto.
- e) L’art. 8, secondo comma dello Statuto prescrive che le decisioni del Congresso sono obbligatorie per tutte le ARS e le organizzazioni federate.
Se ne deve dedurre che tali decisioni sono obbligatorie anche per la Giunta Esecutiva.
5.2. Tutte le norme statutarie sopra richiamate sono state palesemente violate durante le trattative e nella conclusione sia dell’Accordo tra FNSI e FIEG del 19 giugno 2014, sia del CCLG del 24 giugno 2014.
- a) Le trattative sono state condotte fino ad un certo punto dall’intera Giunta Esecutiva. Ma poi, su espressa richiesta della FIEG, cui la Giunta si è supinamente adeguata, le trattative sono state condotte in via esclusiva da una delegazione ristretta, composta dal Presidente della FNSI Giovanni Rossi, dal Segretario Generale Francesco Siddi e dal Direttore Giancarlo Tartaglia (ti 9 lettera su facebook di Leyla Manunza; 10 rapporto 22 aprile 2014 di Guido Besana).
Gli altri membri della Giunta sono stati informati delle “trattative” (in realtà, degli accordi già raggiunti con la FIEG) nei seguenti termini e modi:
– per quanto concerne l’Accordo sul Lavoro Autonomo la Giunta è stata dettagliatamente informata soltanto nel pomeriggio del 19 giugno 2014, poche ore prima della riunione fissata con la FIEG per la firma dell’Accordo. La riunione si è protratta dalle ore 16 a tarda serata; di seguito si è tenuta una riunione con i rappresentanti della FIEG, al termine della quale – alle ore 4.30 del mattino – l’Accordo è stato sottoscritto
– una analoga procedura è stata seguita per la discussione del nuovo CCLG: la riunione della Giunta è iniziata nel primo pomeriggio e si è protratta fino a tarda serata; di seguito si è tenuta una riunione con i rappresentanti della FIEG, al termine della quale – alle ore 6.30 del mattino – il nuovo Contratto Collettivo per il Lavoro Giornalistico è stato sottoscritto.
Di queste riunioni di Giunta non è stato redatto alcun verbale: è però evidente che le riunioni si devono esser concluse con una votazione a maggioranza con cui la Giunta ha deliberato, prima – il 19 giugno 2014 – di accettare l’Accordo già concluso dalla “delegazione ristretta” con la FIEG, poi – il 24 giugno 2014 – di accettare le modifiche apportate al CCLG già concordate dalla “delegazione ristretta”.
Appare flagrante la violazione delle norme statutarie: queste prevedono che tutti i componenti della Giunta Esecutiva partecipino direttamente alle trattative ed agli incontri con la controparte; ed è ben noto che la partecipazione diretta alle riunioni di corpi collettivi costituisce la migliore (e forse unica) maniera perché la volontà del corpo collettivo sia formata a seguito di un procedimento contrassegnato dalla interattività e dalla contestualità degli apporti di ciascun membro.
Solo in questo modo la formazione della volontà finale del corpo collettivo costituisce il frutto degli apporti di tutti suoi componenti, e dunque la delibera finale costituisce una decisione del tutto consapevole e fondata su un’informazione completa.
- b) Durante il corso delle trattative la Commissione Contratti ha ricevuto un’unica informativa sull’andamento delle trattative soltanto in data 24.4.2014, quando si era ben lontani dal vedere uno sviluppo concreto delle stesse ( 11).
Ovviamente, la Commissione non ha potuto mai esprimere la sua “intesa” sul contenuto degli accordi che si stavano raggiungendo, come previsto dall’art. 21 dello Statuto (doc.ti 12 comunicazione Bekar, Faiella, Viggiano; 13 mail Bekar 19 giugno; 14 lettera aperta Butturini a Siddi; 15. Comunicato ufficiale FNSI).
In realtà la Commissione Contratti è stata informata di ciò che era già avvenuto soltanto in data 9 luglio 2014, e cioè ventitré giorni dopo la conclusione e la firma dell’Accordo e sedici giorni dopo la firma del nuovo CCLG (doc. 16).
E’ del tutto evidente che “condurre le trattative”, oltretutto “d’intesa” con la Giunta Esecutiva, è cosa ben diversa che esser convocati a cose fatte per trovarsi di fronte ad un testo già concordato con la controparte contrattuale.
Lo Statuto della FNSI prevede un ruolo attivo della Commissione Contratti, e non già il mero compito di ratificare decisioni ed accordi già conclusi nel corso di trattative durate mesi; oltretutto avendo a disposizione poche ore di tempo per capire il reale contenuto dei nuovi accordi sindacali, e con la pressione in entrambi i casi di un appuntamento già fissato per la firma finale.
La violazione della norma statutaria appare anche in questo caso palese.
- c) La Conferenza nazionale dei comitati e fiduciari di redazione era stata convocata per l’ultima volta nel novembre 2012 ( 17); ed è stata nuovamente convocata soltanto in data 17 luglio 2014, quando l’Accordo era già stato firmato da quasi un mese (doc. 14 lettera aperta Butturini a Siddi; doc. 18 convocazione Conferenza).
La riunione si è conclusa con la votazione di due delibere (doc. 19 delibere Conferenza), apparentemente favorevoli alla sottoscrizione dell’Accordo.
c.1) Ma la realtà è ben diversa.
Il primo documento è stato presentato per la votazione da 19 componenti, e – secondo la comunicazione ufficiale della FNSI (doc. 19) – sarebbe stato votato da 33 componenti su 66 presenti.
Di questi 33 componenti, 19 sono tra i presentatori del testo della delibera (che ovviamente l’hanno votata); fra questi 19 ci sono i seguenti giornalisti (doc. 19):
Marina Jonna (Mondadori), Marco Persico (RCS), Maria Teresa Catturini (RCS), Elisabetta Liberatore (RCS), Monica Mainardi, (Mondadori-Grazia Casa).
Orbene, nessuno dei cinque era legittimato a far parte della Conferenza (doc. 20).
Marina Jonna era la fiduciaria della testata “Casaviva” e uno dei 5 membri del CdR Mondadori. L’azienda ha deciso di chiudere alcune testate (fra cui, appunto, “Casaviva”) comunicandolo a gennaio 2013 (doc. 21). “Casaviva”, dunque, è formalmente chiusa da allora (fine maggio 2013) e i suoi 12 giornalisti in organico sono stati ricollocati in varie testate. Marina Jonna è stata assegnata a “Panorama” (redazione digitale), ammiraglia del gruppo e dove tutti i giornalisti della Mondadori mirano ad andare, dove è tuttora, come risulta dai colophon di “Panorama” del 21.5.2014 e del 7.10.2014 (doc.ti 22).
Ovviamente, non è un fiduciario di Panorama (visto che «Panorama» aveva eletto i suoi fiduciari) e non ha più alcun titolo (e non l’aveva il 17 luglio) ad essere considerata fiduciaria del CdR Mondadori visto che non rappresenta più la redazione che l’ha eletta, di fatto sciolta dopo la chiusura della testata.
Monica Mainardi, indicata come fiduciaria del CdR di “Grazia”, non risulta in organico né in “Grazia” né in “Grazia Casa”, testata allegata a “Grazia” (nel cui colophon, infatti, non compare il suo nome – doc. 24).
Per quel che riguarda Persico, Liberatore e Catturini, nel novembre scorso avevano inviato una mail (doc. 25) a tutta la redazione della RCS, in cui prendevano atto dell’impossibilità di andare avanti, visto che a norma di statuto tre componenti si erano dimessi o risultavano assenti (perché passati a Prs o in Cigs). Quindi il CdR era da considerarsi decaduto; tant’è vero che in RCS sono state indette le elezioni per sostituire i tre assenti (doc.ti 26).
In sostanza dei 33 componenti che risultano aver votato a favore della sottoscrizione dell’accordo, ben 5 non erano più legittimati a partecipare alla riunione della Conferenza nazionale dei comitati e fiduciari di redazione.
Ne consegue che le due delibere della Conferenza nazionale dei comitati e fiduciari di redazione apparentemente assunte in data 17 luglio 2014 non sono mai state assunte poiché non hanno mai conseguito la maggioranza di voti validi. Dedotti dal totale di 33 i cinque voti di Marina Jonna, Marco Persico, Maria Teresa Catturini, Elisabetta Liberatore e Monica Mainardi, risultano solo 28 voti validi – che non costituiscono la maggioranza
Il Presidente della Associazione Lombarda dei Giornalisti, a richiesta della dirigenza della FNSI, ha “legittimato” la qualità di fiduciari di CdR dei propri associati Marina Jonna, Monica Mainardi, Marco Persico, Maria Teresa Catturini, Elisabetta Liberatore (doc. 27).
Tuttavia, quale che possa essere la legittimazione del Presidente di una ARS a decidere autonomamente se un determinato soggetto sia o meno fiduciario di un CdR, sta in fatto che tale “legittimazione” risulta essere in contrasto con, e dunque in violazione dello, Statuto della ALG (doc. 28) e con il Regolamento dei Comitati e fiduciari di Redazione della stessa ALG (doc. 29).
- d) Il Consiglio Nazionale è stato convocato per la prima volta (in relazione alle trattative con la FIEG) soltanto in data 10 luglio 2014, e cioè ventuno giorni dopo la firma dell’Accordo e sedici giorni dopo la firma del nuovo CCLG (ti 30, 31).
Anche in questo caso la violazione della norma statutaria è palese.
- e) La Consulta delle AA.SS.RR. non risulta che sia mai stata convocata per esaminare le ipotesi di nuovo Accordo con la FIEG.
- f) Il Congresso di Bergano aveva approvato per acclamazione una delibera con cui impegnava la futura dirigenza …… affinché in occasione del prossimo rinnovo del CCNL alla discussione possano partecipare a pieno titolo anche gli editori dell’emittenza televisiva nazionale, pubblica e privata …..( 32, pag.7).
Ma naturalmente alla discussione sulle modifiche e innovazioni del CCLG del 24.6.2014 nessun editore televisivo è stato invitato a partecipare.
Una delle due delibere approvate dal Consiglio Nazionale (doc. 30) giudica un grave vulnus il fatto che ancora una volta la trattativa per il rinnovo del CNLG sia avvenuta senza la partecipazione degli editori dell’emittenza televisiva nazionale.
5.3.Va anche sottolineato che, prima che la trattativa tra FNSI e FIEG si concludesse, diverse Associazioni regionali avevano formalmente manifestato il loro dissenso sulla bozza di accordo che si stava per chiudere e che il Segretario Siddi aveva fatto conoscere – verbalmente – nel corso di riunioni (doc.ti 33).
5.4.Le delibere della Giunta della FNSI del 19.6.2014 e del 24.6.2014, che qui si impugnano, sono dunque state prese con numerose, flagranti violazioni dello Statuto della Federazione.
La nullità di tali delibere è dunque del tutto palese.
Va qui in primo luogo chiarito che le censure che gli attori rivolgono alle delibere assunte dalla Giunta nelle date 19 e 24 giugno 2014 riguardano sia i “vizi interni” delle delibere, sia i vizi dell’attività esecutiva di tali delibere. (su questa distinzione si veda Santaroni, Invalidità delle delibere delle associazioni, Cedam, 1992, 60 segg.).
In particolare gli attori deducono che le deliberazioni della Giunta sono illegittime perché prese in patente e flagrante violazione di specifiche norme dello statuto della FNSI (vizi interni); e deducono inoltre che gli Accordi sottoscritti in esecuzione di tali delibere sono a loro volta illegittimi sia perché incidono sui diritti quesiti in ordine alla indennità ex-fissa (e quindi violano diritti soggettivi perfetti), sia perché introducono una disciplina del lavoro autonomo che contrasta in modo evidente e grave con il disposto dell’articolo 36 della Costituzione. (e quindi violano anche queste posizioni giuridiche soggettive dei giornalisti lavoratori autonomi).
Quanto alla legittimazione a far valere i vizi “interni” delle delibere, sarà sufficiente osservare che tutti gli attori sono giornalisti associati alla Federazione Nazionale della Stampa per il tramite delle rispettive Associazioni territoriali – ASR e ALG: si vedano i documenti prodotti con i numeri da 35 a 41.
E tanto basta a qualificare la loro legittimazione alle impugnative.
I vizi dell’attività esecutiva delle delibere impugnate incidono su diritti soggettivi, o perché diritti quesiti (in ordine alla indennità ex-fissa), o perché diritti protetti direttamente dalla Costituzione.
E gli attori, come meglio si vedrà oltre, sono tutti titolari di tali diritti soggettivi.
5.5. L’art. 23 Cod. Civ. prevede l’impugnativa solo per le delibere assunte dall’assemblea degli associati.
Ma questo assunto, soprattutto per quanto riguarda il caso di specie, é infondato, sia in punto di fatto, che in diritto.
L’automatica trasposizione nel campo delle associazioni dei principi e delle regole dettate dal codice in materia di società di capitali, spesso compiuta troppo acriticamente, lascia ipotizzare una struttura dell’associazione costituita soltanto da un’assemblea dei soci e da un organo amministrativo.
Ma questa é un’ipotesi teorica. In realtà nella pratica quotidiana assai più spesso nelle associazioni vi è una varietà di organi interni, che raggruppano talvolta tutti i soci, e molto più spesso una parte dei soci.
Dunque l’attività deliberativa in tutti questi casi si ripartisce tra più organi interni, ciascuno dei quali esercita autonomamente una parte delle attribuzioni che spetterebbero in linea teorica soltanto all’assemblea.
È perciò evidente che in tutti questi casi costituiscono deliberazioni sicuramente impugnabili, anche volendo strettamente attenersi al tenore letterale dell’antico 23 Cod. Civ., tutte le deliberazioni assunte da quel qualsiasi organo interno che svolge di fatto le funzioni che sono proprie dell’assemblea degli associati; e contestualmente costituiscono deliberazioni assunte dall’organo esecutivo solo quelle delibere che sono effettivamente assunte, ed anzi che spettano in via esclusiva all’organo interno che svolge esclusivamente funzioni amministrative e di gestione dell’associazione.
Queste affermazioni costituiscono l’approdo, in sede di esegesi dell’articolo 23 Cod. Civ., sia della dottrina (Basile, Sull’impugnabilità delle delibere consiliari delle associazioni in Riv. Dir. Civ. 1980, II, 30 e segg.; Galgano Delle associazioni in Trattato Scialoja-Branca, 239; Volpe Putzolu In margine al problema della natura giuridica delle organizzazioni periferiche dei partiti politici in Riv. Dir. Civ 1974, II,61 segg.), che della giurisprudenza (Trib Roma 14.1.1975 Riv. Dir. Civ. 1980, II, 18 che costituisce in realtà un leading case in questa materia, e che è stata prodotta in copia in allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c.).
Nel caso di specie, esaminando lo statuto della FNSI, si potrà rilevare che le funzioni che sarebbero in linea teorica proprie dell’assemblea sono ripartite tra più organi, e precisamente: Congresso, Consiglio Nazionale, Giunta, oltre ad una serie di Commissioni.
A tutti questi organi lo statuto assegna funzioni deliberative, via via più di dettaglio man mano che si scende dal Congresso agli organi sottordinati.
Il Congresso è “il massimo organo della FNSI, esso ha tutti i poteri deliberanti”; il Consiglio Nazionale “ha il compito di realizzare le deliberazioni del Congresso, di impartire ….. le direttive generali per il conseguimento delle finalità statutarie”; la Giunta Esecutiva “ha il compito di realizzare gli indirizzi di politica e di azione sindacale ……. esercita ogni atto necessario al buon funzionamento della FNSI …..; ma soprattutto (art. 19 lett. b): studia elabora e coordina …. le proposte di modifica per la rinnovazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico; approva le anzidette proposte …….; conduce le trattative sindacali; stipula i contratti nazionali di lavoro giornalistico in nome e per conto della FNSI ……”
Dunque alla Giunta spetta, e – a termini della formulazione letterale dell’articolo 19 dello statuto – in via esclusiva, ogni e qualsiasi attività che concerna comunque il contratto nazionale di lavoro giornalistico; e dunque la più importante attività sindacale della FNSI è affidata proprio e soltanto alla Giunta.
Accanto a questi organi vi é poi una Segreteria composta da 16 membri che collabora con il Segretario Generale, che è il vero e proprio organo esecutivo dell’associazione.
In questa situazione di fatto sembra francamente assai arduo sostenere che le uniche deliberazioni impugnabili da parte degli associati siano quelle del Congresso nazionale: é al contrario evidente che ciascuno di questi tre organi (Congresso, Consiglio nazionale, Giunta) esercita funzioni deliberative che impegnano tutti gli associati; e che le funzioni di gestione amministrativa sono attribuite soltanto al Segretario Generale coadiuvato dalla Segreteria.
Ma in ogni caso, se anche ci si volesse attenere alla interpretazione più rigidamente letterale dell’articolo 23 Cod. Civ., una eventuale eccezione di inimpugnabilità risulterebbe ugualmente infondata.
Ed infatti la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che comunque possono legittimamente costituire oggetto di una impugnativa innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria le delibere del consiglio d’amministrazione di un’associazione la cui esecuzione comporti una violazione di diritti soggettivi di alcuni associati.
In questo senso si vedano, oltre alla già citata Trib. Roma 14.1.1975:
Trib. Catania 15.6.1982 in Dir. Fall. 1984,II, 1110; Trib. Ferrara 6.6.1984 in Foro It. 1985,I,1184; Trib. Pavia 2.7.1987 in Giust. Civ. 1988,I, 263; Trib. Padova 29.6.1995 in Giur. Merito, 1996, 465; C. App. Milano 12.11.2008 in Foro Padano 2010, 1, 37.
Ma nello stesso senso – e cioè della impugnabilità delle delibere consiliari che incidano su diritti degli associati – si è espressa anche la Suprema Corte con la Ordinanza 10.5.2011 n. 10188che, dopo aver richiamato l’art. 2388 Cod. Civ. ne dichiara l’applicabilità anche alle associazioni in via di analogia affermando …. Questa disposizione limita la possibilità del socio di impugnare una deliberazione consiliare al solo caso in cui tale deliberazione abbia leso un diritto di cui il socio medesimo sia titolare. Non v’é dubbio che possa trattarsi anche solo di un diritto corporativo, e non necessariamente di un diritto a contenuto immediatamente patrimoniale.
L’ultima frase citata lascia chiaramente intendere che i diritti la cui lesione legittima il socio all’impugnativa di delibere consiliari sono, non solo quelli che appartengono al socio nei confronti dell’associazione, ma ogni e qualsiasi diritto soggettivo.
5.6. In conseguenza della nullità e/o annullabilità delle delibere assunte dalla Giunta nelle date 19.6.2014 e 24.6.2014 sono a loro volta nulli, o comunque inefficaci gli atti esecutivi di tali delibere, e cioè l’Accordo sottoscritto dalla Giunta della FNSI in data 19.6.2014 e i nuovi accordi modificativi del previgente CCLG sottoscritti in data 24.6.2014.
Sia l’Accordo 19.6.2014, sia il nuovo CCLG, infatti, sono stati sottoscritti da persone (componenti la Giunta della FNSI) carenti di potere, poiché l’atto da cui avrebbero derivato il potere di sottoscrivere atti negoziali vincolanti per la Federazione (e per tutti i giornalisti iscritti alla FNSI) è nullo.
Lo Statuto della FNSI prevede espressamente che la Giunta possa concludere e sottoscrivere accordi collettivi solo se il contenuto dell’accordo sia stato preventivamente vagliato ed approvato da una serie di organi collettivi della stessa Federazione.
In mancanza di tale obbligatorio percorso, si deve necessariamente ritenere che la Giunta sia priva del potere di sottoscrivere accordi collettivi.
Dunque l’Accordo del 24.6.2014 è, a sua volta, nullo ed inefficace; e, del pari, ugualmente nulli ed inefficaci sono i nuovi patti sottoscritti il 24.6.29014.
5.7. Fino al 18 giugno 2014 i parametri cui poteva farsi riferimento per determinare i compensi dei giornalisti cosiddetti “autonomi” (in realtà, quanto meno, parasubordinati) erano le tabelle realizzate e pubblicate in data 21 dicembre 2006 dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti (doc. 5. 5 bis).
Con la sottoscrizione dell’Accordo sul lavoro autonomo del 19.6.2014 sono invece state introdotte le seguenti diverse tabelle; i compensi sono al lordo di imposte:
Quotidiani
Minimo 144 articoli l’anno, pari a 12 articoli pubblicati in media per mese in ragione d’anno | Almeno 1.600 battute | Trattamento annuo € 3.000
250 €/mese |
Periodici (settimanali)
Minimo 45 pezzi/anno | Almeno 1.800 battute | Trattamento annuo € 3.000 250 € /mese |
Periodici (mensili)
Un pezzo per numero | Almeno 7.000 battute | Trattamento annuo € 3.000 250€/mese |
Agenzie di stampa
Minimo 40 segnalazioni/informazioni, anche corredate da foto o video, pubblicate in media al mese in ragione d’anno | Trattamento annuo € 3.000
250€/mese |
Web
Testate giornali-stiche online con esclusione di blog e social network | Minimo 40 segnalazioni- informazioni, anche corredate da foto/video, pubblicare in media per mese in ragione d’anno | Trattamento annuo € 3.000
250€/mese
|
5.7.1. Tali tabelle, naturalmente, non erano vincolanti per gli editori, che non avevano minimamente partecipato alla loro redazione.
Tuttavia le stesse tabelle erano un utile parametro di riferimento per determinare l’”equo compenso” per i giornalisti parasubordinati.
Le tabelle dell’Ordine prevedevano, tra gli altri, i seguenti compensi:
Quotidiani
1 | Notizia | € | 33,00 |
2 | Articolo | € | 171,00 |
3 | Servizio | € | 342,00 |
Collaborazioni coordinate e continuative – Quotidiani
1 | 2 Collaborazioni al mese | € | 112,47 |
2 | 4 Collaborazioni al mese | € | 228,08 |
3 | 8 Collaborazioni al mese | € | 454,93 |
Collaborazioni con testate giornalistiche online
1 | Notizia | € | 28,00 |
2 | Articolo | € | 93,00 |
In sostanza, se si applicassero le tabelle dell’Ordine dei Giornalisti, il compenso per minimo 144 articoli l’anno pubblicati su un quotidiano sarebbe pari ad Euro (171×144) 24.624,00, anziché Euro 3.000,00 previsti dall’Accordo del 19.6.2014; e le collaborazioni con le testate online (40 notizie al mese) comporterebbero compensi per complessivi Euro (28x40x12) 13.440,00, anziché Euro 3.000,00 previsti dall’Accordo del 19.6.2014.
L’Accordo del 19.6.2014 prevede dunque compensi inferiori rispetto alle tabelle dell’Ordine dei giornalisti di oltre il 85 % per le collaborazioni con quotidiani e di oltre il 75 % per le collaborazioni con testate online.
Questa sola circostanza è di per sé un indice molto significativo della sostanziale iniquità dei compensi fissati nell’Accordo del 19.6.2014.
5.7.2. Per valutare correttamente la situazione sostanziale su cui l’Accordo del 19.6.2014 viene ad incidere occorre rammentare quale sia oggi la reale situazione dei giornalisti parasubordinati.
Questi giornalisti, già oggi, lavorano in condizioni di precariato a vita ormai non più sostenibili.
Dai dati forniti dall’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani) su scala nazionale si apprende che, tra i giornalisti di età fino a 40 anni,
– quelli assunti come lavoratori subordinati regolari (meno della metà del totale) hanno un reddito medio annuo di 32.423 euro;
– quelli assunti come collaboratori autonomi continuativi hanno un reddito annuo medio di 7.253 euro;
– quelli ingaggiati come liberi professionisti (“a partita Iva”) hanno un reddito annuo medio pari a 6.523 euro.
Secondo una ricerca della LSDI (l’associazione per la libertà di stampa e il diritto all’informazione) un freelance guadagna in media 5 volte in meno di un dipendente, mentre un parasubordinato 7 volte in meno, pur svolgendo un lavoro a volte identico ai dipendenti, senza peraltro le garanzie contrattuali, previdenziali e assicurative.
L’entrata in vigore dell’Accordo del 19.6.2014 comporta potenzialmente un’ulteriore falcidia dei compensi.
In sostanza, l’Accordo del 19.6.2014 aggraverebbe in modo esponenziale la situazione di precariato di tutti i giornalisti cosiddetti “autonomi”, riducendo ulteriormente la media dei compensi attualmente erogati.
5.7.3. La legge n.233 del 2012 ha sostanzialmente stabilito che anche per il lavoro non subordinato il compenso deve esser proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto, e comunque sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa.
L’articolo 1 della legge richiama espressamente la Costituzione: «In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l’equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n.69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive».
L’articolo 2 la stessa legge stabilisce che «Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato».
Va comunque rilevato che già con l’art. 63 del D.Lgs. n. 276 del 2003 (c.d. legge Biagi) era stato stabilito che il compenso da corrispondere al collaboratore a progetto (c.d. co.co.pro.) deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito.
E va anche ricordato che la legge 28.6.2012 n . 92 (c.d. riforma Fornero) contiene un più esplicito e generale riconoscimento del diritto ad un equo compenso per tutti i lavoratori economicamente dipendenti sia per coloro che svolgono prestazioni parasubordinate in regime di lavoro autonomo, sia per i collaboratori a progetto.
E’ evidente che queste disposizioni di legge hanno introdotto nel nostro ordinamento, quanto meno in relazione al lavoro giornalistico, il principio che anche i compensi per il lavoro autonomo devono esser proporzionati alla qualità e quantità del lavoro svolto, e comunque sufficienti ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa, come espressamente previsto dall’art. 36 della Costituzione.
Non ignoriamo che la giurisprudenza, anche della Suprema Corte, ed anche di recente, afferma che le prescrizioni dell’art. 36 della Costituzione non si applicano in relazione al lavoro autonomo.
Ma il contenuto letterale ed esplicito delle norme di legge qui ricordate, ed in particolare della legge n. 233/2012, non lasciano margini di dubbio sul fatto che – quanto meno per il lavoro giornalistico – anche i compensi per il lavoro autonomo devono rispondere ai requisiti minimi previsti dall’art. 36 della Costituzione.
5.7.4. I trattamenti minimi previsti dall’Accordo del 19.6.2014 (poi recepiti nel provvedimento della Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico, poi annullato dai giudici Amministrativi) sono ben lungi dal fissare compensi adeguati alla “quantità e qualità” del lavoro; e sono anche infinitamente lontani dal garantire che i compensi possano “assicurare un’esistenza libera e dignitosa” dei giornalisti parasubordinati.
Il trattamento economico minimo previsto dall’Accordo del 19.6.29014 si applica ai collaboratori coordinati e continuativi e ma anche «alle altre forme di lavoro autonomo» per i rapporti che «abbiano una durata minima, con lo stesso committente, pari o superiore a 8 mesi per 2 anni consecutivi e a condizione che il corrispettivo versato dallo stesso committente e derivante da tale rapporto di lavoro sia pari o superiore all’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal lavoratore nell’arco di 2 anni consecutivi».
E’ palese che la disciplina è espressamente diretta a regolamentare tutti i rapporti di lavoro giornalistico “parasubordinati”: un unico committente ed un rapporto continuativo nel tempo.
Ebbene, per questi lavoratori è previsto un trattamento economico minimo nella straordinaria misura di 3 mila euro lordi l’anno (250 euro al mese), a fronte di un impegno lavorativo non indifferente: – i “parasubordinati” che lavorano per i quotidiani devono produrre «minimo 144 articoli» (di almeno 1.600 battute) l’anno, pari a 12 articoli pubblicati in media per mese in ragione d’anno (in sostanza, 20 euro a pezzo);
– i collaboratori dei settimanali devono produrre al minimo 45 pezzi l’anno di almeno 1.800 battute (in sostanza, 65 euro a pezzo);
-i collaboratori dei mensili devono consegnare almeno un pezzo (di 7 mila battute) per numero;
– i collaboratori di agenzie di stampa e di testate online devono produrre al minimo 40 segnalazioni/informazioni (in sostanza, 6,25 euro l’una), anche corredate da foto/video, pubblicate in media per mese in ragione d’anno.
Questi compensi non garantiscono neppure la sopravvivenza, e non raggiungono nemmeno i livelli della pensione sociale.
La violazione delle regole e dei principi dettati dall’art. 36 della Costituzione appare più che evidente.
5.7.5. I signori Ferdinando Baron e Maria Elisabetta Palmisano erano giornalisti “parasubordinati”: lavorano (o lavoravano) per un solo editore con contratti co.co.co. a tempo determinato (vedi doc. 55).
Al momento della notifica della citazione i loro contratti assicuravano compensi minimi ben lungi dal poter essere equiparati ai compensi minimi contrattualmente previsti per i giornalisti dipendenti; ma comunque fissati in misura fortemente migliore di quella prevista nelle tabelle incluse nell’Accordo 19.6.2014.
Gli attori avevano dedotto che nel momento in cui i rispettivi contratti di lavoro a termine verranno a scadenza, saranno costretti – se vorranno continuare a lavorare come giornalisti – ad accettare le condizioni economiche ed i trattamenti previsti dall’Accordo 19.6.2014.
Tutto questo si è puntualmente già realizzato.
Alla scadenza del contratto che era in essere al momento della notifica della citazione (prodotto con il n. 55) al sig. Ferdinando Baron è stato proposto un rinnovo a condizioni in linea con quelle previste dall’Accordo 19.6.2014 (doc. 61).
Poiché queste condizioni non consentivano di vivere e di mantenere i suoi due figli, il sig. Baron ha deciso di ….. smettere – dopo 17 anni – di fare il giornalista. Questi fatti risultano dai documenti prodotti in via telematica con i nn. 62 e 63 immediatamente prima del deposito della presente comparsa, trattandosi di documenti tutti formati ben dopo la scadenza dei termini ex art.183, VI comma c.p.c.
5.7.6. I signori Federica Frangi, Ferdinando Baron, Alessandra Fanelli, Fabio Gibellino, Daniela Ricci, ma soprattutto la sig.ra Nicoletta Maria Morabito, erano tutti al momento della notifica della citazione giornalisti “freelance” (vedi doc.ti 51, 53, 54), che aspiravano ed aspirano naturalmente ad un qualsiasi contratto di lavoro, anche a tempo determinato.
Se questa loro aspirazione si realizzerà, saranno anche essi costretti ad accettare le condizioni economiche ed i trattamenti previsti dall’Accordo 19.6.2014
Dunque la violazione dell’art. 36 della Costituzione comporterà, per questi istanti, una grave violazione del diritto costituzionalmente garantito ad un lavoro che gli assicuri un’esistenza libera e dignitosa.
5.7.7. Dunque l’Accordo del 19.6.2014, oltre ad essere affetto dalla nullità derivata dalla nullità della delibera della Giunta della FNSI qui impugnata, è a sua volta – e di per sé – nullo per violazione dell’art. 36 della Costituzione.
5.8. Secondo quanto altresì rilevato in via di azione, gli accordi del 24.6.2014 sono illegittimi, laddove si stabilisce la sostanziale abolizione del Fondo Integrativo di Previdenza di cui alla c.d. “ex fissa”, con imposizione di un regime transitorio, anche esso del tutto illegittimo, essendosi, in parte qua, le Organizzazioni Stipulanti arrogate poteri dispositivi alle stesse estranei.
Precisiamo, anche a questo riguardo che sussiste certamente la legittimazione attiva degli attori:
– il signor Massimo Arturo Alberizzi versa nella condizione di aver già maturato il diritto a percepire l’Indennità ex-Fissa, avendo lavorato per oltre 15 anni presso la stessa azienda editoriale, ed essendo prossimo a maturare) il diritto alla pensione. La circostanza risulta dalla “busta paga” esibite con i nn. 44, 46, 49, 52, nonché dal cedolino di pagamento della prima rata nel dicembre 2015 (che essendo un atto venuto alla luce ben dopo la scadenza dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. viene prodotto unitamente all’originale del presente atto di appello;
– i signori Fabrizio de Jorio, Pierangelo Maurizio hanno parzialmente maturato il diritto alla indennità ex-fissa avendo lavorato – sia pure per meno di 15 anni – presso la stessa azienda editoriale. Anche queste circostanze risultano dalle ”buste paga” prodotte ai nn. 48, 50.
5.8.1. Anche gli accordi del 24.6.2014 relativi alla indennità ex-fissa sono illegittimi perché prevedono la sostanziale abolizione del Fondo Integrativo di Previdenza di cui alla c.d. “ex fissa”, con adozione di un regime transitorio, anche esso parimenti illegittimo, essendosi, in parte qua, le Organizzazioni Stipulanti arrogate poteri dispositivi alle stesse estranei.
L’accordo, con le richiamate previsioni, viene infatti ad incidere – e sostanzialmente a compromettere, vanificare e porre nel nulla – su posizioni intangibili dei relativi destinatari, con riguardo, ora a veri e propri diritti quesiti, ora a legittime aspettative maturate dai giornalisti in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dal Precedente Accordo, in relazione a diritti in prossimità di maturazione.
La violazione è evidente.
La disciplina relativa alla c.d. “ex fissa” vigente sino al 23.6.2014 prevedeva, infatti, il diritto all’accantonamento della prestazione previdenziale integrativa, come di seguito:
Art. 1 Convenzione : “Presso l’Inpgi è costituita una speciale gestione al fine di corrispondere ai giornalisti professionisti prestazioni previdenziali integrative di quelle previste dall’assicurazione obbligatoria, secondo le norme della presente Convenzione.”.
Art. 3 Convenzione (e art. 3 Regolamento): “Gli iscritti hanno diritto all’accantonamento a loro nome di un capitale in occasione di:
- a) risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del 1°, 3° e 4° comma dell’art. 33 del contratto nazionale di lavoro giornalistico;
- b) risoluzione del rapporto per dimissioni a qualsiasi età, dopo almeno quindici anni di servizio presso la stessa azienda;
- c) risoluzione del rapporto per dimissioni avendo superato il 55° anno di età, dopo almeno dieci anni di servizio presso la stessa azienda. …”.
Art. 4 Convenzione (e art. 4 Regolamento): “L’accantonamento di cui al precedente art. 3 è pari a sette mensilità di retribuzione, calcolata con i criteri di cui all’art. 2121 c.c. sulla retribuzione denunciata dall’azienda all’istituto ai fini contributivi nel mese antecedente la risoluzione del rapporto di lavoro. Tale misura è aumentata di una mensilità per i giornalisti aventi la qualifica di capo servizio o equiparata, di due mensilità – con decorrenza 1 luglio 1989 – per quelli aventi la qualifica di vice capo redattore, di tre mensilità per quelli aventi la qualifica di redattore capo, corrispondente da Roma o capo dell’ufficio romano di corrispondenza, di sei mensilità per quelli aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore.”.
Art. 5 Convenzione: “L’iscritto titolare dell’accantonamento di cui ai precedenti artt. 3 e 4 può conseguire, a domanda, anche nel caso di più accantonamenti, una sola delle seguenti prestazioni alternative, purchè abbia già chiesto e, avendone i requisiti, conseguito l’ammissione al trattamento di pensione da parte dell’INPGI:
- a) un assegno vitalizio reversibile, rivalutabile periodicamente, integrativo del trattamento di pensione corrisposto dall’INPGI;
- b) un capitale pari all’accantonamento effettuato a suo nome, rivalutato in base alla variazione intervenuta nell’indice del costo della vita calcolato dall’Istat fra l’anno di risoluzione del rapporto di lavoro e quello precedente la domanda di liquidazione….”.
Art. 6 Regolamento: “L’iscritto titolare di uno o più accantonamenti di cui ai precedenti art. 3 e 4 consegue il diritto alle prestazioni contestualmente all’ammissione al trattamento di pensione a carico dell’assicurazione obbligatoria gestita dall’Inpgi o comunque al compimento del 65° anno di età, purchè in tal caso abbia cessato di esercitare qualsiasi attività professionale giornalistica con rapporto di lavoro subordinato.”.
Art. 9 Regolamento: “Le prestazioni sono liquidate, a domanda dell’iscritto che ne abbia conseguito il diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa ...”.
La nuova disciplina, in virtù di una addotta esigenza di ritorno ad un equilibrio di gestione del Fondo integrativo di previdenza (ex fissa), stabilisce ora:
“di procedere al superamento della forma autonoma di prestazioni integrative previdenziali di cui all’all. G del vigente cnlg, prevedendo altresì un regime transitorio di prestazioni regolamentato dal presenta accordo novativo dell’attuale all. G del cnlg. A tal fine la gestione speciale di cui all’art. 2 dell’attuale allegato G continuerà a corrispondere i trattamenti previsti dalla presente disciplina transitoria.
Il regime transitorio comporta:
- Il mantenimento del diritto al percepimento della prestazione integrativa previdenziale maturata per tutti i giornalisti, titolari del diritto, che abbiano fatto domanda di liquidazione all’Inpgi o che abbiano maturato il diritto all’accantonamento di cui all’art. 3 dell’allegato G entro la data di sottoscrizione del presente accordo novativo;
- Ai giornalisti di cui al precedente punto 1) l’importo maturato verrà rateizzato per un periodo indicativo di 12 annualità, tenendo conto della sostenibilità della gestione. In sede di revisione regolamentare si provvederà alla determinazione del tasso di interesse e dei criteri di rateizzazione dell’importo complessivo maturato, tenendo conto dell’età del giornalista e della sua posizione nella graduatoria di attesa;
- A tutti i giornalisti che alla data del 31.12.2014 abbiano un’anzianità di almeno 15 anni nella stessa azienda, verrà calcolato, alla stessa data, l’importo della prestazione integrativa previdenziale in cifra fissa sulla media retributiva degli ultimi 15 anni e con un tetto massimo di € 65.000. L’importo, così calcolato, sarà percepito dal giornalista interessato al momento del pensionamento sempre mediante rateizzazione e sulla base dei criteri di cui al precedente punto 2), in un periodo indicativo di 15 annualità;
- A tutti i giornalisti che al momento della sottoscrizione del presente accordo abbiano maturato almeno 10 anni di anzianità presso la stessa azienda verrà riconosciuta una somma (trattamento integrativo previdenziale) pari a 10mila € per chi abbia una anzianità aziendale di almeno 14 anni (ma non maturerà 15 anni al 31.12.2014), di 8mila € per chi abbia una anzianità aziendale di almeno 13 anni, di 6mila € per chi abbia una anzianità aziendale di almeno 12 anni, di 4mila € per chi abbia una anzianità aziendale di almeno 11 anni, di 2mila € per chi abbia una anzianità aziendale di almeno 10 anni. I predetti importi saranno percepiti dal giornalista interessato al momento del pensionamento;
- Ai giornalisti di cui al precedente punto 4), nonché a tutti coloro che abbiano meno di 10 anni di anzianità aziendale al momento della sottoscrizione del presente accordo, o che venissero assunti successivamente verrà riconosciuto, se iscritti al Fondi di pensione complementare dei giornalisti italiani, un contributo aggiuntivo da destinarsi alla previdenza complementare, pari allo 0,25% della retribuzione mensile, nell’ambito dell’aliquota di finanziamento del Fondo “ex fissa” a carico aziendale. Tale percentuale sarà elevata allo 0,50% a partire dal 1° gennaio 2026.
Al momento della definitiva liquidazione del Fondo “ex fissa” le parti concorderanno la destinazione della residua percentuale pari al 1%…” .
Ad essere lesi nei diritti quesiti e/o, quamminus, nelle legittime aspettative giunte ad un elevato livello di consolidamento, per essere gli stessi in prossimità della maturazione del diritto, tutti i giornalisti:
- versanti nelle condizioni di cui ai punti sub 1 e 2, in quanto, pur avendo maturato diritti quesiti perfetti in ogni loro aspetto e profilo (così in punto di ammontare dovuto, come del relativo momento di liquidazione e della relativa misura del saggio di interesse moratorio da corrispondere per effetto della eventuale ritardata corresponsione, giusta convenzione dell’8.6.1994), per effetto del Nuovo Accordo gli stessi vengono a subire, illegittimamente, una modifica, peraltro anche in termini generici ed indeterminati, delle condizioni e del quantum del relativo diritto;
- versanti nelle condizioni di cui ai punti sub 3, 4 e 5, in quanto, alla data di sottoscrizione del Nuovo Accordo, ancora non aventi fatto domanda del trattamento previdenziale integrativo all’Inpgi o non aventi maturato il diritto all’accantonamento di cui all’art. 3 dell’Allegato G e così, pure avendo gli stessi conseguito il diritto alla prestazione e/o la legittima aspettativa al diritto di prossima maturazione per effetto delle relative ritenute in busta paga degli importi percentuali stabiliti dal precedente Accordo dell’8.6.1994, oggi ne vedono sovvertito l’an ed il quantum, perdendo, di fatto, il diritto alla prestazione previdenziale integrativa della c.d. ex fissa.
Tutti questi soggetti, infatti, pur avendo maturato il relativo diritto e/o la relativa legittima aspettativa ed affidamento nel riconoscimento e nella attribuzione della prestazione:
- avendone formulato relativa domanda di liquidazione od avendone maturate le condizioni di attribuzione e liquidazione alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo;
- o perché in prossimità delle condizioni di maturazione e dacchè sempre soggetti alla relativa corrispondente ritenuta in busta paga, nel corso dell’intera durata del proprio rapporto di lavoro,
infatti, si vedono oggi negato il diritto maturato e/o la legittima aspettativa ed affidamento riposti, per effetto delle richiamate disposizioni di cui ai punti sub nn. 1,2, 3,4 e 5, subendo le deteriori nuove condizioni stabilite:
- in relazione alla prevista rateizzazione sine die dell’emolumento (il termine, comunque abnorme e lesivo, di 12 annualità di rateizzazione venendo dalle Parti Collettive indicato espressamente come “indicativo” in relazione alla altrettanto generica ed arbitraria “sostenibilità della gestione”) a fronte di previsione prima nel senso della integrale corresponsione della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; alla determinazione del tasso di interesse moratorio in sede di revisione regolamentare e quindi in assenza di indicazione di alcuno specifico parametro di riferimento e con richiamo per relationem a provvedimenti ancora da adottare e di incerto contenuto; oltre che alla previsione di condizioni di liquidazioni della prestazione spettante individuate nei nuovi ingiustificabili parametri dell’età del giornalista e della relativa posizione in graduatoria (punti sub 1 e 2);
- in ordine al requisito della anzianità ivi previsto, con riguardo al diverso parametro di liquidazione della prestazione ed in relazione al tetto massimo della prestazione per come stabilito (punti sub 3,4 e 5).
Orbene, così operando, le Federazioni stipulanti appaiono essere andate ben oltre le loro facoltà e poteri, adottando un accordo contra ius.
Che, infatti, le Organizzazioni sindacali non possano, in virtù di nuove determinazioni del CCNL, intaccare e/o negare e/o compromettere i cc.dd. diritti quesiti dei lavoratori costituisce consolidato principio di diritto, stabilmente acquisito nell’insegnamento della Suprema Corte.
Limite insuperabile alla facoltà di disposizione consentita alla Contrattazione Collettiva è costituito, infatti, dalla intangibilità di quei diritti, che siano già entrati a fare parte del patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita (v. ex plurimis Cass. civ. sez. lav. 18.9.2007 n. 19351), difettando in capo alle Organizzazioni Sindacali una legittimazione a rinunciare, transigere o conciliare diritti soggettivi, in difetto di espressa previsione normativa o di uno specifico mandato da parte degli associati (v. Cass. civ. sez. lav. 5.6.2007 n. 13092).
Che, del resto, nella specie appunto su detti specifici diritti quesiti e/o su dette aspettative e legittimo affidamento in prossimità della maturazione dei relativi diritti, siano venute ad incidere le nuove illegittime determinazioni dell’Accordo impugnato anche in parte qua, quindi, parimenti non è dato dubitare, sia in relazione ai lavoratori ai quali dovrebbero applicarsi i punti sub nn. 1 e 2 del Nuovo Accordo, sia con riferimento ai lavoratori di cui ai successivi punti sub nn. 3,4 e 5:
– quanto ai primi, evidentemente, il diritto quesito alla prestazione dagli stessi già perfettamente maturato e conseguito sotto ogni profilo precludendone una postuma rivisitazione e compromissione da parte delle Organizzazioni Sindacali radicalmente prive di legittimazione dispositiva in tal senso (non potendo le stesse transigere e/o rinunciare in alcun modo e sotto alcun profilo a detti diritti dei lavoratori);
– quanto agli altri, dovendosi, comunque, correttamente individuare il momento della maturazione del diritto e la sua entrata pro quota nel patrimonio del giornalista, in relazione ed in occasione ad ogni trattenuta a detto titolo operata da parte datoriale in busta paga;
– ed, in ogni caso, dovendo rinvenire applicazione analogica il principio del c.d. pro rata, già affermato nelle pronunce gemelle della Corte di Cassazione dell’anno 2011, le sentenze nn. 8847 e 8848 del 18.4.2011, laddove detto principio è stato riaffermato e ribadito dalla S.C. appunto onde scongiurare la illegittima frustrazione delle aspettative di diritti in via di maturazione (richiamandosi in parte qua la parte motiva di cui a Cass. civ. sez. lav. Sentenza 18.4.2011 n. 8847, come di seguito: “Analogamente, i lavoratori iscritti ad enti previdenziali privatizzati – nel caso di successione, durante il periodo dell’iscrizione, di sistemi diversi di calcolo della pensione – hanno, quindi, diritto – in ossequio, appunto, al principio del pro rata – ad altrettante quote di pensione, da calcolare – in relazione a ciascun periodo dell’anzianità maturata – secondo il sistema rispettivamente in vigore…è ben vero, in via generale, che la pensione si calcola con le regole della normativa vigente all’epoca della maturazione del diritto, tuttavia il legislatore degli ultimi anni (che si connotano per il perseguimento del risparmio della spesa previdenziale dei sistemi pubblici e privati, come nella specie), ricorre sovente alla diversa regola del pro rata, specificamente per le prestazioni pensionistiche di anzianità e vecchiaia, i cui presupposti si maturano nel corso del tempo, andando a regolare quei casi in cui la lunga anzianità assicurativa, che è prescritta come requisito, si colloca in un ambito temporale ove si succedono normative intrinsecamente diverse ed ove la più recente è solitamente meno favorevole di quella precedente. In questi casi il legislatore, giacchè solo a lui compete la scelta, deroga alla regola generale della applicazione della legge vigente all’epoca di liquidazione della pensione, con l’ovvia finalità di non frustrare le aspettative di diritti in via di maturazione e scinde la pensione in due quote che si sommano tra loro: una quota è calcolata sulla base dell’anzianità assicurativa acquisita sotto il vigore della vecchia disposizione (legge o delibera come nella specie) e l’altra, ossia l’anzianità residua, si calcola alla luce della nuova legge meno favorevole. La stessa esigenza si ravvisa per la pensione per cui è causa…Invero, è proprio nei casi di “rivoluzioni” del sistema che si fa più acuta l’esigenza di salvaguardare i diritti in via di maturazione, evitando di sottoporre “l’intera” anzianità assicurativa acquisita nel vigore della vecchia normativa ad una normativa nuova, meno favorevole, emanata poco prima del conseguimento del diritto, che in alcuni casi, opera solo per gli ultimi anni, o addirittura degli ultimi mesi” affermando, pertanto, “il principio di diritto per cui è illegittimo il provvedimento di liquidazione della quota retributiva di pensione (avendo determinato il reddito professionale su cui liquidare la pensione, non già, com’era in precedenza, sulla base “dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”, ma sulla base della “media di tutti i redditi professionali annuali”) perché effettuato dalla Cassa in violazione della regola pro rata di cui all’art. 3 comma 12 della legge 335/95 applicabile anche alle pensioni per cui è causa” );
laddove, egualmente, non è revocabile in dubbio di sorta la illegittimità e radicale invalidità dell’Accordo del 24.6.2014, anche in parte qua, in relazione alle pregiudicate aspettative dei lavoratori compromesse e vanificate pressocchè integralmente, allorchè giunte al massimo livello di consolidamento (v. il riferimento in Corte Costituzionale n. 390/95 alle “aspettative…pervenute ad un livello di consolidamento così elevato da creare quell’affidamento da questa Corte ritenuto di valore costituzionalmente protetto nella conservazione dell’attuale trattamento pensionistico”) e, per contro, intangibili per effetto della successiva Contrattazione Collettiva, in quanto costituenti legittime aspettative e affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica, costituzionalmente garantite in prossimità della loro maturazione (v. Corte Cost. sentt. nn. 822/88, 573/90, 39/93, 6 e 16/94, 50 e 432/97, 525/2000 ed in quest’ultima, con riferimento alla portata retroattiva delle nuove regolamentazioni normative, il seguente passaggio: “questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (v. ex plurimis le citate sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell’affidamento legittimamente posto sulla certezza dell’ordinamento giuridico…In questa sede occorre in particolare soffermarsi sull’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica; principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti (v. le sentenze n. 416 del 1999 e n. 211 del 1997)” ; nonché in Corte Cost. 24/2009 il seguente passaggio: “La norma successiva non può, però, tradire l’affidamento del privato sull’avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali (sentenze n. 156 del 2007 e n. 416 del 1999), pur se dettata dalla necessità di riduzione del contenzioso o di contenimento della spesa pubblica (sentenza n. 374 del 2002) o per far fronte ad evenienze eccezionali (sentenza n. 419 del 2000)…La norma censurata non è interpretativa ma innovativa…essa interviene su situazioni in cui si è consolidato l’affidamento del privato riguardo alla regolamentazione giuridica del rapporto, dettando una disciplina con esso contrastante, e sbilanciandone l’equilibrio a favore di una parte…e a svantaggio dell’altra” ed in Corte Cost. 399/2008 il seguente: “…l’intento del legislatore di adeguare rapidamente la realtà dei rapporti economici ai modelli contrattuali da esso introdotti non può giustificare, di per se stesso, il pregiudizio degli interessi di soggetti che avevano regolato i loro rapporti in conformità alla precedente disciplina giuridica” nonché in Corte Conti Sez. Unite 7/2007 il seguente passaggio: “L’affidamento nella sicurezza giuridica costituisce invero un valore fondamentale dello Stato di diritto, costituzionalmente protetto nel nostro ordinamento…ora ancor più rilevante considerato che lo stesso legislatore prescrive che l’attività amministrativa sia retta (anche) dai principi dell’ordinamento comunitario…nel quale il principio di legittimo affidamento è stato elaborato dalla giurisprudenza comunitaria in un’ottica di accentuata tutela dell’interesse privato nei confronti delle azioni normativa e amministrativa delle istituzioni europee”).
Non senza poter omettere di registrare l’ulteriore motivo di invalidità degli Accordi del 24.6.2014 anche sotto il diverso profilo della natura e struttura del contratto – convenzione stipulato tra INPGI e FIEG in data 8.6.1994 sul quale le Parti Contraenti hanno preteso di incidere.
Nella specie trattasi, evidentemente, di contratto a favore di terzo concluso in data 8.6.1994 tra la Federazione stipulante ed il Promittente Inpgi, a beneficio dei soggetti ivi indicati come aventi diritto alla relativa prestazione previdenziale (v. Cass. Civ. sez. II, 12.5.2014 n. 10272: “il contratto a favore del terzo, previsto dall’art. 1411 c.c., ricorre allorchè i contraenti, mediante un’apposita stipulazione si accordino per attribuire ad un terzo estraneo alla convenzione uno o più diritti derivanti dal contratto stesso”).
Se è vero, allora, che:
- ai sensi dell’art. 1411 c.c. comma 2 “Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare”;
- “nel contratto a favore del terzo, quest’ultimo, sebbene estraneo al contratto intercorso tra gli stipulanti, ha azione diretta verso il promittente, a conferma del principio che il beneficiario non acquista un mero vantaggio ma un diritto” (v. Cass. Civ. 26.11.2003, n. 18074); “in tema di contratto a favore di terzo, il diritto di questo ha carattere autonomo rispetto a quello dello stipulante e può essere fatto valere in via diretta contro il promittente, suo immediato debitore, senza necessità che nel giudizio intervenga lo stipulante” (v. Cass. Civ. 8.4.1981 n. 1992);
- “la norma dell’art. 1411 c.c. non attribuisce al terzo la qualità di parte né in senso formale né in senso sostanziale rispetto alla convenzione negoziale stipulata in suo favore, dovendo egli limitarsi a beneficiare degli effetti di un rapporto da altri già validamente ed efficacemente costituito, così che la sua successiva adesione (rilevabile anche per factaconcludentia) si pone come mera condicio iuris di carattere sospensivo, dell’acquisizione del diritto a lui attribuito, ed ha il solo effetto di rendere irrevocabile ed immodificabile il contratto stipulato in suo favore” (v. Cass. civ. 9.12.1997 n. 12447; conf. Cass. civ. 4.2.1988 n. 1136);
allora:
- non è dato, certo, dubitare che, nella specie, con la Convenzione dell’8.6.1994, sia stato concluso un tipico schema di contratto a favore di terzo, con ogni ineludibile consequenziale effetto di legge in punto di immediata diretta insorgenza del diritto del lavoratore al relativo trattamento pensionistico integrativo per effetto della sola stipulazione (del resto – si badi – già in Cass. Civ. 7.5.1983 n. 3127 – in Giust. Civ., 1984, I, pag. 512- la S.C. qualificava come contratto a favore di terzo, quei contratti stipulati dal datore di lavoro per garantire ai dipendenti un sistema di liquidazione dell’indennità di anzianità superiore al minimo legale. Con la peculiarità, per detta specifica categoria di contratti, costituita dalla divisata preclusione allo stipulante della facoltà di revoca prevista dall’art. 1411 c.c. prima del momento in cui il terzo abbia dichiarato di volerne profittare: preclusione giustificata ed imposta dalla materia in cui interviene e della impossibilità di modificare in peius la stipulazione intervenuta e tale da assicurare al lavoratore un migliore trattamento economico);
- così come non è dato dubitare che, per effetto della acconsentita ritenuta in busta paga del relativo ammontare, ciascun lavoratore abbia prestato la propria adesione a detta stipulazione, rendendo il contratto, così come all’epoca conformato e regolamentato, irrevocabile ed immodificabile.
Anche sotto il dedotto profilo, cioè, si palesa manifesta l’illegittimità degli Accordi del 24.6.2014, in quanto venuti ad incidere su diritti quesiti dei lavoratori relativi alla prestazione integrativa previdenziale (ex Fissa), sorti per effetto della sola stipulazione in data 8.6.1994 con contratto a favore di terzo, divenuto irrevocabile ed immodificabile dalle parti stipulante e promittente a seguito dell’adesione dei terzi lavoratori per come avutasi, per factaconcludentia, acconsentendo alla relativa ritenuta mensile in busta paga (per i lavoratori di cui ai punti da 1 a 5) e per come ancora ribadita dai lavoratori che hanno proposto la relativa domanda di liquidazione (di cui ai punti 1 e 2 del Nuovo Accordo: lavoratori, questi ultimi, nei confronti dei quali, quindi, alcuna modifica delle condizioni di contratto – anche in ordine alle modalità e tempistiche di liquidazione – si sarebbe potuta apportare!);
avendo la dichiarazione del terzo la funzione di rendere irrevocabile ed immodificabile la prestazione in suo favore (v. Cass. Civ. 9.12.1997 n. 12447 e Cass. Civ. 9.8.1996 n. 7398), ponendosi quale esercizio di un diritto soggettivo potestativo che rende definitivamente efficace la clausola a favore del terzo, con effetti, ove possibile, ancor più intangibili ed immodificabili a fronte della evidente sostanziale natura della prestazione previdenziale prevista dalla menzionata Convenzione ed assolvente alla funzione di liquidazione, in favore del lavoratore, dell’istituto del TFR (per come evincibile dalle previsioni di cui all’art. 7 della convenzione): diritto sacro ed inviolabile del lavoratore; l’adesione dei lavoratori terzi, quindi, ha svolto la funzione di rendere irrevocabile ed immodificabile le prestazioni in loro favore stabilite nei termini ed alle condizioni di cui all’Accordo dell’8.6.1994 privando di legittimazione in tal senso le Parti Collettive che, quindi, giammai, per effetto del Nuovo Accordo qui impugnato potevano pretendere di venire ad incidere, revocare e modificare la precedente disciplina, per come consolidatasi e conformatasi in diritti oramai quesiti dei lavoratori stessi.
6.Istanza per la sospensione dell’esecutorietà della sentenza impugnata
La sentenza impugnata è erronea ed illegittima, in primo luogo a causa della violazione dell’art. 101, II comma c.p.c., ma anche per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
La sentenza inoltre contiene una condanna alle spese che, da più parti (anche politiche), è stata considerata non equa e punitiva.
Si chiede perciò che – in limine litis – venga disposta le sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
* * * * *
Per tutti questi motivi, i signori Massimo Alberizzi, Fabrizio de Jorio, Pier Angelo Maurizio e Nicoletta Maria Morabito
PROPOGONO APPELLO
avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 3 novembre 2017, depositata e resa pubblica in data 6 novembre 2017, n. 20871/2017, notificata ad istanza della FIEG in data 9 novembre 2017, chiedendone la totale riforma; e per l’effetto
CITANO
la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nel domicilio eletto presso l’Avv. Andrea Solfanelli in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20
la Federazione Italiana Editori Giornali, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nel domicilio eletto presso l’Avv. Marco Annecchino in Roma, Via Cassiodoro n. 1/a
e per quanto possa occorrere la Associazione Lombarda Giornalisti, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella sua sede in Milano, Viale Monte Santo n. 7
a comparire innanzi la Corte d’Appello di Roma, Sezione e Consigliere Relatore a destinarsi, all’udienza che si terrà nei noti locali dell’Ufficio in Roma, Via Antonio Varisco 3-5, il giorno
2 aprile 2018
ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dagli articoli 347 e 166 c.p.c., e a comparire nell’udienza indicata, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis rejectis
Previa sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata
In accoglimento dell’appello con il presente atto proposto, ed in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 3.11.2017, depositata e resa pubblica il 6.11.2017 n. 20871/2017,
In via principale
Accertata la violazione dell’art. 101, II comma c.p.c. dichiarare la nullità della sentenza impugnata, e conseguentemente assumere gli opportuni provvedimenti, rimettendo, se del caso, la causa al Tribunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 354 c.p.c
In subordine e salvo gravame
Accertare e dichiarare la piena legittimazione degli appellanti ad agire nel presente giudizio; ed in conseguenza
Nel merito
Accertate le violazioni agli articoli 19, 21, 27, 39 e 8 dello Statuto della Federazione Nazionale della Stampa, dichiarare nulla, o comunque annullare la deliberazione assunta dalla Giunta Nazionale della FNSI in data 19 giugno 2014 con cui è stato deliberato di sottoscrivere l’Accordo sul Lavoro Autonomo poi effettivamente sottoscritto lo stesso giorno;
Accertate le violazioni agli articoli 19, 21, 27, 39 e 8 dello Statuto della Federazione Nazionale della Stampa, dichiarare nulla, o comunque annullare la deliberazione assunta dalla Giunta Nazionale della FNSI in data 24 giugno 2014 con cui è stato deliberato di sottoscrivere gli Accordi modificativi del Contratto Collettivo per il Lavoro Giornalistico, relativi alla Indennità c.d. “ex-fissa” poi effettivamente sottoscritti lo stesso giorno;
Come mezzo al fine, e per quanto di ragione, accertare incidentalmente la violazione dello Statuto della Associazione Lombarda Giornalisti;
Conseguentemente dichiarare nullo e inefficace, per le ragioni sopra esposte,, l’Accordo sottoscritto tra FNSI e FIEG in data 19 giugno 2014 sul lavoro autonomo, sia perché affetto da nullità derivata dalla violazione delle norme statutarie della FNSI, sia perché autonomamente affetto da nullità per violazione di norme imperative, di rango anche costituzionale;
Conseguentemente dichiarare anche nulli e inefficaci, per i motivi sopra esposti, gli Accordi sottoscritti tra FNSI e FIEG in data 24 giugno 2014 relativi al Fondo Integrativo di Previdenza (c.d., ex-fissa) ed al relativo regime transitorio, oltre che in ogni caso la disciplina dei rapporti di lavoro dei giornalisti “autonomi” (o “parasubordinati”), sia perché affetti da nullità derivata dalla violazione delle norme statutarie della FNSI, sia perché autonomamente affetti da nullità per violazione di norme imperative, di rango anche costituzionale.
Con vittoria di spese ed onorari
Si depositeranno nei termini, unitamente all’originale del presente
atto con le attestazioni delle notifiche effettuate:
– La sentenza impugnata nella forma autentica notificata dalla FIEG
– Due fascicoli di atti e documenti cartacei depositati in Tribunale
– Un fascicolo contenente copie integrali di tutte le memorie depositate in primo grado per via telematica
– doc. 64. cedolini di pagamento delle rate della “ex-fissa” per Massimo Alberizzi
– doc. 65. Appello di Pino Nicotri
– doc. 66. Attestazione C.N. Maurizio
Roma 6 dicembre 2017
Avv. Ugo Minneci Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani
Avv. Achille Buonafede Avv. Corrado De Martini
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