Collaboratore fisso, professionista o pubblicista?

Speciale per Senza Bavaglio
Pierluigi Franz
Milano, 31 maggio 2019
Il collaboratore fisso deve essere un giornalista
professionista o può essere un pubblicista, anche se
eserciti di fatto l’attività in modo esclusivo e continuativo?
Lo decideranno le Sezioni Unite Civili della Cassazione.

Saranno le Sezioni Unite Civili della Cassazione a stabilire se il collaboratore fisso debba necessariamente essere un giornalista professionista e non possa essere un pubblicista, anche se eserciti di fatto l’attività in modo esclusivo, per scelta o per necessità, risultando le caratteristiche delineate dall’art. 2 c.c.n.l.g. (continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio) assolutamente compatibili con quelle descritte dall’art. 1 della legge n. 69 del 1963 (attività giornalistica non occasionale e retribuita, e non necessariamente esclusiva, potendo il pubblicista esercitare anche altre professioni o impieghi). La Sezione Lavoro della Suprema Corte con ordinanza interlocutoria n. 14262 del 24 maggio 2019 (Presidente Federico Balestrieri, Relatore Carla Ponterio), scaricabile dal sito 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190524/snciv@sL0@a2019@n14262@tI.clean.pdf

su conforme richiesta del Sostituto Procuratore Generale Rita Sanlorenzo, e accogliendo le tesi dei legali di una collaboratrice de Il Sole – 24 Ore, ha infatti sostenuto la legittimità dell’attività giornalistica svolta, anche in modo esclusivo e continuativo, dal collaboratore fisso iscritto nell’elenco dei pubblicisti, in quantola legge n. 198 del 2016 ha esplicitato che “nessuno può assumere il titolo, né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’Ordine”.

Una riunione della Corte di Cassazione
Risultando, però, questa conclusione in aperto contrasto con una recente sentenza della stessa Cassazione (la n. 3177 del 2019) che aveva, invece, elevato il dato quantitativo della esclusività ad unico elemento discretivo tra le due figure di giornalista professionista e di pubblicista, i supremi giudici hanno quindi contestato i principi affermati da questa recente decisione ritenendoli illogici perché si dovrebbe assurdamente escludere la nullità del rapporto di lavoro del pubblicista collaboratore fisso che svolga anche altre professioni, ed affermare la nullità se il medesimo soggetto svolga le identiche mansioni di collaboratore fisso, senza però essere occupato in altre professioni. Insomma la nullità dipenderebbe da circostanze che potrebbero essere del tutto casuali e involontarie.
Pierluigi Franz

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