Ordine: Linee guida per la riforma dell’Ordine dei giornalisti (Doc C approvato)

LINEE GUIDA PER LA RIFORMA DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI

Approvate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti il 16 ottobre 2018

PREMESSA

Il mutamento della professione giornalistica impone all’Ordine del Giornalismo l’esigenza di accettare la sfida dell’immediato futuro, anzitutto in nome del diritto dei cittadini ad essere informati correttamente.

Il dovere di informare si estende oggi all’utilizzazione delle molteplici opportunità offerte dalle tecnologie digitali che consentono tempestività e potenza diffusiva grazie al costante flusso della comunicazione globale.

La Rete si afferma come istanza di libertà e include nel mondo dell’informazione non solo i media tradizionali e i nuovi media, ma anche individuali espressioni tecnologiche capaci di diffondere notizie.

La professione, dunque, si esercita nei mass-media e nei social-media e nelle altre forme che, nel presente e nel futuro, arricchiscono il panorama informativo.

Per salvaguardare il diritto all’informazione a garanzia del cittadino è comunque indispensabile l’azione di un Ente di diritto pubblico che normi l’accesso, la formazione e curi la vigilanza disciplinare.

Il rispetto della deontologia professionale esige la responsabilità connessa all’esercizio di un impegno che reclama la massima e rapida attenzione sanzionatoria nei confronti di chi viola le regole di una professione chiamata ad auto-imporsi i principi comportamentali e ad esaltare i concetti della libertà, dell’autonomia, della lealtà e della buona fede.

Pertanto il giornalista, nelle sue più varie articolazioni di parola, immagine, suono, segno e qualsiasi mezzo tecnologico, adempie al proprio dovere onorando l’accuratezza deontologica e professionale. Valori sui quali si forma seguendo un’adeguata preparazione e superando un esame di idoneità (esame di Stato ex art. 33 Costituzione)

DEFINIZIONE DI GIORNALISMO

Il giornalismo ha il dovere di informare nel rispetto della verità sostanziale dei fatti e della tutela della persona. A questo dovere corrisponde il diritto del pubblico ad essere correttamente informato.

Il giornalismo è quindi lo svolgimento professionale della libera attività intellettuale, finalizzata alla raccolta, al commento e all’elaborazione critica di notizie, tramite parole, immagini e suoni, attraverso qualsiasi mezzo di diffusione.

Il giornalista è il mediatore intellettuale tra il fatto e i cittadini.

Il processo di mediazione prevede la cognizione della notizia, la verifica dei fatti e della loro rilevanza per garantire la funzione informativa.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Per esercitare l’attività professionale giornalistica è obbligatoria l’iscrizione all’Ordine del giornalismo, che ha il compito di assicurare la tutela dell’esercizio della professione e il rispetto dei principi deontologici.

All’Albo del giornalismo professionale si accede superando un esame di idoneità (professionale), al termine di un percorso formativo costituito da:

  1. Una laurea almeno di primo livello conseguita nell’ambito dei Paesi dell’Unione europea in una qualsiasi disciplina, seguita da una successiva pratica giornalistica da svolgersi all’interno di un corso universitario annuale da attuarsi attraverso forme di controllo e vigilanza da parte dell’Ordine del giornalismo
  2. Master di giornalismo post laurea già riconosciuto dall’Ordine.

DISCIPLINA TRANSITORIA PER L’ACCESSO AL PROFESSIONISMO

Resta ferma la possibilità di accesso all’esame di idoneità per chi ha svolto o sta svolgendo, al momento dell’entrata in vigore della riforma, il periodo di praticantato previsto dalla vecchia normativa.

Fino a quando i nuovi percorsi dell’accesso all’Albo professionale non saranno concretamente praticabili si potrà altresì chiedere l’iscrizione all’Elenco Pubblicisti, anche per consentire l’accesso all’Ordine delle figure professionali sviluppatesi in Rete con le nuove tecnologie.

ACCESSO ALL’ELENCO DEI PUBBLICISTI

Per avviare la procedura biennale di accesso all’Elenco dei Pubblicisti occorrerà presentare domanda al Consiglio dell’Ordine regionale di competenza.

L’art. 35 della legge (modalità d’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti) potrebbe essere così riscritto:

Per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti è necessaria una laurea di primo livello e lo svolgimento di attività giornalistica retribuita per un biennio il cui inizio coincide con la presentazione di apposita domanda corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell’art. 31, anche da almeno una certificazione del direttore responsabile di una pubblicazione periodica, regolarmente registrata, comunque diffusa attestante l’avvio dell’attività. Obbligatoria anche l’iscrizione ad un ente previdenziale.

Nel corso del biennio l’aspirante produce ogni sei mesi all’Ordine di appartenenza la documentazione contabile dei pagamenti ricevuti ed il riscontro dei corsi di formazione organizzati dall’Ordine in materia di deontologia professionale.

Al termine del biennio l’aspirante pubblicista sostiene davanti al Consiglio dell’Ordine regionale di appartenenza un colloquio riguardante in genere l’ordinamento della professione e in particolare la deontologia professionale, sostenuto il quale l’aspirante è iscritto nell’elenco pubblicisti. Se il colloquio risulta insoddisfacente non può essere ripetuto prima di tre mesi.

Il Cnog avrà il compito, quando saranno concretamente divenuti praticabili i nuovi percorsi per l’accesso all’Albo professionale dell’Ordine del giornalismo e comunque entro due anni dall’entrata in vigore della legge, di valutare l’opportunità di proseguire o meno con le iscrizioni all’Elenco pubblicisti.

In caso di opzione per l’Albo/Elenco Unico:

  1. Entro tre mesi dalla deliberazione del Cnog saranno trasferiti direttamente nel nuovo Albo del giornalismo professionale tutti gli iscritti nell’elenco dei professionisti.
  2. Potranno accedere all’esame di idoneità i giornalisti pubblicisti che abbiano seguito un corso di formazione specifico di sei mesi che l’Ordine predisporrà, almeno una volta all’anno, di intesa con il Miur e le Università.
  3. La richiesta di passaggio all’Albo del giornalismo professionale dovrà essere fatta entro cinque anni dalla delibera del Cnog.

CONTENUTO DELL’ALBO DEL GIORNALISMO PROFESSIONALE

L’Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, l’indirizzo PEC, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. Alla luce delle nuove regole sulla privacy e delle esigenze manifestate dagli iscritti, rendere obbligatorio il dato della residenza e l’indirizzo degli iscritti sembra ormai poco opportuno e superabile. Pertanto si propone di raccogliere il dato su residenza e indirizzo ma non pubblicarlo sull’Albo.

NUOVE REGOLE SUGLI ESAMI DI IDONEITÀ

Le nuove regole di accesso impongono anche di riconsiderare modalità e contenuti dell’esame di Stato, a cominciare dall’aggiornamento del programma d’esame e dalla possibile creazione di un Registro (ad uso interno dell’Ordine) di giornalisti abilitati a far parte delle commissioni di esame, selezionati in base a competenze relative alle nuove caratteristiche ed ai nuovi strumenti dell’informazione.

SUPERAMENTO DEL CARATTERE DELL’ESCLUSIVITÀ PROFESSIONALE

Qualora il Cnog dovesse optare per l’Elenco Unico sarebbe necessario, fin da ora, prevedere il superamento dell’esclusività professionale.

Si ritiene necessario demandare al rapporto negoziale privato la previsione dell’esclusività professionale e consentire, pertanto, agli iscritti la possibilità di svolgere attività diverse da quella informativa purché non si verifichi un conflitto di interesse con la professione giornalistica e quest’ultima rimanga prevalente. Sul punto, il Cnog valuterà gli opportuni adeguamenti al Testo Unico dei doveri del giornalista con l’introduzione di una puntuale fattispecie a riguardo.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio nazionale, per garantire la rappresentanza a livello nazionale dei pubblicisti appartenenti a tutti i 20 Ordini regionali occorre intervenire sulle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 maggio 2017 n. 67 all’art, 16 della legge 3 febbraio 1963 n. 69.

In particolare l’art 1 comma 2 del predetto decreto di modifica andrebbe così riscritto:

“Il Consiglio nazionale è composto da 60 membri di cui due terzi professionisti ed un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e in aggiunta da altri due membri, uno per ciascuna categoria, rappresentanti le minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale o devono godere di trattamento pensionistico presso l’istituto di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) “.

In sostanza con la modifica del secondo comma si passa ad una composizione di 62 membri e si aggiunge la possibilità che possano candidarsi anche i giornalisti pensionati, indipendentemente dalla posizione attiva all’INPGI.

L’approvazione di queste modifiche comporterebbe la contemporanea modifica del comma 4 punto 1 dell’art. 1 e dell’intero articolo 2 del decreto legislativo 2017, entrambi riguardanti le modalità di esclusione del pubblicista della regione col minor numero di votanti e che doveva far posto al rappresentante delle minoranze linguistiche.

REGISTRAZIONE DEGLI UFFICI STAMPA

Ciascun Consiglio regionale dell’Ordine istituisce il Registro degli Uffici Stampa pubblici e privati in cui operano solo giornalisti regolarmente iscritti all’Albo.

FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA DOMESTICA

Alla luce dell’esperienza triennale nell’attuazione del DPR 137/2012 sui Consigli di disciplina, si ritiene di dover richiedere al Legislatore una revisione profonda della normativa.

Condividi questo articolo

more recommended stories