Speciale per Senza Bavaglio
Sabina Mantovani e Ugo Minneci
Milano, 13 novembre 2017
La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza, la n. 24345 del 16/10/2017, si è pronunciata in merito ai requisiti necessari per l’iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti.
Più precisamente, la Corte ha ritenuto necessario valorizzare il requisito della “effettività della retribuzione nei due anni di attività” richiesto dall’art. 63 della legge 69 del 1963.
E questo, ribadendo l’orientamento di Cassazione 352/2002 che aveva ritenuto non vincolanti i criteri interni dell’ordine dei giornalisti “circa il numero minimo degli articoli da pubblicare e la congruità della retribuzione”.
In altre parole la Suprema Corte ha stabilito che “Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti, ex art. 36 della l. 69 del 1963, l’aspirante deve dimostrare di essere stato regolarmente retribuito da almeno due anni, mediante documentazione che comprovi l’avvenuto pagamento, con cadenza annuale, di somme a suo favore, non essendo sufficienti all’uopo le certificazioni rilasciate dall’editore, né le quietanze emesse dall’interessato”.
La prova della effettività della retribuzione è stata posta al vaglio delle Corti territoriali, in quanto espressamente richiesta sia dalla legge 69 del 1963 che dal d.p.r. n. 115 del 1965.
Nel caso di specie, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto non sufficientemente provato tale requisito, essendosi limitata la giornalista a produrre certificazioni di avvenuto pagamento sottoscritte dall’editore, quietanze di pagamento a firma dell’interessata, nonché un’unica attestazione di pagamento di ritenuta d’acconto effettuata, per entrambe le annualità, in una unica soluzione.
A fronte del chiaro disposto dell’art. 36 della legge 69 del 1963, il Consiglio Nazionale dei giornalisti in data 14/05/2014 ha adottato un documento di indirizzo per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti, con cui ha invitato gli ordini territoriali a richiedere agli aspiranti pubblicisti, al fine di documentare l’effettività e la regolarità della retribuzione “ricevute di pagamento e relativi giustificativi fiscali, separati almeno anno per anno. In difetto, dovranno essere fornite lettere di messa in mora, munite di data certa circa i mancati pagamenti per l’attività giornalistica posta in essere”.
La prova rigorosa in ordine all’effettività della retribuzione si risolve, in altre parole, nella prova indiretta dell’acquisita professionalità dell’aspirante giornalista derivante dall’apprezzamento della sua opera da parte dell’editore.
Sabina Mantovani
Ugo Minneci
Leave a Comment