Senza Bavaglio
Milano/Roma, 7 aprile 2017
Un accordo così non ce l’immaginavamo sicuramente. In un primo tempo l’azienda aveva proposto il licenziamento di 11 giornalisti, richiesta poi ritirata grazie alle pressioni del CdR: i colleghi resteranno a disposizione del direttore fino a che non si troverà un altro posto in azienda.
Un’intesa che sarà invidiata da tanti giornalisti al servizio di editori cui non interessa la qualità dei loro giornali, ma l’utilizzo di forza lavoro a basso costo.
La finalità di questo accordo proposto dal network televisivo britannico è stata quella di tenersi ben stretti i giornalisti e non di cacciarli come finora hanno fatto tutti gli altri editori. Una bella differenza d’impostazione e di metodo. L’azienda non è in crisi ma nonostante ciò – anche grazie a un contratto piuttosto controverso ma in vigore – avrebbe potuto allontanare i colleghi e ricostruirsi una redazione a Milano, a costi notevolmente inferiori. A questo proposito non si capisce bene perchè la FNSI a un certo punto ha abbandonato il tavolo delle trattative rischiando di far naufragare l’intesa.
L’accordo raggiunto a Sky prevede complessivamente:
In caso di accettazione al mutamento di sede: tre mesi di trasferta, un supporto mensile di 700 euro netti per 16 mesi dalla data di trasferimento, 3 una tantum di euro 5.000 ciascuna (per un valore complessivo di € 15.000), riconosciute con diversa cadenza temporale fino a febbraio 2019.
Ma non solo: “Al fine di facilitare il trasferimento a Milano dell’intero nucleo familiare, in alternativa alla prima di queste una tantum potrà essere richiesta l’attivazione di un servizio di ricollocazione professionale per un familiare convivente coinvolto dal trasferimento”.
A ogni collega trasferito a Milano verrà messo a disposizione un pacchetto di servizi di supporto per un valore indicativo di € 3.000, da comporre a seconda delle esigenze individuali, che comprende servizi relativi all’assistenza nella ricerca della abitazione, alla gestione amministrativa e logistica del trasferimento, all’assistenza ai familiari (baby sitter o badanti) e al supporto viaggi (da attivarsi su specifica richiesta, anche anticipatamente alla data di trasferimento che segue).
Naturalmente viene riconosciuto anche l’integrativo aziendale che si andrà a discutere.
Tutto questo si aggiunge alle condizioni previste dai contratti collettivi in occasione di trasferimento (rimborso spese viaggio, trasloco, giorni di permesso retribuito e indennità una tantum previste).
Quanti comunque non vogliano trasferirsi a Milano, riceveranno 24 mensilità nette, oltre alla possibilità di aderire alle iniziative di ricollocazione professionale esterna.
Se pensiamo alle vertenze in corso e ai fallimenti del sindacato ci vengono i brividi. I sindacalisti nostrani hanno perso il contatto con la realtà, forse perché alcuni di loro non lavorano da anni. Fatto sta che da nessuna parte hanno mai raggiunto un accordo come quello proposto dall’azienda di Rupert Murdock. Tanto per fare un esempio alla Condé Nast, azienda editoriale in attivo, i colleghi stanno subendo un pesante trattamento che tende ad allontanarli senza grandi risarcimenti. Addirittura il sindacato invece di lottare aveva consigliato ai colleghi di accettare supinamente la proposta dell’azienda: 24 mesi netti di stipendio in cambio delle dimissioni.
Nel caso di Sky, il sindacato – giustamente – ha insistito perché fossero cancellati gli 11 licenziamenti (la parola “esuberi” è meno presuntuosa, ma è lo stesso un pugno nello stomaco). La pretesa è stata ritirata e l’accordo è stato approvato a grande maggioranza.
Dunque il sindacato – che in questi ultimi anni ha firmato accordi sempre al ribasso, giustificandoli con la crisi che ha depauperato le risorse degli editori – dovrà cambiare punto di osservazione e accettare la realtà: non tutti gli editori devono stringere la cinghia e molti di loro hanno creato ad arte situazioni economiche sfavorevoli per giustificare tagli e stati di crisi.
E forse sarebbe bene che il sindacato facesse anche una riflessione sul prodotto giornale degli editori italiani, con la complicità di direttori che non hanno la capacità (oltre che la voglia) di contrastare i loro datori di lavoro su questo piano. E con un assordante silenzio da parte del sindacato.
E infine andrebbe aperto un serio e sano discorso sulla Rai, facendo piazza pulita dei pregiudizi e dei facili slogan: così com’è l’azienda di Stato NON è un servizio pubblico ma un servizio offerto ai partiti con i soldi pubblici, cioè nostri. L’atteggiamento acritico del sindacato verso la RAI deve cessare. La furbata di Renzi, che ha obbligato i cittadini a pagare il canone inserendolo nella bolletta dell’elettricità, suona come uno schiaffo alla gente. Una politica seria non usa i mezzucci per ottenere finanziamenti (o le risorse, come si usa dire per indorare la pillola) a un’azienda che altrimenti sarebbe stata dichiarata decotta e inutile. Obbligare i sudditi a pagare trasmissioni spesso inguardabili è un comportamento da regime e non da democrazia.
Per incoraggiare i propri giornalisti ad accettare il trasferimento a Roma, Sky sta offrendo, dunque, un invidiabile pacchetto di incentivi. Riportiamo qui sotto per intero l’accordo, affinché possa servire da esempio a un sindacato troppo spesso rinunciatario e imbelle.
Senza Bavaglio
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Verbale di Accordo
In data 6 Aprile 2017 presso la sede aziendale di Roma, via Salaria 1021, si sono incontrati:
la società Sky Italia S.r.l. (di seguito “la Società”) e il Comitato di Redazione della testata giornalistica SkyTG24, assistito dalla FNSI, dalla Associazione Stampa Romana e dalla Associazione Lombarda Giornalisti.
Premessa
La Società ha annunciato il Piano di Trasformazione Aziendale al Comitato di Redazione della testata giornalistica SkyTG24 in data 17 Gennaio 2017, che prevede una serie di cambiamenti organizzativi che coinvolgono, in misura diversa, tutte le Sedi di Sky.
Il Piano aziendale prevede, per quanto riguarda specificamente SkyTG24:
la collocazione delle redazioni politica e centro Italia presso una nuova sede sita nel centro di Roma, con un nuovo studio, molto centrale e ancora più vicino alle sedi istituzionali; la cessazione a titolo definitivo di talune limitate attività giornalistiche non più funzionali all’assetto editoriale della testata;
la cessazione delle restanti attività presso la sede di Roma e la loro concentrazione presso la sede di Milano Santa Giulia, nella quale la Società sta realizzando importanti investimenti.
Nell’ambito del confronto che si è attivato successivamente, la Società ha proposto di regolamentare gli effetti del Piano Aziendale sul personale giornalistico con un accordo volto ad evitare l’apertura di procedure unilaterali, attraverso la proposta di accordi individuali sottoposti ai singoli giornalisti per una loro accettazione su base volontaria all’interno del periodo definito e regolamentato dall’accordo stesso;
in tal senso, oltre alle tutele di Legge, si identifica la volontarietà come principio dell’esecuzione del Piano Aziendale nel periodo specificato.
L’approccio proposto prevedeva la definizione di condizioni economiche migliorative rispetto a quanto previsto dal cnlg sia in merito all’ipotesi di trasferimenti unilaterali che alla gestione delle uscite, oltre ad un articolato piano di misure di supporto ai lavoratori interessati (“social mitigation”).
In seguito, il CdR ha richiesto all’Azienda una integrazione delle informazioni relative al Piano Aziendale, che l’Azienda ha fornito anche ai sensi dell’art.34 cnlg, illustrando altresì per il tramite del Direttore le linee guida della futura organizzazione del lavoro in Sky TG24, confermando la propria disponibilità a presentare il Piano Editoriale al compimento del Piano Aziendale.
Sono stati poi approfonditi i temi relativi alle condizioni di supporto in termini di economics e social mitigation, oltre alla presentazione degli strumenti tecnologici per lo sviluppo del canale presso la sede di Milano. In tale contesto, è stata fornita indicazione degli ingenti investimenti predisposti dall’Azienda, che testimoniano la volontà di Sky di continuare ad investire sulla testata giornalistica dotandola di tecnologie sempre all’avanguardia.
Nell’ambito di tale illustrazione è stato presentato al CdR, anche attraverso una visita in loco, il nuovo studio presso la sede di Milano Santa Giulia, insieme a tutte le aree tecniche e tecnologiche connesse, ed è stato inoltre presentato il progetto relativo alla nuova sede di Roma Centrale.
Con riferimento alle discussioni intercorse sulle tecnologie per il lavoro giornalistico disponibili presso la sede di Milano, ed in particolare l’ampliamento a SkyTg24 del sistema Mosart, già in uso all’interno della testata Sky Sport fin dal 2013, e dei sistemi di video editing, le Parti avvieranno il confronto ai sensi dell’art. 42 cnlg con l’obiettivo di definire gli aspetti operativi prima del trasferimento presso la sede di Milano.
Tutto ciò premesso le Parti hanno concordato quanto segue.
1.1 – Roma Centrale
La Società riconferma la creazione della nuova sede di Roma Centrale (v. Montecitorio ), che sostituirà definitivamente le attuali sedi di via della Cordonata e di via Salaria.
L’organico giornalistico presso la nuova sede, inizialmente determinato in 27 giornalisti, viene complessivamente confermato in 31 giornalisti, dopo la discussione in materia con il CdR.
1.2 – Modificazione della sede di lavoro
Come definito nelle premesse, la Società ha comunicato la decisione di concentrare numerose attività della testata giornalistica SkyTG24 presso la sede di Milano Santa Giulia nel corso della seconda metà del 2017.
La data di avvio della messa in onda del TG dalla sede di Milano Santa Giulia, e il relativo spostamento dell’attività lavorativa per il personale giornalistico interessato da Roma a Milano, viene confermata nel 1° Novembre 2017, fatte salve eventuali diverse decorrenze definite anche a livello individuale in funzione di specifiche esigenze organizzative ed editoriali, che saranno oggetto di comunicazione al CdR.
A – Al personale giornalistico che si dichiari disponibile e accetti il trasferimento presso la sede di Milano Santa Giulia entro il 30 Aprile 2017, verranno applicate le seguenti modalità e condizioni:
1) mantenimento della sede di lavoro originaria e invio in trasferta per un periodo di 3 mesi con decorrenza dal 1° Novembre 2017, con applicazione dei trattamenti previsti dal cnlg e dalle policy aziendali; eventuali periodi di trasferta precedenti a tale data e richiesti dalla Società per esigenze operative saranno considerati aggiuntivi rispetto ai tre mesi che decorrono dal 1° Novembre 2017;
2) un importo una tantum a titolo di fidelizzazione (retention) pari a € 5.000 lordi, che verrà anticipatamente erogato con la retribuzione del mese di Novembre 2017; tale importo, in considerazione della sua finalità di fidelizzazione, verrà riconosciuto a condizione che l’interessato risulti effettivamente in forza presso la sede di Milano e/o non dimissionario nel corso di un periodo complessivo di 12 mesi compreso tra Novembre 2017 e Ottobre 2018. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro e/o di comunicazione delle dimissioni anticipatamente alla scadenza del periodo di 12 mesi sopra previsto, fatti salvi i casi di licenziamento disciplinare e di dimissioni per giusta causa anche ex art 32 cnlg, detto importo dovrà essere restituito dall’interessato alla Società, anche mediante compensazione sulle competenze di fine rapporto e sul TFR maturato. L’importo effettivamente da restituire verrà determinato pro quota con riferimento al periodo di servizio non prestato nel corso dei 12 mesi previsti;
3) In via alternativa a quanto previsto al punto 2), su richiesta dell’interessato e ferma restando la finalità di fidelizzazione, l’importo una tantum pari a € 5.000 lordi di cui al punto 2) potrà essere sostituito dal riconoscimento di un servizio di ricollocazione professionale a favore di un familiare convivente e coinvolto nel trasferimento, con costi a carico della Società, attivabile in qualunque momento dopo la firma dell’accordo individuale e valido per un periodo di 12 mesi dall’attivazione; in caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di comunicazione delle dimissioni anticipatamente alla scadenza del periodo di 12 mesi previsto, ed in caso di effettiva fruizione del servizio di ricollocazione, dovrà essere restituito alla Società, fatti salvi i casi di licenziamento disciplinare e di dimissioni per giusta causa anche ex art.32 cnlg, un importo complessivo di € 5.000 lordi, anche mediante compensazione sulle competenze di fine rapporto e sul TFR maturato;
4) Strumenti di supporto in servizi per un valore indicativo di € 3.000 da comporre a seconda delle esigenze individuali, che comprende servizi di assistenza nella ricerca della abitazione, per la gestione amministrativa e logistica del trasferimento, per la assistenza ai familiari (baby sitter o badanti) e per il supporto viaggi (da attivarsi su specifica richiesta, anche anticipatamente alla data di trasferimento che segue), che verranno riconosciuti nel rispetto delle normative previdenziali e fiscali vigenti;
5) trasferimento definitivo a Milano con decorrenza dal 1° Febbraio 2018, con applicazione delle condizioni seguenti:
a. condizioni previste dall’art. 22 cnlg (rimborso delle spese di trasloco e di viaggio preventivamente concordate per sé e per la famiglia, riconoscimento di una indennità pari ad un mese e mezzo di retribuzione che sarà erogata con la retribuzione del mese di Febbraio 2018, concessione di 4 giorni di permesso retribuito);
b. riconoscimento di un contributo alle spese abitative pari a € 700 netti mensili per un periodo di 16 mesi, con decorrenza dal mese di Febbraio 2018;
c. un importo una tantum a titolo di fidelizzazione (retention) pari a € 5.000 lordi, che verrà anticipatamente erogato con il mese di Febbraio 2018; tale importo, in considerazione della sua finalità di fidelizzazione, verrà riconosciuto a condizione che l’interessato risulti effettivamente in forza presso la sede di Milano e/o non dimissionario nel corso di un periodo complessivo di 12 mesi compreso tra Febbraio 2018 e Gennaio 2019. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro e/o di comunicazione delle dimissioni anticipatamente alla scadenza del periodo di 12 mesi sopra previsto, detto importo dovrà essere restituito dall’interessato alla Società, fatti salvi i casi di licenziamento disciplinare e di dimissioni per giusta causa anche ex art.32 cnlg, anche mediante compensazione sulle competenze di fine rapporto e sul TFR maturato. L’importo effettivamente da restituire verrà determinato pro quota con riferimento al periodo di servizio non prestato nel corso dei 12 mesi previsti;
6) un ulteriore importo una tantum a titolo di fidelizzazione (retention) pari a euro 5.000 lordi, che verrà anticipatamente erogato con il mese di Febbraio 2019. Detto importo, in considerazione della sua finalità di fidelizzazione, verrà riconosciuto a condizione che l’interessato risulti in forza presso la sede di Milano e non dimissionario nel corso di un periodo complessivo di 12 mesi compreso tra Febbraio 2019 e Gennaio 2020. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di comunicazione delle dimissioni anticipatamente alla scadenza del periodo di 12 mesi previsto, tale importo dovrà essere restituito dall’interessato alla Società, fatti salvi i casi di licenziamento disciplinare e di dimissioni per giusta causa anche ex art .32 cnlg, anche mediante compensazione sulle competenze di fine rapporto e sul TFR maturato. L’importo effettivamente da restituire verrà determinato pro quota con riferimento al periodo di servizio non prestato nel corso dei 12 mesi previsti.
B – Al personale giornalistico che si dichiari disponibile e accetti il trasferimento presso la sede di Milano Santa Giulia entro il 31 Maggio 2017, verranno applicate le seguenti modalità e condizioni:
1) mantenimento della sede di lavoro originaria ed invio in trasferta per un periodo di 3 mesi con decorrenza dal 1° Novembre 2017, con applicazione dei trattamenti previsti dal cnlg e dalle policy aziendali; eventuali periodi di trasferta precedenti a tale data e richiesti dalla Società per esigenze operative, non verranno considerati nel periodo di 3 mesi indicato;
2) trasferimento definitivo della sede di lavoro a Milano con decorrenza dal 1° Febbraio 2018, con applicazione delle condizioni seguenti:
a. condizioni previste dall’art. 22 cnlg (rimborso delle spese di trasloco e di viaggio preventivamente concordate per sé e per la famiglia, riconoscimento di una indennità pari ad un mese e mezzo di retribuzione, concessione di 4 giorni di permesso retribuito);
b. riconoscimento di un contributo alle spese abitative pari a € 700 netti mensili per un periodo di 1 2 mesi;
c. strumenti di supporto in servizi per un valore indicativo di € 3.000, da comporre a seconda delle esigenze individuali, che comprende servizi di relocation. relativi alla assistenza nella ricerca della abitazione, alla gestione amministrativa e logistica del trasferimento, alla assistenza ai familiari (baby sitter o badanti) ed al supporto viaggi, da attivarsi su specifica richiesta, anche anticipatamente alla data di trasferimento, che verranno riconosciuti nel rispetto delle normative previdenziali e fiscali vigenti.
1.3 – Ricollocazione
La Società ha confermato la cessazione di alcune attività nell’ambito della testata (Redazione Active, Coordinamento Sport, struttura Redazione) come illustrato negli incontri di cui alle premesse.
La cessazione di tali attività coinvolge un numero complessivo di 11 giornalisti, in relazione ai quali la Società conferma l’impegno ad applicare le iniziative necessarie per la loro ricollocazione all’interno di Sky Italia nell’arco di un periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo, fermo restando che nell’arco del periodo considerato e fino alla loro ricollocazione rimarranno a disposizione del Direttore.
A tal fine:
a) Con l’obiettivo di favorire la ricollocazione interna, individuando alternative professionali nell’ambito del gruppo Sky Italia, la Società si impegna a valutare prioritariamente ipotesi di ricollocazione per il personale giornalistico presso la sede di Milano, nell’ambito delle testate giornalistiche aziendali o di altre strutture interne: in particolare, la Società conferma di avere ad oggi individuato 5 possibilità di ricollocazione interna presso la sede di Milano, di cui 2 presso la struttura Digitai Hub (i giornalisti che verranno assegnati a tali posizioni manterranno il contratto integrativo di cui al presente accordo) e 3 presso la Redazione SkySport, che verranno sottoposte alle persone interessate;
b) Ai fini di quanto precede, le alternative professionali si verificheranno nelle ipotesi seguenti: a fronte di posizioni che si rendano disponibili per uscita volontaria di altri colleghi; in caso di rifiuto al trasferimento presso la sede di Milano; in presenza di posizioni aperte e coerenti con i budget delle Direzioni aziendali interessate, compatibili con i profili professionali delle risorse interessate;
c) La compatibilità tra le caratteristiche professionali richieste dalle nuove posizioni lavorative e dall’organizzazione del lavoro ed i profili giornalistici individuali sarà oggetto di previa valutazione del Direttore di SkyTG24 per quanto riguarda la ricollocazione interna alla testata, nonché dei responsabili delle Direzioni interessate per posizioni in altre strutture aziendali;
d) Con l’obiettivo di favorire la ricollocazione interna, la Società conferma la propria disponibilità a realizzare le eventuali azioni formative necessarie alla riqualificazione dei giornalisti assegnati anuovi incarichi;
e) La Società si incontrerà su base mensile con il Cdr per verificare l’andamento delle iniziative di ricollocazione;
f) Alla scadenza del periodo di 12 mesi, Azienda e Cdr verificheranno la realizzazione di quanto sopra previsto e, in caso di permanenza di giornalisti non ancora ricollocati, definiranno le intese necessarie e conseguenti al fine di evitare soluzioni traumatiche;
g) Inoltre, nel periodo che precede, la Società si impegna a non effettuare assunzioni di personale giornalistico con contratto a tempo indeterminato nell’ambito della testata SkyTG24 fino al riassorbimento del personale giornalistico assegnato ad attività cessanti;
h) Identiche procedure saranno applicate nei confronti dei giornalisti di cui alla comunicazione dell’Azienda alla FNSI in data 3 Marzo 2017 (v. piano di trasformazione Sky).
1.4 – Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
A – In caso di accettazione entro il 30 Aprile 2017 di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da parte di personale giornalistico assegnato ad attività cessanti, la Società riconoscerà un importo corrispondente a 24 mensilità nette, calcolate sulla retribuzione annua lorda individuale comprensiva delle voci fisse mensili del contratto integrativo aziendale, oltre al pacchetto di misure per la ricollocazione esterna di seguito descritte.
In caso di accettazione entro il 30 Aprile 2017 di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da parte di personale giornalistico non disponibile al trasferimento, la Società riconoscerà un importo corrispondente a 21 mensilità nette, calcolate sulla retribuzione annua lorda individuale comprensiva delle voci fisse mensili del contratto integrativo aziendale, oltre al pacchetto di misure per la ricollocazione esterna di seguito descritte.
Nell’ipotesi che precede il personale interessato potrà, in alternativa, rinunciare al pacchetto di misure per la ricollocazione esterna in cambio di 3 mensilità nette, aggiuntive alle 21 previste in caso di accettazione della risoluzione consensuale entro il 30 Aprile 2017.
La Società riconoscerà al personale giornalistico che accetterà la risoluzione consensuale un importo lordo corrispondente agli importi netti sopra determinati; a tale importo lordo verranno applicate le ritenute fiscali previste, con evidenza su apposito prospetto paga.
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro verrà sottoscritta in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 Codice Civile, con rinuncia a qualsiasi rivendicazione in relazione al rapporto di lavoro intercorso, che la Società compenserà ad integrazione dei trattamenti previsti per la risoluzione consensuale.
B – In caso di accettazione entro il 31 Maggio 2017 di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da parte di personale giornalistico assegnato ad attività cessanti, la Società riconoscerà un importo corrispondente a 18 mensilità nette, calcolate sulla retribuzione annua lorda individuale comprensiva delle voci fisse mensili del contratto integrativo aziendale, oltre al pacchetto di misure per la ricollocazione esterna di seguito descritte.
In caso di accettazione entro il 31 Maggo 2017 di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da parte di personale giornalistico non disponibile al trasferimento, la Società riconoscerà un importo corrispondente a 15 mensilità nette, calcolate sulla retribuzione annua lorda individuale comprensiva delle voci fisse mensili del contratto integrativo aziendale, oltre al pacchetto di misure per la ricollocazione esterna di seguito descritte.
La Società riconoscerà al personale giornalistico che accetterà la risoluzione consensuale un importo lordo corrispondente agli importi netti sopra determinati; a tale importo lordo verranno applicate le ritenute fiscali previste, con evidenza su apposito prospetto paga.
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro verrà sottoscritta in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 Codice Civile, con rinuncia a qualsiasi rivendicazione in relazione al rapporto di lavoro intercorso, che la Società compenserà ad integrazione dei trattamenti previsti per la risoluzione consensuale.
C – Eventuali ricollocazioni esterne, previa richiesta del singolo giornalista interessato, avverranno tramite la società Sernet, soggetto specializzato incaricato dalla Società, che presterà supporto per la ricerca di alternative professionali esterne per un periodo complessivo di 12 mesi dalla data di adesione al percorso, con costi a carico della Società.
La partecipazione al percorso di ricollocazione esterna verrà formalizzata con specifico accordo di adesione da stipulare con la società Sernet e potrà avvenire esclusivamente previa sottoscrizione di un verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come precedentemente specificato.
1.5 – Flessibilità della prestazione lavorativa
Per facilitare la conciliazione dei tempi lavorativi e della vita privata nell’ambito del previsto trasferimento delle attività a Milano, la Società conferma la sua disponibilità ad applicare, dalla data di effettivo trasferimento delle attività presso la sede di Milano Santa Giulia e fino al 30 Giugno 2018, le seguenti condizioni di flessibilità dell’attività giornalistica:
riduzione dell’orario di lavoro settimanale con applicazione di orari part time, con particolare riferimento al part time verticale, con impegno alla sostituzione del personale anche con figure professionali a tempo determinato per le giornate mancanti; quanto precede avrà applicazione, a titolo sperimentale, entro il limite complessivo del 20% del personale giornalistico interessato dal trasferimento su base mensile e compatibilmente con la gestione di ferie e riposi settimanali;
le richieste verranno confermate previa definizione delle modalità organizzative di applicazione con il Direttore, con assistenza e previo parere del CdR;
La Società ed il CdR si incontreranno nel corso del mese di Maggio 2018 per discutere la prorogabilità di quanto precede in funzione degli effetti pratici della sua applicazione.
1.6 – Maternità e situazioni particolari
Le giornaliste coinvolte nel piano di trasformazione ed alla data del presente accordo in astensione dal lavoro per maternità avranno diritto di aderire alle condizioni del presente accordo (v. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) entro il periodo di 12 mesi previsto, con modalità analoghe a quelle sopra indicate ed applicate al restante personale giornalistico.
La Società conferma il proprio impegno, anche con il supporto del CdR, a valutare con particolare attenzione situazioni personali e familiari di particolare criticità, anche tutelate dalla normativa vigente, nell’ottica di integrare i trattamenti di cui sopra per mitigare gli impatti del Piano Aziendale sia dal punto di vista economico che organizzativo.
1.7 – Contratto integrativo aziendale per il personale giornalistico SkyTG24
La Società conferma la propria disponibilità ad attivare entro il mese di Maggio 2017 il confronto con il CdR per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto lo scorso 31 Dicembre 2016, con l’obiettivo di finalizzare la discussione entro il mese di Ottobre 2017.
Roma, 6 Aprile 2017
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