Piattaforma Contrattuale

 

 

 

 

 

 

QUESTA E’ LA PIATTAFORMA CONTRATTUALE PRESENTATA AGLI EDITORI. CONfRONTATELA CON IL CONTRATTO FIRMATO. POI GIUDICATE VOI

 

 

IPOTESI FNSI

                                   MATERIA DEL CONTRATTO

 

Art. 1

 

       Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra le aziende editrici di prodotti informativi, qualunque sia il loro mezzo di diffusione gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, l’emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana, ai sensi della legge 3 febbraio 1963 n.69, con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all’estero la loro attività.

È competenza dei giornalisti la ricerca, l’elaborazione, il commento, l’invio e la verifica delle notizie, nonché l’elaborazione di ogni altro elemento di contenuto giornalistico relativo alla ricerca e predisposizione degli elementi anche multimediali ed interattivi da immettere direttamente nel sistema. Non sono considerate di pertinenza giornalistica prestazioni attinenti alle informazioni di servizio, pubblicitarie e di contenuto commerciale, né digitare materiale proveniente dall’esterno della redazione.

       La regolamentazione dei rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende di giornali elettronici ed i redattori addetti è disciplinata dall’Allegato N.

       La legge su «Ordinamento della professione giornalistica» del 3 febbraio 1963, n. 69 garantisce l’autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».

 

Dichiarazione a verbale

       La Federazione Nazionale della Stampa per quanto la concerne ed in base ai mandati ricevuti dichiara che le norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, si applicano ai giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di qualsiasi azienda.

 

Nota a verbale

       Le parti convengono che ai giornalisti assunti successivamente alla data di stipula del presente contratto dell’11 aprile 2001 dalle emittenti radiotelevisive private di ambito locale, ancorché collegate non produttivamente con aziende editoriali trova troverà applicazione la regolamentazione prevista dal contratto collettivo 3 ottobre 2000 e successive modificazioni per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.

Resta confermata l’applicazione del contratto nazionale stipulato tra FIEG e FNSI per i giornalisti dell’emittenza di cui sopra assunti anteriormente all’11 aprile 2001 alla stipula del presente contratto. e per coloro che prestino attività anche per le altre testate dell’azienda editoriale.

 

 

Art. 2

 

       Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.

      

….omissis….

 

 

 

ASSUNZIONE – PERIODO DI PROVA –

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

 

Art. 4

 

Assunzione – Periodo di prova

       L’assunzione del giornalista per i rapporti previsti dal presente contratto deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua entrata in servizio.

Il documento relativo non è, comunque, elemento necessario per la costituzione del rapporto di lavoro.

Nella lettera di assunzione dovranno essere indicate la qualifica e la retribuzione del giornalista nonché la testata alla quale il giornalista è assegnato di riferimento.

Nelle imprese che editano più testate, anche multimediali, possono essere costituite unità produttive redazionali aventi la funzione di fornire contenuti informativi giornalistici, equiparate a testate nel contesto delle previsioni di cui al comma successivo.

Nel rispetto dei poteri dei direttori chiamati a garantire l’autonomia delle testate l’opera del giornalista nel corso dell’orario normale di lavoro potrà essere utilizzata, su richiesta dei singoli direttori interessati anche per le altre testate edite dall’azienda, in ogni unità produttiva e per qualsiasi prodotto editoriale edito dall’azienda, compresi quelli multimediali, nonché per le testate edite da imprese controllate dalla stessa proprietà (art. 2359 C.C.).  In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 14. La predetta utilizzazione dovrà essere attuata tenendo conto della prevalenza di prestazione per la testata di assegnazione e nel rispetto delle competenze professionali del giornalista e delle dipendenze gerarchiche all’interno della singola testata.

 

 

Nota a verbale

       Sono fatte salve le eventuali intese aziendali comprese quelle che prevedono erogazioni economiche per l’opera prestata dal giornalista a favore di altre testate della stessa azienda.

       All’atto dell’assunzione ai sensi degli artt. 1, 2, 12 e 36 potrà essere convenuto per iscritto un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo di servizio prestato.

       Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo di prova verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità di servizio.

       Il periodo di prova non è rinnovabile in alcun caso, neppure per intervenuti mutamenti nella direzione o nella proprietà della azienda. Non potrà essere sottoposto a periodo di prova il praticante che divenga professionista nella stessa azienda nella quale ha svolto il praticantato.

 

Nota di chiarimento

       Per quanto concerne gli incisi “prevalenza” di prestazione e “competenze” professionali del giornalista contenuti nell’ultimo nel terzo capoverso del 3° comma del presente articolo, le parti chiariscono che per:

      “prevalenza” di prestazione deve intendersi che l’attività del giornalista, nell’ambito del normale orario di lavoro di cui al 2° comma dell’art. 7, deve essere prestata in maggior misura temporale in favore della testata di appartenenza;

      per quanto concerne le competenze professionali le parti chiariscono che deve farsi riferimento al normale tipo e contenuto dell’attività giornalistica svolta dall’interessato nell’ambito del servizio di assegnazione con particolare riferimento alle specificità professionali acquisite.

 

Dichiarazione della FNSI.

       La Federazione Nazionale della Stampa Italiana, per quanto le concerne, ha consegnato alla data di stipula del presente contratto, al Sottosegretario al Lavoro, Sen. Ornella Piloni, ed alla Federazione Editori una propria dichiarazione relativa alla applicazione delle modifiche apportate all’art. 4 della disciplina collettiva.

 

Norma particolare

       Le aziende sulla base dei dati forniti dall’INPGI formuleranno previsioni sul movimento pensionistico annuale dei giornalisti occupati che, a richiesta, saranno portate a conoscenza dei comitati di redazione.

 

Situazione occupazionale

…omissis…

 

 

COMITATO DI REDAZIONE

 

Art. 34

 

       Nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, viene istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori)

 

…..omissis….

 

       Nei gruppi editoriali che pubblicano più testate (quotidiani, periodici, agenzie di informazione), può essere è istituito un coordinamento sindacale dei comitati di redazione con il compito di tutelare la corretta applicazione delle norme contrattuali sull’autonomia delle singole testate, anche in relazione agli investimenti, ai piani editoriali, alle innovazioni tecnologiche, agli eventuali programmi di integrazione ed interscambio. A tale fine sono previsti tra il coordinamento e l’editore incontri con periodicità almeno trimestrale; per questi incontri, oltre che per ogni trattativa sindacale di gruppo, i coordinamenti fruiranno dei permessi sindacali previsti dall’art. 23. Qualora, ai sensi dell’art.4, ai giornalisti dipendenti dalle singole testate siano richieste strutturalmente  prestazioni lavorative per le altre testate del gruppo, il coordinamento dovrà esprimere il suo parere preventivo sull’organizzazione complessiva del lavoro, con particolare riferimento alle prestazioni multimediali. 

      

…omissis…

 

       Nelle aziende editrici di periodici i giornalisti pubblicisti godono dell’elettorato attivo e passivo. In quelle aziende le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicisti, la maggioranza del comitato di redazione potrà essere costituita da giornalisti pubblicisti. Nei periodici le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicisti e che non abbiano il numero di redattori sufficiente per costituire un comitato di redazione, il fiduciario potrà essere un giornalista pubblicista.

       Nel caso in cui un’azienda editrice di periodici pubblichi più testate, i rappresentanti sindacali per l’esercizio dei compiti specificatamente inerenti le singole testate saranno eletti, per ognuna di esse, con i seguenti criteri: uno per le testate da 6 a 30 giornalisti; due per le testate da 31 a 60; tre per le testate con oltre 60 professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti.

       Per l’esercizio dei compiti del presente articolo che abbiano riflessi di carattere generale sui giornalisti dipendenti dell’azienda, sarà costituito tra i rappresentanti sindacali delle singole testate un organismo unico aziendale.

       Il predetto organismo sarà composto di tre membri nelle aziende con meno di 200 giornalisti dipendenti.

       Nel caso in cui una azienda pubblichi, oltre ad un quotidiano, altro giornale, in aggiunta al comitato di redazione o fiduciario per la testata principale sarà eletto un altro comitato di redazione per ogni altra testata avente più di 25 giornalisti professionisti e praticanti. In questi casi il comitato di redazione potrà essere unitario. Per le testate con un numero di giornalisti professionisti e praticanti compreso fra 6 e 25 saranno invece eletti altrettanti fiduciari che entrano a far parte del comitato di redazione della testata principale.

 

Nelle aziende editoriali che pubblicano più testate e che utilizzano personale giornalistico, per prestare strutturalmente opera in più testate dell’azienda, gli aspetti inerenti l’organizzazione del lavoro, così come definiti nel punto d), saranno esaminati dall’azienda, con le procedure sopra previste, congiuntamente, con i comitati e/o i fiduciari di redazione delle testate interessate. Nelle aziende editrici di periodici l’esame avverrà con l’organismo unico aziendale.

 

       La nomina del comitato di redazione, del fiduciario, dei rappresentanti dei servizi, deve essere notificata all’editore dall’Associazione regionale di stampa. Il comitato di redazione, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi durano in carica due anni. I componenti del comitato, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi uscenti possono essere rieletti.

 

Note a verbale

…omissis…

 

Comunicati sindacali

       Nell’ambito della funzione informativa dei giornali quotidiani, dei periodici, delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, dei giornali elettronici e delle emittenti radiotelevisive private comunque collegate ad aziende editoriali, si consente all’impegno di pubblicare i comunicati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, delle Associazioni regionali di stampa e dei comitati di redazione secondo i seguenti criteri territoriali:

 

…omissis…

 

Tutela sindacale

…omissis…

 

Rappresentanti per la sicurezza

…omissis…

 

 

 

  Multimedialità

 

Le aziende che intendono utilizzare le prestazioni professionali dei giornalisti su piattaforme multimediali sono tenute a presentare ai comitati di redazione interessati, ai coordinamenti di gruppo e all’organismo unico aziendale (laddove esista) uno specifico programma, alla cui definizione partecipano i direttori delle testate interessate.

Il programma dovrà specificare: a) le modalità di integrazione del lavoro tra le testate; b) la conseguente generale organizzazione del lavoro; c) l’utilizzo degli strumenti multimediali, e dovrà, comunque, garantire il rispetto dell’autonomia professionale dei giornalisti e le loro specifiche competenze professionali, fermo restando che non potranno essere richieste prestazioni che riguardano le informazioni di servizio, pubblicitarie e di contenuto commerciale.

Il programma dovrà garantire che la nuova organizzazione del lavoro non determini squilibri e non influisca negativamente sui carichi di lavoro individuali.

In ogni caso, i giornalisti dovranno essere posti nelle condizioni di conoscere l’utilizzazione finale della loro opera.

Il programma dovrà prevedere, per i giornalisti interessati, precisi percorsi formativi preventivi e di aggiornamento professionale successivi, per l’utilizzo delle nuove piattaforme tecnologiche, secondo le modalità concordate con il comitato di redazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato N

 

 

LAVORO NEI GIORNALI ELETTRONICI

(eliminazione integrale dell’allegato)

 

 

 

Contratti a termine, a tempo parziale,

di lavoro temporaneo

 

Art. 3

 

A) Contratti a termine

       Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto.

       Le assunzioni a termine sono disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n.368 dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni. In relazione a quanto previsto dall’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 l‘applicazione di un termine alla durata del contratto di lavoro è altresì consentita per tutte le qualifiche nelle seguenti ipotesi:

 

      nella fase di avviamento e di sviluppo di nuove iniziative editoriali ;

 

      nella fase di avviamento e di sviluppo di iniziative multimediali;

 

      per sostituire giornalisti assenti per ferie;

 

      per sostituire giornalisti assenti per aspettativa;

 

      per l’assunzione dei disoccupati o cassaintegrati iscritti negli elenchi di cui all’art. 4;

 

      per sostituire giornalisti assenti ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (adozione o affido) e della legge 8.3.2000, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni;

 

          per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli organici redazionali, previa informativa al CdR;

 

      per l’assunzione di direttori, condirettori e vicedirettori.

 

Il contratto a termine deve essere L’incarico sarà limitato ad un periodo di tempo che non potrà superare i ventiquattro trentasei mesi e i dodici mesi nella fase di avviamento di nuove iniziative editoriali.  per le varie ipotesi sopra indicate. Qualora per effetto di successioni di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro con lo stesso editore abbia superato complessivamente i trentasei mesi, sarà possibile, per il giornalista interessato, sottoscrivere, sempre con lo stesso editore, un ulteriore successivo contratto a termine che potrà avere la durata massima di ….. mesi. La stipula di questo ulteriore contratto dovrà avvenire presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza della relativa Associazione regionale di Stampa.

 

 

L’assunzione a tempo determinato in sostituzione di giornalisti in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30.12.1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni potrà avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio dell’astensione.

 

       Le assunzioni a termine per sostituzioni ferie, aspettativa o per nuove iniziative, compatibilmente con le esigenze redazionali ed organizzative, devono riguardare prioritariamente i giornalisti disoccupati iscritti nelle liste di cui all’art. 4 – situazione occupazionale. – e devono essere notificate alla Commissione nazionale.

       Ogni assunzione a termine, qualunque sia la sua giustificazione, deve essere comunicata prioritariamente al comitato di redazione con l’indicazione della data di inizio e di fine del rapporto di lavoro.

       Ferma restando la possibilità di specifiche intese a livello aziendale finalizzate alla stabilizzazione dei contratti a termine così come previsto dal d.l. 112/2008, al fine di garantire l’esercizio del diritto di precedenza nelle assunzioni previsto dal comma 4 quater dell’art.5 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n.368 l’editore è tenuto a comunicare preventivamente al comitato di redazione ogni assunzione a tempo indeterminato con l’indicazione delle relative mansioni.

       Sono pure ammessi i contratti a termine per i giornalisti assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo ed avvenga per un periodo di tempo predeterminato non superiore ai ventiquattro mesi.

       Anche Nei contratti a termine, fatti salvi i casi di sostituzione, configurati nel comma precedente è obbligatoria la corresponsione dei trattamenti retributivi previsti minimi di stipendio nei casi in cui è dovuta a norma del dal presente contratto, con una maggiorazione del …% del minimo tabellare della categoria di appartenenza.

       I contratti a termine che non si riferiscano ad una determinata specialità di rapporto cadono sotto la disciplina del presente contratto. In caso di anticipata risoluzione non dovuta a fatto o a colpa del giornalista o in caso di cessazione per compimento del termine, essi comportano per il giornalista il diritto ad una indennità che in ogni caso non potrà essere inferiore a quella stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato.

       Tale indennità sarà assorbente di quegli indennizzi che fossero dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine.

       Nel caso che gli indennizzi dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine superassero l’ammontare dell’indennità stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato, sarà corrisposto soltanto l’ammontare correlativo a tali indennizzi.

 

I limiti di cui al comma 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2001 n.368, così come modificato dal comma 38 dell’art.1 della legge 24 dicembre 2007 n.247 non trovano applicazione nei confronti di tutti i casi di assunzione con contratto a termine per sostituzione dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza, puerperio, aspettativa, e per le cause previste dagli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e della legge 8.3.2000, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per l’assunzione di giornalisti chiamati a svolgere le funzioni di direttore, condirettore e vicedirettore.

 

 

 

 

Nota di chiarimento

       Per quanto concerne l’inciso “imprevedibili” relativo alle situazioni che possono essere fronteggiate con integrazioni degli organici redazionali (penultima interlinea della lettera a) dell’art. 3), le parti chiariscono che agli effetti contrattuali esso deve essere inteso come riferito a quei fatti od eventi straordinari la cui copertura informativa non sarebbe altrimenti e temporaneamente sostenibile con la normalità organizzativa e produttiva della redazione.

 

B)   Lavoro a tempo parziale

Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni.

Fatte salve le compatibilità con le esigenze di servizio, organizzative e produttive con accordo fra azienda e giornalista professionista, sentito il direttore, è ammessa la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per un periodo predeterminato anche rinnovabile.

L’assunzione a tempo parziale, ovvero la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto con indicazione delle mansioni e della distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Tale distribuzione potrà essere soggetta a revisione qualora si determinino specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative.

L’orario complessivo di lavoro del contratto a tempo parziale potrà essere modificato con il consenso del giornalista interessato.

Di ogni assunzione a tempo parziale deve essere data comunicazione al comitato o fiduciario di redazione.

Il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche con prefissione del termine di scadenza e riferirsi ad un numero predeterminato di giornate lavorative da effettuarsi in un determinato arco di tempo.

Per i dipendenti giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale trovano applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i giornalisti professionisti a tempo pieno secondo criteri di proporzionalità all’orario di lavoro concordato ed in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.

In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale potrà essere richiesta al giornalista, per temporanee esigenze produttive,  una prestazione di lavoro supplementare in misura non superiore al ….% dell’orario settimanale concordato. Le ore di lavoro supplementari sono retribuite con la paga base oraria maggiorata del ….%.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale le prestazioni lavorative, oltre il normale orario giornaliero, sono considerate ad ogni effetto contrattuale, ore di lavoro straordinario.

In caso di assunzioni di giornalisti professionisti a tempo pieno, fatti salvi i poteri del direttore e le specifiche esigenze professionali ed organizzative, è riconosciuta sulla base della normativa di legge vigente la precedenza nei confronti dei giornalisti con contratto a tempo parziale ed occupati nelle medesime mansioni, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

I giornalisti affetti da patologie, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa hanno diritto di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale e orizzontale, che potrà essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta dell’interessato.

       Il giornalista, a richiesta, avrà diritto a trasformare il suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale, in presenza di patologie invalidanti riguardanti il coniuge, il convivente, i figli o i genitori a carico.

 

 

C)   Contratti di lavoro temporaneo

 

….. omissis …..

 

 

 

D)   I giornalisti assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere A) e C) non potranno complessivamente superare il 15% dei contratti a tempo indeterminato ex art. 1 in atto nell’azienda.

 

  I limiti in precedenza indicati non trovano applicazione per le assunzioni in di giornalisti disoccupati o cassaintegrati inseriti negli elenchi di cui all’Art. 4 o per sostituzione dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza, puerperio, aspettativa, e per le cause previste dagli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e della legge 8.3.2000, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Norma transitoria.

…omissis…

 

Dichiarazione del Ministero del Lavoro

 

…omissis…

 

 

ASSUNZIONE – PERIODO DI PROVA –

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

 

Art. 4

 

Assunzione – Periodo di prova

… omissis …

 

 

Situazione occupazionale

A) Commissione Nazionale Paritetica

       1) È istituita dalle parti una Commissione nazionale paritetica incaricata di verificare l’andamento dell’occupazione nell’ambito della categoria giornalistica e di accertare l’entità del fenomeno della disoccupazione al fine di agevolare il riassorbimento.

La Commissione procede con periodici aggiornamenti alla formazione e tenuta di elenchi distinti dei giornalisti professionisti in stato di disoccupazione o in Cassa integrazione guadagni (CIG). L’iscrizione negli elenchi avviene previo consenso dei singoli censiti. Gli elenchi, in relazione alla provenienza dei giornalisti disoccupati, saranno suddivisi in: provenienti da quotidiani, da periodici, da agenzie di stampa, dalla RAI-TV, da emittenti radiotelevisive private, da uffici stampa e da altre aziende.

       Non possono essere iscritti negli elenchi dei giornalisti professionisti o, se inclusi, devono essere cancellati:

a) i giornalisti che, avendo uno o più rapporti continuativi ex artt.2 e 12, percepiscono un compenso globale almeno pari alla retribuzione minima del redattore ordinario;

       b) i giornalisti che godono di un trattamento pensionistico INPGI almeno pari alla retribuzione minima del redattore ordinario.

       I giornalisti posti in CIG a seguito di crisi o di cessazione di attività aziendale sono iscritti in un elenco speciale; a tal fine la Commissione potrà acquisire dall’INPGI trimestralmente gli elenchi nominativi dei giornalisti disoccupati o posti in CIG che ricevono le relative prestazioni.

       Fermo restando quanto disposto dall’allegato protocollo D (Consultazione sindacale), i giornalisti che, cessato per qualsiasi motivo il trattamento di integrazione guadagni, restino senza occupazione, possono, a domanda, essere trasferiti nell’elenco nazionale dei giornalisti disoccupati.

       Sarà formato anche un elenco di praticanti il cui rapporto di praticantato sia stato interrotto a seguito di risoluzione del rapporto con aziende editrici di quotidiani, periodici o agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano le caratteristiche previste dall’art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

       2) Negli elenchi nazionali sono riportati per ogni iscritto i seguenti dati:

       a) provenienza aziendale, causa e data della risoluzione dell’ultimo rapporto di lavoro;

       b) data di iscrizione nell’albo – elenco dei professionisti – o nel registro dei praticanti;

       c) attività professionale svolta dal momento dell’iscrizione all’albo o nel registro;

       d) eventuale attività professionale in atto per incarichi ex artt.2 e 12 del contratto nazionale di lavoro giornalistico o per libero esercizio dell’attività giornalistica;

       e) posizione previdenziale.

       La Commissione nazionale fornirà a richiesta direttamente alle aziende interessate all’assunzione dei giornalisti o praticanti iscritti negli elenchi ogni ulteriore informazione utile per la valutazione della posizione professionale e delle esperienze specifiche maturate dai singoli iscritti.

       3) Al fine di consentire alla Commissione di valutare le possibilità di assorbimento del fenomeno della disoccupazione giornalistica, le aziende devono fornire alla Commissione stessa – per il tramite della FIEG – tutti gli elementi necessari per individuare la prevedibile domanda di lavoro giornalistico per effetto del pensionamento, delle nuove iniziative e per ogni altra eventuale causa.

       Le aziende editoriali faranno pervenire trimestralmente alla Commissione nazionale paritetica FIEG ed FNSI elenchi nominativi con le rispettive qualifiche dei giornalisti professionisti e praticanti assunti e di quelli il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per qualsiasi motivo.

       L’assunzione di giornalisti e praticanti disoccupati o in CIG deve essere immediatamente comunicata dalle aziende editoriali alla Commissione nazionale.

       4) Gli elenchi dei giornalisti e praticanti disoccupati o in CIG nonché i periodici aggiornamenti sono trasmessi a cura della FIEG a tutte le aziende associate ed a cura della FNSI a tutte le Associazioni regionali di stampa perché siano notificati alle direzioni ed ai Comitati di redazione della rispettiva competenza territoriale.

       La Commissione Nazionale Paritetica ha inoltre facoltà di promuovere d’intesa con il Consiglio Nazionale dell’Ordine e con l’INPGI, nell’ambito delle rispettive competenze, tutte le indagini utili a verificare l’andamento del mercato del lavoro giornalistico con particolare riferimento all’accesso dei praticanti, all’iscrizione ed al movimento dei giornalisti professionisti, alle previsioni di pensionamento in relazione all’età anagrafica e alla posizione contributiva, all’applicazione della legge n. 903/1977 per quanto concerne l’accesso al lavoro e lo sviluppo della professionalità delle lavoratrici e la loro collocazione nell’organizzazione del lavoro.

       5) Le parti indicano alle aziende ed ai direttori come impegno quello di assumere prioritariamente in caso di necessità giornalisti iscritti nell’elenco nazionale.

       La Commissione Nazionale Paritetica si riunirà periodicamente mensilmente per l’aggiornamento degli elenchi e per il controllo della corretta applicazione delle norme di cui al presente articolo.

       La FIEG e la FNSI costituiranno, quale supporto della Commissione, un’unità operativa per effettuare il monitoraggio costante della situazione occupazionale e facilitare il collegamento tra l’offerta e la domanda di lavoro.

 

 

B) Incentivi per l’assunzione di disoccupati

       La FIEG e la FNSI, con la collaborazione dei direttori attiveranno tutti gli strumenti atti a determinare il riassorbimento, entro il termine di scadenza del presente contratto, di una percentuale pari almeno al 50% del numero degli iscritti così come risultante alla data del 1° marzo 2001, negli elenchi dei provenienti da quotidiani, periodici ed agenzie di stampa. Le assunzioni dagli elenchi di altra provenienza sono computate agli effetti della determinazione della percentuale predetta.

 

1) Assunzioni di professionisti.

       A decorrere dal 1° marzo 2001 le aziende editoriali possono assumere con contratto a termine giornalisti professionisti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo.

       I contratti non possono essere stipulati dalle aziende che faranno ricorso alla legge n. 416/1981 per un periodo di dodici mesi dall’attivazione dello stato di crisi. Ciò successivamente alla data della stipula della rinnovazione contrattuale.

       In deroga a quanto sopra, per le situazioni in atto, le aziende editoriali che non abbiano personale in CIGS o che negli ultimi dodici mesi non abbiano risolto rapporti di lavoro giornalistico a seguito di esaurimento della CIGS possono assumere con le modalità di seguito indicate giornalisti disoccupati iscritti nei predetti elenchi.

       L’assunzione di giornalisti professionisti dimissionari da un precedente rapporto di lavoro può essere perfezionata, ai fini del presente articolo, solo qualora gli stessi risultino iscritti da più di sei mesi negli elenchi di cui al precedente comma.

Il contratto a termine non potrà avere durata inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi e non potrà essere rinnovato oltre il termine di 24 mesi dalla stessa azienda per lo stesso soggetto e per la causale prevista dal presente paragrafo. La pluralità di contratti a termine – di durata non inferiore a 6 mesi – della stessa azienda con lo stesso soggetto è consentita nei limiti di 24 mesi complessivi. Ai suddetti giornalisti verrà applicato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico con esclusione di ogni altro trattamento integrativo aziendale. Ferma restando tale esclusione, nel caso di assunzioni di redattori, il trattamento economico e normativo è convenzionalmente equiparato a quello di redattore di prima nomina con meno di 30 mesi di anzianità professionale.

 

       Il contratto a termine sottoscritto dalle parti, può prevedere un periodo di prova di durata non superiore a:

       – 1 mese, qualora il contratto sia di durata pari a 6 mesi;

       – non superiore a 2 mesi, qualora il contratto sia di durata superiore a 6 mesi.

 

2) Assunzione di praticanti.

       A decorrere da 1° marzo 2001 le aziende editoriali possono assumere con contratto a termine praticanti iscritti negli elenchi di cui al precedente titolo.

       I contratti non possono essere stipulati dalle aziende che faranno ricorso alla legge n. 416/1981 per un periodo di dodici mesi dall’attivazione dello stato di crisi. Ciò successivamente alla data di stipula della rinnovazione contrattuale.

       In deroga a quanto sopra, per le situazioni in atto, le aziende editoriali che non abbiano personale in CIGS o che negli ultimi dodici mesi non abbiano risolto rapporti di lavoro giornalistico a seguito di esaurimento della CIGS possono assumere con le modalità di seguito indicate praticanti disoccupati iscritti nei predetti elenchi.

       Anche al contratto di lavoro a termine per i praticanti si applica la disciplina di cui al precedente punto 1).

       L’assunzione di praticanti dimissionari da un precedente rapporto di lavoro può essere perfezionata solo qualora gli stessi risultino iscritti da più di 6 mesi negli elenchi di cui sopra.

       Ai suddetti verrà applicato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per i praticanti con meno di 12 mesi di servizio, secondo il regime disposto per gli assunti dal 1° dicembre 1995, con esclusione di ogni altro trattamento integrativo aziendale.

       Il contratto a termine sottoscritto dalle parti, può prevedere un periodo di prova di durata non superiore a:

       – 1 mese, qualora il contratto sia di durata pari a 6 mesi;

       – non superiore a 2 mesi, qualora il contratto sia di durata superiore a 6 mesi.

       Il praticante che acquisisca lo status professionale nel periodo di svolgimento del contratto a termine avrà diritto al trattamento economico normativo previsto dal contratto per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale secondo il regime disposto per gli assunti dal 1° dicembre 1995.

 

6) Procedure:

       Le aziende, sono tenute a notificare alla Commissione Nazionale Paritetica l’assunzione del giornalista o del praticante disoccupati indicando le caratteristiche del contratto.

       Le aziende sono tenute altresì a comunicare alla Commissione di cui sopra le eventuali trasformazioni dei contratti a termine originariamente stipulati in contratti a tempo indeterminato.

 

Norma transitoria

       Le parti confermano per le assunzioni a termine ed eventuali conseguenti trasformazioni a tempo indeterminato di giornalisti professionisti e praticanti iscritti negli elenchi ed effettuate nel periodo 1° ottobre 1999/28 febbraio 2001 l‘applicazione del regime di incentivi previsti dalla disciplina collettiva dell’ottobre 1995 e per i periodi ivi disposti.

       In particolare risulta confermata l’applicazione:

      degli sgravi contributivi e retributivi per le assunzioni effettuate nel periodo 1° ottobre/31 dicembre 1999;

      dei soli sgravi retributivi per le assunzioni effettuate dal 1° dicembre 2000 al 28 febbraio 2001. Per tali assunzioni non trovano applicazione i disposti di cui all’ultimo comma della lettera b) dell’art. 4 della disciplina contrattuale dell’ottobre 1995.

 

Nota interpretativa

       Le parti confermano che l’applicazione dei benefici disposti dall’art. 4 del presente contratto nonché di quelli previsti dall’art. 4 della disciplina collettiva dell’ottobre 1995 trova applicazione in tutti i casi di assunzione a tempo determinato di giornalisti disoccupati o cassa-integrati iscritti negli elenchi secondo le modalità di cui all’art. 4.

       Le parti confermano altresì che dal computo della percentuale prevista dall’ultimo comma della lettera b) dell’art. 4 della disciplina collettiva dell’ottobre 1995 risultano esclusi i contratti a termine per le sostituzioni di giornalisti assenti per le ipotesi previste dal richiamato ultimo comma della lettera b) dell’art. 4, ancorché stipulati con giornalisti disoccupati o cassa-integrati iscritti negli elenchi.

 

 

 

Nota a verbale

       La FIEG e la FNSI realizzeranno corsi di aggiornamento professionale di contenuto tecnologico per i giornalisti privi di occupazione iscritti negli appositi elenchi. A tal fine i relativi progetti, che potranno articolarsi anche in ambito regionale, verranno elaborati con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti sulla base di criteri e modalità idonei ad assicurare l’utilizzazione dei fondi della Comunità Economica Europea.

 

Processi sinergici – cessazione di attività e riduzione di organici

       Qualora successivamente alla realizzazione dei programmi di integrazione e di supporto di cui all’art. 43 si determinino casi di cessazione dell’attività o riduzione di organici da parte delle redazioni interessate, sarà valutata in sede di confronto fra le parti interessate la possibilità di assorbimento in altre testate edite o controllate dallo stesso editore, del ricorso al blocco dell’avvicendamento, dell’applicazione del terzo comma dell’art. 33 del contratto e dell’art. 37 della legge n. 416 del 1981, 1° e 2° comma, della riduzione delle prestazioni straordinarie e del ricorso alle procedure di cui all’allegato D).

 

Occupazione

       In caso di cessazione di attività di una testata, l’editore ed il comitato di redazione, assistiti dalla FIEG e dalla FNSI, si incontreranno al fine di verificare la possibilità di riassorbimento dei giornalisti e dei praticanti in altre testate della stessa azienda o dello stesso gruppo editoriale o di testate di società controllate.

       Successivamente a tale verifica si farà ricorso all’applicazione della legge speciale di settore 5 agosto 1981 n. 416.

 

 

POTERI DEL DIRETTORE

 

Art. 6

 

       La nomina del direttore di un quotidiani, periodici, o agenzie di informazioni per la stampa e/o unità produttive redazionali interne è comunicata dall’editore al comitato o fiduciario di redazione con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno 48 ore prima che il nuovo direttore assuma la carica.

       Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra editore e direttore, tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme sull’ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto. Questi accordi, con particolare riguardo alla linea politica, all’organizzazione ed allo sviluppo del giornale dei quotidiani, dei periodici o delle agenzie di informazioni per la stampa e delle unità produttive redazionali interne sono integralmente comunicati dall’editore al rispettivo corpo redazionale tramite il relativi comitati o fiduciario di redazione, contemporaneamente alla comunicazione della nomina del direttore.

       Quale primo atto dal suo insediamento il direttore illustra all’assemblea dei redattori gli accordi di cui al comma precedente ed il programma politico-editoriale concordato con l’editore.

       È il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti.

       Tenute presenti le norme dell’art. 34, è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l’autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art. 7.

 

 

Qualifiche, MANSIONI, incarichi funzionali

e minimi di stipendio

 

Art. 11

 

       Ai giornalisti sono dovuti i trattamenti minimi di stipendio e la relativa indennità di contingenza fissati nelle tabelle allegate al presente contratto per le seguenti qualifiche e mansioni, gerarchiche e professionali:

I minimi di stipendio spettanti ai redattori di giornali quotidiani, di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa sono quelli fissati nella tabella allegata al presente contratto per le seguenti categorie:

a)      redattore di 1ª nomina (con meno di 30 mesi di anzianità professionale)

 

b)      redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.

           

       Ai redattori di cui al comma precedente ed agli inviati di cui alla norma transitoria può essere inoltre attribuita per iscritto, su proposta del direttore, l’equiparazione con il trattamento normativo e economico di cui alla lettera e) in relazione a rilevanti qualità e autorevolezza professionale. Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate.

      

       Ai corrispondenti dall’estero residenti nelle seguenti capitali: Parigi, Londra, Bonn, Bruxelles, Washington, Mosca, Pechino, Tokyo, New York, Berlino e Ginevra, è riconosciuta agli effetti del presente contratto l’equiparazione con la posizione categoriale di capo servizio;

 

       c) vice capo-servizio;

       nei servizi delle redazioni le cui esigenze connesse con l’organizzazione del lavoro redazionale lo rendano necessario, è istituita la posizione mansionaria di vice capo servizio. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice capo-servizio espleta anche le mansioni proprie del redattore;

 

       d) capo-servizio; responsabile di redazione decentrata; redattore esperto;

       è considerato capo-servizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall’art. 22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all’art. 2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive; oppure il redattore al quale, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata riconosciuta per iscritto la qualifica di capo-servizio.

       Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato capo-servizio anche il giornalista professionista al quale, salvo quanto disposto dall’art. 22, sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicisti a tempo parziale di cui all’art. 36;

       è considerato redattore esperto il giornalista con particolare preparazione ed esperienza che svolga attività professionale anche con compiti specifici;

       ai corrispondenti dall’estero residenti nelle seguenti capitali: Parigi, Londra, Bonn, Bruxelles, Washington, Mosca, Pechino, Tokyo, New York, Berlino e Ginevra, è riconosciuta agli effetti del presente contratto l’equiparazione con la posizione categoriale di capo servizio.

 

       e) vice capo-redattore;

       nelle redazioni centrali e negli uffici di corrispondenza dalla capitale è istituita la posizione mansionaria di vice capo-redattore. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice capo-redattore espleta anche le mansioni di capo-servizio;

 

       f) capo-redattore; redattore senior;

       è considerato capo-redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall’art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell’utilizzo delle tecnologie, l’attività di servizi della redazione centrale o dell’ufficio di corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni impartite dalla direzione o al quale, comunque, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata riconosciuta per iscritto tale qualifica;

       è considerato capo redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall’art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza;

       è considerato redattore senior il giornalista che abbia acquisito rilevante qualità e autorevolezza professionale.

 

 

Incarichi funzionali

 

       Il giornalista titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiamato a svolgere funzioni di condirettore, vice-direttore e capo-redattore centrale avrà diritto a percepire limitatamente alla durata dell’incarico una “indennità di funzione” il cui importo sarà determinato d’intesa con l’editore. Al termine delle funzioni, il giornalista tornerà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza salvo opzione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel qual caso avrà diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 27 lettera b) maggiorata del 50%.

       A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto Ai giornalisti incaricati per iscritto dal direttore di svolgere servizi come inviati verrà corrisposta, per il periodo stabilito, un’indennità temporanea di funzione che assicuri il trattamento economico di capo-servizio. Verrà altresì corrisposta a titolo di trattamento indennitario l’indennità mensile compensativa di cui al 15° comma dell’art. 7 in misura non inferiore al …%. Esaurito l’incarico il giornalista riprenderà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di appartenenza.

 

Mutamento di mansioni

 

In ottemperanza dell’art. 2103 del c.c., al giornalista può essere assegnata dal direttore, nell’ambito della qualifica di appartenenza, una mansione diversa da quella precedentemente esercitata, fermo restando che a tal fine non ha alcuna rilevanza agli effetti dell’assegnazione del giornalista a diverse mansioni od incarichi ovunque esercitati non rileva l’esercizio di funzioni di superiorità gerarchica e di guida del personale in precedenza svolte.

 

       Ai giornalisti di cui al presente articolo sarà corrisposta oltre ai minimi predetti l’indennità di contingenza.

 

Compatibilmente con l’organizzazione del lavoro redazionale, su richiesta del singolo giornalista e per periodi di tempo predefiniti, la ordinaria prestazione lavorativa redazionale potrà essere fornita fuori della redazione mediante collegamenti con il sistema redazionale (telelavoro).

(si conferma la disponibilità a regolare contrattualmente anche altre possibilità di utilizzo del telelavoro)      

 

Le disposizioni del Il presente articolo si applica anche ai giornalisti addetti ai periodici che prestano opera quotidiana con orario pieno; si applica altresì ai giornalisti che ai sensi dell’art. 1 del presente contratto prestano attività quotidiana con orario pieno negli uffici stampa nonché ai giornalisti fotocinereporters e telecineoperatori.

 

 

Giornalisti assunti dal 1° dicembre 1995:

       per i giornalisti assunti dal 1° dicembre 1995 la lettera a) ed il 1° comma della lettera b) del precedente paragrafo sono rispettivamente sostituite con le seguenti disposizioni:

c)      redattore di 1ª nomina (meno di 30 mesi di anzianità professionale);

d)      redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.

       Si confermano per il resto le disposizioni di cui al precedente paragrafo relative ai giornalisti in servizio alla data del 30 novembre 1995.

 

 

Norma transitoria

       Agli inviati speciali in servizio alla data dell’11 aprile 2001 viene mantenuto il trattamento economico e normativo previsto dal precedente contratto 1° ottobre 1995 – 30 settembre 1999. L‘inviato speciale, quando non sia impegnato in servizi esterni, ha l’obbligo di prestare – nei limiti dell’orario previsti dall’art. 7 – attività in redazione alle dirette dipendenze del direttore in mansioni che richiedano le sue competenze professionali.

 

Nota a verbale

       1) Con riferimento ai nuovi regimi tabellari disposti dalla rinnovazione contrattuale del 16 novembre 1995 per i praticanti e redattori in servizio alla data del 30 novembre 1995, ovvero assunti dal 1° dicembre 1995, le parti precisano quanto segue:

       – per i rapporti di lavoro intercorrenti fra aziende, praticanti e redattori in atto al 30 novembre 1995 si conferma lo sviluppo dell’iter retributivo sulla base delle anzianità previste dalla disciplina collettiva del 30 luglio 1991 (praticante fino a 3 mesi di servizio, praticante dopo 3 mesi di servizio, praticante dopo 12 mesi di servizio, redattore di 1ª nomina con meno di 18 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale);

       – fermo restando quando disposto al precedente punto, per i rapporti di lavoro stipulati a decorrere dal 1° dicembre 1995 fra aziende, praticanti e redattori ovvero di acquisizione delle indicate qualifiche dalla suddetta data a seguito di trasformazione di rapporti di lavoro ex artt. 2, 12 e 36 già costituiti, trova applicazione l’iter retributivo sulla base delle anzianità definite dalla rinnovazione del 16 novembre 1995 (praticante con meno di 12 mesi di servizio, praticante dopo 12 mesi di servizio, redattore di 1ª nomina con meno di 30 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale).

       1) Qualora nelle redazioni o nei servizi le esigenze di cui al primo capoverso della lettera c) e al primo capoverso della lettera e) siano state soddisfatte mediante la nomina di uno o più capi-redattori o capi-servizio, non si darà luogo alla nomina di vice capi-redattori o vice capi-servizio.

       Qualora nelle redazioni o nei servizi oltre al redattore capo o al capo-servizio titolari operino altri capi-redattori o capi-servizio, le mansioni vicarie saranno attribuite tra questi ultimi.

 

 

RETRIBUZIONE

 

Art. 10

 

       Il giornalista al quale si applica il presente contratto deve essere retribuito a stipendio mensile.

       Quando non vi sia stipendio mensile la retribuzione deve essere ragguagliata, a tutti gli effetti, al mensile risultante dalla media delle retribuzioni degli ultimi dodici mesi.

       A partire dall’1.4.1992 ai giornalisti di cui all’art. 11 che siano chiamati a prestare la loro opera, oltre il normale orario di lavoro, anche per un’altra testata di giornale quotidiano o periodico del medesimo editore sarà corrisposto un trattamento economico pari a quello previsto per il lavoro straordinario.

       Uguale trattamento e con la stessa decorrenza di cui al precedente comma, spetterà al giornalista che occasionalmente sia chiamato a dare nella stessa giornata, oltre alla normale prestazione, altra prestazione piena per una differente testata dello stesso editore.

       Ai giornalisti di cui all’art. 11 dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa verrà riconosciuta per la particolare natura delle loro prestazioni la maggiorazione del 18% del minimo tabellare.

 

Nota a verbale

       Per quanto attiene ai corrispondenti dall’estero ed ai giornalisti inviati all’estero come corrispondenti è demandato alla sede aziendale l’esame dei problemi connessi con il trattamento economico in relazione all’oscillazione valutaria dei cambi, per l’individuazione di soluzioni di carattere equamente risarcitorio.

 

 

       

 

 

INVESTIMENTI ED INNOVAZIONI

TECNOLOGICHE

 

Art. 42

 

 

….  omissis …

 

 

Investimenti

… omissis …

 

 

 

Piani di trasformazione tecnologica

… omissis …

 

 

 

Procedure e modalità di realizzazione dei piani.

      

… omissis …

 

 

 

Utilizzo dei sistemi editoriali

       Fermo il riferimento alle norme degli artt. 6, 22 e 34 – commi d) ed e) – il giornalista utilizzerà le nuove tecniche per svolgere la propria professione anche con la mobilità, nell’ambito delle redazioni centrali e decentrate.

       Nella organizzazione del lavoro il singolo giornalista è pertanto impegnato ad utilizzare con le caratteristiche proprie della professione giornalistica, i nuovi mezzi tecnici per elaborare i testi redazionali, anche intervenendo sul materiale fornito dalle fonti di informazioni interne ed esterne all’azienda collegate in linea con il sistema editoriale e per concorrere, sulla base delle proprie prerogative professionali, alla fase di videoimpaginazione in modo che siano utilizzate con criteri adeguati le distinte mansioni dei giornalisti e dei poligrafici.

       Nei casi in cui l’utilizzo del sistema editoriale preveda forme dirette di integrazione tra attività giornalistica e poligrafica, saranno istituite in sede aziendale, su richiesta delle parti, commissioni consultive paritetiche composte da rappresentanti della direzione aziendale e del CdR alle quali saranno invitati a partecipare rappresentanti della componente poligrafica. Tali commissioni possono esprimere pareri sulle forme di sviluppo e di integrazione delle professionalità e procedere ad analisi sulle fasi di realizzazione dei piani.

       Non è di competenza del giornalista digitare il materiale proveniente dall’esterno della redazione quali collaborazioni, corrispondenze, rubriche di servizio, o testi elaborati da altri redattori.

       Non saranno inviati in produzione testi giornalistici che non siano stati preliminarmente esaminati dalla redazione secondo le specifiche competenze, qualifiche, mansioni e responsabilità.

       Gli interventi sui testi – salvo quanto previsto dal primo comma dell’art. 9 – sono riservati alla sola redazione.

       L’accesso alle memorie del sistema è riservato al corpo redazionale. Fanno eccezione a tale riserva i notiziari trasmessi dalle agenzie ed il materiale già pubblicato. Avranno inoltre accesso i tecnici addetti alla manutenzione del sistema.

       Eventuali interventi, modifiche o integrazioni dei testi – nel rispetto delle vigenti norme contrattuali – possono essere effettuate esclusivamente dalla direzione responsabile del giornale, dai capi redattori, dai capi servizio e/o dai redattori, ciascuno per il settore di sua competenza.

       L’utilizzazione delle tecnologie non deve essere un mezzo per valutare il rendimento del redattore, la sua produttività e i tassi di errore. Sono, pertanto, esclusi programmi diretti ad individuare tali parametri.

       La partecipazione del giornalista al processo di videoimpaginazione, anche al terminale del sistema dotato di caratteristiche adeguate, deve riguardare l’ideazione delle pagine e gli eventuali successivi interventi di verifica e/o modifica sulle pagine stesse connessi all’esercizio della sua professionalità, nel contesto dell’ottimale utilizzo delle potenzialità del sistema. Restano invece di competenza dei lavoratori poligrafici gli interventi tecnico-produttivi resi necessari dalle caratteristiche del sistema.  Non sono di competenza dei giornalisti gli interventi tecnico-produttivi.

       Nelle aziende che editano periodici la videoimpaginazione è opera del redattore grafico. Le funzioni del redattore grafico sono quelle inerenti sia l’ideazione sia la progettazione e realizzazione delle pagine secondo i criteri tipici della sua professionalità. Restano invece di competenza dei lavoratori grafici gli interventi di carattere tecnico-produttivo. In ogni caso devono essere evitate duplicazioni di interventi operativi.

       Per gli interventi al VDT su notizie di agenzia o per la stesura allo stesso VDT di articoli frutto di rielaborazione di agenzie, il redattore potrà avvalersi anche dei testi di agenzia riprodotti su carta.

 

Ambiente di lavoro e tutela della salute

… omissis …

 

Teletrasmissioni in fac-simile

… omissis …

 

 

 

Art. 21

 

       L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) «Giovanni Amendola» attua la previdenza e l’assistenza a favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti secondo le norme di legge e del presente contratto; in particolare eroga: il trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti; il trattamento in caso di disoccupazione, il trattamento in caso di infortunio; il trattamento di cassa integrazione guadagni; gli assegni familiari; il trattamento economico in caso di tubercolosi; altre forme assistenziali previste dallo Statuto, con esclusione di quelle di natura sanitaria.

       I trattamenti di cui al precedente comma, fatta eccezione per l’assicurazione infortuni, sono altresì erogati ai pubblicisti che risultino iscritti all’Istituto in base alle disposizioni di cui all’art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     In materia di contributi e prestazioni la FIEG e la FNSI assumono le determinazioni previste dall’art. 3, secondo comma lett. b) del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 sulla base di specifici accordi sindacali.

     L’editore tratterrà sulla retribuzione del giornalista professionista, del praticante e del pubblicista a tempo pieno nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, oltre i contributi imposti dalla legge a carico di quest’ultimo, il contributo contrattuale (in vigore dall’1-1-1956) di cui al comma successivo, nonché le rate dei prestiti concessi dall’INPGI ai giornalisti.

       A far data dall’1-9-1996 il contributo contrattuale è fissato nell’aliquota del 3,60% della retribuzione. Tale aliquota è elevata al 3,60% della retribuzione a decorrere dall’1.9.1996.

       Il contributo contrattuale di cui sopra è destinato dalla FNSI ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale; a tale fine, il relativo importo è versato _ con le modalità di cui all’art. 4 delle norme transitorie e di attuazione del presente contratto _ dalle aziende alla Cassa Autonoma di Previdenza e Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT), costituita nel 1974 ad iniziativa della FNSI.

       Analogo versamento sarà effettuato dall’INPGI per il contributo trattenuto sui trattamenti corrisposti ai pensionati.

 

 

Note a verbale

       1) Eventuali variazioni della misura del contributo contrattuale, stabilite dalla FNSI d’intesa con il Consiglio di Amministrazione della CASAGIT, saranno comunicate alla FIEG per i relativi adempimenti delle aziende.

       2) Ove la retribuzione annua (anche conseguente a più rapporti) del giornalista professionista risulti inferiore a quella annua minima del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale ovvero con oltre 30 mesi di anzianità professionale, il contributo contrattuale (3,60%) va ragguagliato a tale retribuzione minima; l’eventuale conguaglio sarà richiesto direttamente dalla CASAGIT all’interessato, ai sensi del comma 2, punto 1 dell’art. 7 del Regolamento.

 

 

 

 

FERIE – PERMESSI STRAORDINARI

ASPETTATIVA – PERMESSI SINDACALI

 

Art. 23

 

Ferie

I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell’ufficio di corrispondenza dalla Capitale, vice capo redattore, capo servizio, vice capo servizio, redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore di prima nomina (lettera a) art. 11), corrispondente, hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuito come segue:

       – ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale fino ad anni 5;

       – trenta giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 5 e sino a 15 anni;

       – trentacinque giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 15 anni.

       L’epoca delle ferie è stabilita di massima tra il 1° maggio e il 31 ottobre.

       Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto al godimento di altrettanti giorni di ferie o al pagamento del relativo trattamento economico a scelta dell’editore.

       Il godimento delle ferie retribuite, nella misura di un mese per ogni anno di servizio prestato, è garantito ai giornalisti professionisti di cui all’art. 2 ed ai giornalisti di cui all’art. 12.

       Nel caso di richiamo in servizio dalle ferie il giornalista ha diritto al rimborso da parte dell’azienda delle spese sostenute.

       Al giornalista che non abbia maturato l’anno di anzianità nel periodo normale di ferie, il godimento delle ferie medesime dovrà essere riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.

       Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo dovrà essere corrisposto al momento in cui il mancato godimento è certo e comunque non oltre il 31 dicembre. Il compenso sostitutivo sarà calcolato in base alla retribuzione ed ai compensi fissi percepiti continuativamente da almeno sei mesi.

       Nel caso di cessazione del rapporto i giornalisti hanno diritto al compenso sostitutivo delle ferie per il periodo delle ferie maturate non godute.

       Nel computo dei giorni di ferie non sarà tenuto conto, limitatamente a due giorni, del tempo occorrente per il trasferimento da e per l’estero del giornalista che intende fruire delle ferie in Italia.

 

Nota a verbale

     Il periodo di malattia o infortunio non inferiore a 7 giorni, sopraggiunto durante il godimento delle ferie, ne interrompe il decorso.

 

Norma transitoria

       (nessuna modifica al testo)

 

Permessi straordinari

       Ai giornalisti professionisti di cui al primo comma che abbiano una anzianità aziendale di almeno un anno saranno concessi in aggiunta alle ferie permessi straordinari retribuiti per complessivi cinque giorni lavorativi all’anno, frazionabili anche in ore su richiesta del giornalista interessato. I permessi straordinari richiesti dai giornalisti e non goduti per esigenze aziendali nel corso dell’anno di competenza potranno essere recuperati nell’anno successivo.

       Agli inviati, impiegati in servizi ininterrotti di durata superiore a 30 giorni, è riconosciuto un periodo di cinque giorni di permesso straordinario da godere entro 15 giorni dal rientro in sede, a pena di decadenza.

       Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino in tutto o in parte ai permessi di cui ai commi precedenti.

       Nel caso di eventi luttuosi riguardanti parenti, di primo e secondo grado, sarà concesso ai giornalisti ed ai praticanti un permesso straordinario della durata di tre giorni elevabile a 4 giorni per eventi luttuosi verificatisi fuori dal comune sede di lavoro del giornalista.

Saranno inoltre concessi permessi, per il tempo strettamente necessario, ai giornalisti chiamati come testimoni in processi giudiziari e ai giornalisti chiamati a svolgere attività nei seggi elettorali in occasione di elezioni politiche, amministrative o referendarie, nonché ai giornalisti impegnati nei collegi di cui all’art. 63 della Legge n. 69 /1963.

 

Aspettativa

… omissis …

 

Permessi sindacali

      … omissis …

 

 

 

PRATICANTI

 

Art. 35

 

       Presso le testate giornalistiche i giornali quotidiani, presso le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa a diffusione nazionale, presso i periodici a diffusione nazionale, possono essere assunti come praticanti coloro che abbiano i requisiti richiesti dagli ordinamenti della professione giornalistica, in ragione di un praticante su 10 redattori o frazione di 10 fino a 100 redattori, e in ragione di un praticante ogni 25 redattori o frazione di 25 al di sopra dei 100 redattori. Eventuali deroghe agli indicati limiti di assunzione dei praticanti, previa informazione alle Associazioni territoriali competenti e alla FIEG, saranno concordate fra direttore, direzione aziendale e comitato di redazione e comunicate alla Commissione nazionale paritetica di cui all’art. 4.

       Il praticante è assunto a tempo indeterminato. Possono essere assunti con contratto a termine soltanto i praticanti iscritti nell’elenco dei giornalisti disoccupati o cassintegrati di cui all’art.4.

       L’assunzione del praticante dovrà essere comunicata dall’editore all’Associazione di stampa della regione dove ha sede il giornale, al Consiglio Regionale dell’Ordine, alla CASAGIT e alla Commissione nazionale paritetica di cui all’art. 4, con lettera raccomandata entro 10 giorni; entro lo stesso termine di 10 giorni dovrà essere comunicata dall’editore all’Associazione anche l’eventuale cessazione del rapporto.

       Il praticante è tenuto ad informare l’azienda dell’avvenuta modifica della sua posizione amministrativa presso l’Ordine professionale con particolare riferimento a retrodatazione di iscrizione, riconoscimento di periodi di praticantato non comunicati all’atto dell’assunzione ecc.

       All’atto dell’assunzione i praticanti dovranno esibire all’editore la prova documentata del periodo di pratica giornalistica eventualmente svolta presso altri editori di giornali quotidiani, presso agenzie di informazioni quotidiane per la stampa a diffusione nazionale o aziende editrici di periodici, come indicato nel primo comma del presente articolo, corredandola del certificato di iscrizione all’albo professionale dei giornalisti – registro praticanti.

       Ai fini della più compiuta formazione professionale, il praticante sarà:

       – impiegato a rotazione in più servizi redazionali e anche presso redazioni decentrate – previo rimborso delle spese concordate – e, comunque, assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale;

       – affidato alla guida di un capo servizio o di persona dallo stesso delegata.

       In nessun caso potranno essere affidate mansioni direttive a praticanti.

       Forme integrative di formazione professionale del praticante potranno essere attuate in sede dalle aziende o utilizzando qualificate strutture formative esterne private e pubbliche. A tal fine le aziende esaminano eventuali proposte del CdR

       Sulla base delle indicazioni fornite dai direttori le aziende informeranno i comitati di redazione dei criteri adottati per la selezione dei praticanti da assumere, tenuta presente anche la posizione di coloro che già collaborano con l’azienda.

       I praticanti hanno diritto al seguente trattamento:

a)     ad un periodo di prova di durata non superiore a sei mesi;

b)     ad un equo compenso mensile non inferiore ai minimi fissati dalle tabelle allegate al presente contratto (pag.    ). Oltre ai minimi predetti sarà corrisposta l’indennità di contingenza;

c)     all’applicazione degli artt. 3 (limitatamente ai praticanti iscritti nell’elenco dei disoccupati o cassintegrati di cui all’art.4) e 7;

d)     alla 13a mensilità nella misura e con le modalità previste dall’art. 15;

e)     alla maggiorazione, in quanto dovuta, prevista dall’art. 17 per il lavoro notturno;

f)      ai compensi e alle maggiorazioni previste dall’art. 19 per il lavoro prestato;

g)     ad un periodo annuale di ferie di 24 giorni lavorativi;

h)     a permessi retribuiti per il tempo necessario a sostenere le prove per l’idoneità professionale prevista dagli ordinamenti sulla professione giornalistica. Tali permessi non potranno essere inferiori a 5 giorni in occasione delle prove orali;

i)      a permessi per il tempo necessario a seguire i corsi di formazione o i seminari promossi dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali ed interregionali dell’Ordine dei giornalisti che rilasceranno la certificazione di frequenza, nonché a permessi retribuiti per complessivi giorni 8 per seguire i corsi di preparazione agli esami di idoneità professionale promossi dal Consiglio Nazionale dell’Ordine;

l)      ad un congedo matrimoniale di 15 giorni;

m)   alla conservazione del posto per tre mesi nei casi di infortunio o malattia. Durante il primo mese avranno diritto all’intera retribuzione e per i successivi due mesi a metà della stessa;

n)     all’applicazione delle disposizioni di legge nel caso di chiamata o richiamo alle armi;

o)     ad un termine di preavviso di un mese in caso di licenziamento non dovuto a fatto o a colpa tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In mancanza di preavviso sarà loro dovuta un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Avranno inoltre diritto al trattamento di fine rapporto secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297;

p)     in caso di dimissioni, il praticante non potrà abbandonare l’azienda senza dare il preavviso di un mese. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere una indennità equivalente all’importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del praticante. Spetterà comunque al praticante il trattamento di fine rapporto di cui al precedente punto;

q)     in caso di trasferimenti di sede ad un’indennità pari ad un mese di retribuzione.

       Il praticante avrà diritto al trattamento contrattuale dovuto ai giornalisti professionisti dal giorno in cui darà comunicazione scritta all’azienda dell’avvenuto superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale.

       Il periodo di servizio prestato dal giornalista professionista nell’azienda, quale praticante, sarà computato agli effetti dell’indennità di licenziamento, dell’indennità redazionale, delle ferie e dei permessi straordinari.

 

Note a verbale

       1) Con riferimento ai nuovi regimi tabellari disposti dalla rinnovazione contrattuale del 16 novembre 1995 per i praticanti in servizio al 30 novembre 1995 ovvero assunti dal 1° dicembre 1995 nonché del relativo sviluppo dell’iter retributivo in relazione alle rispettive anzianità di servizio, si richiamano le disposizioni di cui alla nota a verbale n. 1) del precedente art. 11;

       2) la disciplina dei contratti di formazione e lavoro per i praticanti è stabilita secondo quanto previsto dall’allegato O.

 

 

Stages formativi

 

       L’utilizzo di stagisti all’interno delle aziende editoriali può essere realizzato soltanto sulla base di accordi definiti tra il direttore e il comitato di redazione, che prevedano il numero degli stagisti, l’ambito temporale del loro utilizzo, il percorso formativo. Agli stages possono essere ammessi esclusivamente i praticanti  provenienti dalle scuole di giornalismo riconosciute dall’ Ordine professionale. Gli stagisti non possono essere inseriti nel ciclo produttivo.

 

 

PUBBLICISTI

 

Art. 36

 

       Ai pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali si applica il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell’art. 1 del presente contratto con esclusione degli aspetti infortunistici gestiti dall’INPGI e del trattamento previdenziale integrativo di cui all’allegato G salvo quanto previsto dall’art. 11 dello stesso allegato.

       L’editore è tenuto a notificare alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 4 i nominativi dei pubblicisti dipendenti che prestano attività giornalistica secondo quanto previsto dal comma precedente e a rilasciare agli interessati l’attestazione – necessaria ai fini professionali – che gli stessi svolgono attività giornalistica quotidiana alle sue dipendenze, con orario pieno e con il trattamento contrattuale stabilito per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell’art. 1 del presente contratto. Il giornalista pubblicista, superato l’esame professionale, mantiene la qualifica e le mansioni già precedentemente riconosciutegli.

 

Nota a verbale

       I regimi dei minimi tabellari per i pubblicisti a tempo pieno e con esercizio esclusivo dell’attività giornalistica trovano applicazione secondo gli importi definiti per i giornalisti professionisti di cui al 1°comma dell’art. 1 del contratto (in servizio al 30 novembre 1995 ovvero assunti dal 1° dicembre 1995). A tal fine i mesi di anzianità professionale per l’individuazione del minimo tabellare sono computati con riferimento ai mesi di iscrizione all’elenco dei pubblicisti dell’albo dei giornalisti.

 

Pubblicisti nelle redazioni decentrate

o negli uffici di corrispondenza

… omissis …

 

Nota a verbale

… omissis …

 

 

Pubblicisti collaboratori fissi

       Ai pubblicisti che prestano la loro opera di collaboratori fissi ai sensi dell’art. 2 del presente contratto, spetta il trattamento retributivo previsto dall’art. 2 e quello normativo previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente.

 

 

 

 

 

COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE,

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E COLLEGIO

PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

Art. 47

 

(modificare come segue l’attuale nota a verbale):

 

Nota a verbale

Responsabilità civile

       Le aziende editoriali garantiscono, anche mediante polizza assicurativa, l’assistenza legale e la copertura di eventuali condanne risarcitorie conseguenti a responsabilità civile derivanti da articoli, servizi o notizie pubblicati sui propri giornali dai giornalisti dipendenti o legati  da rapporto di lavoro autonomo sotto qualsiasi forma.

La predetta garanzia si estende anche ai giornalisti non più dipendenti dall’azienda relativamente all’attività svolta nel periodo di vigenza del contratto individuale di lavoro.

Le parti esamineranno entro 90 giorni dalla data di stesura del presente contratto la possibilità di stipula di polizza assicurativa generale per l’intero settore finalizzata alla copertura parziale dei danni conseguenti a responsabilità civile individuando criteri e limiti della relativa copertura.

 

 

Allegato I

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

(Punto 6 dell’Accordo 4 giugno 1998)

 

 

       In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, Federazione Italiana Editori Giornali e Federazione Nazionale della Stampa Italiana  hanno adeguato  convengono di adeguare il sistema di previdenza complementare gestito dal “Fondo Sindacale di Previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani” istituito in attuazione del protocollo contrattuale sottoscritto il 10 aprile 1987 alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

       Il sistema di previdenza complementare risulterà  è basato sul principio della volontarietà di adesione per i futuri iscritti e della capitalizzazione ed sarà  è gestito pariteticamente fra le organizzazioni che lo hanno costituito. Al fondo sono iscritti i dipendenti giornalisti, siano essi professionisti, pubblicisti o praticanti,titolari un rapporto di lavoro subordinato ai sensi degli art. 1, 2, 12, 35, e 36 del presente contratto, nonchè giornalisti con rapporto di lavoro autonomo.professionisti in possesso delle qualifiche di cui all’art. 11  del contratto di lavoro nonché i direttori, i vice direttori ed i condirettori e che rientrano nel campo di applicazione della disciplina collettiva giornalistica stipulata  dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

       Il sistema di previdenza complementare è finanziato sulla base dei seguenti criteri:

a) contributo a carico del datore di lavoro pari all’1% della retribuzione annua del giornalista calcolata  sui seguenti elementi tassativamente individuati: minimo tabellare (per i direttori, condirettori e vice direttori il minimo tabellare viene convenzionalmente individuato nel minimo di tabella del redattore capo aumentato del 20%),  contingenza, aumenti periodici di anzianità, turno notturno, tredicesima,  indennità redazionale e relativa aggiunta, festività nazionali e infrasettimanali, festività soppresse, domeniche e relative incidenze, indennità compensativa (15° comma art. 7 del contratto), maggiorazione  per giornalisti dipendenti  dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa (ultimo comma art. 10 del contratto).

       Conseguentemente risultano tra l’altro esclusi dalla base di computo i superminimi individuali e collettivi, i compensi relativi  alle prestazioni per lavoro straordinario, anche se individuati  in forma forfettaria, nonché i trattamenti  conseguenti  alla  contrattazione aziendale  prevista dall’art. 46 della disciplina collettiva.

       Qualora gli elementi retributivi base di computo della contribuzione e individuati al primo comma della presente lettera costituiscano sia singolarmente che cumulativamente oggetto di erogazione forfettaria e tale erogazione ricomprenda altresì elementi retributivi esclusi dall’imposizione contributiva (es. superminimi individuali, lavoro straordinario, ecc.) l’erogazione forfettaria è assunta a base di calcolo della contribuzione per un importo pari al  40% del relativo ammontare;

b)    contributo a carico del dipendente pari allo 0,10% della retribuzione annua come determinata al punto a);

c)    quota del TFR pari al doppio dell’ammontare annuo del contributo di cui alla lettera a).

La misura degli accantonamenti annuali al TFR è conseguentemente ridotta dell’importo di cui alla precedente lettera c).

       La contribuzione di cui alle lettere a) e b) trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1999 ed a seguito di espressa adesione dell’interessato che ne abbia acquisito il diritto  successivamente al 28 aprile 1993. La contribuzione di cui alla lettera c), ferma restando l’indicata adesione, avverrà in unica soluzione annuale da versare, in fase di prima applicazione, entro il dicembre 1999.

 

. . . omissis . . .

 

       Le parti si riservano di rivedere entro il 30 settembre 1998 lo statuto e l’eventuale regolamento del fondo.

       Le parti si danno altresì atto che con la presente intesa non hanno inteso novare l’ordinamento del “Fondo sindacale di previdenza integrativa dei giornalisti italiani” il quale mantiene quindi piena continuità rispetto all’atto istitutivo dello stesso.

 

 

 

Allegato D

 

 

PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONE SINDACALE

 

       1) Nei casi di crisi aziendale per i quali l’azienda intenda anche richiedere l’applicazione delle norme di cui all’art. 35 della legge n. 416/1981, l’editore, salvo i casi di cessazione di attività, presenterà al comitato di redazione, nonché tramite la FIEG alla FNSI, il piano di ristrutturazione che sarà finalizzato al risanamento economico, all’avvio di una gestione equilibrata ed a prospettive di consolidamento e sviluppo dell’iniziativa editoriale e preciserà le cause che determinano la contrazione lavorativa, l’entità e la durata prevedibili di tale contrazione ed il numero dei giornalisti interessati.

       Il piano di ristrutturazione  dovrà contenere indicazioni sul tipo di crisi economica aziendale con particolare riferimento all’andamento economico dell’azienda in base ai dati di bilancio approvati.

       La presentazione del piano costituisce adempimento all’onere di comunicazione previsto dall’art. 5 (quarto comma) della legge n. 164 del 20 maggio 1975.

       2) Su richiesta di una della parti, l’editore, il direttore ed il comitato di redazione – assistito dall’organizzazione sindacale – procederanno ad un esame congiunto della situazione per definire la nuova organizzazione del lavoro redazionale, in relazione alle sue esigenze qualitative e quantitative, e le necessità di organico ad essa conseguenti.

       3) In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti utilizzeranno prioritariamente gli ammortizzatori sociali che garantiscono maggiori benefici ai lavoratori interessati e alle aziende, pertanto verificheranno, nell’ordine, le possibilità di applicazione dell’art. 33 del c.n.l.g. e di attivazione dei prepensionamenti ai sensi dell’art. 37 della legge 416/1981 (con particolare riferimento al 1° e 2° comma), nonché le occasioni di mobilità nell’ambito di altre testate, anche multimediali, pubblicate dalla stessa azienda editoriale o da aziende controllate dalla stessa proprietà. Successivamente verranno esaminate le possibilità di ricorso ai contratti di solidarietà, alla cigs a rotazione, alla cigs.

       4) È di competenza del direttore, tenute presenti le esigenze aziendali e sentite le osservazioni del comitato di redazione, procedere alla composizione del nuovo organico di cui ai punti 1, 2 e 3 individuando i giornalisti per i quali l’azienda richiederà l’applicazione degli ammortizzatori sociali della Cassa Integrazione Guadagni (CIGS). Il direttore comunicherà i criteri in base ai quali ha proceduto alla suddetta individuazione.

       5) La procedura di consultazione dovrà esaurirsi, salvo diverso accordo tra le parti, entro 25 giorni dalla data di richiesta di attivazione.

       La domanda dell’azienda per l’intervento della CIG sarà inviata, per conoscenza, anche all’INPGI.

       6) Salvo oggettivi motivi di impedimento l’azienda anticiperà ai giornalisti posti in CIG il trattamento di integrazione salariale durante il periodo di definizione delle procedure amministrative, procedendo al recupero delle somme anticipate in sede di conguaglio contributivo con l’INPGI una volta emanato il provvedimento di ammissione in CIG. Durante il periodo di permanenza in cigs è automaticamente sospesa la clausola di esclusiva di cui all’art.8 del Cnlg.

       7) L’azienda e la direzione sono tenute ad informare trimestralmente gli organismi sindacali sulle fasi di realizzazione del piano di ristrutturazione, riequilibrio e sviluppo.

       8) Nel periodo di applicazione dell’art. 35 della legge n. 416 l‘azienda editoriale, relativamente a tutte le testate, comprese quelle multimediali, edite anche da imprese controllate, su proposta dei direttori, richiamerà in servizio i giornalisti posti in CIG in caso di turn-over, per sopperire alle esigenze di servizio ed in tutti i casi in cui si manifesti la necessità di reintegrare l’organico o di adeguarlo a nuove esigenze o alla realizzazione di iniziative di sviluppo. Nello stesso periodo l’azienda non può procedere all’effettuazione di stages per borsisti allievi, né all’utilizzo ancorché parziale di giornalisti assegnati ad altre testate, nonché ad assunzioni di giornalisti o praticanti; eventuali deroghe per le assunzioni – limitatamente ai casi di dimostrata necessità connessi con la funzionalità dei servizi redazionali o per acquisire specifici apporti professionali – devono essere precedute dalla consultazione tra il direttore ed il comitato di redazione sui motivi che le giustificano e comunicate alla Commissione paritetica di cui all’art. 4 del contratto.

       9) Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti e qualora motivi tecnici organizzativi lo consentano, in sede aziendale potrà essere esaminato il ricorso ai contratti di solidarietà. Tale ricorso dovrà comunque essere limitato ai giornalisti delle testate investite dello stato di crisi di cui al punto 1.

 

Nota a verbale

       Quanto disposto dal comma 2 del punto 1 trova applicazione a decorrere dal novembre 1996.

 

All. G

 

       ACCORDO PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INTEGRATIVE

 

 

… omissis …

 

Art. 3

       A decorrere dal 1° dicembre 1985 i giornalisti di cui all’art. 1 del presente accordo hanno diritto all’accantonamento presso la speciale gestione dell’I.N.P.G.I. di un capitale in occasione di:

a)     risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del primo, terzo e quarto comma dell’art. 33 del c.n.l.g.;

b)     dimissioni dopo almeno quindici anni di servizio presso la stessa azienda;

c)     dimissioni dopo almeno dieci anni di servizio presso la stessa azienda avendo superato il 55° anno di età;

d)     risoluzione del rapporto per decesso quando sussista il diritto alla pensione per i superstiti previsti dal Regolamento dell’I.N.P.G.I.

 

… omissis …

 

 

 

Accordo collettivo nazionale PER LE PRESTAZIONI

DI LAVORO AUTONOMO

 

La FIEG e la FNSI con il presente accordo intendono fissare alcune regole di base integrative delle norme previste dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, relative alla disciplina del lavoro autonomo.

 

Art. 1)        I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno risultare, agli effetti probatori, da lettera contratto contenente le seguenti indicazioni:

           la data di inizio della collaborazione;

           la durata del rapporto di collaborazione;

           il tipo di prestazioni professionali richieste al giornalista (in particolare articoli, servizi fotografici, servizi grafici, servizi giornalistici);

           il corrispettivo pattuito;

           tempi e modalità di pagamento.

 

Art.2) Il collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) è il giornalista che senza vincolo di dipendenza, obblighi di orario e responsabilità di servizio è tenuto, sulla base di un contratto individuale, alla fornitura di un numero concordato di articoli o servizi. La sua retribuzione non potrà essere inferiore a quella prevista dall’art.2 per i collaboratori fissi, tenuto conto di tutti gli elementi retributivi annui (minimo, 13^ mensilità, indennità sostituiva ferie, Tfr) in considerazione del numero di prestazioni, maggiorata del 20%.

 

Art. 3)        Il corrispettivo, di massima, delle prestazioni autonome professionali scaturisce dalla quantità e qualità della collaborazione effettivamente prestata e non potrà, comunque essere inferiore ai minimi previsti dal tariffario allegato (da concordare). I compensi saranno maggiorati quando si riferiscano ad avvenimenti che richiedano la presenza del giornalista nei giorni domenicali e festivi.

Il corrispettivo, anche nei casi di singola prestazione professionale, deve essere comunque liquidato non oltre 30 giorni dalla pubblicazione degli articoli e servizi elaborati dal giornalista con emissione delle ricevute fiscali previste dalla legge.

Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore.

Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate.

I compensi concordati, sia in caso di singola prestazione professionale sia in caso di collaborazione coordinata e continuativa, sono maggiorati delle quote di contributo previdenziale e di previdenza complementare,nonchè della quota contributiva Casagit a carico dell’editore.

 

Art. 4)        Gli articoli ed i servizi pubblicati con la firma devono di norma comparire nel testo rilasciato dal giornalista. Il direttore del giornale ha diritto di introdurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell’autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

 

Art. 5)        È costituita una commissione paritetica di due rappresentanti per organizzazione con il compito di formulare pareri e tentare la conciliazione dei contrasti che dovessero insorgere in applicazione del presente accordo.

 

Art. 6)        Le parti confermano gli usi e le consuetudini in atto nel settore dell’informazione per gli operatori non giornalisti che alimentano la rete informativa dei giornali con collaborazioni anche saltuarie, rese in regime di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse attività professionali o lavorative principali svolte dagli interessati.

 

Art.7) al collaboratore coordinato e continuativo si applicano, per la durata del contratto di lavoro, le disposizioni di cui agli art.38 e 40 del CNLG.

 

Art.8) L’azienda è tenuta a garantire al giornalista collaboratore coordinato e continuativo e al giornalista con rapporto libero professionale la copertura delle spese legali e degli eventuali danni per responsabilità civile derivanti dagli articoli oggetto della prestazione.

 

Art.9) Per la tutela dei diritti derivanti dal presente accordo il giornalista collaboratore coordinato e continuativo e il giornalista libero professionista potranno chiedere l’intervento del comitato di redazione.

  

(11.9.2008)

 

 

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