Giallo Bluepower & giustizia digitale: un mistero inquietante

Vistose anomalie emerse nella sequenza degli atti: esiste una minuta della sentenza datata 9 maggio 2025 una data antecedente a quella dell’udienza

Dalla Nostra Reporter Investigativa
Fiorina Capozzi

Roma, 7 luglio 2026

Se la prima puntata aveva acceso i riflettori sulle anomalie emerse nella cronologia degli atti del procedimento Bluepower, questa seconda parte affronta il nodo più delicato dell’intera vicenda: quello della trasparenza della giustizia digitale. Non si tratta di una controversia qualsiasi. Il procedimento riguarda una complessa procedura fallimentare milionaria. In un contenzioso di questa portata, la possibilità di ricostruire con assoluta precisione ogni passaggio del Processo Civile Telematico non rappresenta un aspetto secondario: è una garanzia per tutte le parti coinvolte.

La consulenza tecnica d’ufficio

L’obiettivo non era stabilire chi avesse ragione. Al consulente tecnico è stato affidato un compito diverso: verificare se il sistema informatico del Processo Civile Telematico fosse in grado di spiegare le anomalie emerse nella sequenza degli atti e se esistessero elementi tecnici sufficienti a ricostruire con certezza ciò che era realmente accaduto. È una distinzione fondamentale.

Il perito tecnico (CTU) non interpreta il diritto e non decide la causa. Può soltanto verificare ciò che il sistema informatico è in grado di dimostrare. Di qui la richiesta di accertamento da parte della Corte, basata su un fatto: la minuta della sentenza del 9 maggio 2025, antecedente la formazione del collegio,  non è una semplice tesi della parte appellante.

La sua esistenza risulta sia da Poliweb, il portale che consente la consultazione telematica dei fascicoli processuali, sia dal SICIEP, il Sistema Informativo della Cognizione Civile utilizzato dagli uffici giudiziari per la gestione del procedimento. Lo stesso dato risulta inoltre confermato dalle attestazioni della cancelleria acquisite agli atti.

La richiesta al Ministero

Nel corso della sua analisi il consulente arriva rapidamente a una conclusione. Per rispondere ai quesiti formulati dalla Corte non basta consultare il fascicolo telematico accessibile alle parti o alla cancelleria. Occorre analizzare ciò che normalmente non è visibile: i log applicativi, gli identificativi delle buste telematiche, i canali di trasmissione e le registrazioni conservate dal Ministero della Giustizia.

Sono proprio quei dati che consentono di ricostruire il “dietro le quinte” del Processo Civile Telematico. Per questo motivo il CTU chiede alla Corte di essere autorizzato ad acquisirli, ritenendoli indispensabili per completare l’accertamento. La Corte accoglie la richiesta

Il nodo della trasparenza

A questo punto si verifica quello che rappresenta probabilmente l’aspetto più significativo dell’intera vicenda. Il consulente inoltra la richiesta alle competenti strutture del Ministero della Giustizia. Ma quando arriva il momento di depositare la relazione quei dati non risultano ancora disponibili. Neppure dopo i successivi solleciti il materiale richiesto risulta trasmesso.

La consulenza viene quindi depositata senza che il tecnico nominato dal tribunale abbia potuto esaminare proprio quelle informazioni che lui stesso aveva indicato come indispensabili per rispondere ai quesiti della Corte.

È opportuno precisare un punto

Dagli atti non emerge che il Ministero abbia negato l’accesso ai dati. Risulta invece che, alla data del deposito della consulenza, quella documentazione non fosse ancora stata trasmessa. La conseguenza è evidente: la ricostruzione tecnica del funzionamento del sistema resta incompleta.

Come spiega il CTU, in assenza dei log applicativi non è possibile ricostruire il funzionamento interno del Processo Civile Telematico né stabilire con certezza se l’anomalia dipenda da un errore umano, da un comportamento del software o da altre cause. Si tratta di un’affermazione tutt’altro che marginale. Significa che il consulente individua gli strumenti necessari per rispondere ai quesiti affidatigli dalla Corte, ma non può utilizzarli.

La consulenza viene comunque depositata

È proprio questa scelta a essere contestata dalla società Bluepower. Secondo la parte appellante, una volta riconosciuta l’indispensabilità dei dati ministeriali, sarebbe stato opportuno attendere la loro acquisizione oppure chiedere una nuova proroga prima di concludere l’accertamento tecnico. Su questa censura sarà la Corte d’Appello a pronunciarsi.

Una cronologia che non convince

È qui che emerge il cuore del caso. Negli atti del procedimento esiste una minuta della sentenza datata 9 maggio 2025. È un dato documentale antecedente la data dell’udienza. Allo stesso tempo, nella documentazione tecnica esaminata dal consulente, l’evento “Designato collegio” risulta registrato con la data del 20 maggio 2025. Sono due elementi che convivono nello stesso procedimento.

La consulenza li registra entrambi. Ma non riesce a spiegare perché. Non chiarisce quale operazione informatica abbia prodotto quella sequenza cronologica, né se essa rappresenti fedelmente il funzionamento del sistema. E la ragione è la stessa indicata dal CTU nelle proprie conclusioni: senza i log applicativi e gli altri dati conservati dal Ministero quella ricostruzione tecnica non è possibile.

Un evidente paradosso

La Corte aveva disposto la consulenza proprio per verificare se il sistema fosse in grado di spiegare quell’anomalia. Il consulente conclude invece affermando di non disporre degli elementi tecnici necessari per spiegarla. La minuta del 9 maggio continua quindi a esistere, la designazione del collegio continua a risultare registrata il 20 maggio. Ma il rapporto tra questi due eventi, allo stato degli atti, resta privo di una spiegazione tecnica conclusiva. È proprio questo il punto sul quale la Corte d’Appello sarà chiamata a pronunciarsi il 16 luglio.

Il futuro della giustizia digitale

Al di là dell’esito del caso Bluepower, la vicenda pone una questione destinata a interessare tutti i procedimenti telematici. La digitalizzazione della giustizia non serve soltanto ad accelerare i tempi. Serve soprattutto a garantire la verificabilità di ogni passaggio.

Ogni operazione compiuta da un sistema informatico dovrebbe poter essere ricostruita attraverso registrazioni oggettive, indipendenti dalle ricostruzioni delle parti e verificabili in qualsiasi momento. Le tecnologie oggi disponibili consentono di certificare ogni attività, registrando autore, data, ora e contenuto delle operazioni.

Ma perché questa promessa possa dirsi mantenuta è necessario che gli organi chiamati a verificare il funzionamento del sistema possano accedere agli strumenti tecnici indispensabili per farlo. Diversamente, anche una consulenza disposta proprio per fare chiarezza rischia di arrestarsi davanti a una ricostruzione incompleta.

Ed è probabilmente questa la riflessione più importante che emerge dal caso Bluepower. In una giustizia sempre più digitale non basta che le decisioni siano corrette. Devono anche poter essere controllate, ricostruite e verificate fino all’ultimo dato informatico. Perché la trasparenza non è un valore accessorio della giustizia digitale. È la sua condizione essenziale: nel mondo della blockchain la fiducia non si chiede: si verifica. E la giustizia digitale, più di ogni altro sistema, dovrebbe fondarsi sullo stesso principio.

Fiorina Capozzi
fi.capozzi@gmail.com
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