IL CONTRATTO FNSI 2009-2013

Qui sotto trovate il testo del contratto. Questa invece la piattofrma contrattuale, che la FNSI ha consegnato agli editori  prima dell’apertura dei negoziati e poi ha permesso che fosse gettata nel cetino.

FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA

C O N T R A T TO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO

1° Aprile 2009 – 31 Marzo 2013

L’anno 2009 addì 26 marzo in Roma,

tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) rappresentata dal Presidente Carlo Malinconico Castriota Scandenberg con l’intervento del Sig. Alberto Donati, capo delegazione degli editori, e dei Signori: Carlo Angeletti, Alessandro Barberi, Alessandro Bizzaro, Vito Bottari, Maurizio Braccialarghe, Franco Capparelli, Angelo Cappetti, Francesca Castellano, Enrico Contini, Giulio Dalla Chiesa, Eugenio De Luca, Andrea Favari, Franco Fontana, Massimo Garzilli, Gaddo Gelli, Giuseppe Ilacqua, Roberto Lavagetto, Massimo Lista, Roberto Minetto, Roberto Moro, Alfredo Napoli, Paolo Nusiner, Sergio Ottonello, Gianluigi Pasqualetto, Gianluca Perin, Piervincenzo Podda, Monica Possa, Luigi Randello, Lorenzo Sacchetta, Giuseppe Zavatta, Marco Zazzali, Alessandro Zelger, assistiti dai Signori: Alessandro Brignone, Roberto Cilenti, Sergio Moschetti e Fabrizio Marra de Scisciolo

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), rappresentata dal Presidente Roberto Natale e dalla Giunta Esecutiva composta dal Segretario Generale Franco Siddi e da Fabio Azzolini, Guido Besana, Pier Sandro Devecchi, Luigi Falleri, Enrico Ferri, Marco Gardenghi, Carlo Maria Parisi, Paolo Perucchini, Luigi Ronsisvalle, Giovanni Rossi, Daniela Stigliano, Domenico Tedeschi, Lucia Visca; integrata dai rappresentanti delle Associazioni: Giovanni Rossi (Ancona), Giorgio Macchiavello e Antonio Eugenio Mannello (Aosta), Felice Salvati e Raffaele Lo Russo (Bari), Camillo Galba (Bologna), Giuseppe Marzano (Bolzano), Francesco Birocchi (Cagliari), Giuseppe Di Pietro (Campobasso), Carlo Bartoli (Firenze), Andrea Casazza (Genova), Giovanni Negri (Milano), Gianni Ambrosino e Vincenzo Colimoro (Napoli), Alberto Cicero (Palermo), Piero Pianigiani e Cosimo Lorusso (Perugia), Lodovico Petrarca (Pescara), Serafino Paternoster (Potenza), Carlo Maria Parisi (Reggio Calabria), Silvia Garambois e Paolo Butturini (Roma), Renato Ambiel (Torino), Carlo Muscatello (Trieste), Paolo Francesconi e Daniele Carlon (Venezia); da Paolo Corallo e Angelo Mina (per le agenzie di stampa), da Graziella Leporati e Paola Masera (in rappresentanza degli artt.2, 12 e 36), da Fabio Nuccio, Giuseppina Paterniti e Lucio Rizzica (per l’emittenza radiotelevisiva privata nazionale), da Olga Piscitelli (per l’on-line, i services e gli uffici stampa), Massimo Borgomaneri e Ivana Zambianchi (in rappresentanza dei periodici), Carlo Ciavoni, Paolo Paolini, Ugo Sbisà e Lino Zaccaria (per i quotidiani), Irene Merli (in rappresentanza della Commissione Pari Opportunità), Guido Columba (per l’Unione Nazionale Cronisti), Amedeo Vergani (per l’Unione Nazionale Giornalisti Informazione Visiva), Romano Bartoloni, Giuseppe Iselli e Massimo Signoretti (per l’Unione Nazionale Giornalisti Pensionati), Maurizio Blasi (per l’USIGRAI), Dario De Liberato (per l’Unione Stampa Sportiva), Simona Fossati, Massimo Marciano e Maurizio Papucci (per i free-lance), Concezio Renzetti (per i collaboratori), Daniele Cerrato (per la CASAGIT), Stefano Sieni (per il CNOG), Marina Cosi (per il FPCG), Andrea Camporese (per l’INPGI), da Andrea Artizzu, Fabio Benati, Sara Bianchi, Mario Carotti, Michele Concina, Gabriele Dossena, Franco Capone, Franco Fiori, Gerardo Pinto, Gabriella Piroli, Paolo Pozzi, Antonio Velluto, assistiti da Giancarlo Tartaglia, Rodolfo Falvo e Giampaolo Gozzi,

è stato stipulato il seguente Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico.

 

MATERIA DEL CONTRATTO Art. 1

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l’emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all’estero la loro attività.

L’utilizzazione delle prestazioni professionali dei giornalisti su piattaforme multimediali è disciplinata dall’all.B.

La legge su «Ordinamento della professione giornalistica» del 3 febbraio 1963, n. 69 garantisce l’autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».

Dichiarazione a verbale

La Federazione Nazionale della Stampa per quanto la concerne ed in base ai mandati ricevuti dichiara che le norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, si applicano ai giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di qualsiasi azienda.

Nota a verbale

Le parti convengono che ai giornalisti assunti successivamente all’11 aprile 2001 dalle emittenti radiotelevisive private di ambito locale collegate con aziende editoriali troverà applicazione la regolamentazione prevista dal contratto collettivo 3 ottobre 2000 e successivi rinnovi per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.

Resta confermata l’applicazione del contratto nazionale stipulato tra FIEG e FNSI per i giornalisti dell’emittenza di cui sopra assunti anteriormente alla stipula del contratto 11 aprile 2001.

 

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

A seguito dell’abrogazione delle disposizioni sul lavoro nei giornali elettronici le Parti concordano che l’adeguamento delle situazioni in essere alla nuova disciplina troverà graduale applicazione secondo le disposizioni riportate in allegato (All.N al CCNL 26 marzo 2009).

 

Art. 2

Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio. Agli effetti di cui al comma precedente sussiste:

continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;

vincolo di dipendenza allorquando l’impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l’altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;

responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l’impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.

Le norme del presente contratto si applicano altresì ai giornalisti che prestano soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l’editore abbia esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto.

Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all’impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto (pag. ) rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al presente contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni al mese.

CONTRATTI A TERMINE, A TEMPO PARZIALE E DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Art. 3

A) Contratti a termine

Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto. Le assunzioni a termine sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi di quanto da esso disposto le assunzioni a termine sono consentite a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, di cui a titolo esemplificativo:

nella fase di avviamento e di sviluppo di nuove iniziative editoriali e multimediali; per sostituire giornalisti assenti (per ferie, aspettativa ed altre causali); per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli organici redazionali, previa informativa al C.d.R..

Il contratto a termine non potrà superare i 36 mesi.

I limiti di cui all’art.5, comma 4 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n.368, così come modificato dal comma 38 dell’art.1 della legge 24 dicembre 2007 n.247 non trovano applicazione per le assunzioni a termine di carattere sostitutivo, nonché nella fase di avviamento e sviluppo per nuove iniziative editoriali e multimediali.

Tali limiti non trovano, altresì, applicazione qualora vengano definite a livello aziendale intese finalizzate ad individuare percorsi di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato.

Con riferimento alle vigenti disposizioni di legge e nel contesto di quanto disposto dall’art.6 del presente contratto, la stipula di contratti a termine con direttori, condirettori e vicedirettori, non può essere di durata superiore a 5 anni.

Fermo restando quanto previsto dal 3° e 4° comma qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro con lo stesso editore abbia superato complessivamente i 36 mesi, sarà possibile, per il giornalista interessato, sottoscrivere, sempre con lo stesso editore, un ulteriore contratto a termine che potrà avere la durata massima di 12 mesi. La stipula di questo ulteriore contratto dovrà avvenire presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza della relativa Associazione di Stampa.

L’assunzione a tempo determinato in sostituzione di giornalisti assenti dal lavoro per la fruizione dei congedi previsti dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni potrà avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio dell’astensione.

B) Lavoro a tempo parziale

Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.61 e successive modificazioni e integrazioni.

Fatte salve le compatibilità con le esigenze di servizio, organizzative e produttive con accordo fra azienda e giornalista, sentito il direttore, è ammessa la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per un periodo predeterminato anche rinnovabile.

L’assunzione a tempo parziale, ovvero la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto con indicazione delle mansioni e della distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

Tale distribuzione potrà essere soggetta a revisione qualora si determinino specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative.

Il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche con prefissione del termine di scadenza e riferirsi ad un numero predeterminato di giornate lavorative da effettuarsi in un determinato arco di tempo.

Per i dipendenti giornalisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale trovano applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i giornalisti a tempo pieno secondo criteri di proporzionalità all’orario di lavoro concordato ed in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.

Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in presenza di esigenze organizzative e produttive, può essere richiesto lo svolgimento di lavoro supplementare nel limite del 30% dell’orario normale concordato. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione del 19%

della retribuzione oraria comprensiva delle incidenze sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale la prestazione lavorativa effettuata oltre i limiti per il tempo pieno è considerata lavoro straordinario.

In caso di assunzioni di giornalisti a tempo pieno, fatti salvi i poteri del direttore e le specifiche esigenze professionali ed organizzative, è riconosciuta sulla base della normativa di legge vigente la precedenza nei confronti dei giornalisti con contratto a tempo parziale ed occupati nelle medesime mansioni, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

C) Contratti di somministrazione di lavoro

Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente al C.d.R. il numero, le qualifiche e le mansioni dei giornalisti da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro a termine, nonché le durate ed i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro le 24 ore successive alla stipula del contratto.

Nota a verbale

In relazione a quanto disposto dall’art.76, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che conferma per l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani la gestione in regime di sostitutività delle forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti, le parti valutano come dovuta al predetto Istituto la contribuzione relativa ai rapporti di somministrazione di lavoro intercorrenti con il personale giornalistico. In tal senso le parti opereranno nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’attuazione degli impegni dallo stesso assunti nella dichiarazione di cui all’ultimo paragrafo dell’art.3 della disciplina collettiva del marzo 2001.

D) I giornalisti assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere A) e C) non potranno complessivamente superare i seguenti limiti quantitativi rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato ex art.1 in atto nell’azienda:

– da 1 a 20 dipendenti ex art.1 fino a un massimo di 6 giornalisti a termine, fermo restando che il numero dei contratti a tempo determinato non potrà essere superiore al numero dei contratti a tempo indeterminato ex art.1;

– da 21 a 50 fino a un massimo del 30 % dei dipendenti ex art.1; – da 51 a 100 fino a un massimo del 25% dei dipendenti ex art.1; – oltre 100 fino a un massimo del 20% dei dipendenti ex art.1.

I limiti in precedenza indicati non trovano applicazione per le fattispecie previste dall’art.10, comma 7, del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Ai sensi di quanto previsto dall’Art.10, comma 7, lettera A) del D. Lgs. n. 368/2001, i periodi di durata della fase di avvio e sviluppo di nuove attività, esenti da limitazioni quantitative, vengono individuati in 36 mesi complessivi.

 

ASSUNZIONE – PERIODO DI PROVA – SITUAZIONE OCCUPAZIONALE Art. 4

Assunzione – Periodo di prova

L’assunzione del giornalista per i rapporti previsti dal presente contratto deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua entrata in servizio. Il documento relativo non è, comunque, elemento necessario per la costituzione del rapporto di lavoro.

Nella lettera di assunzione dovranno essere indicate la qualifica e la retribuzione del giornalista nonché una testata di assegnazione, che, su richiesta del direttore di un’altra testata, può essere variata nel corso del rapporto di lavoro per comprovate esigenze organizzative e produttive, nel rispetto di quanto previsto dall’art.2103 del C.C. Tale variazione può essere attuata verso qualsiasi testata, ogni unità organizzativa redazionale e qualsiasi prodotto editoriale giornalistico edito dall’azienda, compresi quelli multimediali, nonché verso le testate edite da imprese controllate dalla stessa proprietà (art.2359 C.C.). Qualora tale variazione intercorra tra testate edite da società controllate dalla stessa proprietà, la stessa verrà realizzata in applicazione delle vigenti disposizioni di legge (distacco, come regolato dall’art.22, nonché con la cessione del contratto).

Le unità organizzative redazionali – equiparate a testate nel contesto delle previsioni di cui al comma successivo – hanno la funzione di fornire contenuti informativi giornalistici a qualsiasi testata e per qualsiasi prodotto edito dall’azienda, nonché per le testate edite dalle imprese controllate dalla stessa proprietà (art.2359 C.C.).

Nel rispetto dei poteri dei direttori, chiamati a garantire l’autonomia delle testate, e delle disposizioni sugli orari di lavoro previsti dall’art.7, il giornalista potrà svolgere la sua prestazione lavorativa per qualsiasi testata, per ogni unità organizzativa redazionale e per qualsiasi prodotto editoriale edito dall’azienda, compresi quelli multimediali, nonché per le testate edite da imprese controllate dalla stessa proprietà (art.2359 C.C.).

In caso di cessione dell’opera del giornalista alle istanze di cui al precedente periodo non trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art.14. La predetta utilizzazione dovrà essere attuata nel rispetto dell’art.2103 del C.C. e delle dipendenze gerarchiche del giornalista all’interno della singola testata in cui è chiamato ad operare.

Nota a verbale

In relazione alle nuove disposizioni previste dall’art.4 dovranno essere armonizzate eventuali intese aziendali che riguardino la medesima materia.

Il giornalista assegnato ad una diversa testata della stessa Azienda avrà diritto al trattamento integrativo in atto presso la testata di destinazione qualora di miglior favore rispetto a quello di cui usufruiva nella testata di provenienza.

All’atto dell’assunzione ai sensi degli artt.1, 2, 12 e 36 potrà essere convenuto per iscritto un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo di servizio prestato. Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo di prova verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione dell’anzianità di servizio. Il periodo di prova non è rinnovabile in alcun caso, neppure per intervenuti mutamenti nella direzione o nella proprietà dell’azienda. Non potrà essere sottoposto a periodo di prova il praticante che divenga professionista nella stessa azienda nella quale ha svolto il praticantato.

Norma particolare

Le aziende sulla base dei dati forniti dall’INPGI formuleranno previsioni sul movimento pensionistico annuale dei giornalisti occupati che, a richiesta, saranno portate a conoscenza dei comitati di redazione.

Situazione occupazionale

Commissione Nazionale Paritetica

1) È istituita dalle parti una Commissione nazionale paritetica incaricata di verificare l’andamento dell’occupazione nell’ambito della categoria giornalistica e di accertare l’entità del fenomeno della disoccupazione al fine di agevolare il riassorbimento.

La Commissione procede con periodici aggiornamenti alla formazione e tenuta di elenchi distinti dei giornalisti professionisti in stato di disoccupazione o in Cassa integrazione guadagni (CIG), che saranno trasmessi a richiesta delle aziende interessate. L’iscrizione negli elenchi avviene previo consenso dei singoli censiti.

Non possono essere iscritti negli elenchi dei giornalisti professionisti o, se inclusi, devono essere cancellati:

a) i giornalisti che, avendo uno o più rapporti continuativi ex artt.2 e 12, percepiscono un compenso globale almeno pari alla retribuzione minima del redattore ordinario;

b) i giornalisti che godono di un trattamento pensionistico INPGI almeno pari alla retribuzione minima del redattore ordinario.

I giornalisti posti in CIG a seguito di crisi o di cessazione di attività aziendale sono iscritti in un elenco speciale; a tal fine la Commissione potrà acquisire dall’INPGI trimestralmente gli elenchi nominativi dei giornalisti disoccupati o posti in CIG che ricevono le relative prestazioni.

Fermo restando quanto disposto dall’allegato protocollo D (Consultazione sindacale), i giornalisti che, cessato per qualsiasi motivo il trattamento di integrazione guadagni, restino senza occupazione, possono, a domanda, essere trasferiti nell’elenco dei giornalisti disoccupati.

Sarà formato anche un elenco di praticanti il cui rapporto di praticantato sia stato interrotto a seguito di risoluzione del rapporto con aziende editrici di quotidiani, periodici o agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano le caratteristiche previste dall’art.27 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

2) Negli elenchi sono riportati per ogni iscritto i seguenti dati:

a) provenienza aziendale, causa e data della risoluzione dell’ultimo rapporto di lavoro;

b) data di iscrizione nell’albo – elenco dei professionisti – o nel registro dei praticanti;

c) attività professionale svolta dal momento dell’iscrizione all’albo o nel registro;

d) eventuale attività professionale in atto per incarichi ex artt.2 e 12 del contratto nazionale di lavoro giornalistico o per libero esercizio dell’attività giornalistica;

e) posizione previdenziale.

La Commissione nazionale fornirà a richiesta delle aziende interessate all’assunzione dei giornalisti o praticanti iscritti negli elenchi ogni ulteriore informazione utile per la valutazione della posizione professionale e delle esperienze specifiche maturate dai singoli iscritti.

3) Al fine di consentire alla Commissione di valutare le possibilità di assorbimento del fenomeno della disoccupazione giornalistica, le aziende devono fornire alla Commissione stessa – per il tramite della FIEG – tutti gli elementi necessari per individuare la prevedibile domanda di lavoro giornalistico per effetto del pensionamento, delle nuove iniziative e per ogni altra eventuale causa.

Le aziende editoriali faranno pervenire trimestralmente alla Commissione nazionale paritetica FIEG ed FNSI elenchi nominativi con le rispettive qualifiche dei giornalisti professionisti e praticanti assunti e di quelli il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per qualsiasi motivo.

L’assunzione di giornalisti e praticanti disoccupati o in CIG deve essere immediatamente comunicata dalle aziende editoriali alla Commissione nazionale.

4) La Commissione Nazionale Paritetica ha facoltà di promuovere d’intesa con il Consiglio Nazionale dell’Ordine e con l’INPGI, nell’ambito delle rispettive competenze, tutte le indagini utili a verificare l’andamento del mercato del lavoro giornalistico con particolare riferimento all’accesso dei praticanti, all’iscrizione ed al movimento dei giornalisti professionisti, alle previsioni di pensionamento in relazione all’età anagrafica e alla posizione contributiva, all’applicazione della legge n. 903/1977 per quanto concerne l’accesso al lavoro e lo sviluppo della professionalità delle lavoratrici e la loro collocazione nell’organizzazione del lavoro.

5) Le parti indicano alle aziende ed ai direttori come impegno di favorire l’assunzione, in caso di necessità, di giornalisti iscritti nell’elenco nazionale.

La Commissione Nazionale Paritetica si riunirà mensilmente per l’aggiornamento degli elenchi e per il controllo della corretta applicazione delle norme di cui al presente articolo.

La FIEG e la FNSI costituiranno, quale supporto della Commissione, un’unità operativa per effettuare il monitoraggio costante della situazione occupazionale e facilitare il collegamento tra l’offerta e la domanda di lavoro.

Note a verbale

1) La Fieg e la Fnsi, con la collaborazione dei Direttori, attiveranno tutti gli strumenti idonei ad agevolare, entro il termine di scadenza del presente contratto, il maggiore riassorbimento dei giornalisti iscritti nell’elenco alla data del 1° gennaio 2010 e provenienti da quotidiani, periodici ed agenzie di stampa.

2) La FIEG e la FNSI realizzeranno corsi di aggiornamento professionale per i giornalisti privi di occupazione o che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine i relativi progetti, che potranno articolarsi anche in ambito regionale, verranno elaborati sulla base di criteri e modalità idonei ad assicurare anche l’utilizzazione dei fondi della Comunità Economica Europea.

Processi sinergici – cessazione di attività e riduzione di organici

Qualora successivamente alla realizzazione dei programmi di integrazione e di supporto di cui all’art.43 si determinino casi di cessazione dell’attività o riduzione di organici da parte delle redazioni interessate, sarà valutata in sede di confronto fra le parti interessate la possibilità di assorbimento in altre testate edite o controllate dallo stesso editore, del ricorso al blocco dell’avvicendamento, dell’applicazione del terzo comma dell’art.33 del contratto e dell’art.37 della legge n.416 del 1981, 1° e 2° comma, della riduzione delle prestazioni straordinarie e del ricorso alle procedure di cui all’allegato D).

Occupazione

In caso di cessazione di attività di una testata, l’editore ed il comitato di redazione, assistiti dalla FIEG e dalla FNSI, si incontreranno al fine di verificare la possibilità di riassorbimento dei giornalisti e dei praticanti in altre testate della stessa azienda o dello stesso gruppo editoriale o di testate di società controllate.

Successivamente a tale verifica si farà ricorso all’applicazione della legge speciale di settore 5 agosto 1981 n.416.

 

Art. 5

In tutte le imprese editrici di giornali quotidiani e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa è obbligatoria l’assunzione di giornalisti qualificati professionisti a termini degli ordinamenti sulla professione giornalistica:

a) nelle direzioni e nelle redazioni; b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da Roma, dalle capitali estere e

da New York; c) come inviati; d)come titolari degli uffici di corrispondenza di testate che dedichino normalmente

un’intera pagina alla locale cronaca cittadina.

Spetterà la qualifica di redattore oltre che ai giornalisti professionisti di cui alle lettere a), b), c), d) anche ad ogni giornalista professionista il quale faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate.

Per redazioni decentrate dei quotidiani e dei periodici si intendono quelle istituite in località diverse dalla sede della redazione centrale che, nell’ambito delle direttive politiche e tecnico-professionali ricevute, hanno il compito di preparare con le modalità ed i criteri operativi propri delle redazioni centrali una o più pagine di cronaca locale, mediante l’elaborazione quotidiana di notizie, servizi ed inchieste nonché di provvedere alla titolazione ed all’impostazione del menabò, indipendentemente dal luogo ove il materiale viene stampato o dal mezzo tecnico con il quale viene inoltrato per la stampa.

Ai giornalisti addetti alle redazioni decentrate possono essere richiesti notizie, servizi, inchieste per l’edizione nazionale.

Per redazioni decentrate delle agenzie di stampa si intendono gli uffici regionali o interregionali delle agenzie stesse.

Per uffici di corrispondenza si intendono quelli istituiti in località diverse dalla sede della redazione centrale o delle redazioni decentrate che, nell’ambito delle direttive ricevute, provvedono alla raccolta ed al coordinamento del materiale trasmesso dai vari corrispondenti ed informatori e che forniscono alla redazione centrale o alle redazioni decentrate notizie, informazioni, servizi ed inchieste.

Nei periodici di particolare importanza editoriale-giornalistica a diffusione nazionale ed a contenuto politico ed informativo, è obbligatoria l’assunzione di giornalisti professionisti:

1) come direttori e come redattori, sempre che prestino la loro opera con orario pieno;

2) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da Roma, dalle capitali estere e da New York;

3) per i servizi di inviato.

 

POTERI DEL DIRETTORE Art. 6

La nomina del direttore di quotidiani, periodici, agenzie di informazioni per la stampa e/o unità organizzative redazionali di cui all’art.4 del presente contratto è comunicata dall’editore al comitato o fiduciario di redazione con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno 24 ore prima che il nuovo direttore assuma la carica.

Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra editore e direttore, tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme sull’ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto. Questi accordi, con particolare riguardo alla linea politica, all’organizzazione ed allo sviluppo dei quotidiani, dei periodici, delle agenzie di informazioni per la stampa e delle unità organizzative redazionali sono integralmente comunicati dall’editore al rispettivo corpo redazionale tramite i relativi comitati o fiduciari di redazione, contemporaneamente alla comunicazione della nomina del direttore.

Quale primo atto dal suo insediamento il direttore illustra all’assemblea dei redattori gli accordi di cui al comma precedente ed il programma politico-editoriale concordato con l’editore.

È il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti.

Tenute presenti le norme dell’art.34, è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l’autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art.7.

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, le facoltà e le competenze del Direttore, Condirettore e del Vicedirettore, in quanto figure apicali appartenenti alla categoria massima dei dipendenti prevista dal codice civile, si esplicano nell’area direzionale nel contesto di un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale nel rispetto delle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69 su “Ordinamento della professione giornalistica”.

 

ORARIO DI LAVORO – SETTIMANA CORTA ORARIO DI CHIUSURA

Art. 7

Le parti concordano nel ritenere che l’esercizio dell’attività giornalistica rende difficile l’esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione. Per i giornalisti professionisti di cui all’art.1 del presente contratto è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in cinque giorni. Ai fini del migliore assetto organizzativo e produttivo delle redazioni per i giornalisti normalmente addetti a servizi che esigono prevalente attività esterna nonché per esigenze specifiche di altri settori redazionali o per le caratteristiche particolari di singole testate, può essere concordata, d’intesa fra azienda, direttore e comitato di redazione la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale in misura

differenziata per i cinque giorni lavorativi della settimana. Il direttore programma il lavoro dei giornalisti che svolgono esclusivamente attività

di rielaborazione, adattamento e coordinamento dei testi con l’uso sistematico dei VDT (compresi i PC redazionali collegati o meno al sistema), sulla base di periodi di turnazione che tengano conto delle esigenze specifiche delle redazioni. Tale turnazione deve consentire in armonia con le richiamate esigenze specifiche delle redazioni, l’adibizione dei giornalisti per un giorno alla settimana (escluse le ferie) ad altre mansioni per servizi che comportino l’uso dei VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema) esclusivamente per la stesura di articoli o altro materiale giornalistico di propria elaborazione. In relazione alle esigenze organizzative redazionali i suddetti giorni di turnazione potranno essere cumulati fino ad un massimo di otto giorni.

Il regime di turnazione previsto dal precedente comma, che non deve incidere sulla funzionalità organizzativa e sull’economicità della gestione sarà programmato individuando le disponibilità – accertate dal direttore, sentito il C.d.R. – degli altri componenti la redazione ad effettuare le prestazioni proprie dei giornalisti in turnazione e di questi ultimi ad assolvere le diverse mansioni loro affidate.

Per i periodici è consentita la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale in misura differenziata per cinque giorni lavorativi della settimana.

Le modalità per l’applicazione di tali deroghe saranno concordate aziendalmente con il comitato di redazione.

In ogni caso la prestazione del lavoro giornaliero deve essere contenuta nell’arco massimo di 10 ore.

Il giornalista ha diritto oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività.

Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore o dal capo redattore o dai capi-servizio delegati e non possono, di norma, superare le 22 ore mensili.

In ogni caso l’opera richiesta e prestata al di là dell’orario che dovrà essere in precedenza stabilito e comunicato settimanalmente all’interessato, oppure oltre l’arco di impegno, dà diritto ad un compenso straordinario pari alla retribuzione oraria maggiorata del 20%. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26 e dividendo il quoziente che ne risulta per sei.

Per la determinazione della retribuzione oraria si terrà conto dei seguenti elementi costitutivi della retribuzione: minimo di stipendio, contingenza, scatti di anzianità, maggiorazioni contrattuali (escluse a questi effetti quelle per lavoro festivo e domenicale), eventuali superminimi.

I giornalisti che hanno scelto la corresponsione a forfait del compenso straordinario possono conservarla.

Qualora nelle redazioni, ed in particolare nei servizi di cronaca, si determinino circostanze che comportino il superamento non occasionale del limite di 22 ore di straordinario al mese, l’editore, il direttore ed il comitato di redazione si incontreranno al fine di valutare le esigenze del servizio per individuare gli opportuni provvedimenti, idonei ad una migliore organizzazione del lavoro redazionale, eventualmente con revisione dell’organico relativo, ed alla soluzione di quei casi di giornalisti che assolvono mansioni che non consentono abitualmente l’osservanza dell’orario di lavoro.

Fermo restando il diritto a fruire del giorno di riposo derivante dall’applicazione della settimana corta, dall’osservanza degli orari di lavoro sono esclusi i direttori, vice direttori, condirettori, redattori capo, titolari o capi ufficio di corrispondenza dalla capitale, corrispondenti dalle capitali estere, capi o titolari degli uffici regionali delle agenzie di informazioni per la stampa, i critici, gli inviati, gli informatori politici e parlamentari ed i vaticanisti: ad essi verrà corrisposta un’indennità mensile compensativa non inferiore al 15% della retribuzione mensile (escluse a questi effetti le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale e, per le situazioni economiche in atto, la quota di superminimo individuale eccedente l’importo corrispondente al minimo tabellare della categoria di appartenenza), ove già non godano di un superminimo di almeno pari entità concesso a titolo di lavoro straordinario. L’indennità compensativa è assorbibile in tale superminimo sino a concorrenza.

Qualora il giornalista per cause di forza maggiore sia chiamato a dare la prestazione nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta ha diritto di recuperarlo entro 30 giorni.

Ai giornalisti chiamati occasionalmente a prestare servizio esterno oppure occasionalmente in funzione di inviati, sarà riconosciuta un’indennità giornaliera forfetaria per tale prestazione pari al 30% di 1/26 della retribuzione mensile. Tale indennità comprende il compenso dovuto per le eventuali ore straordinarie.

Restano salve le percentuali di maggiorazione del lavoro straordinario più favorevoli attualmente in vigore nell’azienda.

Orario di chiusura

Il lavoro redazionale deve essere organizzato in modo da consentire che la chiusura delle pagine in tipografia avvenga entro e non oltre le ore 1,30 con proiezione verso ulteriori anticipi.

Nota a verbale

Considerate le caratteristiche proprie e le modalità di svolgimento dell’attività giornalistica e le eventuali conseguenti pause di fatto, le parti si danno atto che per i giornalisti di cui al 4° comma del presente articolo, l’utilizzo giornaliero del VDT (compresi i PC redazionali collegati o meno al sistema) non può coincidere con l’orario di lavoro previsto dal 2° comma.

 

RAPPORTI PLURIMI Art. 8

Nessun giornalista può contrarre più di un rapporto di lavoro regolato dall’art.1 (rapporto a tempo pieno).

Il giornalista quando sia stato assunto per prestare esclusivamente la sua opera ad un’impresa giornalistica o agenzia di informazioni per la stampa, non potrà assumere altri incarichi senza esserne autorizzato per iscritto dal direttore, d’accordo con l’editore. Se al giornalista non assunto in esclusiva sia, in costanza del rapporto, richiesta la prestazione esclusiva, sarà dovuto un superminimo non inferiore al 13% da calcolarsi sul minimo di stipendio della categoria alla quale il giornalista appartiene, salva la facoltà del medesimo di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso).

In ogni caso il giornalista non potrà assumere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali dell’azienda alla quale appartiene. Fatti salvi questi interessi, il giornalista potrà manifestare le proprie opinioni attraverso altre pubblicazioni di carattere culturale, religioso, politico o sindacale.

 

MODIFICHE, CESSIONE E PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI Art. 9

Modifiche ed integrazioni sostanziali ad ogni articolo o servizio firmato devono essere apportate con il consenso dell’autore, sempre che sia reperibile; l’articolo non dovrà comparire firmato nel caso in cui le modifiche siano apportate senza l’assenso del giornalista. Parimenti qualora i testi originali trasmessi anche dalle agenzie subiscano modifiche o integrazioni, dovranno essere pubblicati senza la firma dell’autore.

I redattori articolisti non possono cedere prima di sei mesi ad altri giornali o periodici gli articoli non pubblicati dal giornale o periodico al quale sono addetti senza previo consenso dell’editore, sentito il parere del direttore.

L’articolista, sia esso redattore, corrispondente, inviato speciale o collaboratore, può pubblicare in volume gli articoli inviati – compresi i testi dei servizi radiotelevisivi – siano o non siano stati retribuiti, tre mesi dopo la consegna dell’ultimo della serie, anche se non pubblicati o trasmessi dal giornale al quale erano destinati.

Per gli addetti ai periodici, il termine indicato nel comma che precede è di un anno, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Gli articoli che a giudizio del direttore nell’ambito delle sue prerogative, rivestono particolare importanza sono normalmente pubblicati con la firma dell’autore.

Analogo principio trova applicazione per i servizi dei giornalisti fotocinereporters e telecineoperatori.

Nel rispetto delle prerogative del direttore i giornali devono normalmente indicare la fonte di provenienza (agenzie di informazioni) degli articoli o servizi pubblicati senza la firma dell’autore.

 

RETRIBUZIONE Art. 10

Il giornalista al quale si applica il presente contratto deve essere retribuito a stipendio mensile.

Quando non vi sia stipendio mensile la retribuzione deve essere ragguagliata, a tutti gli effetti, al mensile risultante dalla media delle retribuzioni degli ultimi dodici mesi.

Ai giornalisti di cui all’art.11, dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, verrà riconosciuta per la particolare natura delle loro prestazioni la maggiorazione del 18% del minimo tabellare.

Nota a verbale

Per quanto attiene ai corrispondenti dall’estero ed ai giornalisti inviati all’estero come corrispondenti è demandato alla sede aziendale l’esame dei problemi connessi con il trattamento economico in relazione all’oscillazione valutaria dei cambi, per l’individuazione di soluzioni di carattere equamente risarcitorio.

 

QUALIFICHE, INCARICHI FUNZIONALI, MINIMI DI STIPENDIO Art. 11

Ai giornalisti assunti ai sensi del presente contratto sono dovuti i trattamenti minimi di stipendio e la relativa indennità di contingenza fissati nelle tabelle allegate al presente contratto per le seguenti qualifiche e mansioni, fermo restando che le mansioni espletate nell’ambito dello stesso livello di qualifica devono intendersi equivalenti:

a) redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale; b) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.

Ai redattori di cui alle lettere a) e b) del comma precedente ed agli inviati di cui alla norma transitoria può essere attribuita per iscritto, su proposta del Direttore, l’equiparazione con il trattamento normativo ed economico di cui alle lettere c) ed e) in relazione a rilevanti qualità e autorevolezza professionale. Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate.

Ai giornalisti incaricati per iscritto dal direttore di svolgere servizi come inviati verrà corrisposta, per il periodo stabilito, un’indennità temporanea di funzione che assicuri il trattamento economico di capo-servizio. Verrà altresì corrisposta a titolo di trattamento indennitario l’indennità mensile compensativa di cui al 15° comma dell’art.7.

Esaurito l’incarico il giornalista riprenderà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di appartenenza.

Ai corrispondenti dall’estero residenti nelle seguenti capitali: Parigi, Londra, Bruxelles, Washington, Mosca, Pechino, Tokyo, New York, Berlino e Ginevra, è riconosciuta agli effetti del presente contratto l’equiparazione con la posizione categoriale di caposervizio;

c) vice-caposervizio, redattore esperto; nei servizi delle redazioni le cui esigenze connesse con l’organizzazione del lavoro redazionale lo rendano necessario, è istituita la posizione mansionaria di vice- caposervizio. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice-caposervizio espleta anche le mansioni proprie del redattore.

Può essere attribuita, su proposta del direttore, la mansione di redattore esperto al redattore (con oltre 30 mesi di anzianità professionale) in possesso di un’anzianità di servizio nella qualifica presso la stessa azienda superiore a 8 anni in relazione alla riconosciuta particolare esperienza ed attività professionale svolta dallo stesso anche con compiti specifici.

L’acquisizione della mansione di redattore esperto non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di redattore precedentemente espletate. Eventuali superminimi individuali di merito, di cui il giornalista usufruiva in esplicazione della precedente mansione potranno essere assorbiti fino a concorrenza nell’ambito delle differenze retributive derivanti dall’acquisizione della nuova posizione mansionaria.

d) caposervizio, redattore senior;

è considerato caposervizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall’art.22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all’art.2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato caposervizio anche il giornalista professionista al quale, salvo quanto disposto dall’art.22, sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicisti a tempo parziale di cui all’art.36.

Il direttore può attribuire al redattore proveniente della qualifica di caposervizio, ed in alternativa a quanto disposto dai precedenti due commi, il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza inerenti la specialità professionale acquisita.

Tali mansioni si intendono equivalenti a quelle di caposervizio, essendo di analogo contenuto professionale.

Può essere attribuita, su proposta del direttore, la mansione di redattore senior al redattore esperto in possesso di un’anzianità di servizio nella qualifica presso la stessa azienda superiore a 5 anni in relazione alla riconosciuta notevole esperienza ed attività professionale svolta dallo stesso anche con compiti specifici.

L’acquisizione della mansione di redattore senior non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di redattore precedentemente espletate.

Eventuali superminimi individuali di merito, di cui il giornalista usufruiva in esplicazione della precedente mansione potranno essere assorbiti fino a concorrenza nell’ambito delle differenze retributive derivanti dall’acquisizione della nuova posizione mansionaria.

e) vice-caporedattore;

nelle redazioni centrali e negli uffici di corrispondenza dalla capitale è istituita la posizione mansionaria di vice-caporedattore. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice-caporedattore espleta anche le mansioni di caposervizio.

Il direttore può attribuire al redattore proveniente della qualifica di vice- caporedattore, ed in alternativa alla posizione mansionaria di cui sopra, il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza. Tali mansioni si intendono equivalenti a quelle di vice-caporedattore, essendo di analogo contenuto professionale.

f) caporedattore;

è considerato caporedattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall’art.22, sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell’utilizzo delle tecnologie, l’attività di servizi della redazione centrale o dell’ufficio di corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni impartite dalla direzione; è considerato caporedattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall’art.22, sia stato attribuito il compito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza.

Il direttore può attribuire al redattore proveniente della qualifica di caporedattore, ed in alternativa a quanto disposto dal precedente comma, il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza. Tali mansioni si intendono equivalenti a quelle di caporedattore, essendo di analogo contenuto professionale.

Il giornalista titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiamato a svolgere funzioni di capo-redattore centrale avrà diritto a percepire limitatamente alla durata dell’incarico una “indennità di funzione” il cui importo sarà determinato d’intesa con l’editore. Al termine delle funzioni, il giornalista tornerà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza salvo opzione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel qual caso avrà diritto a percepire l’indennità di cui all’art.27 lettera b) maggiorata del 50%.

In ottemperanza all’art.2103 del C.C., al giornalista può essere assegnata dal direttore, nell’ambito della qualifica di appartenenza, una mansione diversa da quella precedentemente esercitata, fermo restando, comunque, che a tal fine non ha rilevanza l’esercizio di funzioni di superiorità gerarchica e di guida del personale in precedenza svolte.

Il presente articolo si applica altresì ai giornalisti che ai sensi dell’art.1 del presente contratto prestano attività quotidiana con orario pieno negli uffici stampa nonché ai giornalisti fotocinereporters e telecineoperatori.

Nota a verbale

Qualora nelle redazioni o nei servizi le esigenze di cui al primo capoverso della lettera c) e al primo capoverso della lettera e) siano state soddisfatte mediante la nomina di uno o più capiredattori o capiservizio, non si darà luogo alla nomina di vice- capiredattori o vice-capiservizio.

Qualora nelle redazioni o nei servizi oltre al redattore capo o al caposervizio titolari operino altri capiredattori o capiservizio, le mansioni vicarie saranno attribuite tra questi ultimi.

Norma transitoria

1. Agli inviati speciali in servizio all’aprile 2001 viene mantenuto il trattamento economico e normativo del precedente contratto 1° ottobre 1995 – 30 settembre 1999. L’inviato speciale, quando non sia impegnato in servizi esterni, ha l’obbligo di prestare – nei limiti dell’orario previsti dall’art.7 – l’attività in redazione alle dirette dipendenze del Direttore in mansioni che richiedano le sue competenze professionali.

2. I giornalisti che in applicazione dell’art.11 della disciplina collettiva dell’aprile 2001 svolgono temporaneamente le funzioni di condirettore e vicedirettore dovranno optare, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, per l’acquisizione delle qualifiche apicali di condirettore o vicedirettore ovvero per tornare a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza.

 

Art. 12

Per i giornalisti corrispondenti di giornali quotidiani o periodici e di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche se non collegati alle redazioni con una comunicazione telefonica o postale quotidiana, la retribuzione mensile, ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutte gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, è quella di cui alla tabella allegata al presente contratto (pag. ) riferita alle fasce di seguito indicate:

a) per i corrispondenti da Milano, Napoli e Palermo, anche quando sia loro richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dalle rispettive regioni;

b) per i corrispondenti dagli altri capoluoghi di regione anche quando sia loro richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dall’intera regione;

c) per i corrispondenti dai capoluoghi di provincia anche quando sia loro richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie dall’intera provincia;

d) per i corrispondenti da tutti gli altri centri con almeno 30 mila abitanti. Nel caso di corrispondenti da più comuni con una popolazione complessiva di almeno 50 mila abitanti, il compenso è quello della fascia d) maggiorato del 25%.

Ai minimi di cui sopra potrà essere aggiunto un compenso per le notizie pubblicate.

Per i corrispondenti dai centri non contemplati nei punti precedenti il compenso dovrà essere liquidato a notizia.

Ai corrispondenti di cui al presente articolo che siano chiamati a prestare la loro opera oltre il normale impegno, anche per un’altra testata di giornale quotidiano o periodico del medesimo editore sarà corrisposto, ove non esista, un compenso fisso da determinarsi in sede aziendale, sentito il comitato o fiduciario di redazione.

Dichiarazione a verbale

Le parti si riservano di esaminare nel corso di vigenza del contratto l’evoluzione delle forme obbligatorie di associazione fra gli enti locali territoriali (comprensori) al fine di trarne dati di esperienza per una migliore articolazione delle fasce di corrispondenti di cui alla lettera d).

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ Art. 13

Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vicedirettore, caporedattore, titolare o capo ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice- caporedattore, caposervizio, redattore senior, vice-caposervizio, redattore esperto, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale spetterà, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione dello stipendio mensile fino ad un massimo di 15 scatti.

Tale maggiorazione sarà pari al 6% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza, aumentato dell’indennità di contingenza, e maturerà:

per i primi tre aumenti periodici per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda (fermo restando quanto disposto dalla norma transitoria);

per gli aumenti periodici successivi al terzo per ogni triennio di anzianità maturato presso la stessa azienda.

Gli aumenti periodici verranno calcolati sui valori del minimo di stipendio e dell’indennità di contingenza in vigore al momento della maturazione. Gli importi così ottenuti non saranno soggetti a future rivalutazioni.

Gli aumenti periodici verranno corrisposti dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio ovvero il triennio di anzianità.

Il giornalista che passa alla categoria superiore avrà diritto in ogni caso, quale che sia il suo stipendio di fatto, ad un aumento di retribuzione pari alla differenza in cifra esistente fra il minimo della nuova categoria di assegnazione e quello della categoria di provenienza.

Gli aumenti periodici al redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale (lettera a) dell’art.11) decorreranno dal giorno in cui egli ha maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.

Gli aumenti individuali concessi nel corso del biennio potranno essere conteggiati nello scatto biennale/triennale che spetta al giornalista quando l’editore abbia manifestato per iscritto, contestualmente alla comunicazione dell’aumento, la volontà di assorbirli.

Per il computo degli aumenti periodici di anzianità al direttore, condirettore e vicedirettore si farà riferimento al minimo di stipendio del redattore capo aumentato del 20%. Detta percentuale ha soltanto valore convenzionale limitatamente agli effetti del presente articolo, non intendendosi con ciò aver voluto determinare un minimo di stipendio per il direttore, condirettore e vicedirettore.

Gli aumenti periodici di anzianità maturati alla data del 31 marzo 2009 vengono congelati in cifra fissa sui valori in atto a tale data ed il relativo numero concorre, unitamente a quelli maturandi, al raggiungimento dei limiti previsti dal 1° e 2° comma.

Il presente articolo si applica anche ai giornalisti addetti ai periodici che prestano opera quotidiana con orario pieno.

Norma transitoria

Nell’arco temporale intercorrente dal 1° giugno 2009 al 28 febbraio 2010 non decorre l’anzianità utile ai fini della maturazione degli scatti biennali di anzianità (1° interlinea del secondo comma). Tale anzianità riprende il decorso a far data dal 1° marzo 2010.

Conseguentemente per lo scatto in corso di maturazione alla data del 31 maggio 2009, il biennio di anzianità troverà compimento quando il cumulo dell’anzianità maturata al 31 maggio 2009 con quella maturata successivamente al 28 febbraio 2010, raggiunga complessivamente 24 mesi. Da tale data decorre l’anzianità biennale per la maturazione dei successivi scatti di anzianità.

Nota a verbale

Ai fini dell’applicazione del disposto di cui al 6° comma dell’articolo, fermo restando quanto previsto dalla norma transitoria, si conferma che il biennio di anzianità utile per la maturazione degli aumenti periodici decorre per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale dal giorno in cui risulti maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.

Art. 14

Nel rispetto dell’autonomia delle singole testate, secondo le norme degli artt. 6, 34 e 42, la cessione ad altre aziende o testate di servizi di corrispondenza di collaborazione forniti dai giornalisti dipendenti darà luogo per la durata dell’utilizzazione ad un maggiore compenso nella misura del 30% dello stipendio mensile.

Tale maggiore compenso non sarà però computabile ad alcun effetto e nessuna indennità sarà dovuta al termine della cessione.

Per la cessione di singoli articoli sarà dovuto al giornalista un equo compenso da concordarsi in sede aziendale e comunque non inferiore a € 10 per articolo. La cessione di articoli, servizi di corrispondenza e di collaborazione può avvenire soltanto previa autorizzazione del giornalista interessato.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non trovano applicazione per le fattispecie di cui al comma 4 dell’art.4. Dall’applicazione del presente articolo sono esonerate le agenzie di informazioni per la stampa.

Note a verbale

1. L’obbligo del pagamento del compenso discende dall’utilizzazione economica da parte dell’azienda del servizio originale e dell’articolo del giornalista indipendentemente dalla qualifica che il medesimo riveste.

2. Agli effetti dell’applicazione di questo articolo, per stipendio mensile si intende: minimo tabellare, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, superminimi individuali ed eventuali maggiorazioni per lavoro notturno.

 

TREDICESIMA MENSILITÀ Art. 15

I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vicedirettore, caporedattore, titolare o capo dell’ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice-capo redattore, caposervizio, redattore senior, vice-caposervizio, redattore esperto, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore con meno 30 mesi di anzianità professionale, i collaboratori di cui all’art.2 e i corrispondenti di cui all’art.12, hanno diritto nel mese di dicembre ad una tredicesima mensilità l’ammontare della quale dovrà essere pari a trenta ventiseiesimi della retribuzione mensile compresi i compensi fissi di qualsiasi natura percepiti da oltre sei mesi consecutivi. I nuovi assunti che abbiano superato il periodo di prova hanno diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi intercorsi dalla data di assunzione al 31 dicembre.

Coloro che cessano di appartenere all’azienda, salvo che siano in periodo di prova, hanno diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi decorsi dal 1° gennaio alla data di risoluzione del rapporto.

 

INDENNITÀ REDAZIONALE Art. 16

Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vicedirettore, caporedattore, titolare o capo dell’ufficio di corrispondenza dalla Capitale, vice-caporedattore, caposervizio, redattore senior, vice-caposervizio, redattore esperto, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore con meno 30 mesi di anzianità professionale sarà corrisposta al 30 giugno un’indennità redazionale pari all’ammontare della retribuzione mensile fino ad un massimo di:

Redattore con meno 30 mesi di anzianità professionale Redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale Vice-caposervizio, redattore esperto Caposervizio, redattore senior

Vice-caporedattore

Caporedattore, titolare o capo dell’ufficio di corrispondenza dalla capitale

Direttore, condirettore, vicedirettore

567,07 € 800,51

860,42 € 920,84 € 977,14

1.033,95

1.154,28

In aggiunta a tale indennità sarà corrisposto un importo pari al 100% della retribuzione mensile fino ad un massimo di:

Redattore con meno 30 mesi di anzianità professionale Redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale Vice-caposervizio, redattore esperto Caposervizio, redattore senior

Vice-caporedattore

Caporedattore, titolare o capo dell’ufficio di corrispondenza dalla capitale

Direttore, condirettore, vicedirettore

567,07 € 800,51 € 860,42 € 920,84 € 977,14

1.033,95

1.154,28

Ai giornalisti professionisti non contemplati nel primo comma, che prestino servizio nelle redazioni e la cui prestazione sia retribuita a stipendio fisso mensile, l’indennità redazionale sarà corrisposta in misura pari all’ammontare della retribuzione mensile fino ad un massimo di € 320,20.

In aggiunta a tale indennità sarà corrisposto un importo pari al 100% del compenso fisso mensile con un massimo di € 320,20. Le modalità di corresponsione dell’indennità redazionale e relativa aggiunta sono

conformi a quelle stabilite per la tredicesima mensilità. L’indennità redazionale e la relativa aggiunta non sono computabili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e dell’indennità sostitutiva delle ferie; valgono invece agli altri effetti.

 

LAVORO NOTTURNO Art. 17

È considerato lavoro notturno quello che termina dopo le ore 23 o che inizia prima delle ore 6.

Il giornalista tenuto a prestare la sua opera in orario notturno ha diritto alla maggiorazione del 16% sul minimo di stipendio mensile della categoria di appartenenza aumentato dell’indennità di contingenza.

La prestazione giornaliera in orario notturno sarà compensata con la maggiorazione prevista dal comma precedente calcolata sul ventiseiesimo del minimo di stipendio mensile di categoria aumentato della indennità di contingenza. La maggiorazione del lavoro notturno verrà corrisposta per l’intero mese lavorativo in presenza di prestazioni fissate o date in notturno che investano almeno 18 giorni al mese, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Della maggiorazione per il lavoro notturno sarà tenuto conto a tutti gli effetti contrattuali, esclusi gli aumenti periodici di anzianità.

Qualora il giornalista abbia prestato la sua opera alternativamente in orario diurno ed in orario notturno, la retribuzione base utile ai fini dell’applicazione delle norme contrattuali sarà quella risultante dalla media delle retribuzioni corrisposte negli ultimi dodici mesi, rispettivamente per il lavoro diurno e per il lavoro notturno, salvo quanto diversamente disposto dall’art.28.

 

ORARIO STENOGRAFI Art. 18

Il numero massimo delle ore lavorative per gli stenografi non può superare le sei ore, sia la notte che il giorno, intendendosi per lavoro notturno quello che termina dopo le ore 22,30.

In considerazione della particolarità delle funzioni dello stenografo la sesta ora del lavoro notturno, quando sia richiesta, sarà compensata con un ventiseiesimo della retribuzione mensile diviso per sei.

Restano fermi i massimi di orario eventualmente goduti sino alla data di entrata in vigore del presente contratto dagli stenografi in quanto costituiscano condizioni individuali di maggior favore.

Il lavoro compiuto dagli stenografi nei giorni non festivi oltre l’orario di categoria deve essere compensato con una maggiorazione del 50% se diurno e dell’80% se notturno, sulla cifra della retribuzione e in aggiunta alla stessa ragguagliata ad ora. Il ragguaglio si calcola dividendo la retribuzione mensile per ventisei e il quoziente ottenuto per sei, salvo i migliori trattamenti individuali in atto. Dal ragguaglio sono esclusi i compensi fissi eventualmente percepiti dallo stenografo per incarichi non attinenti strettamente alla sua prestazione stenografica. Agli stenografi si applica la settimana corta di cui all’art.7 fermo restando l’orario stabilito al primo comma del presente articolo.

 

GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE Art. 19

Giorni festivi

Sono considerati giorni festivi:

a)le domeniche; b)le tre festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno); c)le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, Lunedì di Pasqua, 15

agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e la ricorrenza del

Patrono della città in cui ha sede l’azienda giornalistica. Quest’ultima festività sarà spostata ad altro giorno, da stabilirsi fra le Organizzazioni competenti, quando la ricorrenza del Patrono coincida con altra festività infrasettimanale o nazionale.

Il giornalista che nelle festività di cui alle lettere b) e c) del presente articolo non presta la sua opera ha diritto:

quando la festività non coincida con la domenica, alla normale retribuzione mensile senza alcun altro compenso per la festività;

quando la festività coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della normale retribuzione mensile in aggiunta alla stessa.

Il giornalista che nelle festività predette (fatta eccezione per le festività del 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre) è chiamato a prestare la sua opera, ha diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile:

quando la festività non coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione dell’80%;

quando la festività coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione dell’80% oltre al normale compenso per il lavoro domenicale.

Nelle festività del 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre il giornalista non è tenuto a prestare la sua opera. Tuttavia il giornalista che eccezionalmente presti la sua opera in tali festività avrà diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile, ad 1/26° della stessa maggiorato del 260%.

Per effetto dell’applicazione della settimana corta, il giornalista ha diritto, oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività; restano ferme in quanto siano di miglior favore le condizioni aziendali riguardanti la materia.

Ferma restando la facoltà di chiamata in servizio da parte delle aziende, al giornalista che presti attività lavorativa nei giorni che non sono più festivi a seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni – San Giuseppe (19 marzo), Ascensione, Corpus Domini, San Pietro e Paolo (29 giugno), 4 novembre – verrà corrisposto, in aggiunta alla retribuzione mensile, 1/26° della stessa.

Il regime conseguente al ripristino per il comune di Roma della festività religiosa del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) disposto dal D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, risulta disciplinato dall’accordo 5 giugno 1986 (all. F). Nel caso in cui le festività soppresse coincidano con la domenica, il giornalista chiamato a dare la prestazione in tale giornata avrà diritto, oltre al normale compenso per il lavoro domenicale, a un ventiseiesimo della retribuzione mensile in aggiunta alla stessa.

Qualora si determini la coincidenza su di un’unica giornata di due festività soppresse, al giornalista che presta attività lavorativa nella suddetta giornata verrà riconosciuto, in aggiunta al trattamento economico previsto dal settimo comma, il godimento di un giorno di riposo retribuito da usufruire nel corso dell’anno, ovvero in alternativa, la corresponsione di 1/ 26° della retribuzione.

Riposo settimanale e lavoro domenicale

Ferme restando le disposizioni sul riposo domenicale e sul riposo compensativo a norma di legge, il giornalista chiamato a prestare la sua opera in domenica ha diritto ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55% in aggiunta alla retribuzione stessa, ovvero alla sola maggiorazione del 55% e al riposo compensativo (in aggiunta a quello derivante dalla settimana corta) se addetto alle redazioni che attualmente e abitualmente fruiscono di detto riposo compensativo.

La giornata di riposo compensativo non potrà coincidere con un giorno festivo. Le giornate festive di cui alle lettere b) e c) del presente articolo e quelle abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54, cadenti durante il periodo di trasferta daranno luogo alla corresponsione di un ventiseiesimo della retribuzione mensile o, se lavorate, al relativo trattamento economico.

Se la giornata di trasferta coincide con la domenica, al giornalista che in tale giorno non presti la sua opera, sarà concesso, a scelta dell’editore, un giorno di riposo compensativo o un compenso pari ad 1/26° della retribuzione mensile, sempreché delle giornate domenicali, cadenti nei periodi di trasferta, non sia stato espressamente tenuto conto con un compenso forfetario.

I compensi e le maggiorazioni di cui al presente articolo spettano qualunque sia il numero delle ore prestate nel giorno festivo, fermo restando che l’orario di massima in tale giorno è di sei ore.

Note a verbale

1. Le parti concordano che con l’attuale regime di riposi hanno comunque assolto l’obbligo di legge sul riposo settimanale.

2. L’indennità compensativa di cui al comma 15° dell’articolo 7 è ricompresa nella retribuzione da assumere a base di calcolo per la determinazione dei compensi da corrispondere in occasione del lavoro domenicale.

 

CALENDARIO DI USCITA DEI GIORNALI QUOTIDIANI

Art. 20

In relazione al vigente calendario di uscita dei giornali quotidiani e per tutta la durata del medesimo, ai giornalisti dipendenti da quotidiani del pomeriggio che il 16 agosto fossero chiamati a prestare la loro opera sarà corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/26° della stessa.

Ai giornalisti dipendenti da quotidiani del mattino che il 24 dicembre e il 31 dicembre fossero chiamati a prestare la loro opera sarà assicurato eguale trattamento.

Ai giornalisti dipendenti da agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che fossero chiamati a prestare la loro opera prima delle ore 18 del 16 agosto, dopo le ore 18 del 24 dicembre e del 31 dicembre, sarà corrisposto eguale trattamento.

Ai giornalisti di cui ai precedenti commi che fossero chiamati a prestare la loro opera nelle giornate del 16 agosto, 24 e 31 dicembre coincidenti con la domenica verrà riconosciuto il trattamento economico di cui al primo comma del precedente articolo 19, paragrafo «riposo settimanale e lavoro domenicale».

 

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI «GIOVANNI AMENDOLA» – I.N.P.G.I.

CASSA AUTONOMA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA INTEGRATIVA DEI GIORNALISTI ITALIANI – CASAGIT

Art. 21

L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) «Giovanni Amendola» attua la previdenza e l’assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei praticanti secondo le norme di legge e del presente contratto; in particolare eroga: il trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti; il trattamento in caso di disoccupazione, il trattamento in caso di infortunio; il trattamento di cassa integrazione guadagni; gli assegni familiari; il trattamento economico in caso di tubercolosi; altre forme assistenziali previste dallo Statuto, con esclusione di quelle di natura sanitaria.

I trattamenti di cui al precedente comma, sono altresì erogati ai pubblicisti che risultino iscritti all’Istituto in base alle disposizioni di cui all’art.76 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

In materia di contributi e prestazioni la FIEG e la FNSI assumono le determinazioni previste dall’art.3, secondo comma lett. b) del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 sulla base di specifici accordi sindacali.

La contribuzione straordinaria dovuta al fondo contrattuale con finalità sociale costituito con accordo 26 marzo 2009 e recepito in sede governativa con intesa 5 maggio 2009 è regolata dal punto 2 della suddetta intesa (allegato O).

L’editore tratterrà sulla retribuzione del giornalista professionista, del praticante e del pubblicista a tempo pieno nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, oltre i contributi imposti dalla legge a carico di quest’ultimo, il contributo contrattuale (in vigore dall’1-1-1956) di cui al comma successivo, nonché le rate dei prestiti concessi dall’INPGI ai giornalisti.

Il contributo contrattuale è fissato nell’aliquota del 3,60% della retribuzione.

Il contributo contrattuale di cui sopra è destinato dalla FNSI ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale; a tale fine, il relativo importo è versato – con le modalità di cui all’art.4 delle norme transitorie e di attuazione del presente contratto – dalle aziende alla Cassa Autonoma di Previdenza e Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT), costituita nel 1974 ad iniziativa della FNSI.

Analogo versamento sarà effettuato dall’INPGI per il contributo trattenuto sui trattamenti corrisposti ai pensionati.

Note a verbale

1. Eventuali variazioni della misura del contributo contrattuale, stabilite dalla FNSI d’intesa con il Consiglio di Amministrazione della CASAGIT, saranno comunicate alla FIEG per i relativi adempimenti delle aziende.

2. Ove la retribuzione annua (anche conseguente a più rapporti) del giornalista professionista risulti inferiore a quella annua minima del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, il contributo contrattuale (3,60%) va ragguagliato a tale retribuzione minima; l’eventuale conguaglio sarà richiesto direttamente dalla CASAGIT all’interessato, ai sensi del comma 2, punto 1 dell’art.7 del Regolamento.

Fondo di perequazione.

Al fine di tutelare le prestazioni previdenziali dei giornalisti pensionati e dei superstiti titolari di pensione di reversibilità è costituito presso l’Inpgi, su iniziativa della Federazione della Stampa, un Fondo di perequazione a contabilità separata. Le prestazioni del Fondo sono definite da apposito regolamento concordato tra Inpgi e Fnsi.

Per il finanziamento del Fondo, a partire dal gennaio 2010 l’editore tratterrà sulla retribuzione di ogni giornalista professionista, ai sensi dell’art. 1, e pubblicista con rapporto di lavoro ai sensi del primo comma dell’art.36, nonché di ogni giornalista professionista e pubblicista ex art. 2, 12 e 36 con retribuzione almeno pari a quella del redattore con più di trenta mesi di anzianità professionale (minimo tabellare più indennità di contingenza) un contributo mensile di € 5,00, che verserà all’INPGI con modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie.

 

MUTAMENTO DI MANSIONI, TRASFERIMENTO E DISTACCO Art. 22

Mutamento di mansioni

Il giornalista chiamato a sostituire temporaneamente altro giornalista appartenente a categoria superiore, ha diritto, per tutta la durata della sostituzione, alla differenza tra il minimo di stipendio della categoria di appartenenza e il minimo di quella del giornalista sostituito, fatta eccezione per il caso di sostituzione conseguente all’applicazione della settimana corta e per il caso di sostituzione dei capiservizio e capiredattore da parte dei vice.

Al di fuori delle ipotesi sopra previste, salvo che si tratti di sostituzione di personale assunto con il diritto alla conservazione del posto, il giornalista il quale disimpegni per 3 mesi consecutivi funzioni superiori a quelle antecedentemente esercitate ha diritto di ritenere definitiva la sua nuova destinazione.

Dalle disposizioni di cui al primo e secondo comma sono escluse le funzioni di direttore, condirettore e vicedirettore.

Trasferimento

Salvo patti contrari, il giornalista assunto per prestare servizio in un determinato comune non può essere trasferito in una sede che disti più di 40 km dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’art.4, e potrà considerare il trasferimento sul quale non concordi come causa di risoluzione del rapporto per fatto dell’editore. Il trasferimento ai sensi del presente comma deve essere comunicato al giornalista interessato con un preavviso di un mese.

Sul trasferimento quando non vi sia consenso dell’interessato sarà obbligatorio sentire il parere del comitato o fiduciario di redazione.

Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche ai giornalisti inviati all’estero che abbiano rapporto con una sola azienda dalla quale siano stati inviati all’estero nonché ai corrispondenti dall’estero.

In caso di trasferimento effettuato a termini del presente contratto o comunque accettato dal giornalista spetterà al medesimo il rimborso delle spese preventivamente concordate con l’editore per sé, per le persone di famiglia, per la mobilia ed il bagaglio, oltre ad un’indennità pari ad un mese e mezzo di retribuzione e 4 giorni di permesso retribuito. Tale disposizione non trova applicazione per i trasferimenti di sede entro i 40 km dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

La durata degli incarichi dei giornalisti inviati all’estero e dei corrispondenti in sedi estere è concordata al momento dell’assegnazione dell’incarico e può essere prolungata, anche più di una volta, con l’accordo delle parti, per un periodo non superiore a quello iniziale.

Qualora la durata non sia stata preventivamente concordata, l’incarico potrà – a richiesta dell’editore o del giornalista – essere sottoposto a termine di scadenza che – salvo diverso accordo tra le parti – non potrà essere inferiore a tre anni dalla richiesta.

Con effetto dall’1.1.1992 ai giornalisti inviati all’estero quali corrispondenti è riconosciuta agli effetti del presente contratto l’erogazione di un’indennità di residenza il cui importo sarà concordemente definito a livello aziendale. La predetta indennità è assorbita dai trattamenti di fatto già erogati ai giornalisti interessati per lo stesso o equivalente titolo.

La revisione periodica di tale indennità sarà operata secondo le previsioni di cui alla nota a verbale dell’art.10.

Distacco

In considerazione della specificità del lavoro giornalistico, il distacco, previsto dall’art.30 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, potrà essere utilizzato per comprovate esigenze produttive, organizzative o sostitutive verso testate edite da società controllate dalla stessa proprietà, su richiesta del direttore della testata interessata, e per un periodo non superiore a 24 mesi , salvo diverso accordo fra le parti.

Il distacco, che, salvo diverso accordo, deve avere un preavviso di almeno un mese, potrà essere prorogato oltre il termine di scadenza qualora ci sia il consenso del giornalista interessato.

Se il distacco comporta il trasferimento ad oltre 40 Km dalla sede di lavoro il giornalista interessato avrà diritto ad un preavviso di 2 mesi, ad un’indennità pari a 2 mensilità di retribuzione, a 2 giorni di permesso retribuito e, per la durata del distacco, ad un’equa indennità da definirsi in sede aziendale per la copertura delle maggiori spese emergenti.

Il giornalista che rientra nella testata di assegnazione dopo un distacco non inferiore a 12 mesi non potrà essere nuovamente distaccato, salvo suo consenso, prima che sia trascorso un periodo di almeno 8 mesi.

Non è consentito il distacco presso testate di aziende che abbiano personale giornalistico in Cigs.

 

FERIE – PERMESSI STRAORDINARI ASPETTATIVA – PERMESSI SINDACALI

Art. 23

I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vicedirettore, caporedattore, titolare o capo dell’ufficio di corrispondenza dalla Capitale, vice- caporedattore, caposervizio, redattore senior, vice-caposervizio, redattore esperto, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale, hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuito come segue:

ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale fino ad anni 5; trenta giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale di oltre 5 e sino a

15 anni;

trentacinque giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale di oltre 15 anni.

L’epoca delle ferie è stabilita di massima tra il 1° maggio e il 31 ottobre.

Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto al godimento di altrettanti giorni di ferie o al pagamento del relativo trattamento economico a scelta dell’editore.

Il godimento delle ferie retribuite, nella misura di un mese per ogni anno di servizio prestato, è garantito ai giornalisti professionisti di cui all’art.2 ed ai giornalisti di cui all’art.12.

Nel caso di richiamo in servizio dalle ferie il giornalista ha diritto al rimborso da parte dell’azienda delle spese sostenute.

Al giornalista che non abbia maturato l’anno di anzianità nel periodo normale di ferie, il godimento delle ferie medesime dovrà essere riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.

Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo, fermo restando quanto previsto nei Dlgs 8.4.2003 n. 66 e 19.7.2004 n.213, dovrà essere corrisposto al momento in cui il mancato godimento è certo e comunque non oltre il 31 dicembre. Il compenso sostitutivo sarà calcolato in base alla retribuzione ed ai compensi fissi percepiti continuativamente da almeno sei mesi.

Nel caso di cessazione del rapporto i giornalisti hanno diritto al compenso sostitutivo delle ferie per il periodo delle ferie maturate non godute.

Nel computo dei giorni di ferie non sarà tenuto conto, limitatamente a due giorni, del tempo occorrente per il trasferimento da e per l’estero del giornalista che intende fruire delle ferie in Italia.

Nota a verbale

Il periodo di malattia o infortunio non inferiore a 7 giorni, sopraggiunto durante il godimento delle ferie, ne interrompe il decorso.

Norma transitoria

Le ferie arretrate maturate dovranno essere usufruite dai giornalisti sulla base di programmi concordati aziendalmente con la gradualità richiesta dalla funzionalità redazionale e per periodi dislocati nell’arco dell’intero anno solare. In presenza di rilevanti quantità di ferie arretrate il programma di graduale godimento potrà essere articolato sull’arco di vigenza del presente contratto.

Permessi straordinari

Ai giornalisti professionisti di cui al primo comma che abbiano un’anzianità aziendale di almeno un anno saranno concessi in aggiunta alle ferie permessi straordinari retribuiti per complessivi 5 giorni lavorativi all’anno, frazionabili anche in mezze giornate lavorative. I permessi straordinari richiesti dai giornalisti e non goduti per esigenze aziendali nel corso dell’anno di competenza potranno essere recuperati nell’anno successivo.

Aspettativa

Al giornalista, che ne faccia richiesta per giustificati motivi, sarà concesso, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, un periodo di aspettativa non superiore a sei mesi senza retribuzione.

Il giornalista ha diritto dopo sette anni di anzianità aziendale ad usufruire di un solo periodo di aspettativa di sei mesi non retribuito nell’ambito del quale non potrà svolgere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali dell’azienda alla quale appartiene.

Ai giornalisti che fossero chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali, regionali o provinciali si applica l’art.31 della legge 20 maggio 1970 n.300.

Il periodo di aspettativa verrà considerato come trascorso in servizio agli effetti dell’anzianità quando all’atto della concessione il giornalista abbia almeno due anni di anzianità di servizio.

Permessi sindacali

Ai giornalisti che ricoprono cariche negli organi previsti dagli statuti della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e delle Associazioni regionali di stampa federate o che risultino delegati ai congressi della categoria oppure incaricati delle trattative sindacali ovvero membri della Commissione di cui all’art.47 saranno concessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni.

Permessi per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni saranno concessi ai giornalisti che fanno parte degli organi direttivi dell’INPGI, della Casagit, del Fondo complementare e degli Ordini professionali ed ai componenti della Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale in occasione delle riunioni dei medesimi. Tali permessi saranno retribuiti nei limiti di 20 giorni all’anno ad esclusione dei componenti la Commissione esaminatrice per le prove di idoneità professionale.

 

MATRIMONIO E MATERNITÀ Art. 24

Ai giornalisti che contraggono matrimonio è dovuto in occasione delle nozze un congedo matrimoniale retribuito di 20 giorni. Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino volontariamente a tutto o a parte di detto permesso.

È in facoltà del giornalista che contragga matrimonio di chiedere la risoluzione del rapporto di impiego con il pagamento delle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva del preavviso).

Uguale facoltà è accordata alla giornalista che si dimetta in caso di gravidanza o a seguito di parto.

Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio le giornaliste hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepiscono dall’INPGI o da altri istituti previdenziali per atti di previdenza ai quali l’azienda è tenuta per disposizione di legge.

A particolare tutela della salute nella maternità, dall’inizio del periodo di gravidanza è diritto della giornalista (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.

Per quant’altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.

 

MALATTIA ED INFORTUNIO Art. 25

In caso di infortunio o malattia riconosciuta, al direttore, condirettore, vicedirettore, caporedattore, titolare o capo dell’ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice- caporedattore, caposervizio, redattore senior, vice-caposervizio, redattore esperto, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore con meno 30 mesi di anzianità professionale, ai collaboratori di cui all’art.2, ai corrispondenti di cui all’art.12, non in prova, sarà conservato il posto sino alla raggiunta idoneità al lavoro con corresponsione della retribuzione intera per i primi 9 mesi di assenza e di metà di essa per i successivi 9 mesi. Il trattamento economico di cui sopra cesserà qualora il giornalista con più periodi

di malattia raggiunga in complesso durante 24 mesi consecutivi un periodo di assenza di 18 mesi.

Il trattamento economico di cui al 1° comma troverà nuova applicazione qualora, dopo il periodo di assenza di 18 mesi, il giornalista abbia prestato effettiva attività lavorativa per un periodo di 12 mesi.

L’assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata immediatamente salvo casi di giustificato impedimento. A richiesta dell’azienda il giornalista è tenuto ad esibire il certificato medico.

L’azienda ha diritto di far controllare, ai sensi dell’articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n.300, l’idoneità al lavoro del giornalista da parte di enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico.

In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro del giornalista constatata dagli enti ed istituti di cui sopra, l’azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al giornalista il trattamento di liquidazione stabilito dal presente contratto (trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva del preavviso).

Il periodo di malattia è computato nella determinazione dell’anzianità a tutti gli effetti.

In caso di malattia o infortunio per causa di lavoro sarà conservata la retribuzione per il periodo di un anno.

 

SERVIZIO MILITARE Art. 26

La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva dà diritto al giornalista alla conservazione del posto senza percezione di stipendio né assegni di qualsiasi natura per tutta la durata della ferma. Il periodo di tempo passato sotto le armi per servizio di leva viene computato ai fini dell’anzianità.

In caso di richiamo alle armi il trattamento sarà quello stabilito dalle norme di legge.

 

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO Art. 27

1) Indennità sostitutiva del preavviso

In caso di risoluzione del rapporto costituito ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente contratto e non determinata per fatto o per colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, il giornalista ha diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso stabilita nelle seguenti misure:

a) 13 mesi di retribuzione per il direttore, il condirettore, il vice direttore;

b) 10 mesi di retribuzione per il redattore capo, il corrispondente da Roma e il capo dell’ufficio romano di corrispondenza;

c) d) e) 9 mesi di retribuzione per il vice capo redattore; 8 mesi di retribuzione per il capo servizio e redattore senior; 7 mesi di retribuzione per tutti gli altri giornalisti, anche residenti all’estero.

Le predette misure stabilite per l’indennità di mancato preavviso sono aumentate di una mensilità per i giornalisti che abbiano un’anzianità di servizio superiore a venti anni.

Per l’elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale che si esplica nell’ambito dell’area direzionale, il rapporto di lavoro intercorrente con il direttore, condirettore e vicedirettore, in quanto figure apicali regolate dall’art.6, può essere risolto dall’azienda anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo.

In tal caso verrà corrisposto un indennizzo fino a un massimo di 12 mesi di retribuzione in aggiunta all’indennità sostitutiva del preavviso di cui alla lettera a).

Il giornalista, tranne i casi previsti dall’art.32, non potrà abbandonare l’azienda senza dare un preavviso di due mesi. L’inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere un’indennità equivalente all’importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del giornalista.

Dichiarazione a verbale

Le parti dichiarano di aver inteso convenire che, data la particolare natura del rapporto di lavoro giornalistico, in caso di recesso per «giustificato motivo» ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604 da parte dell’editore, è da escludersi, così come per il passato è sempre stata esclusa, la possibilità di un periodo di preavviso lavorato per il giornalista professionista e che quindi, nel caso predetto, oltre al trattamento di fine rapporto di cui al paragrafo successivo, è dovuta, a totale tacitazione di ogni competenza per cessazione del rapporto, l’indennità sostitutiva del preavviso nella misura integrale ed inderogabile stabilita dall’art.27 del contratto nazionale di lavoro, qualunque sia – superato l’eventuale periodo di prova – l’anzianità di servizio del giornalista professionista. Con la corresponsione delle predette indennità il rapporto si intende risolto a tutti gli effetti dalla data della comunicazione della disdetta da parte dell’editore.

Norma integrativa

In adempimento di quanto previsto dall’accordo ministeriale 5 maggio 1985, in base al quale il Ministero del Lavoro si impegnava a convocare le parti entro il 31 maggio 1985 per la definizione di una nuova disciplina dell’indennità fissa di cui alla nota a verbale dell’art.27 del CNLG 8 luglio 1982 e delle indennità di cui al 1° e 3° comma dell’art.33 del presente contratto, la FIEG, l’Associazione Sindacale Intersind – che ha recepito il presente contratto con convenzione in data 25 giugno 1985 – e la FNSI hanno stipulato il 15 luglio 1985 l’accordo riportato nell’allegato G (pag. …..).

Pertanto, a decorrere dal 1° dicembre 1985 in tutti i casi di risoluzione del rapporto previsti dall’art.3 dell’Accordo anzidetto si applicherà la disciplina stabilita dall’Accordo medesimo.

Per quanto concerne gli interventi da adottare per la copertura finanziaria al 31/12/1995 della gestione speciale di cui al predetto accordo, trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera L) dell’accordo ministeriale 16 novembre 1995, al punto 5) dell’accordo 4 giugno 1998 e all’accordo 24 febbraio 2001, paragrafo “Fondo ex-fissa” riportate nell’allegato L.

2) Trattamento di fine rapporto

In caso di risoluzione del rapporto costituito ai sensi degli artt.1 e 2 del presente contratto il giornalista ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

 

Art. 28

Per il calcolo del trattamento di fine rapporto si applicano le norme della legge 29 maggio 1982, n.297.

Nella retribuzione valida ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto saranno computati i compensi speciali percepiti da almeno sei mesi consecutivi per incarichi giornalistici di carattere continuativo, e per i titolari, i capi ufficio ed i redattori addetti agli uffici di corrispondenza all’estero l’indennità di residenza limitatamente alla aliquota del 40% del suo ammontare.

Quando la cessazione del rapporto di lavoro giornalistico avvenga per licenziamento o per morte del prestatore d’opera lo stipendio ed ogni altro assegno mensile fisso cessano con la fine del mese nel quale siano avvenuti il licenziamento o la morte.

Quando la risoluzione del rapporto dipenda da dimissioni la retribuzione cessa alla data delle dimissioni.

Il trattamento di fine rapporto e l’indennità di mancato preavviso devono essere versati non oltre otto giorni dalla data della cessazione del rapporto.

In caso di controversia sull’ammontare della liquidazione l’editore verserà al giornalista entro i termini di cui al comma precedente, la parte non contestata del trattamento dovuto.

In difetto di pagamento nel termine sopra indicato l’editore, trascorsi i trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto, è tenuto a corrispondere l’interesse del 12% annuo, comprensivo dell’interesse legale, sulla parte che non poteva essere ragionevolmente contestata.

Nota a verbale

Entro il 30 giugno di ogni anno l’azienda consegnerà a ciascun giornalista il prospetto relativo all’entità del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell’anno precedente.

 

COMPENSI FISSI Art. 29

Si intendono per compensi fissi quelli corrisposti al giornalista per incarichi speciali aventi carattere di continuità svolti al di fuori dell’orario di lavoro, fatta eccezione per quelli corrisposti per incarichi che per la loro stessa natura debbano necessariamente esplicarsi durante l’orario stesso.

Tra i compensi fissi, ai fini del presente articolo, rientra l’indennità di residenza eventualmente concessa ai titolari, ai capi uffici e ai redattori addetti agli uffici di corrispondenza all’estero, limitatamente all’aliquota del 40% del suo ammontare. Se in costanza di rapporto tali compensi fissi vengono a cessare, saranno dovute al giornalista, in base all’entità dei compensi stessi, un’indennità equipollente al trattamento di fine rapporto calcolato secondo le disposizioni della legge 29 maggio 1982, n. 297 nonché un’indennità di importo pari alla metà di quella prevista dal primo paragrafo dell’art.27.

 

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA E CESSAZIONE Art. 30

I trasferimenti di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici che ai sensi degli artt.2 e 18 della legge 5 agosto 1981, n.416 debbono essere comunicati al Servizio dell’editoria, saranno comunicati dall’editore o dal suo legale rappresentante ai giornalisti dipendenti tramite il comitato o il fiduciario di redazione almeno 48 ore prima della pubblicazione sulle testate delle comunicazioni previste dalla richiamata legge. L’atto di cessione del settore tipografico dell’azienda concluso dall’editore deve essere comunicato al corpo redazionale con sufficiente anticipo rispetto alla sua esecuzione.

Nel caso di passaggio di proprietà dell’azienda i diritti acquisiti dal giornalista si intendono riconosciuti dal nuovo proprietario. Il passaggio non determina il diritto del giornalista di ottenere la liquidazione, salvo ricorrano i casi di cui all’art.32.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di mutamento della gestione dell’azienda che comporti per il subentrante l’utilizzo della testata.

Nel caso di cessazione dell’azienda per qualsiasi causa competono al giornalista le indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso).

 

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE Art. 31

Nel caso di morte del giornalista l’editore sarà tenuto a versare immediatamente al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del giornalista, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, un’indennità pari a quelle che sarebbero spettate al giornalista in caso di licenziamento nel giorno della morte (trattamento di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso).

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente l’indennità sarà attribuita secondo le norme della successione.

 

LEGITTIMI MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO Art. 32

Nel caso di sostanziale cambiamento dell’indirizzo politico del giornale ovvero di utilizzazione dell’opera del giornalista in altro giornale della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da menomare la dignità professionale del giornalista, questi potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso).

Uguale diritto spetta al giornalista al quale, per fatti che comportino la responsabilità dell’editore, si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità.

 

LIMITI DI ETÀ Art. 33

Il giornalista che abbia raggiunto il 60° anno di età ed un’anzianità di servizio presso la stessa azienda di almeno tre anni, ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con il pagamento delle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso).

Ove, dopo tale risoluzione, egli fosse riassunto presso la stessa azienda giornalistica, conserverà il diritto al trattamento previsto dal contratto giornalistico; peraltro, in caso di risoluzione del nuovo rapporto non dovuta a fatto o a colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, egli avrà diritto a conseguire il trattamento di fine rapporto (vedasi anche allegato G) previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 per il servizio prestato durante il nuovo rapporto, oltre ad un’indennità d’importo pari ad un sesto di quella prevista dal primo paragrafo dell’art.27.

L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65esimo anno di età.

Fermo restando per i prepensionamenti l’applicabilità dell’art.37 della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, l’azienda nei casi di crisi aziendale per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del Protocollo di consultazione sindacale (allegato D), che comportino la richiesta dello stato di crisi ai sensi degli art.35 e seguenti della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un’anzianità contributiva previdenziale di 35 anni e risultino in possesso del seguente requisito anagrafico:

2009 anni 59 2010 anni 60 2011 anni 60 2012 anni 60 2013 anni 61 2014 e seguenti anni 62

 

COMITATO DI REDAZIONE Art. 34

Nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, viene istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).

È compito del comitato di redazione:

a) mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i giornalisti professionisti e pubblicisti e i praticanti dipendenti dall’azienda;

b) controllare l’applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per l’osservanza delle norme di legislazione sociale;

c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti;

d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione – con particolare riferimento a quanto previsto dall’art.4 (situazione occupazionale) – anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l’utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti (con esclusione di quelli afferenti le qualifiche apicali di cui all’art.6 e di quelli determinati da giusta causa così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Di essi verrà data tempestiva comunicazione al Cdr), i mutamenti e l’assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l’organizzazione dei servizi anche con riferimento all’autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore.

Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista;

e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell’azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti.

Affinché il comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l’editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare.

Il comitato di redazione ha 72 ore dal ricevimento dell’informativa per esprimere i propri pareri.

In ogni caso per l’applicazione del comma d) avranno luogo incontri con periodicità quindicinale tra direttore e comitato di redazione.

In relazione al disposto del comma e) il direttore, un rappresentante dell’editore e il comitato di redazione, integrato da un rappresentante dei giornalisti di ogni servizio e delle redazioni decentrate che non fossero già rappresentate nel comitato di redazione, si riuniranno, almeno bimestralmente, per l’esame dei sopra specificati problemi e anche al fine di favorire una più intensa collaborazione dei giornalisti allo sviluppo delle imprese.

In coincidenza con il deposito del bilancio consuntivo annuale presso la Camera di Commercio, l’editore procede ad illustrarne i contenuti al comitato di redazione consegnandone la copia.

L’azienda comunicherà al comitato di redazione la richiesta di dichiarazione di stato di crisi ai sensi dell’art.35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 relativa al settore poligrafico.

Per la consultazione sindacale nei casi di crisi aziendale per i quali l’editore intende richiedere l’applicazione delle norme di cui agli artt. 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Cassa Integrazione Guadagni) si applica la procedura di cui all’allegato protocollo D).

Il comitato di redazione, a richiesta del singolo giornalista dipendente che ravvisi un pregiudizio alla propria funzione professionale, potrà, con carattere non vincolante, esprimere pareri e formulare proposte integrative al direttore in tema di completezza dell’informazione anche in riferimento ai servizi di cronaca.

Nei gruppi editoriali che pubblicano più testate (quotidiani, periodici, agenzie di informazione) può essere istituito un coordinamento sindacale dei comitati di redazione con il compito di tutelare la corretta applicazione delle norme contrattuali sull’autonomia delle singole testate, anche in relazione agli investimenti, ai piani editoriali, alle innovazioni tecnologiche. A tale fine sono previsti tra il coordinamento e l’editore incontri con periodicità almeno trimestrale; per questi incontri, oltre che per ogni trattativa sindacale di gruppo, i coordinamenti fruiranno dei permessi sindacali previsti dall’art.23. Il comitato di redazione è costituito da tre membri, eletti dall’assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto i giornalisti professionisti e i praticanti.

Se il numero dei giornalisti professionisti e praticanti è inferiore a 10, in luogo del comitato di redazione sarà eletto un fiduciario con compiti identici a quelli del comitato di redazione.

Il comitato di redazione sarà integrato a tutti gli effetti:

– da un fiduciario professionista della redazione o dell’ufficio di corrispondenza dalla Capitale composto da almeno 5 professionisti;

– da un fiduciario professionista delle redazioni decentrate o degli uffici di corrispondenza composti da almeno 10 giornalisti con diritto di voto;

– da un fiduciario professionista eletto congiuntamente dalle redazioni decentrate e dagli uffici di corrispondenza composti ciascuno da meno di 10 giornalisti con diritto di voto;

– da un fiduciario pubblicista eletto dai corrispondenti, dai collaboratori fissi e dai pubblicisti part-time delle redazioni centrali, decentrate e degli uffici di corrispondenza.

Nelle aziende editrici di periodici i giornalisti pubblicisti godono dell’elettorato attivo e passivo. In quelle aziende le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicisti, la maggioranza del comitato di redazione potrà essere costituita da giornalisti pubblicisti. Nei periodici le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicisti e che non abbiano il numero di redattori sufficiente per costituire un comitato di redazione, il fiduciario potrà essere un giornalista pubblicista.

Nel caso in cui un’azienda editrice di periodici pubblichi più testate, i rappresentanti sindacali per l’esercizio dei compiti specificatamente inerenti le singole testate saranno eletti, per ognuna di esse, con i seguenti criteri: uno per le testate da 6 a 30 giornalisti; due per le testate da 31 a 60; tre per le testate con oltre 60 professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti.

Per l’esercizio dei compiti del presente articolo che abbiano riflessi di carattere generale sui giornalisti dipendenti dell’azienda, sarà costituito tra i rappresentanti 37

sindacali delle singole testate un organismo unico aziendale. Il predetto organismo sarà composto di tre membri nelle aziende con meno di 200

giornalisti dipendenti. Nel caso in cui un’azienda pubblichi, oltre ad un quotidiano, altro giornale, in

aggiunta al comitato di redazione o fiduciario per la testata principale sarà eletto un altro comitato di redazione per ogni altra testata avente più di 25 giornalisti professionisti e praticanti. In questi casi il comitato di redazione potrà essere unitario. Per le testate con un numero di giornalisti professionisti e praticanti compreso fra 6 e 25 saranno invece eletti altrettanti fiduciari che entrano a far parte del comitato di redazione della testata principale.

La nomina del comitato di redazione, del fiduciario, dei rappresentanti dei servizi, deve essere notificata all’editore dall’Associazione regionale di stampa. Il comitato di redazione, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi durano in carica due anni. I componenti del comitato, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi uscenti possono essere rieletti.

Note a verbale

1. La FNSI si riserva di dare informazione alla FIEG del regolamento di elezione degli organismi sindacali aziendali che si propone di elaborare, d’intesa con le Associazioni regionali di stampa, durante la validità del presente contratto.

2. La FIEG e la FNSI, ferme restando le previsioni normative dell’articolo, si impegnano – nel corso di vigenza contrattuale – ad operare una più razionale collocazione sistematica dei relativi contenuti.

3. Qualora in sede aziendale dovessero insorgere particolari problematiche relative alla composizione della rappresentanza sindacale nelle aziende editrici di periodici che editano più testate con un organico complessivo di giornalisti dipendenti inferiore a 30 unità le parti si incontreranno per esaminare i relativi aspetti.

Comunicati sindacali

Nell’ambito della funzione informativa dei giornali quotidiani, dei periodici, delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa e delle emittenti radiotelevisive private comunque collegate ad aziende editoriali, si consente all’impegno di pubblicare i comunicati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, delle Associazioni regionali di stampa e dei comitati di redazione secondo i seguenti criteri territoriali:

– i comunicati della Federazione Nazionale della Stampa Italiana sui mezzi di informazione di tutto il territorio nazionale;

– i comunicati delle Associazioni regionali di stampa sui mezzi di informazione delle rispettive giurisdizioni territoriali.

Il comitato di redazione e il coordinamento dei comitati possono chiedere almeno tre ore avanti la chiusura della prima edizione al direttore, o a chi lo sostituisce, l’inserimento dei loro comunicati sulle pubblicazioni dell’azienda. L’eventuale dissenso sull’opportunità della pubblicazione sarà risolto dal rappresentante statutario dell’Associazione regionale della stampa o, per quanto concerne le agenzie di stampa, della FNSI.

Tali comunicati dovranno contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi ai problemi sindacali dei giornalisti. Il sindacato del direttore del giornale, sul contenuto di tali comunicati, dovrà limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità di fronte alla legge.

Per quanto riguarda i giornali periodici a contenuto politico-informativo e a diffusione nazionale la pubblicazione dei comunicati sindacali, nell’ambito di quanto previsto dai precedenti commi, dovrà essere richiesta nei tempi tecnici consentiti dalla chiusura del giornale.

Tutela sindacale

I componenti del comitato di redazione, i fiduciari e i rappresentanti dei servizi nonché delle redazioni decentrate e degli uffici di corrispondenza non possono essere licenziati o trasferiti, in difetto di loro consenso, senza il nulla osta dell’Associazione regionale di stampa.

Tale nulla osta verrà rilasciato entro il termine perentorio di 8 giorni dalla notifica della richiesta quando il provvedimento non dipenda dall’attività sindacale svolta.

In caso di dissenso la Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art.47 dovrà pronunciarsi entro quaranta giorni dalla denuncia del dissenso.

La tutela prevista dai commi precedenti è estesa ai dirigenti delle Associazioni regionali e interregionali di stampa, nonché ai componenti del consiglio nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in quanto delle suddette cariche o funzioni sia stata data preventiva formale notifica alla Federazione Italiana Editori Giornali.

Analoga tutela spetterà ai membri della Commissione di cui all’art.47, sempre che i nomi dei membri che rappresentano i giornalisti siano stati notificati preventivamente alla Federazione Italiana Editori Giornali.

La tutela prevista dal presente articolo dura fino ad un anno dopo la cessazione dell’incarico.

Rappresentanti per la sicurezza

La relativa materia è di disciplina dell’allegato Q.

 

PRATICANTI Art. 35

Presso i giornali quotidiani, presso le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa a diffusione nazionale, presso i periodici a diffusione nazionale, possono essere assunti come praticanti coloro che abbiano i requisiti richiesti dagli ordinamenti della professione giornalistica, in ragione di un praticante su 10 redattori o frazione di 10 fino a 100 redattori, e in ragione di un praticante ogni 25 redattori o frazione di 25 al di sopra dei 100 redattori. Eventuali deroghe agli indicati limiti di assunzione dei praticanti, previa informazione alle Associazioni territoriali competenti e alla FIEG, saranno concordate fra direttore, direzione aziendale e comitato di redazione e comunicate alla Commissione nazionale paritetica di cui all’art.4.

L’assunzione del praticante dovrà essere comunicata dall’editore all’Associazione di stampa della regione dove ha sede il giornale, al Consiglio Regionale dell’Ordine, alla CASAGIT e alla Commissione nazionale paritetica di cui all’art.4, con lettera raccomandata entro 10 giorni; entro lo stesso termine di 10 giorni dovrà essere comunicata dall’editore all’Associazione anche l’eventuale cessazione del rapporto. Il praticante è tenuto ad informare l’azienda dell’avvenuta modifica della sua posizione amministrativa presso l’Ordine professionale con particolare riferimento a retrodatazione di iscrizione, riconoscimento di periodi di praticantato non comunicati all’atto dell’assunzione ecc. All’atto dell’assunzione i praticanti dovranno esibire all’editore la prova documentata del periodo di pratica giornalistica eventualmente svolta presso altri editori di giornali quotidiani, presso agenzie di informazioni quotidiane per la stampa a diffusione nazionale o aziende editrici di periodici, come indicato nel primo comma del presente articolo, corredandola del certificato di iscrizione all’albo professionale dei giornalisti – registro praticanti. Ai fini della più compiuta formazione professionale, il praticante sarà:

impiegato a rotazione in più servizi redazionali e anche presso redazioni decentrate – previo rimborso delle spese concordate – e, comunque, assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale;

affidato alla guida di un capo servizio o di persona dallo stesso delegata.

In nessun caso potranno essere affidate mansioni direttive a praticanti.

Forme integrative di formazione professionale del praticante potranno essere attuate in sede dalle aziende o utilizzando qualificate strutture formative esterne private e pubbliche. A tal fine le aziende esaminano eventuali proposte del C.d.R.

Sulla base delle indicazioni fornite dai direttori le aziende informeranno i comitati di redazione dei criteri adottati per la selezione dei praticanti da assumere, tenuta presente anche la posizione di coloro che già collaborano con l’azienda.

I praticanti hanno diritto al seguente trattamento:

a) ad un periodo di prova di durata non superiore a sei mesi;

b) ad un equo compenso mensile non inferiore ai minimi fissati dalle tabelle allegate al presente contratto (pag…..). Oltre ai minimi predetti sarà corrisposta l’indennità di contingenza;

c) all’applicazione degli artt.3 e 7;

d) alla 13a mensilità nella misura e con le modalità previste dall’art.15; e) alla maggiorazione, in quanto dovuta, prevista dall’art.17 per il lavoro notturno; f) ai compensi e alle maggiorazioni previste dall’art.9 per il lavoro prestato; g) ad un periodo annuale di ferie di 24 giorni lavorativi;

h) a permessi retribuiti per il tempo necessario a sostenere le prove per l’idoneità professionale prevista dagli ordinamenti sulla professione giornalistica. Tali permessi non potranno essere inferiori a 5 giorni in occasione delle prove orali;

i) a permessi per il tempo necessario a seguire i corsi di formazione o i seminari promossi dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali ed interregionali dell’Ordine dei giornalisti che rilasceranno la certificazione di frequenza, nonché a permessi retribuiti per complessivi giorni 8 per seguire i corsi di preparazione agli esami di idoneità professionale promossi dal Consiglio Nazionale dell’Ordine;

l) ad un congedo matrimoniale di 15 giorni;

m) alla conservazione del posto per tre mesi nei casi di infortunio o malattia. Durante il primo mese avranno diritto all’intera retribuzione e per i successivi due mesi a metà della stessa;

n) all’applicazione delle disposizioni di legge nel caso di chiamata o richiamo alle armi;

o) ad un termine di preavviso di un mese in caso di licenziamento non dovuto a fatto o a colpa tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In mancanza di preavviso sarà loro dovuta un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Avranno inoltre diritto al trattamento di fine rapporto secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297;

p) in caso di dimissioni, il praticante non potrà abbandonare l’azienda senza dare il preavviso di un mese. L’inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere una indennità equivalente all’importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del praticante. Spetterà comunque al praticante il trattamento di fine rapporto di cui al precedente punto;

q) in caso di trasferimenti di sede ad un’indennità pari ad un mese di retribuzione.

Il praticante avrà diritto al trattamento contrattuale dovuto ai giornalisti professionisti dal giorno in cui darà comunicazione scritta all’azienda dell’avvenuto superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale.

Il periodo di servizio prestato dal giornalista professionista nell’azienda, quale praticante, sarà computato agli effetti dell’indennità di licenziamento, dell’indennità redazionale, delle ferie e dei permessi straordinari.

Stages formativi

Azienda e direttore forniranno informativa ai comitati di redazione sul numero degli stagisti, l’ambito temporale del loro utilizzo ed il percorso formativo da realizzare. Gli stagisti dovranno essere impiegati per le finalità formative degli stages.

 

PUBBLICISTI Art. 36

Ai pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali si applica il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell’art.1 del presente contratto con esclusione e del trattamento previdenziale integrativo di cui all’allegato G salvo quanto previsto dall’art.11 dello stesso allegato.

L’editore è tenuto a notificare alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art.4 i nominativi dei pubblicisti dipendenti che prestano attività giornalistica secondo quanto previsto dal comma precedente e a rilasciare agli interessati l’attestazione – necessaria ai fini professionali – che gli stessi svolgono attività giornalistica quotidiana alle sue dipendenze, con orario pieno e con il trattamento contrattuale stabilito per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell’art.1 del presente contratto. Il giornalista pubblicista, superato l’esame professionale, mantiene la qualifica e le mansioni già precedentemente riconosciutegli.

Nota a verbale

I regimi dei minimi tabellari per i pubblicisti a tempo pieno e con esercizio esclusivo dell’attività giornalistica trovano applicazione secondo gli importi definiti per i giornalisti professionisti di cui al 1°comma dell’art.1 del contratto. A tal fine i mesi di anzianità professionale per l’individuazione del minimo tabellare sono computati con riferimento ai mesi di iscrizione all’elenco dei pubblicisti dell’albo dei giornalisti.

Pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza

L’instaurazione di rapporti di lavoro giornalistico, con le modalità e i limiti di cui al presente paragrafo, è consentita soltanto con giornalisti pubblicisti che – esercitando ai sensi dell’art.1 della legge professionale 3.2.1963, n. 69, altre professioni o impieghi – prestano quella giornalistica, anche non quotidiana, nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza – esclusi quelli di cui al punto b) dell’art.5 – di quotidiani, agenzie quotidiane per la stampa e di periodici in ragione di:

due pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi un redattore professionista, ovvero tre pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi due o più redattori professionisti;

quattro pubblicisti per ogni ufficio di corrispondenza di cui al punto d) dell’art.5; due pubblicisti per gli altri uffici di corrispondenza.

Ai pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza il presente contratto si applica con le seguenti modalità e limiti:

a) si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 (1° paragrafo), 6, 8, 9, 10 (limitatamente al 1° e 2° comma), 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 28 (per quanto di ragione), 29 (per quanto di ragione), 30, 31, 32, 33 (per quanto di ragione), 34, 38, 40, 42, 47, 50, 51 e 52 nonché, per quanto di ragione, le norme di cui agli allegati;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1996 i pubblicisti hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuite pari a:

– ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale fino a cinque anni;

– trenta giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale di oltre cinque anni. Per quanto riguarda l’aspettativa ed i permessi sindacali, le festività cadenti nel periodo delle ferie ed il compenso sostitutivo per le ferie non godute, valgono le

corrispondenti norme di cui all’art.23. Al pubblicista che occasionalmente sia chiamato a dare nella stessa giornata, oltre

alla normale prestazione, altra prestazione piena per una differente testata dello stesso editore, è dovuto un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 20%;

c) la risoluzione del rapporto, quando non avvenga per fatto o per colpa del pubblicista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto stesso, dà diritto ad un preavviso da parte dell’editore di tre mesi se il pubblicista non ha superato i cinque anni di anzianità aziendale e di quattro mesi se egli ha superato i cinque anni di anzianità aziendale nonché alla corresponsione del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297. Il pubblicista, tranne i casi previsti dall’art.32, non potrà abbandonare l’azienda senza dare un preavviso di tre mesi. L’inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere un’indennità equivalente all’importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione. In caso di dimissioni del pubblicista dovrà essere corrisposto dall’editore soltanto il trattamento di fine rapporto;

d) l’orario settimanale di lavoro dei pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza non deve risultare inferiore alle 18 ore e superiore alle 24 ore ripartite secondo gli obblighi specificatamente concordati per l’attività impegnata;

e) il pubblicista operante nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza ha diritto ad una retribuzione mensile – ivi comprese, in quanto di ragione, le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima – non inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto (pag…….. ) e con riferimento all’orario settimanale massimo di 24 ore ed in proporzione agli orari settimanali inferiori. Fino al 31 marzo 2011 il pubblicista ha diritto per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda ad una maggiorazione del 6% calcolata sulla retribuzione minima di cui al comma precedente riferita all’orario settimanale di 18 ore. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all’art.13. A decorrere dal 1° aprile 2011 il regime delle maggiorazioni è regolato dalla successiva lettera f).

f) Il pubblicista operante nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza ha diritto ad una maggiorazione calcolata sulla retribuzione minima di cui alla precedente lettera riferita all’orario settimanale di 18 ore e fino ad un massimo di 15 maggiorazioni.

La maggiorazione sarà pari al 6% e maturerà:per le prime tre maggiorazioni per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda;per le maggiorazioni successive alla terza per ogni triennio di anzianità maturato presso la stessa azienda. La maggiorazione verrà calcolata sulla retribuzione minima di cui sopra e in vigore al momento della maturazione. Gli importi così ottenuti non saranno soggetti a future rivalutazioni.

La maggiorazione verrà corrisposta dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio ovvero il triennio di anzianità. Le maggiorazioni maturate alla data del 31 marzo 2011 vengono congelate in cifra fissa sui valori in atto a tale data ed il relativo numero concorre, unitamente a quelle maturande, al raggiungimento dei limiti previsti dal primo e secondo comma.

Norma transitoria

Qualora alla data del 31 marzo 2011 risulti maturato un numero di maggiorazioni pari o superiore a 3, la successiva verrà a maturazione decorsi 3 anni dalla maturazione dell’ultima maggiorazione.

Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto sono regolati dalle norme di legge.

Nota a verbale

Per i rapporti di lavoro instaurati anteriormente all’1.1.1981 l’anzianità di servizio utile per gli aumenti periodici è quella maturata a partire dalla suddetta data.

Pubblicisti collaboratori fissi

Ai pubblicisti che prestano la loro opera di collaboratori fissi ai sensi dell’art.2 del presente contratto, spetta il trattamento retributivo previsto dall’art.2 e quello normativo previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente.

 

AGENZIE DI INFORMAZIONI PER LA STAMPA Art. 37

Nelle agenzie di stampa l’editore, con riferimento alla lettera e) dell’art.34, fornirà al comitato di redazione l’informazione sui criteri che ispirano l’attività commerciale delle agenzie e sulle iniziative conseguentemente assunte.

Le agenzie di informazioni quotidiane costituite all’interno dei gruppi editoriali devono operare con la caratteristica di testata autonoma ed applicare ai giornalisti dipendenti di cui all’art.11 la maggiorazione di agenzia prevista dall’ultimo comma dell’art.10.

 

ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 38

Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale, e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti – o i loro aventi causa indicati nell’art.4 del Regolamento di attuazione di cui al successivo art.41 – ai quali è applicato il presente contratto e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di redattore, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:

per il caso di morte € 92.962,24;

per il caso di invalidità permanente totale € 108.455,95;

per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa.

L’indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Al verificarsi dell’evento nelle stesse epoche sopra precisate, l’indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.

Se al momento dell’evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall’art.4 del predetto regolamento di attuazione, l’indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, è maggiorata del 10% per l’altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa.

Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista, per il praticante e, con decorrenza 1 gennaio 2009 per il giornalista pubblicista, di cui al primo e secondo paragrafo dell’art.36, ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro suddetto.

Identico trattamento spetterà a partire dal 1° gennaio 2009, nella misura ridotta del 50%, anche ai giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore e per i quali non sia stata già accesa altra posizione assicurativa presso l’Inpgi.

L’importo dell’indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell’ipotesi di responsabilità per colpa.

Note a verbale

1) la FIEG e la FNSI procederanno ad una verifica sull’andamento della gestione dell’assicurazione infortuni con particolare riferimento ai fondi di riserva, al regime delle prestazioni conseguente ad eventi di natura professionale o extra professionale nonché ai parametri di valutazione delle invalidità e relativi gradi. A seguito di tale verifica le parti valuteranno l’opportunità di modifica della convenzione di cui al successivo art.40, di revisione dei massimali previsti dall’art.38 e di esclusione del trattamento indennitario per i casi di invalidità inferiori al 10%.

2) A decorrere dal 1° gennaio 2009 viene meno l’obbligo per le aziende alla stipula della polizza assicurativa prevista dall’ultimo comma dell’art.38 della disciplina collettiva 11 aprile 2001.

 

Art. 39

Ai redattori addetti ai servizi di cronaca, ai servizi sportivi nonché agli inviati e agli informatori politici e parlamentari viene riconosciuto il diritto ad un’assicurazione integrativa a totale carico dell’azienda per i danni riportati in attività di servizio o per causa di servizio, anche in conseguenza di attentati, aggressioni, sommosse, scioperi, manifestazioni di piazza, atti teppistici.

Fatte salve le condizioni di miglior favore la polizza deve coprire i danni alle cose di proprietà del redattore interessato (con un massimale non inferiore ai 2/3 del loro valore fino alla concorrenza di € 2.066,00 e la sua eventuale invalidità temporanea con una indennità giornaliera fino a € 15,49.

 

Art. 40

I trattamenti previsti dal precedente art.38 saranno corrisposti per i giornalisti professionisti, per i pubblicisti e per i praticanti dall’INPGI sulla base di una convenzione con la FNSI.

Per il finanziamento dei trattamenti previsti dal precedente art.38 e degli oneri connessi, si conviene che i datori di lavoro verseranno all’INPGI, con modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, un contributo mensile di € 11,88 per ogni giornalista di cui allo stesso art.38.

Per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi (art.2) o corrispondenti (art.12), la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, il contributo mensile sarà pari a € 6,00. Tuttavia, l’obbligo del versamento contributivo non sussiste quando il giornalista abbia già in corso una posizione assicurativa con l’Inpgi derivante da altro rapporto di lavoro.

La misura di tale contributo potrà essere rivista in relazione a comprovate esigenze di gestione.

Per i ritardi, le omissioni e la disciplina contributiva in genere, valgono le norme in atto per le altre assicurazioni sociali gestite dall’Istituto.

 

Art. 41

Per la valutazione delle invalidità e dei relativi gradi, nonché per la liquidazione delle indennità assicurate di cui al precedente art.38, si applicano le tabelle e le norme del Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI d’intesa con la FNSI e sentita la FIEG.

All’INPGI sono altresì deferiti, in collaborazione con la FNSI, gli adempimenti che derivano dal presente articolo e dai precedenti artt. 38 e 40.

 

INVESTIMENTI ED INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 42

L’utilizzazione dei sistemi elettronici editoriali e di ogni altro supporto tecnologico da parte delle redazioni deve favorire lo sviluppo del pluralismo, il miglioramento della qualità dell’informazione e l’economicità di gestione delle imprese. Questi obiettivi devono essere realizzati, oltre che con l’ammodernamento degli impianti, anche attraverso l’adozione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro redazionale che favoriscano incrementi di produttività dell’impresa. Il processo di ammodernamento deve inoltre favorire la nascita di nuove iniziative, lo sviluppo della diffusione e l’ampliamento delle aree di mercato.

Investimenti

La FIEG e la FNSI procederanno annualmente all’esame dei programmi globali degli investimenti previsti nel settore a breve e medio termine.

Gli editori, anche tramite la FIEG, informeranno a livello nazionale, territoriale, aziendale e di gruppo gli organismi sindacali dei giornalisti su programmi che comportino iniziative editoriali – sia da parte di aziende esistenti che da parte di nuovi operatori del settore – la creazione di insediamenti produttivi, ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, utilizzazione del colore nei quotidiani, illustrando i criteri generali che li ispirano per quanto concerne la localizzazione, l’occupazione e la qualificazione professionale dei giornalisti. L’utilizzazione dei sistemi editoriali, compreso il processo di videoimpaginazione, deve essere realizzata garantendo la professionalità del singolo giornalista, senza determinare impropria redistribuzione di mansioni con altre categorie e con il fine di valorizzare la qualità del prodotto redazionale inteso come opera intellettuale collettiva.

In particolare, deve essere garantito al corpo redazionale e – nell’ambito delle rispettive competenze – a ciascun giornalista e ai singoli settori l’accesso a tutta l’informazione che affluisce al sistema anche attraverso l’utilizzazione dei VDT nell’ambito dell’attività lavorativa.

Piani di trasformazione tecnologica

I piani di trasformazione tecnologica devono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere e contenere le necessarie indicazioni sull’organizzazione del lavoro redazionale. Programmi parziali di intervento per singoli settori redazionali devono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensione successiva ad altri settori.

I piani presentati dall’azienda dovranno contenere precise indicazioni sulle scelte editoriali che sono a base del progetto, sull’impostazione tecnico-produttiva (anche in caso di utilizzo di servizi telematici e di banche dati) e sui criteri di organizzazione del lavoro ritenuti più rispondenti per la realizzazione del prodotto e per il miglioramento del suo livello qualitativo. In tal senso i piani debbono evidenziare le caratteristiche del sistema editoriale e i criteri della sua utilizzazione da parte della redazione centrale e delle redazioni decentrate, nonché le misure per garantire adeguate condizioni ambientali e la tutela della salute del giornalista.

Procedure e modalità di realizzazione dei piani.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non trovano applicazione in caso di aggiornamento (nuova release) di sistemi editoriali (compresi quelli per il web) e in caso di aggiornamento o implementazione di programmi applicativi anche open source che non comportino sostanziali variazioni delle linee organizzative del lavoro giornalistico. Di essi l’azienda fornirà informativa al Cdr, indicando l’eventuale necessario programma di addestramento dei giornalisti.

Per l’introduzione e utilizzo dei sistemi editoriali si devono seguire le seguenti procedure:

1) L’azienda – con il necessario anticipo rispetto ai tempi della sua realizzazione – elabora il piano che consegnerà al comitato di redazione e alle organizzazioni sindacali territoriali. Copia del piano sarà trasmessa contestualmente alla FIEG che ne curerà l’inoltro alla FNSI. Nella preparazione del piano l’azienda potrà anche acquisire le indicazioni fornite da un gruppo di lavoro misto all’uopo costituito. In presenza di nuove iniziative editoriali, e qualora non risulti istituito il comitato di redazione, l’esame del piano e la trattativa di cui ai successivi punti verrà effettuata con l’intervento dell’associazione territoriale di stampa.

2) Entro 15 giorni dalla presentazione del piano verrà avviata in sede aziendale con l’assistenza delle Organizzazioni nazionali su richiesta di una delle parti la trattativa fra editori, direttore e comitato di redazione per la definizione delle fasi di attuazione dello stesso con particolare riferimento alle nuove linee organizzative del lavoro giornalistico, anche per quanto riguarda il più efficace collegamento con le redazioni decentrate. In tale sede saranno altresì individuate le soluzioni ritenute più corrispondenti per quanto riguarda la dislocazione nei vari servizi dei terminali del sistema editoriale, di stampanti e/o di altre apparecchiature, avendo come riferimento l’efficienza organizzativa della redazione e la tutela della professionalità.

In particolare – e in relazione alle caratteristiche del sistema – saranno precisati gli strumenti attraverso i quali assicurare:

a) la segretezza dei testi attraverso l’adozione di “chiavi di accesso” o la predisposizione di particolari zone di “memoria” o altri tipi di accorgimenti tecnici;

b) la permanenza, in memoria, per almeno 72 ore di ogni testo con l’identificazione dell’autore e delle correzioni introdotte, fatto salvo quanto disposto dall’art.9;

c) accessi di diverso livello agli archivi di servizio a seconda dei gradi di competenza; d) l’informazione preventiva sui programmi tipografici, in grado di interagire sul

sistema editoriale; e) misure di salvaguardia per il mantenimento dei testi in memoria nei casi di guasti

del sistema.

3) Qualora al livello aziendale insorgano contrasti sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo, le questioni, su iniziativa di una delle parti, potranno essere rimesse alla cognizione delle organizzazioni stipulanti per l’esame degli aspetti controversi.

Le organizzazioni nazionali dovranno esprimere il proprio parere sull’applicazione delle disposizioni contrattuali entro trenta giorni dall’inoltro della richiesta, decorsi i quali la procedura si intenderà conclusa e le parti aziendali riacquisiranno la propria iniziativa.

4) La fase di introduzione del sistema sarà obbligatoriamente preceduta da un periodo di addestramento professionale da realizzarsi, settore per settore o secondo le altre modalità concordate, nell’arco di tre mesi. Al termine di questo periodo inizierà la sperimentazione produttiva durante la quale si procederà agli eventuali adeguamenti o modifiche che si fossero dimostrati necessari sulla base delle esperienze maturate. Sono a carico dell’editore le spese per i corsi di formazione ed addestramento dei redattori sull’utilizzo dei nuovi sistemi elettronici editoriali.

Qualora l’addestramento si svolga al di fuori del normale orario di lavoro il giornalista percepirà il trattamento straordinario contrattuale (art.7). Sono altresì a carico dell’editore le spese per le visite, seminari e pubblicazioni specializzate per consultazione redazionale, utili all’ulteriore aggiornamento dei redattori sui nuovi sistemi di produzione.

L’editore, il direttore e i comitati di redazione concorderanno la nuova organizzazione del lavoro con l’obiettivo di determinare le scelte più opportune e gli organici adeguati per la realizzazione del programma indicato nel piano. Eventuali esuberanze di organico redazionale verranno risolte:

a) mediante l’eliminazione delle prestazioni straordinarie; b) mediante l’utilizzo dell’avvicendamento normale dei giornalisti.

Nei casi in cui l’azienda intenda far ricorso agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, si applicheranno le procedure del protocollo di “consultazione sindacale” allegato al presente contratto.

Utilizzo dei sistemi editoriali

Fermo il riferimento alle norme degli artt.6, 22 e 34 – commi d) ed e) – il giornalista utilizzerà le nuove tecniche per svolgere la propria professione anche con la mobilità, nell’ambito delle redazioni centrali e decentrate.

Nell’organizzazione del lavoro il singolo giornalista è pertanto impegnato ad utilizzare con le caratteristiche proprie della professione giornalistica, i nuovi mezzi tecnici per elaborare i testi redazionali, anche intervenendo sul materiale fornito dalle fonti di informazioni interne ed esterne all’azienda collegate in linea con il sistema editoriale e per concorrere, sulla base delle proprie prerogative professionali, alla fase di videoimpaginazione in modo che siano utilizzate con criteri adeguati le distinte mansioni dei giornalisti e dei poligrafici.

Nei casi in cui l’utilizzo del sistema editoriale preveda forme dirette di integrazione tra attività giornalistica e poligrafica, saranno istituite in sede aziendale, su richiesta delle parti, commissioni consultive paritetiche composte da rappresentanti della direzione aziendale e del C.d.R. alle quali saranno invitati a partecipare rappresentanti della componente poligrafica. Tali commissioni possono esprimere pareri sulle forme di sviluppo e di integrazione delle professionalità e procedere ad analisi sulle fasi di realizzazione dei piani.

Non è di competenza del giornalista digitare il materiale proveniente dall’esterno della redazione quali collaborazioni, corrispondenze, rubriche di servizio, o testi elaborati da altri redattori.

Non saranno inviati in produzione testi giornalistici che non siano stati preliminarmente esaminati dalla redazione secondo le specifiche competenze, qualifiche, mansioni e responsabilità.

Gli interventi sui testi – salvo quanto previsto dal primo comma dell’art.9 – sono riservati alla sola redazione.

L’accesso alle memorie del sistema è riservato al corpo redazionale. Fanno eccezione a tale riserva i notiziari trasmessi dalle agenzie ed il materiale già pubblicato. Avranno inoltre accesso i tecnici addetti alla manutenzione del sistema.

Eventuali interventi, modifiche o integrazioni dei testi – nel rispetto delle vigenti norme contrattuali – possono essere effettuate esclusivamente dalla direzione responsabile del giornale, dai capi redattori, dai capi servizio e/o dai redattori, ciascuno per il settore di sua competenza.

L’utilizzazione delle tecnologie non deve essere un mezzo per valutare il rendimento del redattore, la sua produttività ed i tassi di errore. Sono, pertanto, esclusi programmi diretti ad individuare tali parametri.

La partecipazione del giornalista al processo di videoimpaginazione, anche al terminale del sistema dotato di caratteristiche adeguate, deve riguardare l’ideazione delle pagine e gli eventuali successivi interventi di verifica e/o modifica sulle pagine stesse nel contesto dell’ottimale utilizzo delle potenzialità del sistema.

Quanto sopra con riferimento a quegli interventi, collegati ai processi di ideazione e scelta caratterizzanti la professionalità giornalistica, che possono essere resi operativi direttamente dal giornalista attraverso i sistemi editoriali.

Nelle Aziende che editano periodici, nel processo di video impaginazione, le funzioni del redattore grafico sono, congiuntamente intese, l’ideazione, la progettazione, l’elaborazione e la realizzazione delle pagine, nonché l’eventuale modifica delle medesime, svolte in piena autonomia, con i requisiti di creatività e di elaborazione intellettuale tipici della professione giornalistica, utilizzando le potenzialità tecnologiche del sistema.

Restano invece di competenza dei lavoratori grafici gli interventi operativi di carattere tecnico produttivo che, su indicazione del giornalista, sono volti alla realizzazione e alla modifica delle pagine. In ogni caso devono essere evitate duplicazioni di interventi operativi.

Per gli interventi al VDT su notizie di agenzia o per la stesura allo stesso VDT di articoli frutto di rielaborazione di agenzie, il redattore potrà avvalersi anche dei testi di agenzia riprodotti su carta.

Ambiente di lavoro e tutela della salute

La riconversione tecnica degli impianti e i nuovi sistemi di produzione devono essere realizzati in condizioni ambientali e di lavoro idonee allo svolgimento dell’attività redazionale.

È costituito su base paritetica un Osservatorio per lo studio dei problemi connessi alla prevenzione e alla tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all’uso dei sistemi elettronici editoriali. L’Osservatorio, organismo autonomo delle due Federazioni stipulanti, avrà sede presso la CASAGIT e potrà avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti dell’apparato tecnico della CASAGIT medesima e di altre strutture medico scientifiche esterne.

All’Osservatorio potrà essere demandato, su richiesta dell’azienda o del C.d.R., lo svolgimento di indagini sugli ambienti di lavoro e ricerche di carattere medico ed ergonomico onde acquisire indicazioni sugli interventi e le misure da adottare con particolare riferimento a coloro che in maniera prevalente operano stabilmente ai VDT e tenuto conto anche delle pause di fatto connesse alle caratteristiche proprie dell’espletamento dell’attività giornalistica.

All’Osservatorio verranno trasferite le intese aziendali relative alla materia di cui al presente paragrafo.

Per la prevenzione e la tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all’uso dei sistemi elettronici editoriali, editore e Comitato di redazione definiranno aziendalmente le modalità per la realizzazione – tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall’Osservatorio permanente – delle visite mediche preventive all’installazione e all’utilizzazione dei nuovi impianti per tutti coloro che ne facciano uso, e di quelle successive.

L’azienda assumerà a proprio carico l’onere delle indagini preventive e di controllo concordate con le rappresentanze sindacali. L’installazione di nuovi impianti sarà preceduta, dove necessario, dalla trasformazione degli ambienti di lavoro in modo da realizzare condizioni adeguate alle specifiche concordate.

I VDT in uso nelle redazioni saranno sottoposti annualmente a controllo antiradiazioni.

In caso di inidoneità comprovata da attestazione medica rilasciata da pubbliche strutture ospedaliere specializzate il redattore sarà esentato dall’uso dei VDT con salvaguardia della sua professionalità.

Le pause di fatto e i cambiamenti di attività connessi alle caratteristiche proprie dell’attività redazionale e che comportano nel corso di svolgimento dell’attività lavorativa interruzioni periodiche e ricorrenti della medesima, realizzano ed assolvono le prescrizioni di cui al titolo VI, art.54 del Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e ciò al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema.

Teletrasmissioni in fac-simile

La teletrasmissione a distanza in fac-simile dei giornali quotidiani, o la teletrasmissione di parte di essi integrata nella sede in cui tale teletrasmissione arriva con l’inserimento di altre pagine di testo e pubblicità qui composte e che aggiunte alle pagine teletrasmesse formano un’edizione locale del medesimo quotidiano, possono essere attuate dalle aziende con la salvaguardia dei livelli occupazionali alle seguenti condizioni:

a) nelle aziende in cui la teletrasmissione ha luogo, sarà mantenuto il livello occupazionale precedente all’impiego della stessa (numero dei posti di lavoro); b) nel caso che la trasmissione in fac-simile riguardi testate plurime o varie testate facenti capo ad uno stesso gruppo editoriale, il mantenimento dei livelli occupazionali dovrà essere salvaguardato sia dall’unità aziendale che trasmette, come da quella che riceve in fac-simile; c) ogni qualvolta si intenda introdurre l’utilizzazione o una nuova o diversa utilizzazione della trasmissione in fac-simile le Federazioni stipulanti si incontreranno un mese prima della prevista entrata in funzione del nuovo sistema per esaminare i riflessi di tali innovazioni;

d) le parti contraenti si impegnano a incontrarsi almeno ogni sei mesi per verificare, attraverso i dati previdenziali di categoria, il movimento delle forze occupazionali del settore – a monte e a valle del processo produttivo – conseguente all’introduzione della trasmissione in fac-simile nell’intento che la teletrasmissione non danneggi i livelli occupazionali. Le Federazioni stipulanti si impegnano, nel caso in cui dall’esame di questi elementi risultassero sostanziali modificazioni di livelli occupazionali riferibili all’entrata in funzione del nuovo sistema, a proporre e realizzare congiuntamente iniziative capaci di sanare tali situazioni.

Nota a verbale

Si conferma che i riferimenti ai VDT previsti dai paragrafi «Utilizzo dei sistemi editoriali» e «Ambiente di lavoro e tutela della salute» comprendono anche i pc redazionali collegati o meno al sistema.

 

ECONOMIE DI GRUPPO ED INTERAZIENDALI (Sinergie editoriali) Art. 43

L’utilizzazione plurima del materiale giornalistico (sinergie editoriali) realizzata anche con l’impiego di sistemi informatici e telematici da parte di testate (quotidiani, periodici, agenzie di informazione) appartenenti o comunque collegate a gruppi editoriali o consorzi di testate, deve essere diretta all’economicità delle gestioni, al recupero produttivo, allo sviluppo del pluralismo, al miglioramento della qualità dell’informazione, all’ampliamento della diffusione dei giornali e delle aree di mercato facilitando anche la nascita di nuove iniziative, in una prospettiva di tutela dell’occupazione ed avendo riguardo alla valorizzazione della professionalità giornalistica ed alle caratteristiche tipiche delle testate interessate.

Il programma di integrazione o di supporto del materiale giornalistico redazionale delle singole testate, impostato dai gruppi o aziende sulla base del piano editoriale alla cui definizione partecipano i direttori delle testate interessate, deve essere attuato, nel rispetto della piena autonomia dei direttori ai sensi dell’art.6 e del ruolo attivo delle redazioni interessate, promuovendo l’equilibrata valorizzazione delle risorse professionali.

In tal senso l’utilizzo del materiale messo a disposizione della redazione con il programma di integrazione o di supporto è stabilito dal direttore nell’esercizio dei propri poteri. La redazione si avvarrà degli strumenti tecnico-professionali necessari ed idonei per eventuali interventi.

Ai giornalisti non potrà essere richiesta l’obbligatorietà di prestazioni multimediali esterne al settore della stampa e l’utilizzazione dei risultati dell’attività giornalistica deve essere effettuata esclusivamente nell’ambito delle testate interessate ai programmi sinergici, per i quali non trova applicazione l’art.14.

Il programma di integrazione o di supporto del materiale giornalistico sarà realizzato nel rispetto dell’autonomia professionale dei giornalisti secondo le specifiche legislative e del presente contratto.

I singoli piani relativi ai programmi di integrazione o di supporti – con i necessari riferimenti alla salvaguardia dell’occupazione nelle forme e con gli strumenti previsti dal contratto – saranno consegnati ai comitati di redazione e contestualmente trasmessi alla Fieg, alla Fnsi ed alle organizzazioni regionali.

Qualora al livello aziendale insorgano contrasti sull’applicazione delle disposizioni del presente articolo, le questioni, su iniziativa di una delle parti, potranno essere rimesse alla cognizione delle organizzazioni stipulanti per l’esame degli aspetti controversi. Le organizzazioni nazionali dovranno esprimere il proprio parere sull’applicazione delle disposizioni contrattuali entro trenta giorni dall’inoltro della richiesta, decorsi i quali la procedura si intenderà conclusa e le parti aziendali riacquisiranno la propria iniziativa.

Inserti separati o altre testate non prodotti dalla redazione possono essere diffusi in aggiunta alle normali edizioni dei quotidiani o dei periodici, nel rispetto delle prerogative del direttore di cui all’art.6.

Per i trasferimenti ed i mutamenti di mansione dei giornalisti eventualmente necessari per l’attuazione dei piani troverà attuazione quanto disposto dall’art.22.

Nei modi che saranno definiti in sede aziendale i giornalisti delle singole testate quotidiane o periodiche interessate a processi sinergici saranno posti nelle condizioni di conoscere l’utilizzazione finale della loro opera ferma restando la tutela prevista dall’art.7 della legge 22.4.1941 n. 663.

Dichiarazione del Ministro del lavoro (30 luglio 1991)

Nei casi in cui il Ministero del Lavoro dovesse essere informato della sussistenza di un parere non unanime circa i piani sinergici, di cui all’art.43 del contratto stipulato per i giornalisti tra FIEG e FNSI, il Ministro effettuerà un tentativo di mediazione, invitando le parti ad astenersi, in pendenza del tentativo, da scelte unilaterali o da azioni conflittuali.

Analogamente, il Ministro conferma la propria disponibilità a favorire il raggiungimento di un positivo accordo tra le parti ogni qualvolta si debbano affrontare ripercussioni negative sull’occupazione nel settore, che abbiano rilievo nazionale, a partire da quelle situazioni specificatamente individuate nell’art.4 e nell’allegato D del citato contratto.

Naturalmente restano ferme le prerogative giuridiche delle parti.

 

RAPPORTO TRA INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ Art. 44

Allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti, anche attraverso apposita indicazione, dai testi giornalistici.

Gli articoli elaborati dal giornalista nell’ambito della sua normale attività redazionale non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario.

I testi elaborati dai giornalisti collaboratori dipendenti da uffici stampa o di pubbliche relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla firma l’indicazione dell’organizzazione cui l’autore del testo è addetto quando trattino argomenti riferiti all’attività principale dell’interessato.

I direttori nell’esercizio dei poteri previsti dall’art.6, e considerate le peculiarità delle singole testate, sono garanti della correttezza e della qualità dell’informazione anche per quanto attiene il rapporto tra testo e pubblicità. A tal fine i direttori ricevono periodicamente i pareri dei comitati di redazione.

 

AGGIORNAMENTO CULTURALE PROFESSIONALE Art. 45

Le parti, allo scopo di soddisfare l’esigenza di un costante aggiornamento culturale- professionale dei redattori, attraverso una regolamentazione concordata a livello aziendale, convengono quanto segue:

le aziende, in relazione alle specifiche esigenze ed alle disponibilità, d’intesa con le direzioni e i comitati o fiduciari di redazione, avvieranno a tale scopo iniziative determinandone programma, durata, modalità di svolgimento e di partecipazione;

ciascuna azienda favorirà la partecipazione di singoli giornalisti a corsi di aggiornamento, seminari, iniziative culturali-professionali attinenti le loro specifiche competenze previo parere del direttore sulla base di idonea documentazione; è rinviata alla sede aziendale la regolamentazione degli aspetti relativi ai periodi di permesso retribuito e di concorso alle spese;

le Federazioni contraenti promuovono e organizzano, annualmente e congiuntamente – in collaborazione con gli organismi professionali – corsi nazionali o di aggiornamento culturale-professionale, stabilendone di volta in volta programmi, durata, modalità di partecipazione dei giornalisti e concorso delle aziende agli eventuali oneri. Le Federazioni medesime valuteranno periodicamente i risultati delle esperienze realizzate a livello aziendale in materia di aggiornamento professionale.

 

CONTRATTAZIONE AZIENDALE Art. 46

La contrattazione aziendale ha durata quadriennale e non è sovrapponibile, per il principio dell’autonomia dei cicli negoziali, con quella di livello nazionale.

La contrattazione aziendale potrà svolgersi nell’ambito delle condizioni sotto indicate ed è caratterizzata dalla temporaneità di vigenza e dalla variabilità dei contenuti in relazione alle verifiche di consuntivo. Le erogazioni economiche del livello aziendale non possono riguardare aspetti retributivi ripetitivi di quelli propri del CCLG e sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di sviluppo delle professionalità ed altri elementi di competitività a disposizione delle aziende nonché ai risultati legati al positivo andamento economico dell’impresa nel periodo interessato compresi i margini di produttività che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL.

Le parti aziendali concorderanno dei programmi e determineranno forme, tempi e altre clausole per le verifiche di consuntivo sui risultati conseguiti.

 

COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE, PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E COLLEGIO PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE Art. 47

Commissione paritetica nazionale

È costituita una Commissione paritetica nazionale, formata da quattro rappresentanti della Federazione Editori e da quattro rappresentanti della Federazione Nazionale della Stampa, cui è demandata la gestione applicativa del contratto nazionale.

Procedure di conciliazione

Qualora a livello aziendale dovesse verificarsi una difformità di interpretazione in merito alle norme del presente contratto che abbia rilievo collettivo, le parti aziendali, in caso di mancato raggiungimento di un accordo entro tre giorni, potranno consensualmente deferire la vertenza alla cognizione delle organizzazioni nazionali. Il tentativo dovrà essere esaurito nei tre giorni successivi.

Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi a livello nazionale.

Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i limiti predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.

Collegio per la conciliazione delle controversie.

E’ costituito un Collegio a livello nazionale per la conciliazione delle vertenze individuali connesse al rapporto di lavoro, e sarà composto di tre membri di cui uno nominato dalla Fieg, uno dalla Fnsi ed uno, con funzioni di Presidente, nominato d’intesa tra la Fieg e la Fnsi.

Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo prima di adire le vie giudiziarie e ciò ai sensi dell’art.410 C.P.C..

La parte, sia essa dipendente che datore di lavoro, interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale di appartenenza.

L’organizzazione sindacale deve, a sua volta, darne comunicazione all’altra parte interessata, all’organizzazione contrapposta ed al Collegio per la conciliazione per mezzo di lettera raccomandata.

Il Collegio di conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell’art.412 bis C.P.C..

Nota a verbale

Le parti esamineranno entro 6 mesi dalla data di stesura del presente contratto la possibilità di stipula di polizza assicurativa generale per l’intero settore finalizzata alla copertura parziale dei danni conseguenti a responsabilità civile individuando criteri e limiti della relativa copertura.

 

OSSERVATORIO ANTI-SOPRUSO Art. 48

E’ costituita una Commissione mista di 2 rappresentanti per ciascuna Federazione incaricata di monitorare l’evoluzione del fenomeno e ciò in vista di possibili determinazioni normative.

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE Art. 49

La Previdenza complementare nel settore giornalistico è disciplinata dal punto 6) dell’accordo 4 giugno 1998 (Allegato I) e dalle norme statutarie del Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani definite da Fieg e Fnsi.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 la quota di T.F.R. prevista dalla lettera C) del punto 6) dell’accordo 4 giugno 1998 è elevata al doppio dell’ammontare annuo del contributo a carico del datore di lavoro.

Per il conferimento del TFR afferente i periodi successivi al 31.12.2006 si rinvia alle norme di cui al D.lgs 5.12.2005 n.252 nonché alle norme statutarie di cui al 1° comma.

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Art. 50

Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che regolamenta la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei Consigli dell’Ordine, il giornalista è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente contratto e delle norme di legge (artt. 2104, 2105 e 2106 C.C.).

In presenza di violazioni dei predetti obblighi l’azienda, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell’art.2104 e dall’art.2106 C.C., potrà assumere, sentito il Direttore, in considerazione della gravità della violazione o della reiterazione della stessa, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i seguenti provvedimenti disciplinari:

1) Rimprovero verbale Il rimprovero verbale si applica nelle ipotesi di lievi infrazioni e nelle ipotesi di

inosservanza degli obblighi previsti dall’art.7 del contratto.

2) Rimprovero scritto In caso di violazione degli obblighi contrattuali e di legge ovvero per mancata

comunicazione dell’assenza senza giustificato motivo.

3) Multa Per recidive delle violazioni di cui ai punti precedenti.

4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni In considerazione della gravità e della recidività della violazione degli obblighi di legge e di specifici obblighi di contratto, ovvero per l’uso di strumenti aziendali per un lavoro estraneo all’attività dell’azienda, per il danneggiamento di notevole entità di materiale aziendale, per colpa grave.

5) Licenziamento Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni contenute nella legge 15.7.1966, n. 604 e per violazione dell’art.8 del contratto.

 

Quote sindacali

TRATTENUTA DELLE QUOTE SINDACALI E DELLA QUOTA DI SERVIZIO

Art. 51

Le aziende, in quanto espressamente delegate per iscritto dai singoli giornalisti, tratterranno sulla retribuzione mensile dei medesimi le quote sindacali destinate alle Associazioni regionali di stampa, nell’importo dalle stesse notificato.

Le aziende verseranno alle Associazioni destinatarie alla fine di ciascun mese le quote trattenute.

Quote di servizio

Le aziende in quanto espressamente delegate per iscritto dai singoli giornalisti tratterranno sulla retribuzione mensile dei medesimi l’aliquota dello 0,30% a titolo di quota di servizio per assistenza contrattuale a favore delle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti e cioè la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e le Associazioni regionali di stampa.

La trattenuta di cui al precedente comma sarà versata dall’azienda alla CASAGIT.

 

VALIDITÀ E DURATA Art. 52

Il presente contratto ha valore per il territorio della Repubblica Italiana. La disciplina collettiva ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. In applicazione del protocollo governativo del 3 luglio 1993, che le parti recepiscono a tutti gli effetti della disciplina del lavoro del settore, il contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha decorrenza dal 1° aprile 2009 ed avrà validità fino al 31 marzo 2013 per la parte normativa e fino al 31 marzo 2011 per la parte retributiva.

Qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata almeno cinque mesi prima della scadenza si intenderà rinnovato di anno in anno.

Allo scopo di evitare vacanza contrattuale le eventuali proposte di modifica dovranno essere presentate nello stesso termine al fine di consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della data di scadenza.

 

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE RETRIBUZIONE Art. 1

Per «retribuzione» si intende quanto percepito dal giornalista quale corrispettivo per la sua prestazione, in forza di qualsiasi norma legislativa o contrattuale.

Note a verbale

1. In particolare fanno parte integrante della retribuzione, agli effetti previsti, le maggiorazioni corrisposte per il lavoro prestato in domenica, e – ove esistano dette maggiorazioni con carattere continuativo – per il giorno di riposo derivante dalla settimana corta, nonché, nel caso che siano state convenute a forfait, le maggiorazioni per il lavoro prestato con carattere di continuità oltre l’orario; di tali maggiorazioni va pertanto tenuto conto nella tredicesima mensilità, nell’indennità redazionale e relativa aggiunta, nel trattamento di fine rapporto e nell’indennità di mancato preavviso, nella retribuzione dovuta in periodo di ferie o – nel caso di mancato godimento – nell’indennità compensativa, nella retribuzione dovuta per le festività infrasettimanali nonché in quella dovuta per permessi straordinari.

2. 3.

Il pagamento delle incidenze delle suddette maggiorazioni dovrà essere effettuato entro la fine di febbraio dell’anno successivo a quello al quale si riferiscono secondo modalità concordate tra l’azienda e il comitato di redazione.

In considerazione delle caratteristiche della prestazione richiesta al giornalista in domenica, nelle festività infrasettimanali e, nei casi previsti, nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta, le parti convengono che ove intervenissero modificazioni tali da escludere le prestazioni anzidette esamineranno preventivamente con l’azienda e con il corpo redazionale interessati gli effetti sul piano retributivo che potranno insorgere.

 

PREMIO STENOGRAFI Art. 2

Qualora il servizio degli stenografi sia messo a profitto per ritrasmissioni l’editore corrisponderà un premio di merito.

 

ADEGUAMENTO SITUAZIONI IN ATTO Art. 3

Le differenze tra i minimi di stipendio fissati con decorrenza 1° aprile 2009 dalle tabelle allegate al presente contratto e quelli in vigore al 28 febbraio 2005 nonché le differenze fra i minimi di stipendio fissati con decorrenza 1°giugno 2010 e quelli in vigore al 31 maggio 2010 devono essere riportate in cifra sugli stipendi di fatto. Per i direttori, condirettori, vicedirettori, la base del computo è costituita dai minimi di stipendio del caporedattore. Senza pregiudizio per l’imputazione dei futuri aumenti contrattuali le differenze in questione – come quelle risultanti dal precedente contratto – non producono alcun effetto sugli accordi aziendali.

 

CASAGIT Art. 4

1) Il contributo contrattuale di cui all’art.21 del contratto sarà trasmesso dalle aziende per i giornalisti in attività di servizio e dall’INPGI per quelli pensionati, direttamente alla Cassa autonoma di previdenza e assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT), mediante versamento su conto corrente postale indicato dalla CASAGIT medesima o con le diverse modalità che fossero successivamente concordate con la FIEG e la FNSI.

Per la denuncia alla CASAGIT delle retribuzioni e delle relative trattenute per contributo contrattuale le aziende, fermo restando quanto previsto dal punto 1) delle note a verbale, debbono valersi delle modalità fornite dalla CASAGIT. Nella modulistica da inviare alla CASAGIT, dovranno risultare anche i nominativi dei praticanti e dei pubblicisti tenuti al versamento del contributo contrattuale, nonché le retribuzioni e le trattenute relative.

Fatti salvi i diritti di azione della CASAGIT, questa segnalerà alla FIEG, per gli interventi che intendesse promuovere, gli eventuali ritardi nei versamenti; uguale segnalazione sarà fatta in caso di ritardo o di mancato invio del modello di denuncia.

2) Con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991 le aziende provvederanno a versare alla CASAGIT un contributo pari allo 0,50% della retribuzione imponibile per ogni giornalista professionista dipendente ex artt. 1, 2 e 12 nonché per ogni praticante. Le condizioni, i criteri e le modalità di corresponsione del contributo risultano fissati dal protocollo di attuazione 28 maggio 1990 (Allegato H).

Note a verbale

1. Eventuali modifiche alle disposizioni riguardanti la denuncia e il versamento del contributo contrattuale che fossero concordate dalla FIEG, dalla FNSI e dalla CASAGIT, saranno comunicate alle aziende almeno quattro mesi prima dell’entrata in vigore di tali nuove disposizioni.

2. Le aziende in quanto espressamente delegate tramite la CASAGIT dai giornalisti di cui al quarto comma dell’art.21 della vigente disciplina contrattuale con coniuge titolare di reddito proprio superiore agli importi annui stabiliti periodicamente dalla CASAGIT, tratterranno sulla retribuzione dei giornalisti medesimi un contributo aggiuntivo mensile nella misura definita e comunicata alle aziende dalla CASAGIT. Le trattenute verranno operate a scadenze semestrali anticipate coincidenti con le retribuzioni di giugno e dicembre di ciascun anno.

Il contributo aggiuntivo sarà trasmesso dalle aziende direttamente alla CASAGIT, entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di paga e cioè entro il 10 luglio e il 10 gennaio con versamento separato effettuato sul medesimo conto corrente postale previsto per la corresponsione del contributo contrattuale.

Le aziende stesse, per la denuncia del contributo aggiuntivo, si avvarranno delle modalità fornite dalla CASAGIT, e contenenti già le indicazioni degli importi da trattenere a ciascun dipendente.

 

FOTOCINEREPORTERS Art. 5

Il direttore è tenuto a rilasciare, ai fini dell’applicazione degli artt. 34 e 44 del D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, entro 30 giorni dalla richiesta dell’interessato, la documentazione occorrente ai fini dell’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei giornalisti ai fotocinereporters e ai telecineoperatori che prestano attività giornalistica.

 

INDENNITÀ DI CONTINGENZA Art. 6

A seguito dell’intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari disposta dall’accordo 8 luglio 1993 (all. P) di recepimento del protocollo governativo del 21 luglio 1992, l’indennità di contingenza è corrisposta ai dipendenti giornalisti sulla base dei valori congelati in atto per il semestre novembre 1991/aprile 1992 e di seguito indicati per le rispettive qualifiche:

Valore mensile

Direttore, Condirettore, Vice Direttore Capo redattore Vice capo redattore Capo servizio, redattore senior

613,23 € 593,01 € 586,27 € 581,89

Vice capo servizio, redattore esperto Redattore con oltre 30 mesi di anzianità prof.le Redattore con meno di 30 mesi di anzianità prof.le Praticante dopo 12 mesi di servizio Praticante con meno di 12 mesi di servizio

576,67 € 571,87 € 555,88 € 543,78 € 531,69

Per quanto riguarda i problemi generali di soluzione dell’istituto, si fa rinvio, come per il passato, agli accordi che saranno assunti dalle parti sociali eventualmente con l’intervento del Governo.

 

Art. 7

1) La FIEG e la FNSI costituiranno una Commissione Paritetica composta di 4 membri per porre allo studio la revisione del testo contrattuale al fine di facilitarne nell’identità di contenuto la migliore lettura ed agibilità. La Commissione ultimerà i propri lavori entro il periodo di validità del presente contratto.

2) Le parti, in considerazione della particolare caratterizzazione della stampa sportiva, strutturalmente connessa alla variabilità nel tempo degli eventi oggetto di informazione giornalistica, convengono di demandare ad un’apposita Commissione Paritetica di due membri per parte l’esame e soluzione delle problematiche connesse alla gestione applicativa della disciplina collettiva.

La Commissione dovrà ultimare i propri lavori entro il giugno 2010.

3 ) Nel confermare quanto disposto dagli articoli 1, 8, 9, 10 e 14 del presente contratto, la Fieg e la Fnsi convengono sulla necessità che, nell’ambito della tutela del diritto d’autore, siano individuati strumenti, anche di natura legislativa, tesi a garantire la regolamentazione del diritto d’autore nel settore dell’informazione, anche sulla scorta delle determinazioni che vanno delineandosi nelle sedi istituzionali europee (Parlamento e Commissione) ed italiane.

In particolare, in relazione alla reprografia cartacea ed elettronica ed alle nuove condizioni che si stanno determinando con l’espansione delle tecnologie digitali, che interessano sia i giornalisti sia gli editori, le parti concordano sulla necessità di una regolamentazione delle utilizzazioni seconde dei prodotti e degli elaborati giornalistici operate da terzi, i cui proventi andranno ridistribuiti, qualsiasi siano la procedura giuridico-legislativa adottata (cosiddetta copia privata, accordo collettivo, legge ad hoc, eccetera) ed il mezzo della rilevazione e raccolta (attraverso la SIAE o altro ente), secondo i criteri che saranno definiti dalle parti.

Dichiarazione a verbale

In merito al superminimo da corrispondersi ai sensi dell’ultimo comma dell’art.12, si ritiene opportuno chiarire che chi, pur avendo un superminimo, venga chiamato a prestare la sua opera anche per altra testata per la quale non abbia mai precedentemente lavorato, potrà invocare, nei confronti del nuovo maggior lavoro, l’applicazione della predetta disposizione.

 

Allegato A

TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO PER I GIORNALISTI PROFESSIONISTI

MINIMO PARAM. APRILE 2009 MINIMO GIUGNO 2010

CAPOREDATTORE 1.2703 2404,47 2563,26

VICECAPOREDATTORE 1.1788 2231,28 2378,63

CAPOSERVIZIO/REDATTORE SENIOR 1.1272 2133,61 2274,51

VICECAPOSERVIZIO/REDATTORE ESPERTO 1.0595 2005,46 2137,90

REDATTORE + 30 MESI ANZIANITA’ PROF.LE 1.0000 1892,84 2017,84

REDATTORE 30 MESI ANZIANITA’ PROF.LE 0.7293 1370,36 1471,61

 

TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO PER I GIORNALISTI PRATICANTI

MINIMO PARAM. APRILE 2009 MINIMO GIUGNO 2010

PRATICANTE + 12 MESI DI SERVIZIO 0.5820 1101,63 1174,38

PRATICANTE 12 MESI DI SERVIZIO 0.3587 678,96 723,80

 

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE PER I COLLABORATORI FISSI (art.2)

MINIMO APRILE 2009 MINIMO GIUGNO 2010

PER ALMENO 2 COLLAB. AL MESE (limitatamente agli addetti ai periodici) 105,50 112,47

PER ALMENO 4 COLLAB. AL MESE 213,95 228,08

PER ALMENO 8 COLLAB. AL MESE 426,75 454,93

 

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE PER I CORRISPONDENTI DI CUI ALL’ART. 12

MINIMO APRILE 2009 MINIMO GIUGNO 2010

A) 639,55 681,79

B) 426,75 454,93

C) 351,43 374,64

  1. 192,83 205,57

  2.  

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE PER I PUBBLICISTI CHE OPERANO NELLE REDAZIONI DECENTRATE O NEGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA ( con orario di 24 ore a settimana)

MINIMO APRILE 2009

MINIMO GIUGNO 2010

1147,43

1223,21

 

MULTIMEDIALITÀ

Le aziende che intendono utilizzare le prestazioni professionali dei giornalisti su piattaforme multimediali (che integrano testi, immagini, servizi audio e video) sono tenute a presentare alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art.34 il programma editoriale integrato elaborato con i direttori responsabili delle testate coinvolte nel progetto. Il programma editoriale integrato dovrà specificare:

a) b) c)

l’organizzazione del lavoro; le modalità di integrazione fra testate; l’utilizzo degli strumenti multimediali.

Il programma dovrà garantire il rispetto dell’autonomia professionale dei giornalisti, fermo restando che non potranno essere richieste prestazioni che riguardano le informazioni pubblicitarie di contenuto commerciale.

Il programma dovrà indicare le esigenze formative, di addestramento e aggiornamento professionale.

L’illustrazione e l’esame del programma – che dovrà concludersi entro 40 giorni dalla sua presentazione – assorbe ogni e qualsiasi procedura prevista dal presente contratto anche per quanto attiene le successive fasi applicative del programma medesimo.

Verrà fornita informativa al comitato di redazione interessato sugli aggiornamenti del programma multimediale che non comportino sostanziali variazioni delle linee organizzative del lavoro giornalistico.

 

Allegato B

DICHIARAZIONE CONGIUNTA FIEG/FNSI SUI MINORI ED I SOGGETTI DEBOLI

Ai fini di sviluppare un’informazione sui minori e sui soggetti deboli più funzionale alla crescita civile del nostro paese, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e la Federazione Italiana Editori Giornali, confermano che l’informazione deve riconoscere e rispettare i principi sanciti dalla Convenzione Onu del 1989 sui diritti del bambino e richiamano le specifiche normative previste dal codice di procedura penale a tutela dei minori.

Allegato C

PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONE SINDACALE

1) Nei casi di crisi aziendale per i quali l’azienda intenda anche richiedere l’applicazione delle norme di cui all’art.35 della legge n. 416/1981, l’editore, salvo i casi di cessazione di attività, presenterà al comitato di redazione, nonché tramite la FIEG alla FNSI, il piano di ristrutturazione che sarà finalizzato al risanamento economico, all’avvio di una gestione equilibrata ed a prospettive di consolidamento e sviluppo dell’iniziativa editoriale e preciserà le cause che determinano la contrazione lavorativa, l’entità e la durata prevedibili di tale contrazione ed il numero dei giornalisti interessati.

Il piano di ristrutturazione dovrà contenere indicazioni sul tipo di crisi aziendale con particolare riferimento all’andamento economico dell’azienda in base ai dati di bilancio approvati.

La presentazione del piano costituisce adempimento all’onere di comunicazione previsto dall’art.5 (quarto comma) della legge n. 164 del 20 maggio 1975.

2) Su richiesta di una delle parti, l’editore, il direttore ed il comitato di redazione – assistito dall’organizzazione sindacale – procederanno ad un esame congiunto della situazione per definire la nuova organizzazione del lavoro redazionale, in relazione alle sue esigenze qualitative e quantitative, e le necessità di organico ad essa conseguenti.

3) In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti verificheranno, nell’ordine, le possibilità di applicazione dell’art 33 del CNLG e di attivazione dei prepensionamenti ai sensi dell’art 37 della legge 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulla base di tali eccedenze i giornalisti che risultino in possesso dei requisiti per il predetto prepensionamento saranno collocati in CIGS. Saranno altresì verificate le occasioni di mobilità nell’ambito di altre testate pubblicate dalla stessa azienda editoriale.

4) Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 3 è di competenza del direttore, tenute presenti le esigenze aziendali e sentite le osservazioni del comitato di redazione, procedere alla composizione del nuovo organico di cui ai punti 1, 2 e 3 individuando i giornalisti per i quali l’azienda richiederà l’applicazione della Cassa Integrazione Guadagni (CIGS). Il direttore comunicherà i criteri in base ai quali ha proceduto alla suddetta individuazione.

5) La procedura di consultazione dovrà esaurirsi, salvo diverso accordo tra le parti, entro 25 giorni dalla data di richiesta di attivazione. La domanda dell’azienda per l’intervento della CIG sarà inviata, per conoscenza, anche all’INPGI.

  1. Salvo oggettivi motivi di impedimento l’azienda anticiperà ai giornalisti posti in CIG il trattamento di integrazione salariale durante il periodo di definizione delle procedure amministrative, procedendo al recupero delle somme anticipate in sede di conguaglio contributivo con l’INPGI una volta emanato il provvedimento di ammissione in CIG.

  2.  

Allegato D

7) L’azienda e la direzione sono tenute ad informare trimestralmente gli organismi sindacali sulle fasi di realizzazione del piano di ristrutturazione, riequilibrio e sviluppo.

8) Nel periodo di applicazione dell’art.35 della legge n. 416 l’azienda editoriale, su proposta del direttore, richiamerà in servizio i giornalisti posti in CIG per sopperire alle esigenze di servizio ed in tutti i casi in cui si manifesti la necessità di reintegrare l’organico o di adeguarlo a nuove esigenze o alla realizzazione di iniziative di sviluppo. Nello stesso periodo l’azienda non può procedere all’effettuazione di stages per borsisti allievi nonché ad assunzioni di giornalisti o praticanti; eventuali deroghe per le assunzioni – limitatamente ai casi di dimostrata necessità connessi con la funzionalità dei servizi redazionali o per acquisire specifici apporti professionali – devono essere precedute dalla consultazione tra il direttore ed il comitato di redazione sui motivi che le giustificano e comunicate alla Commissione paritetica di cui all’art.4 del contratto.

9) Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti e qualora motivi tecnici organizzativi lo consentano, in sede aziendale potrà essere esaminato il ricorso ai contratti di solidarietà. Tale ricorso dovrà comunque essere limitato ai giornalisti delle testate investite dello stato di crisi di cui al punto 1.

Nota a verbale

Quanto disposto dal comma 2 del punto 1 trova applicazione a decorrere dal novembre 1996.

 

VERBALE DI INTERPRETAZIONE

(con modifiche conseguenti alla rinnovazione contrattuale dell’11 aprile 2001)

Il giorno 26 novembre 1986 in Roma si sono incontrati la Federazione Italiana Editori Giornali

e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Le parti, richiamato il verbale della riunione dell’11 novembre 1985 e le tematiche che in quella occasione sono state oggetto di particolare approfondito esame hanno espresso sulle stesse il seguente comune e congiunto parere interpretativo, a conferma del reciproco impegno per una corretta applicazione dell’art.42:

1) Procedure per la presentazione e l’esame in sede nazionale dei piani editoriali ai fini della valutazione di conformità alle norme contrattuali.

La presentazione e la notifica agli organismi sindacali dei piani editoriali devono avvenire con il necessario anticipo rispetto ai tempi della loro realizzazione.

I piani predisposti dall’azienda devono evidenziare: obiettivi, motivazione e tipo della ristrutturazione tecnologica e relativi investimenti; caratteristiche e programmi del sistema editoriale adottato; fasi di attuazione e tempi di realizzazione; conseguente definizione della struttura del prodotto con particolare riferimento ai contenuti ed alla foliazione; inoltre, specificatamente per le agenzie di stampa, reti, orari di trasmissione nonché realizzazione di eventuali archivi, banche dati e relative iniziative commerciali; articolazione degli uffici di corrispondenza e delle redazioni decentrate.

Il piano, inoltre, dovrà contenere le necessarie indicazioni sull’organizzazione del lavoro redazionale, nel rispetto delle facoltà e competenze del Direttore. L’organizzazione del lavoro redazionale e le garanzie di tutela della professionalità giornalistica e del carattere di opera intellettuale collettiva del prodotto redazionale, costituiranno specifica valutazione nelle fasi di confronto sindacale contrattualmente previste anche ai fini della determinazione del giudizio di conformità del piano alla normativa contrattuale a livello delle parti nazionali.

2) Completezza dell’informazione sulle potenzialità del sistema e sui programmi attivabili.

a)Oltre all’indicazione del tipo di sistema prescelto, i piani dovranno precisare caratteristiche e capacità operative dello stesso nonché contenere una analitica descrizione su come si intende far utilizzare il sistema stesso dalla redazione centrale e da quelle decentrate; per queste ultime sarà messo in evidenza come si realizza l’afflusso del materiale giornalistico, la sua trasmissione alla sede centrale, le capacità e modalità di dialogo fra redazione centrale e periferiche (redazioni decentrate – uffici di corrispondenza).

b)In relazione al disposto contrattuale che garantisce a ciascun giornalista ed ai

 

Allegato E

singoli settori nell’ambito delle rispettive competenze, l’accesso a tutta l’informazione che, con ogni mezzo, affluisce al sistema, i piani dovranno evidenziare i progetti che le aziende, anche tenuto conto dell’evoluzione delle tecnologie, intendono realizzare per assicurare nell’ambito del sistema l’interazione del flusso informativo tra la redazione centrale e le redazioni decentrate, ai fini dello sviluppo editoriale, del miglioramento della qualità del prodotto e dell’arricchimento della professionalità dei giornalisti.

c)I sistemi editoriali non devono contenere programmi diretti ad individuare parametri valutativi del rendimento produttivo e tassi di errore del redattore; i programmi del sistema non devono, in ogni caso, essere utilizzati anche ai suddetti fini. Esplicito impegno in tal senso deve essere contenuto nei piani editoriali.

3) Segretezza dei testi, degli archivi del sistema e delle memorie riservate e loro tutela anche in relazione agli interventi del personale tecnico.

Si riafferma il principio contrattuale dell’inviolabilità della sfera soggettivo- professionale del giornalista in presenza di supporti tecnici potenzialmente idonei ad incidere su di essa; tale principio è posto anche a tutela del patrimonio aziendale di cui il definitivo elaborato giornalistico costituisce elemento essenziale. In tal senso – nel confronto a livello aziendale per l’attuazione del piano – potranno essere concordate tra le parti misure dirette a favorire la concreta applicazione di tale principio.

I piani per l’utilizzazione dei sistemi editoriali – considerato che l’accesso alla memoria del sistema stesso è riservato al corpo redazionale – debbono espressamente prevedere:

procedure, metodologie ed accorgimenti tecnici atti a tutelare l’autonomia e le competenze proprie della professione giornalistica, nonché la segretezza dei testi fino al momento in cui il giornalista li mette a disposizione, secondo i gradi di competenza, della struttura redazionale;

la permanenza in memoria per almeno 72 ore dalla pubblicazione (o per il maggior tempo richiesto dal tipo di pubblicazione) di ogni testo memorizzato con l’indicazione dell’autore, delle eventuali successive correzioni o modifiche e dell’autore delle medesime;

l’informazione preventiva sui programmi tipografici in grado di interagire con il sistema editoriale, interazione che, comunque, non deve consentire l’accesso alla memoria ed agli archivi redazionali o personali né funzioni di controllo sullo stato del lavoro redazionale.

I piani, inoltre, devono prevedere procedure sull’intervento dei tecnici addetti alla manutenzione del sistema sugli archivi personali, idonee – in ogni caso – a consentire al giornalista interessato la tempestiva cognizione del motivo, giorno ed ora dell’intervento stesso. Nell’ambito delle garanzie per l’inviolabilità della sfera soggettivo-professionale del giornalista, questi deve utilizzare la zona di memoria a lui riservata per la elaborazione e l’archiviazione di materiale giornalistico o comunque attinente la professione.

4) Verifica, nelle sedi contrattualmente previste, della corrispondenza tra i piani approvati e la loro attuazione nonché dei sistemi utilizzati.

Le fasi procedurali per la verifica di conformità previste dal contratto sono:

A. elaborazione e formulazione del piano editoriale da parte dell’azienda che, in vista dei successivi confronti, potrà valersi delle indicazioni del gruppo misto (azienda e redazione) previsto dal CNLG; trasmissione del piano agli organismi sindacali aziendali, territoriali e nazionali (FIEG ed FNSI);

B. trattativa aziendale sui temi fissati dalle norme contrattuali (art.42 – Piani di trasformazione tecnologica, 2°comma) per la realizzazione del piano restando vincolate le parti aziendali a deferire all’esame delle organizzazioni nazionali le questioni eventualmente insolute;

C. introduzione del sistema, previo il necessario addestramento professionale e l’attivazione della sperimentazione produttiva, che dovranno riguardare, anche se gradualmente, tutti i settori redazionali interessati.

La procedura – nelle fasi sopra descritte – deve essere espletata, oltre che per i processi di ristrutturazione o riconversione tecnologica, per le nuove iniziative che adottino i sistemi editoriali, nonché per la sostanziale trasformazione dei sistemi editoriali esistenti che non costituisca modifica o aggiornamento degli stessi.

5) Realizzazione delle norme in materia di ambiente e tutela della salute.

L’istituzione del gruppo di lavoro misto, prevista dal 1° comma dell’art.42 – tutela sanitaria – è obbligatoria; essa costituisce supporto indispensabile per la soluzione dei problemi connessi alla realizzazione di condizioni ambientali e di lavoro idonee all’attività redazionale in vista dell’utilizzazione delle nuove tecniche di produzione.

Le soluzioni concordate dall’azienda e dal C.d.R. a seguito dell’attività del gruppo di lavoro, debbono essere realizzate prima dell’attivazione, anche in via sperimentale- produttiva, dei nuovi impianti tecnologici.

Per gli aspetti attinenti la prevenzione e la tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all’uso dei sistemi elettronici editoriali sarà definita con accordi aziendali l’attuazione di tutte le idonee e adeguate misure (visite ed esami preventivi, visite ed esami di controllo successivi e periodici; valutazioni ergonometriche ed ambientali).

L’onere delle indagini preventive e di controllo concordate è posto a carico dell’azienda.

Eventuali inidoneità fisiche, attestate come stabilito dalla norma contrattuale, esonerano il redattore interessato dall’uso del VDT e non possono costituire motivo di penalizzazione della professionalità.

Letto, confermato e sottoscritto.

 

FEDERAZIONE ITALIANA FEDERAZIONE NAZIONALE EDITORI GIORNALI STAMPA ITALIANA

 

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 5 giugno 1986 presso la sede della FIEG si sono incontrati la Federazione Italiana Editori Giornali, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e l’Associazione della Stampa Romana per l’esame degli effetti prodotti dal D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792 sulla disciplina contrattuale giornalistica e sull’accordo 31 maggio 1963.

Le parti preso atto che

– il D.P.R. n. 792/1985 ha tra l’altro ripristinato, limitatamente al Comune di Roma, la festività del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); l’accordo 31 maggio 1963 aveva spostato al 24 giugno (S. Giovanni Battista) la festività del Santo Patrono di Roma (SS. Pietro e Paolo);

considerato che

a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 795/1985 ed a quanto previsto dall’accordo 31 maggio 1963, si determinerebbero trattamenti sperequati fra i giornalisti occupati nel Comune di Roma ed i giornalisti occupati nel restante territorio nazionale

hanno convenuto quanto segue:

1) Regime retributivo speciale per attività lavorativa prestata il 24 giugno (S. Giovanni Battista).

A decorrere dall’anno 1986 ai giornalisti occupati nel Comune di Roma che prestino attività lavorativa nella suddetta giornata, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione mensile 1/26 della stessa, trovando quindi applicazione nei loro confronti la normativa di cui ai tre ultimi commi del paragrafo «giorni festivi» ed al terzo comma del paragrafo «riposo settimanale e lavoro domenicale» dell’art.19 del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

2) Festività del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo)

È ripristinato con decorrenza dall’anno 1986 e limitatamente al Comune di Roma, il carattere di festività infrasettimanale della suddetta giornata con relativa applicazione degli effetti economici e normativi previsti dalla disciplina contrattuale giornalistica del 5 maggio 1985 per le festività infrasettimanali. La suddetta giornata cessa di essere considerata ex festività agli effetti economici e normativi del contratto, limitatamente al Comune di Roma.

3) L’accordo 31 maggio 1963 è abolito e sostituito dal presente accordo con decorrenza dall’anno 1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

 

FEDERAZIONE ITALIANA FEDERAZIONE NAZIONALE EDITORI GIORNALI STAMPA ITALIANA

 

Allegato F

ACCORDO PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INTEGRATIVE

Addì 15 luglio 1985 in Roma

tra

la Federazione Italiana Editori Giornali rappresentata dal Presidente Dr. Giovanni Giovannini, dal Presidente della delegazione sindacale Prof. Paolo De Palma, dal Dr. Sebastiano Sortino e dall’Avv. Giancarlo Zingoni,

l’Associazione Sindacale Intersind con la partecipazione della RAI- Radiotelevisione Italiana

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana rappresentata dal Presidente Miriam Mafai e dal Segretario Nazionale Sergio Borsi, per la Commissione contrattuale, assistiti da Lorenzo Pozzo e da Giancarlo Tartaglia;

premesso

che le parti intendono costituire una forma autonoma di prestazioni integrative previdenziali per i giornalisti professionisti e risolvere anche i problemi relativi alla definitiva sistemazione del «regime transitorio» di cui al secondo comma della nota a verbale dell’art.27 del contratto nazionale di lavoro giornalistico 8 luglio 1982,

si conviene quanto segue: Art. 1

I giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dagli artt. 1, 2, 12 del contratto nazionale di lavoro giornalistico ed iscritti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.) hanno diritto al trattamento previdenziale integrativo previsto dal presente accordo ed alimentato con contributi contrattuali posti a carico dei datori di lavoro.

Art. 2

Il trattamento previsto dal precedente art.1 sarà corrisposto – mediante una gestione speciale – dall’I.N.P.G.I. sulla base di una convenzione con le parti firmatarie del presente accordo.

Le organizzazioni sottoscriventi costituiscono una commissione tecnica composta da due rappresentanti per ogni organizzazione con la funzione di esaminare le questioni relative all’applicazione ed interpretazione del presente accordo e per esprimere, sulla base dei dati forniti dall’I.N.P.G.I., il proprio parere sull’andamento economico della gestione. La commissione investirà le organizzazioni sottoscriventi di tutte le questioni che richiedano modificazioni, integrazioni o abrogazioni di norme del presente accordo.

Art. 3

A decorrere dal 1° dicembre 1985 i giornalisti di cui all’art.1 del presente accordo hanno diritto all’accantonamento presso la speciale gestione dell’I.N.P.G.I. di un capitale in occasione di:

 

Allegato G

a) risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del primo, terzo e quarto comma dell’art.33 del CNLG;

b)dimissioni dopo almeno quindici anni di servizio presso la stessa azienda;

c)dimissioni dopo almeno dieci anni di servizio presso la stessa azienda avendo superato il 55° anno di età;

d) risoluzione del rapporto per decesso quando sussista il diritto alla pensione per i superstiti previsti dal Regolamento dell’I.N.P.G.I.

Art. 4

Il capitale di cui al precedente art.3 è pari a sette mensilità di retribuzione, calcolata con i criteri di cui all’art.2121 C.C., sulla retribuzione denunciata dall’azienda all’I.N.P.G.I. ai fini contributivi nel mese antecedente la risoluzione del rapporto di lavoro. La suddetta misura è aumentata di una mensilità per i giornalisti aventi la qualifica di capo-servizio o equiparata, di tre mensilità se aventi quella di redattore capo, corrispondente da Roma e capo dell’ufficio romano di corrispondenza, di sei mensilità se aventi quella di direttore, condirettore, vicedirettore. Tutte le anzidette misure sono aumentate di una mensilità se il giornalista, al momento della risoluzione del rapporto, ha un’anzianità di servizio presso la stessa azienda di almeno 20 anni.

Per i giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di corrispondenza ai sensi dall’art.12del CNLG il capitale di cui al precedente art.3 è pari a tre mensilità.

Art. 5

L’accantonamento come sopra determinato può essere liquidato, su domanda dell’interessato – quando questi abbia chiesto il trattamento di pensione – o in forma di rendita vitalizia integrativa del trattamento di pensione corrisposto dall’I.N.P.G.I. o mediante erogazione del capitale. Il capitale accantonato viene rivalutato in ragione della variazione intervenuta nell’indice del costo della vita calcolata dall’Istat fra l’anno della risoluzione del rapporto di lavoro e quello precedente il pensionamento.

Per il calcolo della rendita vitalizia e per la sua rivalutazione annuale si applicano le tabelle e le norme del Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’I.N.P.G.I. previo parere delle parti firmatarie del presente accordo.

In caso di decesso del giornalista la rendita o il capitale sono corrisposti ai superstiti previsti dal Regolamento dell’I.N.P.G.I.; in mancanza di tali superstiti il capitale già accantonato per precedenti risoluzioni di rapporto sarà devoluto secondo le norme dell’art.2122 del Codice Civile.

Art. 6

Per il finanziamento dei trattamenti previsti dal precedente art.3 e seguenti del presente accordo, nonché degli oneri connessi, i datori di lavoro verseranno all’I.N.P.G.I., con le stesse modalità previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, un contributo mensile pari all’1% delle retribuzioni corrisposte ai giornalisti dipendenti a tempo indeterminato di cui al precedente art.1, da calcolarsi sulla base imponibile in vigore per le anzidette assicurazioni.

La misura di tale contributo potrà essere sottoposta a revisione in aumento o in diminuzione in relazione a comprovate esigenze di gestione, a richiesta dell’I.N.P.G.I. e su parere consultivo della Commissione di cui al secondo comma dell’art.2. La revisione contributiva sarà determinata nella misura e nella decorrenza con specifico accordo delle organizzazioni sottoscriventi. Per il finanziamento degli oneri relativi alla fase iniziale di applicazione del

presente accordo i datori di lavoro verseranno all’I.N.P.G.I., entro il 15 novembre 1985, un contributo «una tantum» di L. 200.000 per ogni giornalista dipendente a tempo indeterminato di cui all’art.1 del presente accordo in servizio alla data del 31 ottobre 1985.

Qualora, nell’arco di 5 anni dalla data di decorrenza del presente accordo, singole aziende che impieghino oltre 500 giornalisti professionisti a tempo indeterminato si avvalgano – nel corso dell’anno solare – della facoltà prevista dalla seconda ipotesi del terzo e quarto comma dell’art.33 del CNLG nei confronti di un numero di giornalisti superiore annualmente al 2% del proprio organico giornalistico, le aziende medesime corrisponderanno all’I.N.P.G.I. contestualmente alla prima denuncia contributiva successiva alla richiesta delle prestazioni, quale integrazione contributiva, un importo corrispondente al capitale di copertura degli oneri a carico della gestione per il trattamento previdenziale integrativo dei giornalisti eccedenti il richiamato 2%.

Qualora nel primo biennio di esercizio si determinino comprovate esigenze di immediato finanziamento delle prestazioni, a richiesta dell’I.N.P.G.I. le Organizzazioni sottoscriventi provvederanno a determinare con specifico accordo la misura di intervento finanziario sotto forma di contributo «una tantum» da devolvere alla gestione.

Art. 7

Per i ritardi e le omissioni del versamento del contributo «una tantum» e del contributo in percentuale di cui al precedente art.6, si applicano le norme in vigore presso l’I.N.P.G.I. per i contributi obbligatori. Il primo versamento del contributo in percentuale deve essere effettuato sulle retribuzioni afferenti il mese di dicembre 1985.

Art. 8

Se al momento della risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di cui al precedente art.3 il datore di lavoro non abbia denunciato il rapporto di lavoro con il giornalista stesso o non sia in regola con il versamento dei contributi da oltre tre mesi, e non provveda nei successivi trenta giorni alla regolarizzazione globale della propria posizione contributiva, l’I.N.P.G.I. è esonerato dalla corresponsione delle prestazioni il cui onere, a titolo risarcitorio, ricade sull’azienda inadempiente che dovrà liquidarlo al giornalista in forma capitale nei termini e con le modalità previste dall’art.28, decimo comma del CNLG.

Sono, altresì, a carico del datore di lavoro e vanno liquidate allo stesso titolo e con le stesse modalità di cui al comma che precede, le quote retributive contrattualmente dovute al giornalista e comunque non denunciate all’I.N.P.G.I.

Art. 9

L’Istituto gestirà le prestazioni di cui al presente accordo con contabilità separata addebitando alla gestione stessa per spese di amministrazione una quota dei contributi accertati.

Art. 10

A seguito del presente accordo il secondo comma della nota a verbale dell’art.27 del CNLG 8-7-1982 cessa di avere validità con effetto dal 1° dicembre 1985 disponendone esplicitamente le parti l’abrogazione con tale decorrenza.

Dal 1° dicembre 1985 per i casi di risoluzione del rapporto previsti dalle lettere a), b), c), d) dell’art.3 del presente accordo la somma a titolo di capitale accantonata dall’I.N.P.G.I. assorbe a tutti gli effetti l’indennità già prevista dalla normativa abrogata dal precedente comma nonché l’indennità di mancato preavviso stabilita dal CNLG per i casi di cui sopra, restando i datori di lavoro liberati da ogni obbligazione al riguardo, salvo quanto previsto dall’art.8 del presente accordo.

Art. 11

Ai pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario di 36 ore settimanali e che risultino in servizio alla data di stipulazione del presente accordo l’indennità già prevista dall’abrogato secondo comma dell’art.27 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 1982 per i casi di dimissioni dopo 15 anni di servizio presso la stessa azienda o di dimissioni dopo almeno dieci anni di servizio presso la stessa azienda avendo superato il 55° anno di età, sarà corrisposta a carico dell’azienda medesima.

Art. 12

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente accordo si fa rinvio alle norme regolamentari stabilite dall’I.N.P.G.I., sentita la Commissione di cui all’art.2.

Art. 13 Il presente accordo è parte integrante del CNLG 5 maggio 1985.

 

FEDERAZIONE ITALIANA FEDERAZIONE NAZIONALE EDITORI GIORNALI STAMPA ITALIANA

ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND

 

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE

In Roma il 28 maggio 1990,

tra la Federazione Italiana Editori Giornali e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana

visto quanto previsto al punto 1) della «dichiarazione congiunta» allegata al contratto nazionale di lavoro giornalistico 30 giugno 1988 inerente l’attuazione di quanto già convenuto nel protocollo di ricognizione contrattuale 10 aprile 1987 circa la destinazione al finanziamento della CASAGIT delle disponibilità recuperate dalla riduzione della aliquota contributiva per assegni familiari;

preso atto che con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1990 il contributo dovuto alla gestione dell’assegno per il nucleo familiare dell’Istituto Nazionale di Previdenza Giornalisti è determinato con effetto dal 1° gennaio 1988 nella misura dello 0,05% della retribuzione imponibile con una riduzione rispetto alla precedente misura di 0,55 punti;

è stato convenuto quanto segue ad attuazione delle intese come sopra richiamate.

1) A partire dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1991 le aziende provvederanno a versare alla CASAGIT un contributo pari allo 0,50% della retribuzione imponibile per ogni giornalista professionista dipendente ex artt. 1, 2 e 12 del contratto nazionale di lavoro nonché per ogni praticante.

2) Relativamente al contributo afferente il periodo di paga compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1990 si procederà come di seguito indicato:

per il periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1990 e fino a tutto il 31 dicembre 1990 le aziende provvederanno a versare alla CASAGIT il contributo di cui al precedente punto 1 per ogni giornalista professionista dipendente ex artt. 1, 2 e 12 del contratto nazionale di lavoro nonché per ogni praticante. Il predetto contributo relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio verrà versato in unica soluzione unitamente al contributo relativo al mese di giugno 1990;

relativamente al periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1988 e sino a tutto il 31 dicembre 1989 le aziende provvederanno a richiedere all’INPGI il rimborso dei maggiori importi versati all’Istituto nel periodo stesso per effetto della riduzione della misura dell’aliquota contributiva a titolo di assegno per il nucleo familiare. Le parti danno mandato ai propri rispettivi rappresentanti negli organi dell’Istituto al fine di accelerare tempi e procedure del rimborso.

Entro il mese successivo a quello nel quale verrà perfezionato il rimborso da parte dell’Istituto le aziende provvederanno a corrispondere alla CASAGIT, in un’unica soluzione, il contributo previsto al precedente punto 1) per i dipendenti

Allegato H

inquadrati ex artt. 1, 2 e 12 del CNLG e come praticanti in forza nel periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1988 e sino a tutto il 31 dicembre 1989.

3) Quanto stabilito ai punti 1 e 2 del presente protocollo in merito al contributo mensile dovuto alla CASAGIT è strettamente correlato ed inscindibile con la nuova misura contributiva relativa alla gestione assegno per il nucleo familiare fissata nel Decreto Presidenziale citato in premessa ed alla conseguente riduzione del preesistente onere contributivo aziendale pari a 0,55 punti.

Conseguentemente ove dovesse risultare un incremento degli oneri contributivi stabiliti dal decreto citato ovvero dovessero comunque modificarsi le attuali caratteristiche dell’istituto assegni familiari dovrà essere automaticamente riproporzionata, sino all’eventuale azzeramento, la misura del contributo di cui al punto 1 del presente protocollo.

Il presente protocollo è parte integrante ed inscindibile del contratto nazionale di lavoro giornalistico 30 giugno 1988.

Letto, confermato e sottoscritto.

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PREVIDENZA COMPLEMENTARE (Punto 6 dell’Accordo 4 giugno 1998)

In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, Federazione Italiana Editori Giornali e Federazione Nazionale della Stampa Italiana convengono di adeguare il sistema di previdenza complementare gestito dal “Fondo Sindacale di Previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani” istituito in attuazione del protocollo contrattuale sottoscritto il 10 aprile 1987 alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il sistema di previdenza complementare risulterà basato sul principio della volontarietà di adesione per i futuri iscritti e della capitalizzazione e sarà gestito pariteticamente fra le organizzazioni che lo costituiscono. Al fondo sono iscritti i dipendenti giornalisti professionisti in possesso delle qualifiche di cui all’art.11 del contratto di lavoro nonché i direttori, i vice direttori ed i condirettori e che rientrano nel campo di applicazione della disciplina collettiva giornalistica stipulata dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Il sistema di previdenza complementare sarà finanziato sulla base dei seguenti criteri:

a) contributo a carico del datore di lavoro pari all’1% della retribuzione annua del giornalista calcolata sui seguenti elementi tassativamente individuati: minimo tabellare (per i direttori, condirettori e vice direttori il minimo tabellare viene convenzionalmente individuato nel minimo di tabella del redattore capo aumentato del 20%), contingenza, aumenti periodici di anzianità, turno notturno, tredicesima, indennità redazionale e relativa aggiunta, festività nazionali e infrasettimanali, festività soppresse, domeniche e relative incidenze, indennità compensativa (15° comma art.7 del contratto), maggiorazione per giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa (ultimo comma art.10 del contratto).

Conseguentemente risultano tra l’altro esclusi dalla base di computo i superminimi individuali e collettivi, i compensi relativi alle prestazioni per lavoro straordinario, anche se individuati in forma forfetaria, nonché i trattamenti conseguenti alla contrattazione aziendale prevista dall’art.46 della disciplina collettiva.

Qualora gli elementi retributivi base di computo della contribuzione e individuati al primo comma della presente lettera costituiscano sia singolarmente che cumulativamente oggetto di erogazione forfetaria e tale erogazione ricomprenda altresì elementi retributivi esclusi dall’imposizione contributiva (es. superminimi individuali, lavoro straordinario, ecc.) l’erogazione forfetaria è assunta a base di calcolo della contribuzione per un importo pari al 40% del relativo ammontare;

b) contributo a carico del dipendente pari allo 0,10% della retribuzione annua come determinata al punto a);

c) quota del TFR pari all’ammontare annuo del contributo di cui alla lettera a).

La misura degli accantonamenti annuali al TFR è conseguentemente ridotta dell’importo di cui alla precedente lettera c).

La contribuzione di cui alle lettere a) e b) troverà applicazione a decorrere dal 1°

 

Allegato I

gennaio 1999 ed a seguito di espressa adesione dell’interessato che abbia acquisito lo status di giornalista professionista successivamente al 28 aprile 1993. La contribuzione di cui alla lettera c), ferma restando l’indicata adesione, avverrà in unica soluzione annuale da versare, in fase di prima applicazione, entro il dicembre 1999.

. . . omissis . . .

Le parti si riservano di rivedere entro il 30 settembre 1998 lo statuto e l’eventuale regolamento del fondo.

Le parti si danno altresì atto che con la presente intesa non intendono novare l’ordinamento del “Fondo sindacale di previdenza integrativa dei giornalisti italiani” il quale mantiene quindi piena continuità rispetto all’atto istitutivo dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

 

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FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA

1) Lettera L) dell’Accordo ministeriale 16 novembre 1995.

Per la copertura del disavanzo di gestione in atto al 31 dicembre 1995 le parti, sentito il Ministero del Lavoro e l’INPGI, convengono che lo stesso venga ripianato con anticipazione da parte dell’INPGI, ai sensi dell’art.21 del proprio statuto, delle somme necessarie tramite il prelievo dai relativi fondi di riserva. Il Ministero del Lavoro provvederà ad emanare i necessari provvedimenti autorizzativi d’intesa con gli altri dicasteri interessati. I relativi importi di copertura saranno rimborsati all’INPGI dalle aziende editrici con applicazione di un’aliquota contributiva aggiuntiva straordinaria a quella attualmente in vigore dell’1,50%. Tale aliquota aggiuntiva, che troverà applicazione a decorrere dal gennaio 1996 relativamente alle retribuzioni corrisposte ai giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art.1, 2 e 12 del contratto, resterà in vigore fino ad estinzione dell’anticipo effettuato dall’INPGI. Alle somme dallo stesso anticipate sarà applicato l’interesse stabilito dal Ministero del Lavoro d’intesa con quello del Tesoro, sentito l’INPGI.

In relazione agli oneri conseguenti dall’applicazione dell’aliquota aggiuntiva di cui al precedente comma per il settore dei quotidiani, dei periodici, delle agenzie di informazione quotidiana per la stampa, delle emittenti radiotelevisive private ed uffici stampa collegati ad aziende editoriali, le parti convengono che la vigente aliquota di finanziamento della gestione – pari all’1,50% – non può essere soggetta a modificazioni in aumento nel corso di vigenza della validità economica della rinnovazione contrattuale. Conseguentemente restano sospese le disposizioni previste da accordi e convenzioni che, in relazione all’andamento gestionale del fondo integrativo, dispongano revisioni in aumento dell’aliquota contributiva ovvero alternative forme di finanziamento a carico delle aziende di settore.

Le parti opereranno verifiche sull’andamento della gestione convenendo fin d’ora che, qualora al termine della vigenza economica del contratto di cui al presente accordo, l’aliquota contributiva dell’1,50% risultasse insufficiente, verranno adottati i conseguenti provvedimenti atti a ricondurre ad equilibrio la gestione operando sul livello delle prestazioni o sull’aliquota contributiva. In questo secondo caso l’onere avrà decorrenza successiva alla scadenza della parte economica del presente accordo con conseguente imputazione delle incidenze in sede di rinnovo biennale dei minimi contrattuali.

2) Punto 5 dell’Accordo 4 giugno 1998.

– Ripianamento del deficit di gestione in atto al 31 dicembre 1995

In relazione a quanto previsto dall’art.59, comma 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha autorizzato l’INPGI ad anticipare al Fondo integrativo da esso gestito le somme occorrenti per il ripianamento del disavanzo registrato al 31 dicembre 1995 pari a £. 27.146.902.374;

considerato che la norma stessa dispone la restituzione delle predette somme all’Istituto da parte delle aziende (esclusa la Rai- Radiotelevisione Italiana) sulla base di un piano di ammortamento decennale che, previe intese con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria, deve essere predisposto

 

Allegato L

dall’INPGI; tenuto conto delle facoltà che in materia contributiva il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 riconosce alle organizzazioni sindacali medesime, si stabilisce quanto segue:

a) a decorrere dal 1° luglio 1998 e sino al 30 giugno 2008 le aziende verseranno all’INPGI a titolo di addizionale contributiva ex lege 27 dicembre 1997, n. 449 una aliquota dello 0,35% sulle retribuzioni dei giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex artt. 1, 2 e 12 del contratto;

b) il gettito contributivo in questione riscosso dall’Istituto nell’indicato periodo decennale comprenderà, oltre il rimborso della somma anticipata per la liquidazione delle prestazioni previdenziali, nell’importo sopra indicato di £.27.146.902.374, anche una somma a titolo di interessi di ammortamento pari a £.10.554.196.626 per un importo globale, comprensivo dei due elementi, di £.37.701.099.000;

c) l’ammortamento della predetta somma di £.37.701.099.000 su base decennale con l’aliquota contributiva fissa dello 0,35% tiene conto dei seguenti elementi:

– incasso mensile del contributo da parte dell’Istituto con contestuale diminuzione della quota di capitale anticipato;

– quota interessi di ammortamento decrescente;

– lievitazione del monte retributivo assoggettato a contribuzione nel periodo interessato;

d) l’Istituto e le parti firmatarie procederanno biennalmente a verifiche sull’andamento del piano di ammortamento, al fine di accertare anche con proiezione sul successivo biennio, la congruità dell’addizionale contributiva fissata che potrà essere corretta con specifico accordo in aumento o diminuzione a seconda della situazione accertata in modo che l’ammortamento del capitale e degli interessi di cui al punto b) avvenga improrogabilmente entro e non oltre il 30 giugno 2008.

– Verifiche sull’andamento della gestione

FIEG e FNSI convengono di rinviare le verifiche sull’andamento della gestione e l’adozione degli interventi previsti dall’ultimo comma dell’allegato L alla disciplina collettiva giornalistica dell’ottobre 1995 al termine della vigenza del presente accordo e, quindi, entro il 30 settembre 1999. Resta confermato che l’eventuale incremento dell’aliquota contributiva di finanziamento avrà decorrenza successiva alla data di scadenza del presente accordo con conseguente imputazione delle incidenze in sede di rinnovo biennale dei minimi contrattuali. FIEG e FNSI, fermo restando quanto disposto al precedente comma, ed al fine di individuare elementi atti a consentire recuperi sull’andamento finanziario della gestione concordano, congiuntamente all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, di:

ridurre dal 4% al 2% l’ammontare delle spese di amministrazione della gestione previste dall’art.9 della Convenzione 8 giugno 1994 a decorrere dal 1° gennaio 1998;

ridurre dal 12% al 5% la misura degli interessi annui prevista dal quinto comma dell’art.6 della Convenzione 8 giugno 1996 per i casi di ritardato pagamento delle prestazioni ivi previste a decorrere dal giugno 1998;

operare congiuntamente per ottenere l’abolizione della contribuzione di solidarietà di cui all’art.9 bis della legge 1° giugno 1991 n. 166 e successive modificazioni ed integrazioni limitatamente alle contribuzioni dovute al Fondo integrativo di previdenza gestito dall’INPGI. Qualora, realizzate le modifiche legislative necessarie, le organizzazioni sindacali verifichino situazioni di squilibrio le risorse recuperate con l’abolizione della contribuzione di solidarietà saranno messe per la parte necessaria a disposizione della gestione con incremento dell’aliquota di finanziamento e ciò anche prima dell’eventuale adozione degli interventi sopra indicati.

Il presente paragrafo 5) è sottoscritto anche dall’INPGI per gli effetti applicativi di diretta competenza dell’Istituto.

3) Accordo ministeriale 24 febbraio 2001 paragrafo “Fondo ex Fissa”.

Fatti salvi gli interventi che dovranno essere eventualmente assunti dalle parti in relazione alle deliberazioni della Commissione di vigilanza sui fondi-pensione, FIEG e FNSI convengono di rinviare alla scadenza del biennio di validità economica del presente contratto le verifiche sull’andamento della gestione e l’adozione degli interventi previsti dall’ultimo comma dell’Allegato L del contratto nazionale dell’ottobre 1995. Resta confermato che l’eventuale incremento dell’aliquota contributiva di finanziamento avrà decorrenza successiva alla data di scadenza del biennio di validità economica del presente accordo con conseguente imputazione delle relative incidenze di costo in sede del successivo rinnovo biennale dei minimi contrattuali.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

A) Al fine di garantire il pluralismo dell’informazione il ricorso a società di servizi o cooperative, quali strutture di produzione esterna anche per le nuove iniziative editoriali, è finalizzato all’arricchimento del prodotto informativo.

B) Il ricorso a tali società di servizi e cooperative tende a realizzare, secondo la peculiarità e la tipologia delle testate interessate, il miglioramento della qualità dell’informazione e l’ampliamento della diffusione, in un ambito di economicità delle gestioni e di una prospettiva di tutela dell’occupazione, nel rispetto della legislazione sul divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro e allo scopo di consentire il maggiore arricchimento informativo, anche con criteri di flessibilità, nella salvaguardia dell’attualità con la cadenza delle uscite (- per i quotidiani – per i periodici con riferimento alle specifiche caratteristiche), secondo le esigenze della testata.

C) La realizzazione del predetto materiale informativo integrativo – pagine, fascicoli ed inserti – sarà affidata alle strutture di cui sopra che attestino di applicare al personale giornalistico dipendente il trattamento contrattuale e contributivo di pertinenza.

D) La centralità operativa e funzionale delle redazioni sarà garantita dal controllo dei direttori responsabili sul materiale informativo utilizzato e dalla loro possibilità di disporre interventi redazionali sullo stesso per esigenze tecniche ed editoriali.

E) Le aziende ed i direttori informeranno i C.d.R. del contenuto e delle finalità delle suddette iniziative che intendano realizzare onde consentire agli stessi di esprimere, ai sensi dell’articolo 34 del CNLG, i pareri di competenza.

DICHIARAZIONE DEL MINISTRO DEL LAVORO (15 novembre 1995)

In relazione all’avvenuto rinnovo del C.C.N.L. dei giornalisti, per quanto riguarda la dichiarazione congiunta relativa all’utilizzo da parte dei giornali di prodotti informativi realizzati all’esterno delle redazioni, accolta da codeste federazioni nel testo da me preparato, desidero confermarvi quanto ho avuto occasione di manifestarvi nel corso dei recenti incontri e cioè che il ricorso a società di servizi e cooperative riguarda la realizzazione di materiale integrativo: pagine, fascicoli ed inserti.

Al riguardo, stante le novità della materia oggetto della dichiarazione medesima e considerata la necessità della salvaguardia dell’attualità nella cadenza delle uscite, desidero assicurarvi sulla disponibilità del Ministero, durante tutto il periodo di vigenza del contratto sottoscritto, ad effettuare interventi di mediazione tra le Federazioni qualora dovessero insorgere questioni interpretative relative a progetti incidenti sulla sostituzione degli spazi e dei settori informativi strutturali del giornale.

Allegato M

Adeguamento alla disciplina collettiva giornalistica del 26 marzo 2009 delle situazioni in essere e relative all’Allegato N) della disciplina collettiva 1° marzo 2001 (Lavoro nei giornali elettronici).

Per i giornalisti titolari del trattamento previsto dall’allegato N) della disciplina collettiva 1° marzo 2001 l’adeguamento alla disciplina collettiva di cui all’art.1 del contratto avverrà con i seguenti criteri e modalità fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore. Per gli istituti non previsti dalla presente regolamentazione trova applicazione a decorrere dall’aprile 2009 la disciplina collettiva giornalistica.

Minimi di stipendio mensili

Per i redattori di cui al punto 7) della lettera a) dell’allegato N) alla disciplina collettiva 1° marzo 2001 trovano applicazione a partire dall’aprile 2009 i minimi di stipendio previsti dalla disciplina collettiva 26 marzo 2009 per le corrispondenti qualifiche di redattore con più di 30 mesi di anzianità professionale o con meno di 30 mesi di anzianità professionale oltre all’indennità di contingenza prevista per tali qualifiche. I coordinatori di cui al punto 7) lettera a) dell’indicato allegato N) della disciplina collettiva 1° marzo 2001 vengono immessi nella qualifica di capo servizio con applicazione dei minimi previsti per tale qualifica, oltre l’indennità di contingenza.

Aumenti periodici di anzianità

Trova applicazione per i redattori con più di 30 mesi di anzianità professionale ovvero con meno 30 mesi di anzianità professionale e per i capi servizio (ex coordinatori) la disciplina prevista dall’art.13 per i giornalisti neo assunti. In particolare risulta esclusa dal computo dell’anzianità quella maturata in applicazione dell’allegato N) alla disciplina collettiva 1° marzo 2001 ai soli fini degli aumenti periodici di anzianità.

Lavoro festivo e domenicale

Il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali riconosciute dalla legge è retribuito, a partire dall’aprile 2009, in misura pari al 30% dei compensi previsti dall’art.19, per il 2010 e il 2011 in misura pari rispettivamente al 60% e al 100% dei compensi previsti dal predetto articolo.

Per il lavoro domenicale e per le ex festività religiose il trattamento previsto dall’ar. 19 trova integrale applicazione a decorrere dall’aprile 2009.

Indennità redazionale e relativa aggiunta

I massimali previsti dall’art.16 per l’indennità redazionale e relativa aggiunta trovano applicazione per l’intera anzianità maturata nel periodo aprile/giugno 2009 in misura pari ai 3/12 dei relativi importi. Trovano applicazione per i periodi successivi le disposizioni di cui all’art.16 del contratto.

Allegato N

 

Allegato O Accordo 26 marzo 2009 recepito con intesa governativa del 5 maggio 2009

Il giorno 26 marzo 2009

TRA

la Federazione Italiana Editori Giornali

E

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana

PREMESSO CHE

a) Le parti riconoscono che la difficile congiuntura economica generale scarica sull’industria dell’informazione problemi specifici che, in una condizione di stagnazione dei consumi, evidenziano il peso degli squilibri del mercato pubblicitario e determinano contrazioni del mercato della lettura dei giornali tali da incidere sulla stabilità del settore.

A questo proposito si sentono impegnate, ciascuna per la propria parte e concordemente, a definire azioni comuni per un equilibrato governo della complessità dei problemi, ad assumere iniziative sociali dirette e a richiedere adeguati interventi pubblici di sostegno dell’editoria, dell’occupazione professionale e del rilancio complessivo del settore.

Di conseguenza ritengono necessaria l’apertura di un processo di riforma e riordino delle leggi di sistema con l’obiettivo di sostenere le trasformazioni in atto, l’innovazione e il lavoro giornalistico e promuovere l’uscita dalla congiuntura con sostegni allo sviluppo, anche attraverso una corretta gestione delle politiche sociali per i casi di crisi.

Il riequilibrio pubblicitario rende necessario che le autorità pubbliche intervengano con efficaci strumenti di regolazione, anche attraverso idonea legislazione; le trasformazioni e l’innovazione richiedono sostegni per l’accesso alla formazione e al lavoro, per la riqualificazione, per la riapertura del mercato della lettura, soprattutto con politiche mirate alle nuove generazioni, e per il rilancio dell’occupazione giornalistica.

La riforma degli ammortizzatori sociali e gli interventi straordinari con cui il Governo ha deciso di monitorare l’andamento della crisi e definire nuove misure devono riguardare anche il settore dell’editoria, attraverso nuove politiche di concertazione con le parti sociali.

Fieg e Fnsi sono impegnate dal canto loro ad approntare anche propri strumenti e metodologie d’intervento condivisi per affrontare le criticità emergenti.

b) le parti, in considerazione di quanto precede ed in esercizio delle determinazioni previste dall’ art. 3,secondo comma , lettera b del decreto legislativo n.509/1994, ritengono necessario adottare interventi di propria competenza, nonché porre a livello istituzionale la soluzione di specifiche problematiche finalizzate a perfezionare il sistema degli ammortizzatori sociali nel settore giornalistico, per renderlo più rispondente alle peculiari esigenze delle aziende editoriali e dei giornalisti dipendenti che in esse operano;

SI E’ CONVENUTO QUANTO SEGUE

1– Le parti, in ordine ai criteri per la sussistenza della <crisi aziendale> di cui alle legge n. 416/1981 e successive modificazioni e integrazioni, ritengono che la stessa non sia rilevabile unicamente dai bilanci aziendali ma anche da riscontrabili indicatori oggettivi, presenti e prospettici esterni che abbiano incidenza su una critica situazione dell’impresa e possano pregiudicarne il buon andamento operativo.

Tali indicatori in particolare dovrebbero registrare un andamento involutivo tale da rendere necessari interventi per il ripristino dei corretti equilibri economico-finanziari e gestionali.

2-Costituzione di un Fondo contrattuale con finalità sociale.

Viene istituito presso l’I.N.P.G.I. a partire dal 1° aprile 2009 un Fondo a contabilità separata e gestione paritetica tra le parti costituenti finalizzato ad intervenire :

a) sui trattamenti di pensionamento anticipato di cui all’art.37 della legge n.416/1981 e successive modifiche ed integrazioni,in aggiunta alle disponibilità finanziarie annualmente destinate a tale titolo dalle disposizioni legislative di cui all’ art.19 commi18 ter e 18 quater del decreto legge 29 Novembre 2008 n°185 convertito con modificazioni nella legge 28 Gennaio 2009, n°2 e di cui al comma 7 dell’ art.41 bis del decreto legge 30 Dicembre 2008, n°207 convertito con modi- ficazioni dalla legge 27 Febbraio 2009 n°14.

b) per far fronte alle esigenze sociali che le parti, in esercizio della propria auto- nomia, valuteranno come meritevoli di tutela. In tale contesto, e qualora gli inter- venti coinvolgano il regime degli indennizzi erogati dall’I.N.P.G.I. (CIGS, mobili- tà, contratti di solidarietà), gli interventi stessi verranno adottati previa verifica della disponibilità complessiva delle gestioni che alimentano tali indennizzi.

Il Fondo verrà finanziato, per quanto attiene alle relative prestazioni:

– per quelle di cui alla precedente lettera a), con un contributo straordinario a capo di ciascuna Azienda che farà ricorso a pensionamenti anticipati a far data dall’ entrata in vigore del presente accordo e sulla base delle intese sindacali sottoscritte. Tale contributo è pari al 30% del costo di ciascun pensionamento anticipato così come quantificato dall’I.N.P.G.I. all’atto delle dimissioni del singolo giornalista interessato.

Tale contributo verrà versato al Fondo con la retribuzione del periodo di paga del mese successivo alle comunicazioni dell’I.N.P.G.I.

Le somme derivanti dal gettito contributivo verranno utilizzate a seguito dell’esaurimento delle disponibilità finanziarie annue previste dai provvedimenti legislativi di cui alla lettera a) del punto 2.

Il calcolo del costo del pensionamento anticipato, relativo alle posizioni individuali dei giornalisti interessati, e limitato al periodo di anticipata liquidazione del trattamento, verrà comunicato alle aziende dall’I.N.P.G.I. con indicazione delle singole voci che lo compongono. L’Istituto conferma la propria disponibilità a fornire alle aziende interessate i nominativi dei possibili beneficiari del prepensionamento, il relativo costo nonché ogni ulteriore notizia utile a tal fine ivi comprese quelle relative all’attuazione delle disposizioni di cui all’art.33 del contratto di lavoro giornalistico.

– per quelle di cui alla precedente lettera b) con un contributo straordinario che viene fissato, a partire dalla retribuzione afferente il mese di Aprile 2009, nella misura dello 0,60% della retribuzione imponibile di cui lo 0,50% a carico delle Aziende e lo 0,10% a carico del giornalista.

Il contributo di cui al presente punto trova applicazione sulle retribuzioni dei giornalisti dipendenti.

Verrà costituito un comitato paritetico composto da 2 rappresentanti degli editori e 2 rappresentanti dei giornalisti designati, rispettivamente, dalla F.I.E.G. e dalla F.N.S.I. nonché da due rappresentanti dell’I.N.P.G.I. (di cui un rappresentante degli editori).

Il comitato provvederà nell’ambito della gestione al monitoraggio degli andamenti del fondo trasferendo con periodicità alle parti stipulanti i relativi andamenti per consentire alle stesse le opportune valutazioni/decisioni sugli interventi necessari. In tale contesto le parti potranno altresì valutare il trasferimento in tutto o in parte da una gestione all’altra delle relative disponibilità qualora l’andamento delle prestazioni richieda interventi di finanziamento.

Il Fondo opererà sulla base di specifico Regolamento che le parti provvederanno a definire.

3Interventi congiunti nei confronti del Governo Le parti predisporranno le richieste da presentare congiuntamente al Ministero del

Lavoro finalizzate a:

a) valutare la possibilità, in relazione agli andamenti annui di consuntivo dei prepensionamenti e verificate sia le disponibilità finanziarie legislative a tal fine destinate sia quelle disposte dalla lettera a) del punto 2:

– di incrementare le disponibilità finanziarie pubbliche attualmente disposte; – di trasferire sugli anni successivi la parte residuale degli stanziamenti pubblici non

utilizzati nell’anno di competenza;

b) affermare il principio secondo cui gli investimenti di carattere produttivo- finanziario e gestionale ai fini della ristrutturazione/riorganizzazione per le aziende del settore, dovrebbero essere valutati in relazione e coerentemente allo stato di crisi anche prospettica in cui versa l’azienda nel contesto del settore stesso;

c) rifinanziare il Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio ai sensi dell’ art.15 della legge n°62/2001 con revisione delle relative fattispecie da tutelare, misure e condizioni;

d) applicare al settore giornalistico gli sgravi contributivi di cui all’art.1, comma 766 della legge n°296/2006 e dell’ art.1, commi 361/362 della legge n°266/2005 in attuazione degli impegni assunti dal Dicastero del lavoro in data 20 Settembre 2007;

85

e) confermare la destinazione all’I.N.P.G.I. della contribuzione relativa ai rapporti di somministrazione del lavoro intercorrenti con il personale giornalistico.

f) prevedere l’impossibilità di accesso ai prepensionamenti in caso di omissione del versamento contributivo straordinario di cui alla prima interlinea del punto 2 (30%);

g) prevedere la definizione di specifici ammortizzatori sociali a beneficio dei giornalisti titolari di rapporto di lavoro autonomo.

h) confermare le disposizioni di cui all’art 35,36,37 della legge numero 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni costituiscono regime speciale per il settore dell’editoria.

La presente intesa viene sottoscritta, per gli aspetti di competenza, dall’INPGI.

 

FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI

 

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 8 luglio 1993 in Roma la Federazione Italiana Editori Giornali la Federazione Nazionale della Stampa Italiana

tra

e

premesso che le parti

intendono dare esecuzione all’art.6 delle norme transitorie e di attuazione al contratto di lavoro giornalistico relativo al recepimento degli accordi interconfederali in materia di indennità di contingenza fermo restando per quanto riguarda i problemi generali di soluzione dell’istituto il rinvio, come per il passato, agli accordi che saranno assunti dalle parti sociali eventualmente con l’intervento del governo;

ravvisano l’opportunità di introdurre forme sperimentali di copertura di eventi di malattia che pur non riconducibili alla fattispecie infortuni o malattie professionali, rivestono un rilevante contenuto sociale

preso atto altresì che

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana intende autonomamente sviluppare un sistema pensionistico integrativo per la categoria

si è convenuto quanto segue Art. 1

In attuazione di quanto previsto dall’art.6 delle norme transitorie al contratto di lavoro giornalistico il protocollo 31 luglio 1992 stipulato tra il Governo e le Associazioni confederali imprenditoriali e dei lavoratori è recepito a tutti gli effetti nella disciplina contrattuale giornalistica per la parte di testo che viene allegata al presente accordo e di cui costituisce parte integrante. La normativa in questione non riguarda l’applicazione dell’art.45 del contratto per quanto concerne gli interventi finalizzati all’aggiornamento culturale professionale.

Art. 2 (..omissis..) Art. 3 (..omissis..) Art. 4 (..omissis..) Art. 5 (..omissis..)

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE ITALIANA FEDERAZIONE NAZIONALE EDITORI GIORNALI STAMPA ITALIANA

Allegato P

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all’inflazione e il costo del lavoro

… omissis …

Conseguentemente, al fine della gestione delle dinamiche salariali per il 1992 ed il 1993, le parti concordano sui seguenti punti:

in riferimento all’accordo del 10 dicembre 1991, la definitiva presa d’atto dell’intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari di cui alla legge 13 luglio 1990, n. 191, già scaduta al 31 dicembre 1991;

l’erogazione di una somma forfetaria a titolo di Elemento distinto dalla retribuzione di lire 20.000 mensili per 13 mensilità, a partire dal mese di gennaio 1993, a copertura dell’intero periodo 1992-1993, che resterà allo stesso titolo acquisita per il futuro della retribuzione.

Adesione all’invito del Presidente del Consiglio a non procedere, durante il medesimo periodo, a erogazioni unilaterali collettive e ad altre ad esse assimilabili nonché a negoziati a livello d’impresa, fatte salve le procedure relative a crisi o ristrutturazioni aziendali, dai quali negoziati possano derivare incrementi retributivi per le imprese. Il Governo assume coerentemente l’impegno di non proporre particolari erogazioni a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni non convenute nell’ambito di accordi di comparto.

… omissis …

 

Il giorno 12 dicembre 1996, in Roma la Federazione Italiana Editori Giornali la Federazione Nazionale della Stampa Italiana

VERBALE DI ACCORDO

tra e premesso che

il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 così come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 dispone all’art.18 del capo V del Titolo I la elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza nelle aziende o unità produttive con riferimento ai criteri ed alle entità numeriche ivi previste

considerato che

il comma 4 del predetto articolo 18 rinvia in sede di contrattazione collettiva la definizione delle specifiche ivi previste

si è convenuto quanto segue:

Rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza di cui all’art.18 del D. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e nell’ambito delle attribuzioni previste dall’art.19 dell’indicato decreto legislativo, rappresenta i giornalisti dipendenti per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

Il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali previste dall’art.34 della disciplina collettiva giornalistica (fiduciario di redazione, C.d.R. e rappresentanti dei servizi ove esistenti, rappresentanti sindacali) secondo i seguenti criteri e modalità.

1) AZIENDE EDITRICI DI QUOTIDIANI ED AGENZIE DI STAMPA

Possono essere eletti o designati a rappresentante per la sicurezza i giornalisti non in prova titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e secondo il seguente rapporto:

– un rappresentante nelle aziende che occupino sino a 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza;

– tre rappresentanti nelle aziende con più di 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza.

Hanno diritto al voto i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti, non in prova ed a tempo indeterminato di cui alle precedenti interlinee.

Allegato Q

 

a) Aziende che occupano sino a 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza.

La normativa di cui alla presente lettera disciplina l’istituzione del rappresentante alla sicurezza nelle aziende in cui la rappresentanza sindacale dei giornalisti – in base alle disposizioni di cui all’art.34 del CNLG – è assicurata dal fiduciario di redazione (12° comma dell’art.34 del CNLG) ovvero dal comitato di redazione (11° e 13° comma dell’art.34) e dai rappresentanti dei servizi ove esistenti.

Con riferimento alle indicate forme di rappresentanza sindacale si conviene che:

– per le fattispecie di rappresentanza sindacale assicurata dal fiduciario di redazione quest’ultimo assume, per le situazioni in atto ed in fase di prima applicazione, anche la funzione di rappresentante per la sicurezza.

A seguito della scadenza del mandato di fiduciario avrà luogo l’elezione del rappresentante per la sicurezza che si svolge a scrutinio segreto. Risulterà eletto il giornalista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi ed allo stesso è altresì attribuita la funzione di fiduciario prevista dall’art.34 della disciplina collettiva giornalistica e viceversa. La durata dell’incarico è di due anni.

Il verbale delle elezioni è comunicato al datore di lavoro.

– Per le fattispecie di rappresentanza sindacale assicurata dal comitato di redazione (11° e 13° comma dell’art.34) e dai rappresentanti dei servizi, ove esistenti, il rappresentante alla sicurezza – per le situazioni in atto ed in fase di prima applicazione – è designato al loro interno dagli indicati componenti la rappresentanza sindacale.

Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi alla data di stipula della presente intesa e ne verrà data comunicazione scritta all’azienda. In assenza di tale designazione la funzione di rappresentante per la sicurezza verrà assunta dal componente la rappresentanza sindacale come sopra individuata con maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale.

Il rappresentante alla sicurezza mantiene tale incarico fino all’elezione del nuovo rappresentante.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del mandato del comitato di redazione (11° e 13° comma dell’art.34) e dei rappresentanti dei servizi ove esistenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto nell’ambito dei nuovi componenti il comitato di redazione ed i rappresentanti dei servizi ove esistenti. Risulterà eletto quale rappresentante per la sicurezza il soggetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.

L’elezione del rappresentante per la sicurezza verrà effettuata entro e non oltre i 3 giorni successivi alla elezione dei nuovi componenti il comitato di redazione ed i rappresentanti dei servizi ove esistenti. Il verbale contenente il nominativo del rappresentante deve essere trasmesso alla direzione aziendale.

In caso di dimissioni del comitato di redazione e dei rappresentanti dei servizi, ove esistenti, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione del rappresentante.

In caso di dimissioni dall’incarico di rappresentante per la sicurezza subentra nell’incarico il rappresentante sindacale con maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale.

b) Aziende che occupano più di 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza.

Per le situazioni in atto ed in fase di prima applicazione i componenti il comitato di redazione (11° e 13° comma dell’art.34) e dei rappresentanti dei servizi ove esistenti designano, al loro interno, i 3 rappresentanti per la sicurezza.

Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi alla data di stipula della presente intesa e comunicata alla direzione aziendale. In assenza di tale designazione, la funzione di rappresentanti per la sicurezza verrà assunta dai 3 componenti la rappresentanza sindacale come sopra individuata con maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale.

I rappresentanti per la sicurezza mantengono tale incarico fino all’elezione dei nuovi rappresentanti.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del mandato del comitato di redazione (11° e 13° comma dell’art.34) e dei rappresentanti dei servizi ove esistenti, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti nell’ambito dei nuovi componenti il comitato di redazione e di rappresentanti dei servizi ove esistenti.

Risulteranno eletti quali rappresentanti i soggetti che avranno ottenuto il maggior numero di voti espressi.

L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza verrà effettuata entro e non oltre i 3 giorni successivi alla elezione dei nuovi componenti il comitato di redazione e dei rappresentanti dei servizi ove esistenti.

Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere trasmesso alla direzione aziendale.

In caso di dimissioni del comitato di redazione e dei rappresentanti dei servizi, ove esistenti, i rappresentanti per la sicurezza esercitano le proprie funzioni fino a nuove elezioni dei rappresentanti per la sicurezza.

In caso di dimissioni dall’incarico di rappresentante per la sicurezza subentra nell’incarico il rappresentante sindacale con maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale. c) Nel caso in cui un’azienda pubblichi, oltre ad un quotidiano altro giornale, in aggiunta al rappresentante per la sicurezza della testata principale si procederà alla elezione o designazione di ulteriori rappresentanti per ogni altra testata secondo modalità, criteri ed entità numeriche di cui:

– alla lettera a), prima interlinea, del punto 1) per le testate con un numero di giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti compreso fra 6 e 25;

– alla lettera a), seconda interlinea, del punto 1) per le testate da 26 a 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti;

– alla lettera b) del punto 1) per le testate con più di 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti.

2) AZIENDE EDITRICI DI PERIODICI

Possono essere eletti o designati i giornalisti non in prova titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e secondo il seguente rapporto:

– un rappresentante nelle aziende che occupano a tempo indeterminato sino a 200 giornalisti e praticanti titolari dei seguenti rapporti di lavoro:

– professionisti e pubblicisti ex art.1 del contratto a tempo pieno (36 ore settimanali); – professionisti e pubblicisti a tempo parziale;

– pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza (3° paragrafo, art.36, CNLG);

– praticanti ex art.34 del CNLG;

– tre rappresentanti nelle aziende con più di 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti di cui alla precedente interlinea.

Hanno diritto al voto i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti non in prova ed a tempo indeterminato di cui alle precedenti interlinee.

a) Aziende che occupano fino a 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro di cui alla prima interlinea del punto 2).

Trovano applicazione, per quanto di ragione, le disposizioni di cui alla lettera a), prima e seconda interlinea, del precedente paragrafo 1.

b) Aziende che occupano più di 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro di cui alla prima interlinea del punto 2).

Trovano applicazione, per quanto di ragione, le disposizioni di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 1.

c) Azienda editrice di periodici che pubblichi più testate.

Per le fattispecie di cui al 15° comma dell’art.34 il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i ovvero eletto/i dai giornalisti dipendenti dall’azienda aventi diritto al voto all’interno dei rappresentanti sindacali delle singole testate come individuati dal citato 15° comma dell’art.34.

– Aziende che occupano fino a 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro di cui alla prima interlinea del punto 2).

Per le situazioni in atto ed in fase di prima applicazione fino alla nuova elezione dei rappresentanti sindacali delle singole testate, il rappresentante per la sicurezza è designato al loro interno dagli indicati rappresentanti sindacali.

Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi la data di stipula della presente intesa e comunicata alla direzione aziendale.

In assenza di tale designazione la funzione di rappresentante per la sicurezza verrà assunta dal componente i rappresentanti sindacali con maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi dell’albo dell’ordine dei giornalisti. Il rappresentante per la sicurezza mantiene tale incarico fino all’elezione del nuovo rappresentante per la sicurezza.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del mandato dei rappresentanti sindacali delle singole testate, il rappresentante per la sicurezza è eletto nell’ambito dei nuovi componenti i rappresentanti sindacali delle singole testate.

Risulterà eletto quale rappresentante per la sicurezza il soggetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.

L’elezione del rappresentante per la sicurezza verrà effettuata entro e non oltre i 3 giorni successivi l’avvenuta elezione di tutti i rappresentanti sindacali delle singole testate.

Il verbale contenente il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere trasmesso alla direzione aziendale.

In caso di dimissioni dall’incarico di rappresentante sindacale, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino all’elezione del nuovo rappresentante per la sicurezza.

In caso di dimissioni dall’incarico di rappresentante per la sicurezza subentra nell’incarico il rappresentante sindacale con maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale.

– Aziende che occupano più di 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro di cui alla prima interlinea del punto 2).

Per le situazioni in atto e fino alla nuova elezione dei rappresentanti sindacali delle singole testate, i 3 rappresentanti per la sicurezza sono designati al loro interno dagli indicati rappresentanti sindacali.

Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi la data di stipula della presente intesa e comunicata alla direzione aziendale.

In assenza di tale designazione le funzioni di rappresentanti per la sicurezza sono assunte dai componenti i rappresentanti sindacali con maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi dell’albo dell’ordine dei giornalisti. I rappresentanti per la sicurezza mantengono tale incarico fino all’elezione dei nuovi rappresentanti per la sicurezza.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del mandato dei rappresentanti sindacali delle singole testate, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti nell’ambito dei nuovi componenti i rappresentanti sindacali delle singole testate.

Risulteranno eletti quali rappresentanti per la sicurezza i soggetti che avranno ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Valgono per il resto le disposizioni di cui alla precedente interlinea.

3) PERMESSI

Al rappresentante per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.19 del D. lgs. n. 626/1994 i seguenti permessi retribuiti:

– aziende editrici di quotidiani ed agenzie di stampa:

20 ore annue

a) nelle aziende che occupano meno di dieci giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza;

b) per le fattispecie di cui alla prima interlinea della lettera c) del punto 1).

40 ore annue

c) nelle aziende che occupano un numero di giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti non inferiore a dieci unità per i rapporti individuati alla precedente lettera a);

d) per le fattispecie di cui alla seconda e terza interlinea della lettera c) del punto 1);

– aziende editrici di periodici:

20 ore annue

e) nelle aziende che occupano a tempo indeterminato meno di dieci giornalisti e praticanti titolari dei seguenti rapporti di lavoro: – professionisti e pubblicisti ex art.1 del contratto a tempo pieno (36 ore settimanali); – professionisti e pubblicisti a tempo parziale; – pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza; – praticanti ex art.34 del CNLG.

40 ore annue f) nelle aziende che occupino un numero di giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti non inferiore a dieci unità per i rapporti individuati alla precedente lettera e). Per l’espletamento degli adempimenti previsti dalle lettere a), b), c), d), i) ed l)

dell’art.19 del D. lgs. n. 626/1994 non viene utilizzato il predetto monte ore. Le ore di permesso spettanti al rappresentante per la sicurezza sono assorbite fino a concorrenza nelle ore di permesso che fossero state già riconosciute in assenza del

presente accordo.

4) FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’art.19, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 626/1994.

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro attività.

Tale formazione, che verrà elaborata con il concorso della Casagit e attuata con idonei strumenti formativi, deve prevedere un programma base di n. 32 ore che deve comprendere i seguenti argomenti principali:

– conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

– conoscenza sui rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza; – metodologie sulle valutazioni del rischio.

Le parti sottoscrittrici il presente accordo possono individuare, anche in base agli indirizzi espressi dall’Osservatorio di cui all’art.42 della disciplina collettiva giornalistica – paragrafo ambiente di lavoro e tutela della salute – ulteriori contenuti specifici della formazione.

Letto, confermato e sottoscritto

FEDERAZIONE ITALIANA FEDERAZIONE NAZIONALE EDITORI GIORNALI STAMPA ITALIANA

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE

La FIEG e la FNSI con il presente accordo intendono fissare alcune regole di base integrative delle norme previste dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, relative alla disciplina del lavoro autonomo.

Art. 1) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno risultare, agli effetti probatori, da lettera contratto contenente le seguenti indicazioni:

– la data di inizio della collaborazione; – la durata del rapporto di collaborazione; – il tipo di prestazioni professionali richieste al giornalista (in particolare articoli,

servizi fotografici, servizi grafici, servizi giornalistici); – il corrispettivo pattuito; – tempi e modalità di pagamento.

Art. 2) Il corrispettivo di massima scaturisce dalla quantità e qualità della collaborazione effettivamente prestata. Il corrispettivo deve essere comunque liquidato entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione con l’emissione delle ricevute fiscali previste dalla legge.

Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore. Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate.

Art. 3) Gli articoli ed i servizi pubblicati con la firma devono di norma comparire nel testo rilasciato dal giornalista. Il direttore del giornale ha diritto di introdurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell’autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

Art. 4) E’ costituita una commissione paritetica di due rappresentanti per organizzazione con il compito di formulare pareri e tentare la conciliazione dei contrasti che dovessero insorgere in applicazione del presente accordo.

Art. 5) Le parti confermano gli usi e le consuetudini in atto nel settore dell’informazione per gli operatori non giornalisti che alimentano la rete informativa dei giornali con collaborazioni anche saltuarie, rese in regime di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse attività professionali o lavorative principali svolte dagli interessati.

 

 


E questa è la piattaforma contrattuale che la FNSI ha consegnato agli editori  prima dell’apertura dei negoziati. E’ stata quasi tutta buttata nel Cestino.

MATERIA DEL CONTRATTO

 

Art. 1

 

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra le aziende editrici di prodotti informativi, qualunque sia il loro mezzo di diffusione gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, l’emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana, ai sensi della legge 3 febbraio 1963 n.69, con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all’estero la loro attività.

È competenza dei giornalisti la ricerca, l’elaborazione, il commento, l’invio e la verifica delle notizie, nonché l’elaborazione di ogni altro elemento di contenuto giornalistico relativo alla ricerca e predisposizione degli elementi anche multimediali ed interattivi da immettere direttamente nel sistema. Non sono considerate di pertinenza giornalistica prestazioni attinenti alle informazioni di servizio, pubblicitarie e di contenuto commerciale, né digitare materiale proveniente dall’esterno della redazione.

La regolamentazione dei rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende di giornali elettronici ed i redattori addetti è disciplinata dall’Allegato N.

La legge su «Ordinamento della professione giornalistica» del 3 febbraio 1963, n. 69 garantisce l’autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».

 

Dichiarazione a verbale

La Federazione Nazionale della Stampa per quanto la concerne ed in base ai mandati ricevuti dichiara che le norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, si applicano ai giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di qualsiasi azienda.

Nota a verbale

Le parti convengono che ai giornalisti assunti successivamente alla data di stipula del presente contratto dell’11 aprile 2001 dalle emittenti radiotelevisive private di ambito locale, ancorché collegate non produttivamente con aziende editoriali trova troverà applicazione la regolamentazione prevista dal contratto collettivo 3 ottobre 2000 e successive modificazioni per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.

Resta confermata l’applicazione del contratto nazionale stipulato tra FIEG e FNSI per i giornalisti dell’emittenza di cui sopra assunti anteriormente all’11 aprile 2001 alla stipula del presente contratto. e per coloro che prestino attività anche per le altre testate dell’azienda editoriale.

 

 

Art. 2

 

Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.

….omissis….

 

 

 

ASSUNZIONE – PERIODO DI PROVA –

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

 

Art. 4

 

Assunzione – Periodo di prova

L’assunzione del giornalista per i rapporti previsti dal presente contratto deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua entrata in servizio.

Il documento relativo non è, comunque, elemento necessario per la costituzione del rapporto di lavoro.

Nella lettera di assunzione dovranno essere indicate la qualifica e la retribuzione del giornalista nonché la testata alla quale il giornalista è assegnato di riferimento.

Nelle imprese che editano più testate, anche multimediali, possono essere costituite unità produttive redazionali aventi la funzione di fornire contenuti informativi giornalistici, equiparate a testate nel contesto delle previsioni di cui al comma successivo.

Nel rispetto dei poteri dei direttori chiamati a garantire l’autonomia delle testate l’opera del giornalista nel corso dell’orario normale di lavoro potrà essere utilizzata, su richiesta dei singoli direttori interessati anche per le altre testate edite dall’azienda, in ogni unità produttiva e per qualsiasi prodotto editoriale edito dall’azienda, compresi quelli multimediali, nonché per le testate edite da imprese controllate dalla stessa proprietà (art. 2359 C.C.). In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 14. La predetta utilizzazione dovrà essere attuata tenendo conto della prevalenza di prestazione per la testata di assegnazione e nel rispetto delle competenze professionali del giornalista e delle dipendenze gerarchiche all’interno della singola testata.

 

 

Nota a verbale

Sono fatte salve le eventuali intese aziendali comprese quelle che prevedono erogazioni economiche per l’opera prestata dal giornalista a favore di altre testate della stessa azienda.

All’atto dell’assunzione ai sensi degli artt. 1, 2, 12 e 36 potrà essere convenuto per iscritto un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo di servizio prestato.

Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo di prova verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità di servizio.

Il periodo di prova non è rinnovabile in alcun caso, neppure per intervenuti mutamenti nella direzione o nella proprietà della azienda. Non potrà essere sottoposto a periodo di prova il praticante che divenga professionista nella stessa azienda nella quale ha svolto il praticantato.

 

Nota di chiarimento

Per quanto concerne gli incisi “prevalenza” di prestazione e “competenze” professionali del giornalista contenuti nell’ultimo nel terzo capoverso del 3° comma del presente articolo, le parti chiariscono che per:

“prevalenza” di prestazione deve intendersi che l’attività del giornalista, nell’ambito del normale orario di lavoro di cui al 2° comma dell’art. 7, deve essere prestata in maggior misura temporale in favore della testata di appartenenza;

per quanto concerne le competenze professionali le parti chiariscono che deve farsi riferimento al normale tipo e contenuto dell’attività giornalistica svolta dall’interessato nell’ambito del servizio di assegnazione con particolare riferimento alle specificità professionali acquisite.

Dichiarazione della FNSI.

La Federazione Nazionale della Stampa Italiana, per quanto le concerne, ha consegnato alla data di stipula del presente contratto, al Sottosegretario al Lavoro, Sen. Ornella Piloni, ed alla Federazione Editori una propria dichiarazione relativa alla applicazione delle modifiche apportate all’art. 4 della disciplina collettiva.

Norma particolare

Le aziende sulla base dei dati forniti dall’INPGI formuleranno previsioni sul movimento pensionistico annuale dei giornalisti occupati che, a richiesta, saranno portate a conoscenza dei comitati di redazione.

 

Situazione occupazionale

…omissis…

 

 

COMITATO DI REDAZIONE

 

Art. 34

 

Nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, viene istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori)

 

…..omissis….

 

Nei gruppi editoriali che pubblicano più testate (quotidiani, periodici, agenzie di informazione), può essere è istituito un coordinamento sindacale dei comitati di redazione con il compito di tutelare la corretta applicazione delle norme contrattuali sull’autonomia delle singole testate, anche in relazione agli investimenti, ai piani editoriali, alle innovazioni tecnologiche, agli eventuali programmi di integrazione ed interscambio. A tale fine sono previsti tra il coordinamento e l’editore incontri con periodicità almeno trimestrale; per questi incontri, oltre che per ogni trattativa sindacale di gruppo, i coordinamenti fruiranno dei permessi sindacali previsti dall’art. 23. Qualora, ai sensi dell’art.4, ai giornalisti dipendenti dalle singole testate siano richieste strutturalmente  prestazioni lavorative per le altre testate del gruppo, il coordinamento dovrà esprimere il suo parere preventivo sull’organizzazione complessiva del lavoro, con particolare riferimento alle prestazioni multimediali.

…omissis…

 

Nelle aziende editrici di periodici i giornalisti pubblicisti godono dell’elettorato attivo e passivo. In quelle aziende le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicisti, la maggioranza del comitato di redazione potrà essere costituita da giornalisti pubblicisti. Nei periodici le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicisti e che non abbiano il numero di redattori sufficiente per costituire un comitato di redazione, il fiduciario potrà essere un giornalista pubblicista.

Nel caso in cui un’azienda editrice di periodici pubblichi più testate, i rappresentanti sindacali per l’esercizio dei compiti specificatamente inerenti le singole testate saranno eletti, per ognuna di esse, con i seguenti criteri: uno per le testate da 6 a 30 giornalisti; due per le testate da 31 a 60; tre per le testate con oltre 60 professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti.

Per l’esercizio dei compiti del presente articolo che abbiano riflessi di carattere generale sui giornalisti dipendenti dell’azienda, sarà costituito tra i rappresentanti sindacali delle singole testate un organismo unico aziendale.

Il predetto organismo sarà composto di tre membri nelle aziende con meno di 200 giornalisti dipendenti.

Nel caso in cui una azienda pubblichi, oltre ad un quotidiano, altro giornale, in aggiunta al comitato di redazione o fiduciario per la testata principale sarà eletto un altro comitato di redazione per ogni altra testata avente più di 25 giornalisti professionisti e praticanti. In questi casi il comitato di redazione potrà essere unitario. Per le testate con un numero di giornalisti professionisti e praticanti compreso fra 6 e 25 saranno invece eletti altrettanti fiduciari che entrano a far parte del comitato di redazione della testata principale.

 

Nelle aziende editoriali che pubblicano più testate e che utilizzano personale giornalistico, per prestare strutturalmente opera in più testate dell’azienda, gli aspetti inerenti l’organizzazione del lavoro, così come definiti nel punto d), saranno esaminati dall’azienda, con le procedure sopra previste, congiuntamente, con i comitati e/o i fiduciari di redazione delle testate interessate. Nelle aziende editrici di periodici l’esame avverrà con l’organismo unico aziendale.

La nomina del comitato di redazione, del fiduciario, dei rappresentanti dei servizi, deve essere notificata all’editore dall’Associazione regionale di stampa. Il comitato di redazione, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi durano in carica due anni. I componenti del comitato, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi uscenti possono essere rieletti.

 

Note a verbale

…omissis…

 

Comunicati sindacali

Nell’ambito della funzione informativa dei giornali quotidiani, dei periodici, delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, dei giornali elettronici e delle emittenti radiotelevisive private comunque collegate ad aziende editoriali, si consente all’impegno di pubblicare i comunicati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, delle Associazioni regionali di stampa e dei comitati di redazione secondo i seguenti criteri territoriali:

 

…omissis…

 

Tutela sindacale

…omissis…

 

Rappresentanti per la sicurezza

…omissis…

 

Multimedialità

Le aziende che intendono utilizzare le prestazioni professionali dei giornalisti su piattaforme multimediali sono tenute a presentare ai comitati di redazione interessati, ai coordinamenti di gruppo e all’organismo unico aziendale (laddove esista) uno specifico programma, alla cui definizione partecipano i direttori delle testate interessate.

Il programma dovrà specificare: a) le modalità di integrazione del lavoro tra le testate; b) la conseguente generale organizzazione del lavoro; c) l’utilizzo degli strumenti multimediali, e dovrà, comunque, garantire il rispetto dell’autonomia professionale dei giornalisti e le loro specifiche competenze professionali, fermo restando che non potranno essere richieste prestazioni che riguardano le informazioni di servizio, pubblicitarie e di contenuto commerciale.

Il programma dovrà garantire che la nuova organizzazione del lavoro non determini squilibri e non influisca negativamente sui carichi di lavoro individuali.

In ogni caso, i giornalisti dovranno essere posti nelle condizioni di conoscere l’utilizzazione finale della loro opera.

Il programma dovrà prevedere, per i giornalisti interessati, precisi percorsi formativi preventivi e di aggiornamento professionale successivi, per l’utilizzo delle nuove piattaforme tecnologiche, secondo le modalità concordate con il comitato di redazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato N

 

 

LAVORO NEI GIORNALI ELETTRONICI

(eliminazione integrale dell’allegato)

 

 

Contratti a termine, a tempo parziale,

di lavoro temporaneo

 

Art. 3

A) Contratti a termine

Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto.

Le assunzioni a termine sono disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n.368 dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni. In relazione a quanto previsto dall’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 l’applicazione di un termine alla durata del contratto di lavoro è altresì consentita per tutte le qualifiche nelle seguenti ipotesi:

 

nella fase di avviamento e di sviluppo di nuove iniziative editoriali ;

nella fase di avviamento e di sviluppo di iniziative multimediali;

per sostituire giornalisti assenti per ferie;

per sostituire giornalisti assenti per aspettativa;

per l’assunzione dei disoccupati o cassaintegrati iscritti negli elenchi di cui all’art. 4;

per sostituire giornalisti assenti ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (adozione o affido) e della legge 8.3.2000, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni;

  • per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli organici redazionali, previa informativa al CdR;

per l’assunzione di direttori, condirettori e vicedirettori.

Il contratto a termine deve essere L’incarico sarà limitato ad un periodo di tempo che non potrà superare i ventiquattro trentasei mesi e i dodici mesi nella fase di avviamento di nuove iniziative editorialiper le varie ipotesi sopra indicate. Qualora per effetto di successioni di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro con lo stesso editore abbia superato complessivamente i trentasei mesi, sarà possibile, per il giornalista interessato, sottoscrivere, sempre con lo stesso editore, un ulteriore successivo contratto a termine che potrà avere la durata massima di ….. mesi. La stipula di questo ulteriore contratto dovrà avvenire presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza della relativa Associazione regionale di Stampa.

 

 

L’assunzione a tempo determinato in sostituzione di giornalisti in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30.12.1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni potrà avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio dell’astensione.

Le assunzioni a termine per sostituzioni ferie, aspettativa o per nuove iniziative, compatibilmente con le esigenze redazionali ed organizzative, devono riguardare prioritariamente i giornalisti disoccupati iscritti nelle liste di cui all’art. 4 – situazione occupazionale. – e devono essere notificate alla Commissione nazionale.

Ogni assunzione a termine, qualunque sia la sua giustificazione, deve essere comunicata prioritariamente al comitato di redazione con l’indicazione della data di inizio e di fine del rapporto di lavoro.

Ferma restando la possibilità di specifiche intese a livello aziendale finalizzate alla stabilizzazione dei contratti a termine così come previsto dal d.l. 112/2008, al fine di garantire l’esercizio del diritto di precedenza nelle assunzioni previsto dal comma 4 quater dell’art.5 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n.368 l’editore è tenuto a comunicare preventivamente al comitato di redazione ogni assunzione a tempo indeterminato con l’indicazione delle relative mansioni.

Sono pure ammessi i contratti a termine per i giornalisti assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo ed avvenga per un periodo di tempo predeterminato non superiore ai ventiquattro mesi.

Anche Nei contratti a termine, fatti salvi i casi di sostituzione, configurati nel comma precedente è obbligatoria la corresponsione dei trattamenti retributivi previsti minimi di stipendio nei casi in cui è dovuta a norma del dal presente contratto, con una maggiorazione del …% del minimo tabellare della categoria di appartenenza.

I contratti a termine che non si riferiscano ad una determinata specialità di rapporto cadono sotto la disciplina del presente contratto. In caso di anticipata risoluzione non dovuta a fatto o a colpa del giornalista o in caso di cessazione per compimento del termine, essi comportano per il giornalista il diritto ad una indennità che in ogni caso non potrà essere inferiore a quella stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato.

Tale indennità sarà assorbente di quegli indennizzi che fossero dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine.

Nel caso che gli indennizzi dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine superassero l’ammontare dell’indennità stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato, sarà corrisposto soltanto l’ammontare correlativo a tali indennizzi.

 

I limiti di cui al comma 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2001 n.368, così come modificato dal comma 38 dell’art.1 della legge 24 dicembre 2007 n.247 non trovano applicazione nei confronti di tutti i casi di assunzione con contratto a termine per sostituzione dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza, puerperio, aspettativa, e per le cause previste dagli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e della legge 8.3.2000, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per l’assunzione di giornalisti chiamati a svolgere le funzioni di direttore, condirettore e vicedirettore.

Nota di chiarimento

Per quanto concerne l’inciso “imprevedibili” relativo alle situazioni che possono essere fronteggiate con integrazioni degli organici redazionali (penultima interlinea della lettera a) dell’art. 3), le parti chiariscono che agli effetti contrattuali esso deve essere inteso come riferito a quei fatti od eventi straordinari la cui copertura informativa non sarebbe altrimenti e temporaneamente sostenibile con la normalità organizzativa e produttiva della redazione.

B) Lavoro a tempo parziale

Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni.

Fatte salve le compatibilità con le esigenze di servizio, organizzative e produttive con accordo fra azienda e giornalista professionista, sentito il direttore, è ammessa la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per un periodo predeterminato anche rinnovabile.

L’assunzione a tempo parziale, ovvero la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto con indicazione delle mansioni e della distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Tale distribuzione potrà essere soggetta a revisione qualora si determinino specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative.

L’orario complessivo di lavoro del contratto a tempo parziale potrà essere modificato con il consenso del giornalista interessato.

Di ogni assunzione a tempo parziale deve essere data comunicazione al comitato o fiduciario di redazione.

Il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche con prefissione del termine di scadenza e riferirsi ad un numero predeterminato di giornate lavorative da effettuarsi in un determinato arco di tempo.

Per i dipendenti giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale trovano applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i giornalisti professionisti a tempo pieno secondo criteri di proporzionalità all’orario di lavoro concordato ed in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.

In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale potrà essere richiesta al giornalista, per temporanee esigenze produttive,  una prestazione di lavoro supplementare in misura non superiore al ….% dell’orario settimanale concordato. Le ore di lavoro supplementari sono retribuite con la paga base oraria maggiorata del ….%.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale le prestazioni lavorative, oltre il normale orario giornaliero, sono considerate ad ogni effetto contrattuale, ore di lavoro straordinario.

In caso di assunzioni di giornalisti professionisti a tempo pieno, fatti salvi i poteri del direttore e le specifiche esigenze professionali ed organizzative, è riconosciuta sulla base della normativa di legge vigente la precedenza nei confronti dei giornalisti con contratto a tempo parziale ed occupati nelle medesime mansioni, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

I giornalisti affetti da patologie, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa hanno diritto di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale e orizzontale, che potrà essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta dell’interessato.

Il giornalista, a richiesta, avrà diritto a trasformare il suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale, in presenza di patologie invalidanti riguardanti il coniuge, il convivente, i figli o i genitori a carico.

 

C) Contratti di lavoro temporaneo

….. omissis …..

 

 

 

D) I giornalisti assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere A) e C) non potranno complessivamente superare il 15% dei contratti a tempo indeterminato ex art. 1 in atto nell’azienda.

I limiti in precedenza indicati non trovano applicazione per le assunzioni in di giornalisti disoccupati o cassaintegrati inseriti negli elenchi di cui all’Art. 4 o per sostituzione dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza, puerperio, aspettativa, e per le cause previste dagli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e della legge 8.3.2000, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni.

Norma transitoria.

…omissis…

 

Dichiarazione del Ministero del Lavoro

 

…omissis…

 

 

ASSUNZIONE – PERIODO DI PROVA –

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

 

Art. 4

 

Assunzione – Periodo di prova

… omissis …

 

 

Situazione occupazionale

A) Commissione Nazionale Paritetica

1) È istituita dalle parti una Commissione nazionale paritetica incaricata di verificare l’andamento dell’occupazione nell’ambito della categoria giornalistica e di accertare l’entità del fenomeno della disoccupazione al fine di agevolare il riassorbimento.

La Commissione procede con periodici aggiornamenti alla formazione e tenuta di elenchi distinti dei giornalisti professionisti in stato di disoccupazione o in Cassa integrazione guadagni (CIG). L’iscrizione negli elenchi avviene previo consenso dei singoli censiti. Gli elenchi, in relazione alla provenienza dei giornalisti disoccupati, saranno suddivisi in: provenienti da quotidiani, da periodici, da agenzie di stampa, dalla RAI-TV, da emittenti radiotelevisive private, da uffici stampa e da altre aziende.

Non possono essere iscritti negli elenchi dei giornalisti professionisti o, se inclusi, devono essere cancellati:

a) i giornalisti che, avendo uno o più rapporti continuativi ex artt.2 e 12, percepiscono un compenso globale almeno pari alla retribuzione minima del redattore ordinario;

b) i giornalisti che godono di un trattamento pensionistico INPGI almeno pari alla retribuzione minima del redattore ordinario.

I giornalisti posti in CIG a seguito di crisi o di cessazione di attività aziendale sono iscritti in un elenco speciale; a tal fine la Commissione potrà acquisire dall’INPGI trimestralmente gli elenchi nominativi dei giornalisti disoccupati o posti in CIG che ricevono le relative prestazioni.

Fermo restando quanto disposto dall’allegato protocollo D (Consultazione sindacale), i giornalisti che, cessato per qualsiasi motivo il trattamento di integrazione guadagni, restino senza occupazione, possono, a domanda, essere trasferiti nell’elenco nazionale dei giornalisti disoccupati.

Sarà formato anche un elenco di praticanti il cui rapporto di praticantato sia stato interrotto a seguito di risoluzione del rapporto con aziende editrici di quotidiani, periodici o agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano le caratteristiche previste dall’art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

2) Negli elenchi nazionali sono riportati per ogni iscritto i seguenti dati:

a) provenienza aziendale, causa e data della risoluzione dell’ultimo rapporto di lavoro;

b) data di iscrizione nell’albo – elenco dei professionisti – o nel registro dei praticanti;

c) attività professionale svolta dal momento dell’iscrizione all’albo o nel registro;

d) eventuale attività professionale in atto per incarichi ex artt.2 e 12 del contratto nazionale di lavoro giornalistico o per libero esercizio dell’attività giornalistica;

e) posizione previdenziale.

La Commissione nazionale fornirà a richiesta direttamente alle aziende interessate all’assunzione dei giornalisti o praticanti iscritti negli elenchi ogni ulteriore informazione utile per la valutazione della posizione professionale e delle esperienze specifiche maturate dai singoli iscritti.

3) Al fine di consentire alla Commissione di valutare le possibilità di assorbimento del fenomeno della disoccupazione giornalistica, le aziende devono fornire alla Commissione stessa – per il tramite della FIEG – tutti gli elementi necessari per individuare la prevedibile domanda di lavoro giornalistico per effetto del pensionamento, delle nuove iniziative e per ogni altra eventuale causa.

Le aziende editoriali faranno pervenire trimestralmente alla Commissione nazionale paritetica FIEG ed FNSI elenchi nominativi con le rispettive qualifiche dei giornalisti professionisti e praticanti assunti e di quelli il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per qualsiasi motivo.

L’assunzione di giornalisti e praticanti disoccupati o in CIG deve essere immediatamente comunicata dalle aziende editoriali alla Commissione nazionale.

4) Gli elenchi dei giornalisti e praticanti disoccupati o in CIG nonché i periodici aggiornamenti sono trasmessi a cura della FIEG a tutte le aziende associate ed a cura della FNSI a tutte le Associazioni regionali di stampa perché siano notificati alle direzioni ed ai Comitati di redazione della rispettiva competenza territoriale.

La Commissione Nazionale Paritetica ha inoltre facoltà di promuovere d’intesa con il Consiglio Nazionale dell’Ordine e con l’INPGI, nell’ambito delle rispettive competenze, tutte le indagini utili a verificare l’andamento del mercato del lavoro giornalistico con particolare riferimento all’accesso dei praticanti, all’iscrizione ed al movimento dei giornalisti professionisti, alle previsioni di pensionamento in relazione all’età anagrafica e alla posizione contributiva, all’applicazione della legge n. 903/1977 per quanto concerne l’accesso al lavoro e lo sviluppo della professionalità delle lavoratrici e la loro collocazione nell’organizzazione del lavoro.

5) Le parti indicano alle aziende ed ai direttori come impegno quello di assumere prioritariamente in caso di necessità giornalisti iscritti nell’elenco nazionale.

La Commissione Nazionale Paritetica si riunirà periodicamente mensilmente per l’aggiornamento degli elenchi e per il controllo della corretta applicazione delle norme di cui al presente articolo.

La FIEG e la FNSI costituiranno, quale supporto della Commissione, un’unità operativa per effettuare il monitoraggio costante della situazione occupazionale e facilitare il collegamento tra l’offerta e la domanda di lavoro.

 

 

B) Incentivi per l’assunzione di disoccupati

La FIEG e la FNSI, con la collaborazione dei direttori attiveranno tutti gli strumenti atti a determinare il riassorbimento, entro il termine di scadenza del presente contratto, di una percentuale pari almeno al 50% del numero degli iscritti così come risultante alla data del 1° marzo 2001, negli elenchi dei provenienti da quotidiani, periodici ed agenzie di stampa. Le assunzioni dagli elenchi di altra provenienza sono computate agli effetti della determinazione della percentuale predetta.

1) Assunzioni di professionisti.

A decorrere dal 1° marzo 2001 le aziende editoriali possono assumere con contratto a termine giornalisti professionisti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo.

I contratti non possono essere stipulati dalle aziende che faranno ricorso alla legge n. 416/1981 per un periodo di dodici mesi dall’attivazione dello stato di crisi. Ciò successivamente alla data della stipula della rinnovazione contrattuale.

In deroga a quanto sopra, per le situazioni in atto, le aziende editoriali che non abbiano personale in CIGS o che negli ultimi dodici mesi non abbiano risolto rapporti di lavoro giornalistico a seguito di esaurimento della CIGS possono assumere con le modalità di seguito indicate giornalisti disoccupati iscritti nei predetti elenchi.

L’assunzione di giornalisti professionisti dimissionari da un precedente rapporto di lavoro può essere perfezionata, ai fini del presente articolo, solo qualora gli stessi risultino iscritti da più di sei mesi negli elenchi di cui al precedente comma.

Il contratto a termine non potrà avere durata inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi e non potrà essere rinnovato oltre il termine di 24 mesi dalla stessa azienda per lo stesso soggetto e per la causale prevista dal presente paragrafo. La pluralità di contratti a termine – di durata non inferiore a 6 mesi – della stessa azienda con lo stesso soggetto è consentita nei limiti di 24 mesi complessivi. Ai suddetti giornalisti verrà applicato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico con esclusione di ogni altro trattamento integrativo aziendale. Ferma restando tale esclusione, nel caso di assunzioni di redattori, il trattamento economico e normativo è convenzionalmente equiparato a quello di redattore di prima nomina con meno di 30 mesi di anzianità professionale.

Il contratto a termine sottoscritto dalle parti, può prevedere un periodo di prova di durata non superiore a:

– 1 mese, qualora il contratto sia di durata pari a 6 mesi;

– non superiore a 2 mesi, qualora il contratto sia di durata superiore a 6 mesi.

2) Assunzione di praticanti.

A decorrere da 1° marzo 2001 le aziende editoriali possono assumere con contratto a termine praticanti iscritti negli elenchi di cui al precedente titolo.

I contratti non possono essere stipulati dalle aziende che faranno ricorso alla legge n. 416/1981 per un periodo di dodici mesi dall’attivazione dello stato di crisi. Ciò successivamente alla data di stipula della rinnovazione contrattuale.

In deroga a quanto sopra, per le situazioni in atto, le aziende editoriali che non abbiano personale in CIGS o che negli ultimi dodici mesi non abbiano risolto rapporti di lavoro giornalistico a seguito di esaurimento della CIGS possono assumere con le modalità di seguito indicate praticanti disoccupati iscritti nei predetti elenchi.

Anche al contratto di lavoro a termine per i praticanti si applica la disciplina di cui al precedente punto 1).

L’assunzione di praticanti dimissionari da un precedente rapporto di lavoro può essere perfezionata solo qualora gli stessi risultino iscritti da più di 6 mesi negli elenchi di cui sopra.

Ai suddetti verrà applicato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per i praticanti con meno di 12 mesi di servizio, secondo il regime disposto per gli assunti dal 1° dicembre 1995, con esclusione di ogni altro trattamento integrativo aziendale.

Il contratto a termine sottoscritto dalle parti, può prevedere un periodo di prova di durata non superiore a:

– 1 mese, qualora il contratto sia di durata pari a 6 mesi;

– non superiore a 2 mesi, qualora il contratto sia di durata superiore a 6 mesi.

Il praticante che acquisisca lo status professionale nel periodo di svolgimento del contratto a termine avrà diritto al trattamento economico normativo previsto dal contratto per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale secondo il regime disposto per gli assunti dal 1° dicembre 1995.

 

6) Procedure:

Le aziende, sono tenute a notificare alla Commissione Nazionale Paritetica l’assunzione del giornalista o del praticante disoccupati indicando le caratteristiche del contratto.

Le aziende sono tenute altresì a comunicare alla Commissione di cui sopra le eventuali trasformazioni dei contratti a termine originariamente stipulati in contratti a tempo indeterminato.

 

Norma transitoria

Le parti confermano per le assunzioni a termine ed eventuali conseguenti trasformazioni a tempo indeterminato di giornalisti professionisti e praticanti iscritti negli elenchi ed effettuate nel periodo 1° ottobre 1999/28 febbraio 2001 l’applicazione del regime di incentivi previsti dalla disciplina collettiva dell’ottobre 1995 e per i periodi ivi disposti.

In particolare risulta confermata l’applicazione:

degli sgravi contributivi e retributivi per le assunzioni effettuate nel periodo 1° ottobre/31 dicembre 1999;

dei soli sgravi retributivi per le assunzioni effettuate dal 1° dicembre 2000 al 28 febbraio 2001. Per tali assunzioni non trovano applicazione i disposti di cui all’ultimo comma della lettera b) dell’art. 4 della disciplina contrattuale dell’ottobre 1995.

Nota interpretativa

Le parti confermano che l’applicazione dei benefici disposti dall’art. 4 del presente contratto nonché di quelli previsti dall’art. 4 della disciplina collettiva dell’ottobre 1995 trova applicazione in tutti i casi di assunzione a tempo determinato di giornalisti disoccupati o cassa-integrati iscritti negli elenchi secondo le modalità di cui all’art. 4.

Le parti confermano altresì che dal computo della percentuale prevista dall’ultimo comma della lettera b) dell’art. 4 della disciplina collettiva dell’ottobre 1995 risultano esclusi i contratti a termine per le sostituzioni di giornalisti assenti per le ipotesi previste dal richiamato ultimo comma della lettera b) dell’art. 4, ancorché stipulati con giornalisti disoccupati o cassa-integrati iscritti negli elenchi.

Nota a verbale

La FIEG e la FNSI realizzeranno corsi di aggiornamento professionale di contenuto tecnologico per i giornalisti privi di occupazione iscritti negli appositi elenchi. A tal fine i relativi progetti, che potranno articolarsi anche in ambito regionale, verranno elaborati con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti sulla base di criteri e modalità idonei ad assicurare l’utilizzazione dei fondi della Comunità Economica Europea.

 

Processi sinergici – cessazione di attività e riduzione di organici

Qualora successivamente alla realizzazione dei programmi di integrazione e di supporto di cui all’art. 43 si determinino casi di cessazione dell’attività o riduzione di organici da parte delle redazioni interessate, sarà valutata in sede di confronto fra le parti interessate la possibilità di assorbimento in altre testate edite o controllate dallo stesso editore, del ricorso al blocco dell’avvicendamento, dell’applicazione del terzo comma dell’art. 33 del contratto e dell’art. 37 della legge n. 416 del 1981, 1° e 2° comma, della riduzione delle prestazioni straordinarie e del ricorso alle procedure di cui all’allegato D).

 

Occupazione

In caso di cessazione di attività di una testata, l’editore ed il comitato di redazione, assistiti dalla FIEG e dalla FNSI, si incontreranno al fine di verificare la possibilità di riassorbimento dei giornalisti e dei praticanti in altre testate della stessa azienda o dello stesso gruppo editoriale o di testate di società controllate.

Successivamente a tale verifica si farà ricorso all’applicazione della legge speciale di settore 5 agosto 1981 n. 416.

 

 

POTERI DEL DIRETTORE

 

Art. 6

 

La nomina del direttore di un quotidiani, periodici, o agenzie di informazioni per la stampa e/o unità produttive redazionali interne è comunicata dall’editore al comitato o fiduciario di redazione con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno 48 ore prima che il nuovo direttore assuma la carica.

Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra editore e direttore, tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme sull’ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto. Questi accordi, con particolare riguardo alla linea politica, all’organizzazione ed allo sviluppo del giornale dei quotidiani, dei periodici o delle agenzie di informazioni per la stampa e delle unità produttive redazionali interne sono integralmente comunicati dall’editore al rispettivo corpo redazionale tramite il relativi comitati o fiduciario di redazione, contemporaneamente alla comunicazione della nomina del direttore.

Quale primo atto dal suo insediamento il direttore illustra all’assemblea dei redattori gli accordi di cui al comma precedente ed il programma politico-editoriale concordato con l’editore.

È il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti.

Tenute presenti le norme dell’art. 34, è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l’autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art. 7.

 

 

Qualifiche, MANSIONI, incarichi funzionali

e minimi di stipendio

 

Art. 11

 

Ai giornalisti sono dovuti i trattamenti minimi di stipendio e la relativa indennità di contingenza fissati nelle tabelle allegate al presente contratto per le seguenti qualifiche e mansioni, gerarchiche e professionali:

I minimi di stipendio spettanti ai redattori di giornali quotidiani, di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa sono quelli fissati nella tabella allegata al presente contratto per le seguenti categorie:

  1. a) redattore di 1ª nomina (con meno di 30 mesi di anzianità professionale)

 

  1. b) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.

Ai redattori di cui al comma precedente ed agli inviati di cui alla norma transitoria può essere inoltre attribuita per iscritto, su proposta del direttore, l’equiparazione con il trattamento normativo e economico di cui alla lettera e) in relazione a rilevanti qualità e autorevolezza professionale. Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate.

Ai corrispondenti dall’estero residenti nelle seguenti capitali: Parigi, Londra, Bonn, Bruxelles, Washington, Mosca, Pechino, Tokyo, New York, Berlino e Ginevra, è riconosciuta agli effetti del presente contratto l’equiparazione con la posizione categoriale di capo servizio;

 

c) vice capo-servizio;

nei servizi delle redazioni le cui esigenze connesse con l’organizzazione del lavoro redazionale lo rendano necessario, è istituita la posizione mansionaria di vice capo servizio. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice capo-servizio espleta anche le mansioni proprie del redattore;

 

d) capo-servizio; responsabile di redazione decentrata; redattore esperto;

è considerato capo-servizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall’art. 22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all’art. 2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive; oppure il redattore al quale, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata riconosciuta per iscritto la qualifica di capo-servizio.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato capo-servizio anche il giornalista professionista al quale, salvo quanto disposto dall’art. 22, sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicisti a tempo parziale di cui all’art. 36;

è considerato redattore esperto il giornalista con particolare preparazione ed esperienza che svolga attività professionale anche con compiti specifici;

ai corrispondenti dall’estero residenti nelle seguenti capitali: Parigi, Londra, Bonn, Bruxelles, Washington, Mosca, Pechino, Tokyo, New York, Berlino e Ginevra, è riconosciuta agli effetti del presente contratto l’equiparazione con la posizione categoriale di capo servizio.

 

e) vice capo-redattore;

nelle redazioni centrali e negli uffici di corrispondenza dalla capitale è istituita la posizione mansionaria di vice capo-redattore. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice capo-redattore espleta anche le mansioni di capo-servizio;

 

f) capo-redattore; redattore senior;

è considerato capo-redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall’art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell’utilizzo delle tecnologie, l’attività di servizi della redazione centrale o dell’ufficio di corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni impartite dalla direzione o al quale, comunque, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata riconosciuta per iscritto tale qualifica;

è considerato capo redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall’art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza;

è considerato redattore senior il giornalista che abbia acquisito rilevante qualità e autorevolezza professionale.

 

Incarichi funzionali

 

Il giornalista titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiamato a svolgere funzioni di condirettore, vice-direttore e capo-redattore centrale avrà diritto a percepire limitatamente alla durata dell’incarico una “indennità di funzione” il cui importo sarà determinato d’intesa con l’editore. Al termine delle funzioni, il giornalista tornerà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza salvo opzione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel qual caso avrà diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 27 lettera b) maggiorata del 50%.

A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto Ai giornalisti incaricati per iscritto dal direttore di svolgere servizi come inviati verrà corrisposta, per il periodo stabilito, un’indennità temporanea di funzione che assicuri il trattamento economico di capo-servizio. Verrà altresì corrisposta a titolo di trattamento indennitario l’indennità mensile compensativa di cui al 15° comma dell’art. 7 in misura non inferiore al …%. Esaurito l’incarico il giornalista riprenderà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di appartenenza.

 

Mutamento di mansioni

In ottemperanza dell’art. 2103 del c.c., al giornalista può essere assegnata dal direttore, nell’ambito della qualifica di appartenenza, una mansione diversa da quella precedentemente esercitata, fermo restando che a tal fine non ha alcuna rilevanza agli effetti dell’assegnazione del giornalista a diverse mansioni od incarichi ovunque esercitati non rileva l’esercizio di funzioni di superiorità gerarchica e di guida del personale in precedenza svolte.

 

Ai giornalisti di cui al presente articolo sarà corrisposta oltre ai minimi predetti l’indennità di contingenza.

Compatibilmente con l’organizzazione del lavoro redazionale, su richiesta del singolo giornalista e per periodi di tempo predefiniti, la ordinaria prestazione lavorativa redazionale potrà essere fornita fuori della redazione mediante collegamenti con il sistema redazionale (telelavoro).

(si conferma la disponibilità a regolare contrattualmente anche altre possibilità di utilizzo del telelavoro)

Le disposizioni del Il presente articolo si applica anche ai giornalisti addetti ai periodici che prestano opera quotidiana con orario pieno; si applica altresì ai giornalisti che ai sensi dell’art. 1 del presente contratto prestano attività quotidiana con orario pieno negli uffici stampa nonché ai giornalisti fotocinereporters e telecineoperatori.

 

 

Giornalisti assunti dal 1° dicembre 1995:

per i giornalisti assunti dal 1° dicembre 1995 la lettera a) ed il 1° comma della lettera b) del precedente paragrafo sono rispettivamente sostituite con le seguenti disposizioni:

  1. c) redattore di 1ª nomina (meno di 30 mesi di anzianità professionale);
  2. d) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.

Si confermano per il resto le disposizioni di cui al precedente paragrafo relative ai giornalisti in servizio alla data del 30 novembre 1995.

 

 

Norma transitoria

Agli inviati speciali in servizio alla data dell’11 aprile 2001 viene mantenuto il trattamento economico e normativo previsto dal precedente contratto 1° ottobre 1995 – 30 settembre 1999. L’inviato speciale, quando non sia impegnato in servizi esterni, ha l’obbligo di prestare – nei limiti dell’orario previsti dall’art. 7 – attività in redazione alle dirette dipendenze del direttore in mansioni che richiedano le sue competenze professionali.

 

Nota a verbale

1) Con riferimento ai nuovi regimi tabellari disposti dalla rinnovazione contrattuale del 16 novembre 1995 per i praticanti e redattori in servizio alla data del 30 novembre 1995, ovvero assunti dal 1° dicembre 1995, le parti precisano quanto segue:

– per i rapporti di lavoro intercorrenti fra aziende, praticanti e redattori in atto al 30 novembre 1995 si conferma lo sviluppo dell’iter retributivo sulla base delle anzianità previste dalla disciplina collettiva del 30 luglio 1991 (praticante fino a 3 mesi di servizio, praticante dopo 3 mesi di servizio, praticante dopo 12 mesi di servizio, redattore di 1ª nomina con meno di 18 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale);

– fermo restando quando disposto al precedente punto, per i rapporti di lavoro stipulati a decorrere dal 1° dicembre 1995 fra aziende, praticanti e redattori ovvero di acquisizione delle indicate qualifiche dalla suddetta data a seguito di trasformazione di rapporti di lavoro ex artt. 2, 12 e 36 già costituiti, trova applicazione l’iter retributivo sulla base delle anzianità definite dalla rinnovazione del 16 novembre 1995 (praticante con meno di 12 mesi di servizio, praticante dopo 12 mesi di servizio, redattore di 1ª nomina con meno di 30 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale).

1) Qualora nelle redazioni o nei servizi le esigenze di cui al primo capoverso della lettera c) e al primo capoverso della lettera e) siano state soddisfatte mediante la nomina di uno o più capi-redattori o capi-servizio, non si darà luogo alla nomina di vice capi-redattori o vice capi-servizio.

Qualora nelle redazioni o nei servizi oltre al redattore capo o al capo-servizio titolari operino altri capi-redattori o capi-servizio, le mansioni vicarie saranno attribuite tra questi ultimi.

 

 

RETRIBUZIONE

 

Art. 10

 

Il giornalista al quale si applica il presente contratto deve essere retribuito a stipendio mensile.

Quando non vi sia stipendio mensile la retribuzione deve essere ragguagliata, a tutti gli effetti, al mensile risultante dalla media delle retribuzioni degli ultimi dodici mesi.

A partire dall’1.4.1992 ai giornalisti di cui all’art. 11 che siano chiamati a prestare la loro opera, oltre il normale orario di lavoro, anche per un’altra testata di giornale quotidiano o periodico del medesimo editore sarà corrisposto un trattamento economico pari a quello previsto per il lavoro straordinario.

Uguale trattamento e con la stessa decorrenza di cui al precedente comma, spetterà al giornalista che occasionalmente sia chiamato a dare nella stessa giornata, oltre alla normale prestazione, altra prestazione piena per una differente testata dello stesso editore.

Ai giornalisti di cui all’art. 11 dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa verrà riconosciuta per la particolare natura delle loro prestazioni la maggiorazione del 18% del minimo tabellare.

 

Nota a verbale

Per quanto attiene ai corrispondenti dall’estero ed ai giornalisti inviati all’estero come corrispondenti è demandato alla sede aziendale l’esame dei problemi connessi con il trattamento economico in relazione all’oscillazione valutaria dei cambi, per l’individuazione di soluzioni di carattere equamente risarcitorio.

 

 

 

INVESTIMENTI ED INNOVAZIONI

TECNOLOGICHE

 

Art. 42

….  omissis …

Investimenti

… omissis …

 

Piani di trasformazione tecnologica

… omissis …

 

Procedure e modalità di realizzazione dei piani.

… omissis …

Utilizzo dei sistemi editoriali

Fermo il riferimento alle norme degli artt. 6, 22 e 34 – commi d) ed e) – il giornalista utilizzerà le nuove tecniche per svolgere la propria professione anche con la mobilità, nell’ambito delle redazioni centrali e decentrate.

Nella organizzazione del lavoro il singolo giornalista è pertanto impegnato ad utilizzare con le caratteristiche proprie della professione giornalistica, i nuovi mezzi tecnici per elaborare i testi redazionali, anche intervenendo sul materiale fornito dalle fonti di informazioni interne ed esterne all’azienda collegate in linea con il sistema editoriale e per concorrere, sulla base delle proprie prerogative professionali, alla fase di videoimpaginazione in modo che siano utilizzate con criteri adeguati le distinte mansioni dei giornalisti e dei poligrafici.

Nei casi in cui l’utilizzo del sistema editoriale preveda forme dirette di integrazione tra attività giornalistica e poligrafica, saranno istituite in sede aziendale, su richiesta delle parti, commissioni consultive paritetiche composte da rappresentanti della direzione aziendale e del CdR alle quali saranno invitati a partecipare rappresentanti della componente poligrafica. Tali commissioni possono esprimere pareri sulle forme di sviluppo e di integrazione delle professionalità e procedere ad analisi sulle fasi di realizzazione dei piani.

Non è di competenza del giornalista digitare il materiale proveniente dall’esterno della redazione quali collaborazioni, corrispondenze, rubriche di servizio, o testi elaborati da altri redattori.

Non saranno inviati in produzione testi giornalistici che non siano stati preliminarmente esaminati dalla redazione secondo le specifiche competenze, qualifiche, mansioni e responsabilità.

Gli interventi sui testi – salvo quanto previsto dal primo comma dell’art. 9 – sono riservati alla sola redazione.

L’accesso alle memorie del sistema è riservato al corpo redazionale. Fanno eccezione a tale riserva i notiziari trasmessi dalle agenzie ed il materiale già pubblicato. Avranno inoltre accesso i tecnici addetti alla manutenzione del sistema.

Eventuali interventi, modifiche o integrazioni dei testi – nel rispetto delle vigenti norme contrattuali – possono essere effettuate esclusivamente dalla direzione responsabile del giornale, dai capi redattori, dai capi servizio e/o dai redattori, ciascuno per il settore di sua competenza.

L’utilizzazione delle tecnologie non deve essere un mezzo per valutare il rendimento del redattore, la sua produttività e i tassi di errore. Sono, pertanto, esclusi programmi diretti ad individuare tali parametri.

La partecipazione del giornalista al processo di videoimpaginazione, anche al terminale del sistema dotato di caratteristiche adeguate, deve riguardare l’ideazione delle pagine e gli eventuali successivi interventi di verifica e/o modifica sulle pagine stesse connessi all’esercizio della sua professionalità, nel contesto dell’ottimale utilizzo delle potenzialità del sistema. Restano invece di competenza dei lavoratori poligrafici gli interventi tecnico-produttivi resi necessari dalle caratteristiche del sistema. Non sono di competenza dei giornalisti gli interventi tecnico-produttivi.

Nelle aziende che editano periodici la videoimpaginazione è opera del redattore grafico. Le funzioni del redattore grafico sono quelle inerenti sia l’ideazione sia la progettazione e realizzazione delle pagine secondo i criteri tipici della sua professionalità. Restano invece di competenza dei lavoratori grafici gli interventi di carattere tecnico-produttivo. In ogni caso devono essere evitate duplicazioni di interventi operativi.

Per gli interventi al VDT su notizie di agenzia o per la stesura allo stesso VDT di articoli frutto di rielaborazione di agenzie, il redattore potrà avvalersi anche dei testi di agenzia riprodotti su carta.

 

Ambiente di lavoro e tutela della salute

… omissis …

 

Teletrasmissioni in fac-simile

… omissis …

 

 

Art. 21

 

L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) «Giovanni Amendola» attua la previdenza e l’assistenza a favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti secondo le norme di legge e del presente contratto; in particolare eroga: il trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti; il trattamento in caso di disoccupazione, il trattamento in caso di infortunio; il trattamento di cassa integrazione guadagni; gli assegni familiari; il trattamento economico in caso di tubercolosi; altre forme assistenziali previste dallo Statuto, con esclusione di quelle di natura sanitaria.

I trattamenti di cui al precedente comma, fatta eccezione per l’assicurazione infortuni, sono altresì erogati ai pubblicisti che risultino iscritti all’Istituto in base alle disposizioni di cui all’art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In materia di contributi e prestazioni la FIEG e la FNSI assumono le determinazioni previste dall’art. 3, secondo comma lett. b) del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 sulla base di specifici accordi sindacali.

L’editore tratterrà sulla retribuzione del giornalista professionista, del praticante e del pubblicista a tempo pieno nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, oltre i contributi imposti dalla legge a carico di quest’ultimo, il contributo contrattuale (in vigore dall’1-1-1956) di cui al comma successivo, nonché le rate dei prestiti concessi dall’INPGI ai giornalisti.

A far data dall’1-9-1996 il contributo contrattuale è fissato nell’aliquota del 3,60% della retribuzione. Tale aliquota è elevata al 3,60% della retribuzione a decorrere dall’1.9.1996.

Il contributo contrattuale di cui sopra è destinato dalla FNSI ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale; a tale fine, il relativo importo è versato _ con le modalità di cui all’art. 4 delle norme transitorie e di attuazione del presente contratto _ dalle aziende alla Cassa Autonoma di Previdenza e Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT), costituita nel 1974 ad iniziativa della FNSI.

Analogo versamento sarà effettuato dall’INPGI per il contributo trattenuto sui trattamenti corrisposti ai pensionati.

Note a verbale

1) Eventuali variazioni della misura del contributo contrattuale, stabilite dalla FNSI d’intesa con il Consiglio di Amministrazione della CASAGIT, saranno comunicate alla FIEG per i relativi adempimenti delle aziende.

2) Ove la retribuzione annua (anche conseguente a più rapporti) del giornalista professionista risulti inferiore a quella annua minima del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale ovvero con oltre 30 mesi di anzianità professionale, il contributo contrattuale (3,60%) va ragguagliato a tale retribuzione minima; l’eventuale conguaglio sarà richiesto direttamente dalla CASAGIT all’interessato, ai sensi del comma 2, punto 1 dell’art. 7 del Regolamento.

 

 

 

 

FERIE – PERMESSI STRAORDINARI

ASPETTATIVA – PERMESSI SINDACALI

 

Art. 23

Ferie

I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell’ufficio di corrispondenza dalla Capitale, vice capo redattore, capo servizio, vice capo servizio, redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore di prima nomina (lettera a) art. 11), corrispondente, hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuito come segue:

– ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale fino ad anni 5;

– trenta giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 5 e sino a 15 anni;

– trentacinque giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 15 anni.

L’epoca delle ferie è stabilita di massima tra il 1° maggio e il 31 ottobre.

Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto al godimento di altrettanti giorni di ferie o al pagamento del relativo trattamento economico a scelta dell’editore.

Il godimento delle ferie retribuite, nella misura di un mese per ogni anno di servizio prestato, è garantito ai giornalisti professionisti di cui all’art. 2 ed ai giornalisti di cui all’art. 12.

Nel caso di richiamo in servizio dalle ferie il giornalista ha diritto al rimborso da parte dell’azienda delle spese sostenute.

Al giornalista che non abbia maturato l’anno di anzianità nel periodo normale di ferie, il godimento delle ferie medesime dovrà essere riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.

Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo dovrà essere corrisposto al momento in cui il mancato godimento è certo e comunque non oltre il 31 dicembre. Il compenso sostitutivo sarà calcolato in base alla retribuzione ed ai compensi fissi percepiti continuativamente da almeno sei mesi.

Nel caso di cessazione del rapporto i giornalisti hanno diritto al compenso sostitutivo delle ferie per il periodo delle ferie maturate non godute.

Nel computo dei giorni di ferie non sarà tenuto conto, limitatamente a due giorni, del tempo occorrente per il trasferimento da e per l’estero del giornalista che intende fruire delle ferie in Italia.

 

Nota a verbale

Il periodo di malattia o infortunio non inferiore a 7 giorni, sopraggiunto durante il godimento delle ferie, ne interrompe il decorso.

 

Norma transitoria

(nessuna modifica al testo)

 

Permessi straordinari

Ai giornalisti professionisti di cui al primo comma che abbiano una anzianità aziendale di almeno un anno saranno concessi in aggiunta alle ferie permessi straordinari retribuiti per complessivi cinque giorni lavorativi all’anno, frazionabili anche in ore su richiesta del giornalista interessato. I permessi straordinari richiesti dai giornalisti e non goduti per esigenze aziendali nel corso dell’anno di competenza potranno essere recuperati nell’anno successivo.

Agli inviati, impiegati in servizi ininterrotti di durata superiore a 30 giorni, è riconosciuto un periodo di cinque giorni di permesso straordinario da godere entro 15 giorni dal rientro in sede, a pena di decadenza.

Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino in tutto o in parte ai permessi di cui ai commi precedenti.

Nel caso di eventi luttuosi riguardanti parenti, di primo e secondo grado, sarà concesso ai giornalisti ed ai praticanti un permesso straordinario della durata di tre giorni elevabile a 4 giorni per eventi luttuosi verificatisi fuori dal comune sede di lavoro del giornalista.

Saranno inoltre concessi permessi, per il tempo strettamente necessario, ai giornalisti chiamati come testimoni in processi giudiziari e ai giornalisti chiamati a svolgere attività nei seggi elettorali in occasione di elezioni politiche, amministrative o referendarie, nonché ai giornalisti impegnati nei collegi di cui all’art. 63 della Legge n. 69 /1963.

 

Aspettativa

… omissis …

 

Permessi sindacali

… omissis …

 

PRATICANTI

 

Art. 35

 

Presso le testate giornalistiche i giornali quotidiani, presso le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa a diffusione nazionale, presso i periodici a diffusione nazionale, possono essere assunti come praticanti coloro che abbiano i requisiti richiesti dagli ordinamenti della professione giornalistica, in ragione di un praticante su 10 redattori o frazione di 10 fino a 100 redattori, e in ragione di un praticante ogni 25 redattori o frazione di 25 al di sopra dei 100 redattori. Eventuali deroghe agli indicati limiti di assunzione dei praticanti, previa informazione alle Associazioni territoriali competenti e alla FIEG, saranno concordate fra direttore, direzione aziendale e comitato di redazione e comunicate alla Commissione nazionale paritetica di cui all’art. 4.

Il praticante è assunto a tempo indeterminato. Possono essere assunti con contratto a termine soltanto i praticanti iscritti nell’elenco dei giornalisti disoccupati o cassintegrati di cui all’art.4.

L’assunzione del praticante dovrà essere comunicata dall’editore all’Associazione di stampa della regione dove ha sede il giornale, al Consiglio Regionale dell’Ordine, alla CASAGIT e alla Commissione nazionale paritetica di cui all’art. 4, con lettera raccomandata entro 10 giorni; entro lo stesso termine di 10 giorni dovrà essere comunicata dall’editore all’Associazione anche l’eventuale cessazione del rapporto.

Il praticante è tenuto ad informare l’azienda dell’avvenuta modifica della sua posizione amministrativa presso l’Ordine professionale con particolare riferimento a retrodatazione di iscrizione, riconoscimento di periodi di praticantato non comunicati all’atto dell’assunzione ecc.

All’atto dell’assunzione i praticanti dovranno esibire all’editore la prova documentata del periodo di pratica giornalistica eventualmente svolta presso altri editori di giornali quotidiani, presso agenzie di informazioni quotidiane per la stampa a diffusione nazionale o aziende editrici di periodici, come indicato nel primo comma del presente articolo, corredandola del certificato di iscrizione all’albo professionale dei giornalisti – registro praticanti.

Ai fini della più compiuta formazione professionale, il praticante sarà:

– impiegato a rotazione in più servizi redazionali e anche presso redazioni decentrate – previo rimborso delle spese concordate – e, comunque, assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale;

– affidato alla guida di un capo servizio o di persona dallo stesso delegata.

In nessun caso potranno essere affidate mansioni direttive a praticanti.

Forme integrative di formazione professionale del praticante potranno essere attuate in sede dalle aziende o utilizzando qualificate strutture formative esterne private e pubbliche. A tal fine le aziende esaminano eventuali proposte del CdR

Sulla base delle indicazioni fornite dai direttori le aziende informeranno i comitati di redazione dei criteri adottati per la selezione dei praticanti da assumere, tenuta presente anche la posizione di coloro che già collaborano con l’azienda.

I praticanti hanno diritto al seguente trattamento:

  1. a) ad un periodo di prova di durata non superiore a sei mesi;
  2. b) ad un equo compenso mensile non inferiore ai minimi fissati dalle tabelle allegate al presente contratto (pag.    ). Oltre ai minimi predetti sarà corrisposta l’indennità di contingenza;
  3. c) all’applicazione degli artt. 3 (limitatamente ai praticanti iscritti nell’elenco dei disoccupati o cassintegrati di cui all’art.4) e 7;
  4. d) alla 13a mensilità nella misura e con le modalità previste dall’art. 15;
  5. e) alla maggiorazione, in quanto dovuta, prevista dall’art. 17 per il lavoro notturno;
  6. f) ai compensi e alle maggiorazioni previste dall’art. 19 per il lavoro prestato;
  7. g) ad un periodo annuale di ferie di 24 giorni lavorativi;
  8. h) a permessi retribuiti per il tempo necessario a sostenere le prove per l’idoneità professionale prevista dagli ordinamenti sulla professione giornalistica. Tali permessi non potranno essere inferiori a 5 giorni in occasione delle prove orali;
  9. i) a permessi per il tempo necessario a seguire i corsi di formazione o i seminari promossi dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali ed interregionali dell’Ordine dei giornalisti che rilasceranno la certificazione di frequenza, nonché a permessi retribuiti per complessivi giorni 8 per seguire i corsi di preparazione agli esami di idoneità professionale promossi dal Consiglio Nazionale dell’Ordine;
  1. l) ad un congedo matrimoniale di 15 giorni;
  2. m) alla conservazione del posto per tre mesi nei casi di infortunio o malattia. Durante il primo mese avranno diritto all’intera retribuzione e per i successivi due mesi a metà della stessa;
  3. n) all’applicazione delle disposizioni di legge nel caso di chiamata o richiamo alle armi;
  4. o) ad un termine di preavviso di un mese in caso di licenziamento non dovuto a fatto o a colpa tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In mancanza di preavviso sarà loro dovuta un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Avranno inoltre diritto al trattamento di fine rapporto secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297;

  1. p) in caso di dimissioni, il praticante non potrà abbandonare l’azienda senza dare il preavviso di un mese. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere una indennità equivalente all’importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del praticante. Spetterà comunque al praticante il trattamento di fine rapporto di cui al precedente punto;
  2. q) in caso di trasferimenti di sede ad un’indennità pari ad un mese di retribuzione.

Il praticante avrà diritto al trattamento contrattuale dovuto ai giornalisti professionisti dal giorno in cui darà comunicazione scritta all’azienda dell’avvenuto superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale.

Il periodo di servizio prestato dal giornalista professionista nell’azienda, quale praticante, sarà computato agli effetti dell’indennità di licenziamento, dell’indennità redazionale, delle ferie e dei permessi straordinari.

 

Note a verbale

1) Con riferimento ai nuovi regimi tabellari disposti dalla rinnovazione contrattuale del 16 novembre 1995 per i praticanti in servizio al 30 novembre 1995 ovvero assunti dal 1° dicembre 1995 nonché del relativo sviluppo dell’iter retributivo in relazione alle rispettive anzianità di servizio, si richiamano le disposizioni di cui alla nota a verbale n. 1) del precedente art. 11;

2) la disciplina dei contratti di formazione e lavoro per i praticanti è stabilita secondo quanto previsto dall’allegato O.

Stages formativi

 

L’utilizzo di stagisti all’interno delle aziende editoriali può essere realizzato soltanto sulla base di accordi definiti tra il direttore e il comitato di redazione, che prevedano il numero degli stagisti, l’ambito temporale del loro utilizzo, il percorso formativo. Agli stages possono essere ammessi esclusivamente i praticanti  provenienti dalle scuole di giornalismo riconosciute dall’ Ordine professionale. Gli stagisti non possono essere inseriti nel ciclo produttivo.

 

PUBBLICISTI

 

Art. 36

 

Ai pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali si applica il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell’art. 1 del presente contratto con esclusione degli aspetti infortunistici gestiti dall’INPGI e del trattamento previdenziale integrativo di cui all’allegato G salvo quanto previsto dall’art. 11 dello stesso allegato.

L’editore è tenuto a notificare alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 4 i nominativi dei pubblicisti dipendenti che prestano attività giornalistica secondo quanto previsto dal comma precedente e a rilasciare agli interessati l’attestazione – necessaria ai fini professionali – che gli stessi svolgono attività giornalistica quotidiana alle sue dipendenze, con orario pieno e con il trattamento contrattuale stabilito per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell’art. 1 del presente contratto. Il giornalista pubblicista, superato l’esame professionale, mantiene la qualifica e le mansioni già precedentemente riconosciutegli.

 

Nota a verbale

I regimi dei minimi tabellari per i pubblicisti a tempo pieno e con esercizio esclusivo dell’attività giornalistica trovano applicazione secondo gli importi definiti per i giornalisti professionisti di cui al 1°comma dell’art. 1 del contratto (in servizio al 30 novembre 1995 ovvero assunti dal 1° dicembre 1995). A tal fine i mesi di anzianità professionale per l’individuazione del minimo tabellare sono computati con riferimento ai mesi di iscrizione all’elenco dei pubblicisti dell’albo dei giornalisti.

 

Pubblicisti nelle redazioni decentrate

o negli uffici di corrispondenza

… omissis …

 

Nota a verbale

… omissis …

 

 

Pubblicisti collaboratori fissi

Ai pubblicisti che prestano la loro opera di collaboratori fissi ai sensi dell’art. 2 del presente contratto, spetta il trattamento retributivo previsto dall’art. 2 e quello normativo previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente.

 

 

 

 

 

COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE,

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E COLLEGIO

PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

Art. 47

 

(modificare come segue l’attuale nota a verbale):

 

Nota a verbale

Responsabilità civile

Le aziende editoriali garantiscono, anche mediante polizza assicurativa, l’assistenza legale e la copertura di eventuali condanne risarcitorie conseguenti a responsabilità civile derivanti da articoli, servizi o notizie pubblicati sui propri giornali dai giornalisti dipendenti o legati  da rapporto di lavoro autonomo sotto qualsiasi forma.

La predetta garanzia si estende anche ai giornalisti non più dipendenti dall’azienda relativamente all’attività svolta nel periodo di vigenza del contratto individuale di lavoro.

Le parti esamineranno entro 90 giorni dalla data di stesura del presente contratto la possibilità di stipula di polizza assicurativa generale per l’intero settore finalizzata alla copertura parziale dei danni conseguenti a responsabilità civile individuando criteri e limiti della relativa copertura.

 

 

Allegato I

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

(Punto 6 dell’Accordo 4 giugno 1998)

 

 

In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, Federazione Italiana Editori Giornali e Federazione Nazionale della Stampa Italiana hanno adeguato  convengono di adeguare il sistema di previdenza complementare gestito dal “Fondo Sindacale di Previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani” istituito in attuazione del protocollo contrattuale sottoscritto il 10 aprile 1987 alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il sistema di previdenza complementare risulterà è basato sul principio della volontarietà di adesione per i futuri iscritti e della capitalizzazione ed sarà è gestito pariteticamente fra le organizzazioni che lo hanno costituito. Al fondo sono iscritti i dipendenti giornalisti, siano essi professionisti, pubblicisti o praticanti,titolari un rapporto di lavoro subordinato ai sensi degli art. 1, 2, 12, 35, e 36 del presente contratto, nonchè giornalisti con rapporto di lavoro autonomo.professionisti in possesso delle qualifiche di cui all’art. 11  del contratto di lavoro nonché i direttori, i vice direttori ed i condirettori e che rientrano nel campo di applicazione della disciplina collettiva giornalistica stipulata  dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Il sistema di previdenza complementare è finanziato sulla base dei seguenti criteri:

a) contributo a carico del datore di lavoro pari all’1% della retribuzione annua del giornalista calcolata  sui seguenti elementi tassativamente individuati: minimo tabellare (per i direttori, condirettori e vice direttori il minimo tabellare viene convenzionalmente individuato nel minimo di tabella del redattore capo aumentato del 20%),  contingenza, aumenti periodici di anzianità, turno notturno, tredicesima,  indennità redazionale e relativa aggiunta, festività nazionali e infrasettimanali, festività soppresse, domeniche e relative incidenze, indennità compensativa (15° comma art. 7 del contratto), maggiorazione  per giornalisti dipendenti  dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa (ultimo comma art. 10 del contratto).

Conseguentemente risultano tra l’altro esclusi dalla base di computo i superminimi individuali e collettivi, i compensi relativi  alle prestazioni per lavoro straordinario, anche se individuati  in forma forfettaria, nonché i trattamenti  conseguenti  alla  contrattazione aziendale  prevista dall’art. 46 della disciplina collettiva.

Qualora gli elementi retributivi base di computo della contribuzione e individuati al primo comma della presente lettera costituiscano sia singolarmente che cumulativamente oggetto di erogazione forfettaria e tale erogazione ricomprenda altresì elementi retributivi esclusi dall’imposizione contributiva (es. superminimi individuali, lavoro straordinario, ecc.) l’erogazione forfettaria è assunta a base di calcolo della contribuzione per un importo pari al  40% del relativo ammontare;

b) contributo a carico del dipendente pari allo 0,10% della retribuzione annua come determinata al punto a);

c) quota del TFR pari al doppio dell’ammontare annuo del contributo di cui alla lettera a).

La misura degli accantonamenti annuali al TFR è conseguentemente ridotta dell’importo di cui alla precedente lettera c).

La contribuzione di cui alle lettere a) e b) trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1999 ed a seguito di espressa adesione dell’interessato che ne abbia acquisito il diritto successivamente al 28 aprile 1993. La contribuzione di cui alla lettera c), ferma restando l’indicata adesione, avverrà in unica soluzione annuale da versare, in fase di prima applicazione, entro il dicembre 1999.

 

. . . omissis . . .

Le parti si riservano di rivedere entro il 30 settembre 1998 lo statuto e l’eventuale regolamento del fondo.

Le parti si danno altresì atto che con la presente intesa non hanno inteso novare l’ordinamento del “Fondo sindacale di previdenza integrativa dei giornalisti italiani” il quale mantiene quindi piena continuità rispetto all’atto istitutivo dello stesso.

 

 

 

Allegato D

 

 

PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONE SINDACALE

 

1) Nei casi di crisi aziendale per i quali l’azienda intenda anche richiedere l’applicazione delle norme di cui all’art. 35 della legge n. 416/1981, l’editore, salvo i casi di cessazione di attività, presenterà al comitato di redazione, nonché tramite la FIEG alla FNSI, il piano di ristrutturazione che sarà finalizzato al risanamento economico, all’avvio di una gestione equilibrata ed a prospettive di consolidamento e sviluppo dell’iniziativa editoriale e preciserà le cause che determinano la contrazione lavorativa, l’entità e la durata prevedibili di tale contrazione ed il numero dei giornalisti interessati.

Il piano di ristrutturazione  dovrà contenere indicazioni sul tipo di crisi economica aziendale con particolare riferimento all’andamento economico dell’azienda in base ai dati di bilancio approvati.

La presentazione del piano costituisce adempimento all’onere di comunicazione previsto dall’art. 5 (quarto comma) della legge n. 164 del 20 maggio 1975.

2) Su richiesta di una della parti, l’editore, il direttore ed il comitato di redazione – assistito dall’organizzazione sindacale – procederanno ad un esame congiunto della situazione per definire la nuova organizzazione del lavoro redazionale, in relazione alle sue esigenze qualitative e quantitative, e le necessità di organico ad essa conseguenti.

3) In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti utilizzeranno prioritariamente gli ammortizzatori sociali che garantiscono maggiori benefici ai lavoratori interessati e alle aziende, pertanto verificheranno, nell’ordine, le possibilità di applicazione dell’art. 33 del c.n.l.g. e di attivazione dei prepensionamenti ai sensi dell’art. 37 della legge 416/1981 (con particolare riferimento al 1° e 2° comma), nonché le occasioni di mobilità nell’ambito di altre testate, anche multimediali, pubblicate dalla stessa azienda editoriale o da aziende controllate dalla stessa proprietà. Successivamente verranno esaminate le possibilità di ricorso ai contratti di solidarietà, alla cigs a rotazione, alla cigs.

4) È di competenza del direttore, tenute presenti le esigenze aziendali e sentite le osservazioni del comitato di redazione, procedere alla composizione del nuovo organico di cui ai punti 1, 2 e 3 individuando i giornalisti per i quali l’azienda richiederà l’applicazione degli ammortizzatori sociali della Cassa Integrazione Guadagni (CIGS). Il direttore comunicherà i criteri in base ai quali ha proceduto alla suddetta individuazione.

5) La procedura di consultazione dovrà esaurirsi, salvo diverso accordo tra le parti, entro 25 giorni dalla data di richiesta di attivazione.

La domanda dell’azienda per l’intervento della CIG sarà inviata, per conoscenza, anche all’INPGI.

6) Salvo oggettivi motivi di impedimento l’azienda anticiperà ai giornalisti posti in CIG il trattamento di integrazione salariale durante il periodo di definizione delle procedure amministrative, procedendo al recupero delle somme anticipate in sede di conguaglio contributivo con l’INPGI una volta emanato il provvedimento di ammissione in CIG. Durante il periodo di permanenza in cigs è automaticamente sospesa la clausola di esclusiva di cui all’art.8 del Cnlg.

7) L’azienda e la direzione sono tenute ad informare trimestralmente gli organismi sindacali sulle fasi di realizzazione del piano di ristrutturazione, riequilibrio e sviluppo.

8) Nel periodo di applicazione dell’art. 35 della legge n. 416 l’azienda editoriale, relativamente a tutte le testate, comprese quelle multimediali, edite anche da imprese controllate, su proposta dei direttori, richiamerà in servizio i giornalisti posti in CIG in caso di turn-over, per sopperire alle esigenze di servizio ed in tutti i casi in cui si manifesti la necessità di reintegrare l’organico o di adeguarlo a nuove esigenze o alla realizzazione di iniziative di sviluppo. Nello stesso periodo l’azienda non può procedere all’effettuazione di stages per borsisti allievi, né all’utilizzo ancorché parziale di giornalisti assegnati ad altre testate, nonché ad assunzioni di giornalisti o praticanti; eventuali deroghe per le assunzioni – limitatamente ai casi di dimostrata necessità connessi con la funzionalità dei servizi redazionali o per acquisire specifici apporti professionali – devono essere precedute dalla consultazione tra il direttore ed il comitato di redazione sui motivi che le giustificano e comunicate alla Commissione paritetica di cui all’art. 4 del contratto.

9) Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti e qualora motivi tecnici organizzativi lo consentano, in sede aziendale potrà essere esaminato il ricorso ai contratti di solidarietà. Tale ricorso dovrà comunque essere limitato ai giornalisti delle testate investite dello stato di crisi di cui al punto 1.

 

Nota a verbale

Quanto disposto dal comma 2 del punto 1 trova applicazione a decorrere dal novembre 1996.

 

All. G

 

ACCORDO PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INTEGRATIVE

 

 

… omissis …

 

Art. 3

A decorrere dal 1° dicembre 1985 i giornalisti di cui all’art. 1 del presente accordo hanno diritto all’accantonamento presso la speciale gestione dell’I.N.P.G.I. di un capitale in occasione di:

  1. a) risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del primo, terzo e quarto comma dell’art. 33 del c.n.l.g.;
  2. b) dimissioni dopo almeno quindici anni di servizio presso la stessa azienda;
  3. c) dimissioni dopo almeno dieci anni di servizio presso la stessa azienda avendo superato il 55° anno di età;
  4. d) risoluzione del rapporto per decesso quando sussista il diritto alla pensione per i superstiti previsti dal Regolamento dell’I.N.P.G.I.

 

… omissis …

 

 

 

Accordo collettivo nazionale PER LE PRESTAZIONI

DI LAVORO AUTONOMO

 

La FIEG e la FNSI con il presente accordo intendono fissare alcune regole di base integrative delle norme previste dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, relative alla disciplina del lavoro autonomo.

 

Art. 1) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno risultare, agli effetti probatori, da lettera contratto contenente le seguenti indicazioni:

  • la data di inizio della collaborazione;
  • la durata del rapporto di collaborazione;
  • il tipo di prestazioni professionali richieste al giornalista (in particolare articoli, servizi fotografici, servizi grafici, servizi giornalistici);
  • il corrispettivo pattuito;
  • tempi e modalità di pagamento.

 

Art.2) Il collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) è il giornalista che senza vincolo di dipendenza, obblighi di orario e responsabilità di servizio è tenuto, sulla base di un contratto individuale, alla fornitura di un numero concordato di articoli o servizi. La sua retribuzione non potrà essere inferiore a quella prevista dall’art.2 per i collaboratori fissi, tenuto conto di tutti gli elementi retributivi annui (minimo, 13^ mensilità, indennità sostituiva ferie, Tfr) in considerazione del numero di prestazioni, maggiorata del 20%.

 

Art. 3) Il corrispettivo, di massima, delle prestazioni autonome professionali scaturisce dalla quantità e qualità della collaborazione effettivamente prestata e non potrà, comunque essere inferiore ai minimi previsti dal tariffario allegato (da concordare). I compensi saranno maggiorati quando si riferiscano ad avvenimenti che richiedano la presenza del giornalista nei giorni domenicali e festivi.

Il corrispettivo, anche nei casi di singola prestazione professionale, deve essere comunque liquidato non oltre 30 giorni dalla pubblicazione degli articoli e servizi elaborati dal giornalista con emissione delle ricevute fiscali previste dalla legge.

Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore.

Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate.

I compensi concordati, sia in caso di singola prestazione professionale sia in caso di collaborazione coordinata e continuativa, sono maggiorati delle quote di contributo previdenziale e di previdenza complementare,nonchè della quota contributiva Casagit a carico dell’editore.

 

Art. 4) Gli articoli ed i servizi pubblicati con la firma devono di norma comparire nel testo rilasciato dal giornalista. Il direttore del giornale ha diritto di introdurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell’autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

 

Art. 5) È costituita una commissione paritetica di due rappresentanti per organizzazione con il compito di formulare pareri e tentare la conciliazione dei contrasti che dovessero insorgere in applicazione del presente accordo.

 

Art. 6) Le parti confermano gli usi e le consuetudini in atto nel settore dell’informazione per gli operatori non giornalisti che alimentano la rete informativa dei giornali con collaborazioni anche saltuarie, rese in regime di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse attività professionali o lavorative principali svolte dagli interessati.

Art.7) al collaboratore coordinato e continuativo si applicano, per la durata del contratto di lavoro, le disposizioni di cui agli art.38 e 40 del CNLG.

Art.8) L’azienda è tenuta a garantire al giornalista collaboratore coordinato e continuativo e al giornalista con rapporto libero professionale la copertura delle spese legali e degli eventuali danni per responsabilità civile derivanti dagli articoli oggetto della prestazione.

Art.9) Per la tutela dei diritti derivanti dal presente accordo il giornalista collaboratore coordinato e continuativo e il giornalista libero professionista potranno chiedere l’intervento del comitato di redazione.

(11.9.2008)

 

 

 

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