“Il giornalista che riporti espressioni offensive pronunciate da un personaggio di indiscussa notorietà, non è responsabile di diffamazione ove assuma una posizione imparziale e le dichiarazioni concernano materie di interesse pubblico”. Questo è il principio da ultimo espresso dalla Corte Cassazione Civile n. 10686 del 24 aprile 2008.
La Suprema Corte ha precisato, in motivazione, “che Il giornalista che, assumendo una posizione imparziale, riporti il testo di un’intervista nella quale il soggetto intervistato abbia rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione di terzi può essere scriminato in forza dell’esercizio del diritto di cronaca quando il fatto “in sé” dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell’intervista, presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo. In tal caso, il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall’intervistato all’indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l’intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell’intervistatore”.
Il fatto riferito, infatti, può non essere affatto vero, e ciò tuttavia non esclude che può essere ben vero che un soggetto lo racconti. Occorre, però, che tale propalazione costituisca di per sé stessa un fatto così rilevante nella vita pubblica, che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse. Va tuttavia specificato che, in questo caso, il cronista ovviamente ha il dovere di mettere bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, ma si limita a registrare il fatto storico in sé considerato, che una determinata notizia circola pubblicamente nonché di riferirne anche le fonti di propalazione per le doverose, conseguenti assunzioni delle rispettive responsabilità (Cassazione n. 1205/2007)
E’ palese, quindi, che per distinguere il lecito dall’illecito, occorrerà accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell’articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, essendo evidente che in questo ultimo caso dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all’art. 110 cod. pen..