Cassazione: chi fa il copia incolla non fa il giornalista

Sabina Mantovani e Ugo Minneci
Milano, 21 aprile 2017

Nell’ordinamento italiano non esiste la definizione giuridica di giornalismo che di solito viene estrapolata dall’art. 2 della legge professionale 69/1963 relativa all’ordinamento della professione giornalistica.

Il vuoto normativo è stato riempito dalla giurisprudenza che ha individuato nell’autonomia e nella creatività le caratteristiche qualitative del lavoro giornalistico.

L’avvocato Sabina Mantovani

Tappa storica fondamentale nella creazione giurisprudenziale della definizione è stata la sentenza della Corte Cass. n.625, 1982 secondo cui “Per attività giornalistica … deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera dell’espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretto a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti idee, convinzioni o motivazioni, attenti ai campi più diversi della vita spirituale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica. Essa, pertanto, si differenzia nettamente dalle altre prestazioni, connesse ad un determinato mezzo di diffusione, siano esse soltanto tecniche ed esecutive o anche, sebbene, intellettuali, di semplice collaborazione ed organizzazione amministrativa (raccolta e catalogazione di dati, tenuta di archivi, segreteria) che ben possono definirsi a vari livelli impiegatizie.”

Nel tempo si sono affastellate attività satellite che la giurisprudenza applicando sempre il discrimine della sussistenza dell’elemento della creatività, ha ricompreso o escluso nella definizione di giornalista.

E così Cass. Civ. 19 gennaio 2016 n.838, valorizzando l’attività di “mediazione intellettuale” tra il fatto e la sua diffusione, ha escluso, nel solco della precedente giurisprudenza, che la “mera apprensione” e diffusione di dati informativi, possa rientrare nella definizione: chi posta notizie trovate sul web non è un giornalista.

Mentre Cass. Civ. 19 gennaio 2016 n. 838 include nell’alveo della definizione di “attività giornalistica” l’attività svolta dal grafico.

Anche in questo caso, la Cassazione pone l’accento sull’imprescindibile connotazione della creatività per la sussistenza dell’attività giornalistica: la scelta della collocazione del singolo pezzo giornalistico, la scelta delle immagini e dei caratteri tipografici esprimono “…un personale contributo di pensiero ed una valutazione sulla rilevanza della notizia tale da riflettere un giudizio sull’idoneità del fatto riferito….”

Sabina Mantovani
Ugo Minneci

 

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