DIFFAMAZIONE/Assolti Alberizzi e Zanotelli con le loro critiche bloccarono un progetto in Kenya

Massimo Alberizzi e Alex Zanotelli erano stati chiamati davanti al giudice di pace penale per rispondere del reato di diffamazione, a proposito di alcune dichiarazioni fatte in occasione del progetto di bonifica della discarica di Dandora a Nairobi.

Alberizzi e Zanotelli avevano notato che in quel progetto c’erano cose che non erano chiare e potevano dar adito a sospetti. In un Paese assai corrotto, come il Kenya si sente spesso la puzza di tangenti, specie quando ci sono altri dettagli piuttosto oscuri. Il progetto di bonifica della discarica, dopo le denunce giornalistiche di Alberizzi e Zanotelli era stato bloccato dall’allora ministro dell’ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, che aveva fatto propri i sospetti sollevati dai due giornalisti.

Alberizzi e Zanotelli sora ono stati assolti con formula piena. Non hanno commesso nessun reato.

Pubblichiamo la sentenza anche perché il giudice Cecilia Bonacci nella motivazione di assoluzione ha sottolineato concetti interessanti sul diritto di critica e quello di cronaca, come per altro aveva  evidenziato nelle sua arringa di difesa l’avvocato Caterina Brambilla.

 

Senza Bavaglio

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI ROMA

II SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE

Il Giudice di Pace Dr. CECILIA BONACCI, alla pubblica udienza del 21/10/2013, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di I grado n. 3469/07 R.G. GDP e n. 6804/07 R.G. N.R. vi è riunito il procedimento RG.43498/2007

CONTRO

MASSIMO ALBERIZZI nato a Milano il 7/12/1947

ALEX ZANOTELLI nato a Liso (CO) il 2618/1938

LIBERO – PRESENTE il primo

LIBERO – ASSENTE il secondo

IMPUTATI

A) Per i reati pp. e pp. ex artt. 110 e 595 c. 2 c.p ., per aver, in concorso tra loro e PERRONI TIZIANA, BERNARDI RENZO e TRAVAGLINI VITTORIO, ponendo in essere nei loro confronti un comportamento diffamatorio ed in particolare per essersi riferiti ad essi, in presenza di più persone ed in loro assenza, nel corso della conferenza svoltasi presso la sede della Provincia di Roma sita in via IVo Novembre n. 119, pronunciando espressioni per le quali -definivano BERNARDI RENZO come “rappresentante d’armi”, PERRONI TIZIANA come colei che avrebbe “redatto documenti dal contenuto non rispondente al vero”, TRAVAGLINI VITTORIO, con una frase del tutto avulsa dall’argomento della conferenza, come “proprietario della macchina su cui viaggiava Carmen Lasorella quando è stato ucciso l’operatore” e CALIZIA BRUNO come “inesistente ed incompetente”, dal momento che i soci di Eurafrica “si occuperebbero di banane”, il tutto in un contesto distorto, artatamente offensivo e pesantemente allusivo.

In Roma – 12/10/2007.

Con l’intervento di:

P.M.: Dott. CRISTIANA CORRERA

Difensore di fiducia: Avv.TI CATERINA MALAVENGA e SALVATORE PANE sost. da avv. CATERINA BRAMBILLA

Parte civile: Avv. LUIGI FAGGELLA.

Conclusioni P.M.: condanna alla pena della multa di € 600,00 ciascuno

Conclusioni della parte civile: si associa, deposita conclusioni e nota spese , con provvisionale di euro 1000,00

Conclusioni del difensore : assoluzione con formula che il giudice riterrà di giustizia sussiste,

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di ricorso immediato regolarmente notificato, venivano chiamati d avanti a questo Giudice gli imputati identificati in atti per rispondere dei reati di cui in rubrica. Vano il tentativo di conciliazione, veniva aperto il dibattimento e acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed esaminata la parte civile e i ‘ testi ammessi, come da richieste istruttorie ammesse. Le parti formulavano le propri e conclusioni come indicato in rubrica chiusa la fase istruttoria.

Questo giudicante ritiene che non sia stata raggiunta prova idonea a stabilire che i Fatti contestati agli imputati costituiscono reato. Infatti, la tesi della parte civile, non ha ritrovato altro riscontro, stante soprattutto le testimonianze dei testi ammessi che si sono susseguiti sul banco dei testimoni.

Le espressioni usate non sono apparse “offensive” poiché non vi è stata una evidente “deminutio” in ordine al valore professionale delle costituite patii civili, le stesse erano il frutto di esplicitazioni inerenti una situazione di indubbia rilevanza internazionale (problemi inerenti la bonifica della discarica di Dandora a Nairobi) , unitamente alla concitazione ed agitazione volte alla difesa di popolazioni meritevoli di “attenzioni”, Appare sussistere una causa di giustificazione, in quanto si attaglia, al caso de quo il diritto di cronaca. L’ illiceità penale del fatto, oggettivamente pregiudizievole per la reputazione della persona offesa viene meno se l’ esercizio dell’indicato diritto risponde ai criteri della pertinenza, della continenza e della veridicità della rappresentazione della vicenda. In merito al caso in esame il diritto di cronaca risulta esercitato correttamente col rispetto dei suddetti limiti. Tutto questo vagliando le testimonianze tutte (accusa e difesa) , corroborate dalla copiosa documentazione in atti prodotta, e dalla circostanza, mai smentita, che la conferenza stampa risulta successiva “all’ accantonamento del progetto di risanamento della discarica di Dandora”. Questo perché nell’incontro programmatico erano sorte delle perplessità sui progetti, sulle modalità e sulle società “interessate” , Tutto ciò ben evidenziato nella ” lettera di intenti” , relazionata all’allora MINISTRO deIl’AMBIENTE italiano , fautore del pro getto , il quale ” sospese tutto ” .

Quindi quanto esplicitato dagli imputati e ritenuto lesivo dalle parti civili , era già stato manifestato e/o palesato in questo incontro programmatico da far sospendere il tutto “per non sprecare denaro pubblico” quindi sussiste in modo inconfutabile, ripeto, causa di giustificazione di cui all’ art. 51 c.p., confortato da conferma a livello ministeriale, nelle persone del direttore general e e del Capo di Gabinetto.

Lo spirito della conferenza stampa aveva scopo di fornire notizie, basate su “fatti conoscibili” perché non secretati, aI soIo fine di tutelare “diritti inviolabili di povera gente”,  Del resto appare che gli imputati, si erano “documentati” poiché vi è stata la manifestazione pubblica di situazioni ed eventi già verificatosi e conoscibili,

Lo scopo degli imputati non era offendere la reputazione delle parti offese, ma di fornire alla opinione pubblica una informazione, anche se di parte, esponendo la situazione a Nairobi alla discarica di Dandora e i rischi che potevano derivare da scelte non ponderate.

Durante la conferenza stampa hanno divulgato notizie, fornendo una versione che non appare lontana da tutto ciò che è emerso In sede istruttoria, esercitando nel contempo sia il diritto di cronaca sia il diritto di critica.

La giurisprudenza ha ben individuato le strutture portanti ed i limiti entro cui la cronaca e la critica giornalistica si esprimono (art. 2 1 e 33 costituzione e art. 5 1 c.p.).

il diritto di cronaca si identifica nella facoltà di narrare e valutare fatti realmente accaduti, mentre il diritto di critica si esprime in un giudizio frutto di una elaborazione eminentemente valutativa che deve necessariamente manifestare una soggettiva interpretazione.

Ne consegue che, mentre al diritto di cronaca si può applicare il criterio limitante della verità oggettiva, per la critica non si pone un problema di veridicità delle affermazioni rispetto alla realtà , quanto un riscontro, in termini di rilevanza sociale e di correttezza formale delle espressioni.

Faccio mia la ricostruzione fatta da Giudice Monocratico secondo cui ” la rilevanza sociale dell’ informazione può legittimamente rappresentare un utile strumento per orientare le scelte di singoli nel campo politico, religioso, culturale e scientifico, unico limite è dato da attacchi personali lesivi della sfera privata altrui”.

Nel caso di specie, gli imputati, hanno fornito notizie e applicando ed implicando i diritti citati non hanno mai assunto toni lesivi dell’altrui “privata e quindi singola dignità”. Cass . sez V sent. 6480/82)

Non è sufficiente, per provare la responsabilità penale dell’imputato, la mera deposizione della parte civile in quanto, in tema di valutazione della prova, qualora si tratti della testimonianza della persona offesa dal reato, che ha sicuramente interesse verso l’esito del giudizio, e tanto più se, come nel caso di specie, la persona offesa si è costituita parte civile con richiesta di risarcimento dei danni, è necessario vagliare le sue dichiarazioni con ogni opportuna cautela, cioè compiere un esame particolarmente penetrante e rigoroso, attraverso una conferma di altri elementi probatori, che nel caso di specie non vi è stata.

Pertanto, per quanto sopra si decide come dispositivo assolvendo gli imputati ex art. 530 c.p.p. 1° comma.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, visto l’art. art. 530, 1° comma., c.p .p.,

assolve

Gli imputati dai reati ascritti poiché gli stessi non costituiscono reato

 

Motivazione 30 gg

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