Ecco l’ipotesi di accordo sugli ammortizzatori sociali

Questo il testo dell’accordo sottoscritto nella notte del 26 marzo 2009 tra
Fnsi-Fieg-Inpgi sugli ammortizzatori sociali da mettere in campo per
sostenere la profonda crisi che ha investito il settore. L’accordo contiene
anche le proposte che le parti sociali intendono presentare congiuntamente
al governo.
IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 26 marzo 2009

TRA

la Federazione Italiana Editori Giornali

E

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana

PREMESSO CHE
a) Le parti riconoscono che la difficile congiuntura economica generale
scarica sull’industria dell’informazione problemi specifici che, in una
condizione di stagnazione dei consumi, evidenziano il peso degli squilibri
del mercato pubblicitario e determinano contrazioni del mercato della
lettura dei giornali tali da incidere sulla stabilità del settore.

A questo proposito si sentono impegnate, ciascuna per la propria parte e
concordemente, a definire azioni comuni per un equilibrato governo della
complessità dei problemi, ad assumere iniziative sociali dirette e a
richiedere adeguati interventi pubblici di sostegno dell’editoria,
dell’occupazione professionale e del rilancio complessivo del settore.

Di conseguenza ritengono necessaria l’apertura di un processo di riforma e
riordino delle leggi di sistema con l’obiettivo di sostenere le
trasformazioni in atto, l’innovazione e il lavoro giornalistico e promuovere
l’uscita dalla congiuntura con sostegni allo sviluppo, anche attraverso una
corretta gestione delle politiche sociali per i casi di crisi.

Il riequilibrio pubblicitario rende necessario che le autorità pubbliche
intervengano con efficaci strumenti di regolazione, anche attraverso idonea
legislazione; le trasformazioni e l’innovazione richiedono sostegni per
l’accesso alla formazione e al lavoro, per la riqualificazione, per la
riapertura del mercato della lettura, soprattutto con politiche mirate alle
nuove generazioni, e per il rilancio dell’occupazione giornalistica.

La riforma degli ammortizzatori sociali e gli interventi straordinari con
cui il Governo ha deciso di monitorare l’andamento della crisi e definire
nuove misure devono riguardare anche il settore dell’editoria, attraverso
nuove politiche di concertazione con le parti sociali.

Fieg e Fnsi sono impegnate dal canto loro ad approntare anche propri
strumenti e metodologie d’intervento condivisi per affrontare le criticità
emergenti.

b) le parti , in considerazione di quanto precede ed in esercizio delle
determinazioni previste dall’ art. 3,secondo comma , lettera b del decreto
legislativo n.509/1994, ritengono necessario adottare interventi di propria
competenza, nonché porre a livello istituzionale la soluzione di specifiche
problematiche finalizzate a perfezionare il sistema degli ammortizzatori
sociali nel settore giornalistico, per renderlo più rispondente alle
peculiari esigenze delle aziende editoriali e dei giornalisti dipendenti che
in esse operano;

SI E’ CONVENUTO QUANTO SEGUE

1- Le parti, in ordine ai criteri per la sussistenza della di cui alle legge
n. 416/1981 e successive modificazioni e integrazioni, ritengono che la
stessa non sia rilevabile unicamente dai bilanci aziendali ma anche da
riscontrabili indicatori oggettivi, presenti e prospettici esterni che
abbiano incidenza su una critica situazione dell’impresa e possano
pregiudicarne il buon andamento operativo.
Tali indicatori in particolare dovrebbero registrare un andamento involutivo
tale da rendere necessari interventi per il ripristino dei corretti
equilibri economico-finanziari e gestionali.

2-Costituzione di un Fondo contrattuale con finalità sociale.
Viene istituito presso l’ I.N.P.G.I. a partire dal 1° aprile 2009 un Fondo a
contabilità separata e gestione paritetica tra le parti costituenti
finalizzato ad intervenire :

• a) sui trattamenti di pensionamento anticipato di cui all’ art.37 della
legge n°416/1981 e successive modifiche ed integrazioni,in aggiunta alle
disponibilità finanziarie annualmente destinate a tale titolo dalle
disposizioni legislative di cui all’ art.19 commi18 ter e 18 quater del
decreto legge 29 Novembre 2008 n°185 convertito con modificazioni nella
legge 28 Gennaio 2009, n°2 e di cui al comma 7 dell’ art.41 bis del decreto
legge 30 Dicembre 2008, n°207 convertito con modificazioni dalla legge 27
Febbraio 2009 n°14.

• b) per far fronte alle esigenze sociali che le parti, in esercizio della
propria autonomia, valuteranno come meritevoli di tutela. In tale contesto,
e qualora gli interventi coinvolgano il regime degli indennizzi erogati
dall’ I.N.P.G.I. (CIGS, mobilità, contratti di solidarietà), gli interventi
stessi verranno adottati previa verifica della disponibilità complessiva
delle gestioni che alimentano tali indennizzi.

Il Fondo verrà finanziato, per quanto attiene alle relative prestazioni:

– per quelle di cui alla precedente lettera a), con un contributo
straordinario a capo di ciascuna Azienda che farà ricorso a pensionamenti
anticipati a far data dall’ entrata in vigore del presente accordo e sulla
base delle intese sindacali sottoscritte. Tale contributo è pari al 30% del
costo di ciascun pensionamento anticipato così come quantificato dall’
I.N.P.G.I. all’atto delle dimissioni del singolo giornalista interessato.
Tale contributo verrà versato al Fondo con la retribuzione del periodo di
paga del mese successivo alle comunicazioni dell’ I.N.P.G.I.
Le somme derivanti dal gettito contributivo verranno utilizzate a seguito
dell’esaurimento delle disponibilità finanziarie annue previste dai
provvedimenti legislativi di cui alla lettera a) del punto 2.
Il calcolo del costo del pensionamento anticipato, relativo alle posizioni
individuali dei giornalisti interessati, e limitato al periodo di anticipata
liquidazione del trattamento, verrà comunicato alle aziende dall’I.N.P.G.I.
con indicazione delle singole voci che lo compongono. L’Istituto conferma la

propria disponibilità a fornire alle aziende interessate i nominativi dei
possibili beneficiari del prepensionamento, il relativo costo nonché ogni
ulteriore notizia utile a tal fine ivi comprese quelle relative
all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33 del contratto di lavoro
giornalistico.

– per quelle di cui alla precedente lettera b) con un contributo
straordinario che viene fissato, a partire dalla retribuzione afferente il
mese di Aprile 2009, nella misura dello 0,60% della retribuzione imponibile
di cui lo 0,50% a carico delle Aziende e lo 0,10% a carico del giornalista.
Il contributo di cui al presente punto trova applicazione sulle retribuzioni
dei giornalisti dipendenti.

Verrà costituito un comitato paritetico composto da 2 rappresentanti degli
editori e 2 rappresentanti dei giornalisti designati, rispettivamente, dalla
F.I.E.G. e dalla F.N.S.I. nonché da due rappresentanti dell’I.N.P.G.I. (di
cui un rappresentante degli editori).
Il comitato provvederà nell’ambito della gestione al monitoraggio degli
andamenti del fondo trasferendo con periodicità alle parti stipulanti i
relativi andamenti per consentire alle stesse le opportune
valutazioni/decisioni sugli interventi necessari. In tale contesto le parti
potranno altresì valutare il trasferimento in tutto o in parte da una
gestione all’altra delle relative disponibilità qualora l’andamento delle
prestazioni richieda interventi di finanziamento.
Il Fondo opererà sulla base di specifico Regolamento che le parti
provvederanno a definire.

3-Interventi congiunti nei confronti del Governo

Le parti predisporranno le richieste da presentare congiuntamente al
Ministero del Lavoro finalizzate a:

a)valutare la possibilità, in relazione agli andamenti annui di consuntivo
dei prepensionamenti e verificate sia le disponibilità finanziarie
legislative a tal fine destinate sia quelle disposte dalla lettera a) del
punto 2:

-di incrementare le disponibilità finanziarie pubbliche attualmente disposte
;
-di trasferire sugli anni successivi la parte residuale degli stanziamenti
pubblici non utilizzati nell’ anno di competenza;

b) affermare il principio secondo cui gli investimenti di carattere
produttivo-finanziario e gestionale ai fini della
ristrutturazione/riorganizzazione per le aziende del settore, dovrebbero
essere valutati in relazione e coerentemente allo stato di crisi anche
prospettica in cui versa l’azienda nel contesto del settore stesso;

c) rifinanziare il Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio ai
sensi dell’ art.15 della legge n°62/2001 con revisione delle relative
fattispecie da tutelare, misure e condizioni;

d) applicare al settore giornalistico gli sgravi contributivi di cui
all’art.1, comma 766 della legge n°296/2006 e dell’ art.1, commi 361/362
della legge n°266/2005 in attuazione degli impegni assunti dal Dicastero del
lavoro in data 20 Settembre 2007;

e) confermare la destinazione all’I.N.P.G.I. della contribuzione relativa ai
rapporti di somministrazione del lavoro intercorrenti con il personale
giornalistico.

f) prevedere l’impossibilità di accesso ai prepensionamenti in caso di
omissione del versamento contributivo straordinario di cui alla prima
interlinea del punto 2 (30%);

g) prevedere la definizione di specifici ammortizzatori sociali a beneficio
dei giornalisti titolari di rapporto di lavoro autonomo.

h)confermare le disposizioni di cui all’art 35,36,37 della legge numero
416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni costituiscono regime
speciale per il settore dell’editoria.

La presente intesa viene sottoscritta, per gli aspetti di competenza,
dall’INPGI.

FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI
FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI

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