Tariffario 2008

Associazione Lombarda dei Giornalisti

PIATTAFORMA PER I GIORNALISTI LIBERI PROFESSIONISTI

Premessa
Il giornalista libero professionista (freelance) è una figura essenziale del sistema dei media.
Il contratto che regola la professione giornalistica in Italia sottovaluta l’attività autonoma e non ne tutela i diritti. Attualmente i compensi dei freelance non sono quantitativamente equiparati a quelli dei liberi professionisti iscritti ad altri Ordini.
Tutelare il lavoro dei liberi professionisti significa riconoscere la loro esperienza e mantenere alta la qualità dell’informazione.

Il giornalista libero professionista:
– E’ iscritto all’Ordine dei giornalisti.
– Lavora in modo autonomo e indipendente.
– Propone e/o realizza articoli, servizi, interviste, inchieste per quotidiani, periodici, siti internet, radio e televisioni.
– Rispetta le regole etiche e deontologiche della professione.

Il lavoro del freelance

Proposte: sono l’essenza della libera professione.
Sarebbe opportuno che i capiredattori e i capiservizio si impegnassero ad approvarle o a rifiutarle entro un periodo fisso (sette giorni per i settimanali, dieci giorni per i mensili, tre giorni per i quotidiani) e a non girarle ad altri collaboratori o redattori interni.
Quando la proposta viene accettata si procede alla realizzazione di una scaletta.

Presuppone una ricerca approfondita sull’argomento e/o dei contatti per interviste, quindi va retribuita.

Incarico: la commissione di un lavoro è un contratto.
Il contratto è tra il libero professionista e l’editore, occorre stabilire non solo le caratteristiche del pezzo o del servizio e i tempi della consegna, ma anche il compenso, un accordo sul rimborso spese, i termini in cui verrà effettuato il pagamento. All’accordo verbale va fatto seguire una lettera di incarico firmata dalle parti.

Pagamenti: il decreto legislativo n.231/2002 che impone il pagamento a 30 giorni delle prestazioni professionali, non viene applicato. E’ opportuno che gli editori si impegnino al rispetto della legge, pagando il compenso pattuito entro 30 giorni dalla consegna.

Servizi e articoli non pubblicati: i lavori consegnati vanno pagati a prescindere dalla pubblicazione.
Se il lavoro non è pubblicato il libero professionista subisce un danno. Il committente ha un tempo non superiore a 10 gg. per contestare o rifiutare il lavoro consegnato, trascorso tale termine il pezzo si intende definitivamente accettato. Se l’incarico viene annullato prima che il lavoro sia stato concluso, il compenso deve essere proporzionale al lavoro svolto e comunque non inferiore al 50%.

Modifiche ai testi: I testi realizzati dai giornalisti sono tutelati dalla normativa in tema di diritto d’autore, quindi eventuali modifiche devono essere concordate con l’autore. Il libero professionista può decidere di omettere la firma in caso di correzioni o integrazioni che non approva.

Le tariffe: Il pagamento a cartella è riduttivo. Va considerato e retribuito il lavoro di preparazione e di ricerca, quello impegnato per seguire conferenze stampa, convegni e spostamenti. E anche il lavoro svolto in condizioni che lo equiparano ad uno “straordinario”, come ad esempio pezzi commissionati con urgenza, che impongono l’impegno delle giornate festive. L’ipotesi, quindi, è un tariffario che comprenda il tempo impiegato e le cartelle prodotte.


TARIFFARIO DEI COMPENSI MINIMI PER I GIORNALISTI FREELANCE

Pagamento minimo a cartella (1500 battute) per i quotidiani e i periodici di fascia A

Notizia 150 euro
Articolo 250 euro
Inchiesta 300 euro

Pagamento minimo a cartella (1500 battute) per i quotidiani e i periodici di fascia B

Notizia 100 euro
Articolo 200 euro
Inchiesta 250 euro

Pagamento minimo a cartella (1500 battute) per i quotidiani e i periodici di fascia C

Notizia 50 euro
Articolo 100 euro
Inchiesta 175 euro

Pagamento minimo per internet (a pezzo)

Articolo (elaborazione di notizie in 20 righe) 100 euro
Inchiesta (interviste e ricerca in rete) 200 euro

Pagamento minimo per lancio di Agenzia

A lancio 50 euro

Le tariffe sono al lordo delle ritenute fiscali di legge, cui va aggiunto il 2% del contributo previdenziale obbligatorio dovuto dall’editore (art. 8, 2° comma, del decreto legislativo 103/96).

Il pagamento dei compensi deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell’articolo (decreto legislativo n. 231/2002)

Classificazione testate
La classificazione corrisponde al prestigio e alla popolarità delle testate, alla tiratura e ai ricavi delle pagine pubblicitarie:

Fascia A: tiratura superiore alle 150.000 copie e/o costo pagina pubblicitaria superiore ai 20.000 euro.
Fascia B: tiratura superiore alle 50.000 copie e/o costo pagina pubblicitaria superiore a 10.000 euro.
Fascia C: tiratura inferiore alle 50.000 copie e/o costo pagina pubblicitaria superiore a 5.000 euro.

La notizia è una breve, un flash d’agenzia, una segnalazione di un evento.
L’articolo è un pezzo di cronaca, analisi o intervista che non supera le due cartelle.
Il servizio è un reportage, un’inchiesta con diverse interviste, un pezzo che presuppone un lavoro di indagine e di ricerca.

Compenso a tempo/Diaria
In aggiunta ai compensi sopraindicati va stabilito un compenso ulteriore nel caso in cui l’incarico conferito presupponga la presenza a manifestazioni o eventi che richiedano uno spostamento o una trasferta. Al tempo impiegato va aggiunto il compenso per il numero di cartelle richieste. Il compenso minimo, a giornata, di un libero professionista non può essere inferiore a 260 euro.

Maggiorazioni alle tariffe: pagamenti extra sono da prevedere quando la realizzazione di un pezzo richiede un impegno oltre i normali orari di lavoro o durante i giorni festivi. Una maggiorazione deve essere altresì prevista se l’articolo compare in una posizione di rilievo: in apertura di pagina o con un richiamo in copertina.
Tale maggiorazione deve essere concordata dalle parti in misura non inferiore al 30%.

Cessione diritti: il riutilizzo nelle testate cartacee o in rete di proprietà del medesimo o di altro editore o la vendita in Italia e all’estero dei servizi devono essere preventivamente comunicati al collaboratore e danno diritto ad un compenso ulteriore (pari almeno al 40% del compenso pattuito) e all’applicazione del diritto d’autore.

Le spese: devono essere pagate a parte.
A seconda dei casi il professionista può accordarsi per un forfait o per un rimborso a pie’ di lista con i giustificativi. Quando la prestazione giornalistica prevede spese onerose, si stabilisce un anticipo. Poiché le spese vengono inserite nella nota dei compensi e per il giornalista diventano reddito tassabile, le spese devono essere maggiorate del 30%.

Interessi di mora: sono previsti dal Decreto legislativo 231/2002 e scattano dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora del debitore. Il tasso degli interessi è pari al tasso degli interessi della Banca centrale europea relativo al semestre del ritardo maggiorato di 7 punti percentuale.
Il giornalista creditore ha diritto al risarcimento dei costi per il recupero del credito e a quello per il ritardo.

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